Nell’assicurazione di merci da parte di chi le vende occorre distinguere l’ipotesi in cui il venditore stipula l’assicurazione dopo avere venduto le merci da quella in cui la stipula prima.
Se la stipula dopo, non ha più interesse ad assicurare le merci in nome e per conto proprio, essendo oramai passate in proprietà dell’acquirente, e può assicurarle per conto altrui o per conto di chi spetta; nel qual caso la persona dell’assicurato, avente diritto all’indennizzo per il sinistro, va individuata in quella per cui conto è stipulata l’assicurazione o che al momento del sinistro risulta proprietaria delle merci o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia su di esse.
Se la stipula prima, ai sensi dell’art. 1918 c.c. la vendita produce il trasferimento all’acquirente anche della garanzia assicurativa, sicché legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore per il pagamento dell’indennizzo è l’acquirente e non il venditore.

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 31 maggio 2005, n. 11585

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo Vittoria – Presidente

Dott. Francesco Trifone – Consigliere

Dott. Giovanni Battista Petti – Consigliere

Dott. Bruno Durante – Consigliere Relatore

Dott. Alberto Talevi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

As. S.p.A., in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante dott. Gi. Br., Sa. Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A., in persona dei suoi procuratori speciali Ro. We. e ing. P. Bu., Zu. Compagnia di Assicurazioni SA S.p.A., in persona del suo procuratore speciale sig. Je. Mo., Mi. Assicurazioni, in persona del suo procuratore speciale sig. Lu. Fl., elettivamente domiciliati in Ro. Via Bo. 6, presso lo studio dell’Avvocato Si. De Ma., difesi dall’Avvocato Ma. Gh., giusta delega in atti;

ricorrenti

contro

Oc. Fi. S.r.l., Pa. S.p.A.;

intimati

e sul 2° ricorso n. 04368/02 proposto da:

Pa. S.p.A., elettivamente domiciliato in Ro. Via Bo. Di Le. 78, presso lo studio dell’Avvocato Pa. Po., rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. An., giusta delega in atti;

controricorrente e ricorrente incidentale

nonché contro

As. S.p.A., Mi. Assicurazioni S.p.A., Sa. Asssicurazioni & Riassicurazioni S.p.A., Zu. Compagnia Asassicurazioni SA S.p.A., elettivamente domiciliati in Ro. Via Bo. 6, presso lo studio dell’Avvocato Si. De Ma., difesi dall’Avvocato Ma. Gh., giusta delega in atti;

controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 3680/00 della Corte d’Appello Roma, sezione IV civile emessa il 10/10/2000, depositata il 22/11/00; R.G. 1016/1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/05 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Durante;

udito l’Avvocato Ma. Gh.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo che ha concluso previa riunione inammissibilità o rigetto del ricorso incidentale, rigetto ricorso principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Oc. Fi. S.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Roma la As. S.p.A. per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo in relazione al carico di prodotti surgelati spedito da Ma. (NA) a Pa. con la Fr. Tr. Eu. S.p.A., scongelatosi a causa di un guasto dell’impianto di refrigerazione durante la sosta del mezzo di trasporto a per il blocco della circolazione dei mezzi pesanti (da sabato a lunedì).

L’As. S.p.A. chiedeva il rigetto della domanda e subordinatamente svolgeva domanda di manleva nei confronti del vettore, Fr. Tr. Eu. S.p.A., e del subvettore, S.a.s. La Ro. Fr. S.a.s., deducendo: 1) la Oc. Fi. S.r.l. difettava di legittimazione, essendosi spogliata della proprietà del carico, alienato a terzi, mediante la consegna al vettore; 2) il sinistro non era indennizzabile perché il viaggio era stato interrotto per oltre 48 ore ed il guasto all’impianto di refrigerazione era dovuto a vetustà; 3) aveva sottoscritto la polizza solo per il 30%.

Il vettore resisteva, eccependo la prescrizione del diritto fatto valere dall’As. S.p.A., e proponeva domanda subordinata di manleva nei confronti del subvettore, per il quale si costituiva il socio accomandatario, Um. Co., e sosteneva la responsabilità esclusiva del vettore.

Nelle more del giudizio la Oc. Fi. S.r.l. conveniva le società coassicuratrici, Mi. assicurazioni, Sa. assicurazioni S.p.A., Da., innanzi al Tribunale di Napoli per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo.

Si costituivano le ultime due società ed eccepivano la prescrizione.

Il Tribunale di Napoli dichiarava la causa connessa con quella pendente innanzi al Tribunale di Roma e fissava termine per la riassunzione.

Nel giudizio riassunto si costituivano tutte e tre le società coassicuratrici, ribadendo l’eccezione di prescrizione e proponendo quella di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di indennizzo, condannando le società assicuratrici al pagamento in misura corrispondente alla quota di rischio assunta; disattendeva le altre domande.

La Corte di Appello di Roma con sentenza resa il 10.10.2000 rigettava il gravame principale dell’As. S.p.A., della Da. (ora Zu. S.p.A.), della Sa. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., della Mi. Assicurazionie quello incidentale della Fr. tr. Eu. S.p.A. incorporata dalla St. trasporti internazionali S.p.A.; condannava le appellanti principali al pagamento delle spese del grado in favore della St. trasporti internazionali S.p.A.; compensava le spese con la Pa. S.p.A. nella qualità di successore a titolo particolare della Oc. Fi. S.r.l., osservando quanto segue sui punti che ancora interessano.

Attiene alla vendita l’aspetto che per effetto della consegna del carico al vettore l’Oc. Fi. S.r.l. ne ha perduto la proprietà, che è passata all’acquirente, ed al trasporto l’aspetto che il diritto di contrordine di cui all’art. 1685 c.c. può essere esercitato dal mittente fino a quando il destinatario non richieda la riconsegna del carico; l’aspetto rilevante nella specie è che l’Oc. Fi. S.p.A. ha stipulato la polizza quale proprietaria del carico e non per conto altrui o di chi spetta a norma dell’art. 1891 c.c. ed ha con questo dimostrato di volersi garantire personalmente “per l’eventualità di perdita o deterioramento della merce durante il viaggio, cautelandosi dalle giuste rivendicazioni del compratore per l’ipotesi di mancata consegna della cosa”, cosicché a termini di polizza è legittimata a pretendere l’indennizzo; giusta specifica previsione contrattuale la copertura assicurativa permane durante le soste che, come quella avvenuta nella specie, siano giustificate; come risulta dalla dichiarazione scritta dell’autista, non contestata dalle società assicuratrici, l’automezzo è rimasto collegate alla fonte di energia durante la sosta in modo da assicurare il funzionamento dell’impianto di refrigerazione e tanto induce a ritenere che il sinistro si è verificato per caso fortuito con superamento della presunzione di responsabilità “ex recepto”; la richiesta di indennizzo all’As. S.p.A. è valsa ad interrompere la prescrizione anche nei confronti delle società coassicuratrici per via della delegazione conferita alla prima.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’As. S.p.A., la Mi. Assicurazioni, la Sa.Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., la Zu. Assicurazioni S.p.A., affidandosi a tre motivi; ha resistito la Pa. S.p.A. (già Pa. S.p.A) ed ha proposto ricorso incidentale con unico motivo, al quale hanno resistito le società assicuratici; le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1367, 1369, 1376, 1378, 1465, 1510 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la Corte di merito ha ravvisato nella specie assicurazione di merci contro il rischio del trasporto stipulata dalla società Oc. Fi. S.r.l. per conto proprio e non per conto altrui o di chi spetta; ha considerato in proposito che la società ha stipulato il contratto di assicurazione quale proprietaria delle merci ed il suo interesse al pagamento dell’indennizzo in caso di perdita o deterioramento durante il trasporto consegue al fatto che eventuali rivendicazioni del compratore per mancata consegna sarebbero fondate; senonché a norma dell’art. 1376 c.c. la proprietà delle cose vendute si trasferisce al compratore per effetto del solo consenso ed, in ogni caso, con l’individuazione che avviene mediante consegna al vettore o allo spedizioniere, mentre a norma dell’art. 1510 c.c., se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo ad un altro, salvo patto o uso contrario, il debitore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; ne consegue che, vertendosi in tema di assicurazione di merci vendute e consegnate al vettore per il trasporto, non si giustifica l’attribuzione della qualità di assicurata all’Oc. Fi. S.r.l.; lo stabilire se nella singola fattispecie l’assicurazione sia stipulata nel proprio interesse o per conto altrui costituisce accertamento della comune volontà delle parti; ai fini di tale accertamento la Corte di merito

1) non ha tenuto conto della circostanza che le merci assicurate erano state vendute prima del trasporto e per effetto della vendita la proprietà si era trasferita all’acquirente (la Ca.); 2) non ha considerato che, interpretato come assicurazione contro i danni stipulata dall’Oc. Fi. S.r.l. per conto proprio, il contratto sarebbe nullo ai sensi dell’art. 1904 c.c. per difetto di interesse; 3) non ha applicato il disposto dell’art. 1369 c.c., secondo il quale le espressioni usate dalle parti vanno interpretate nel senso più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto; è per questa ragione che non ha individuato nella specie contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta ed ha riconosciuto all’Oc. Fi. S.r.l. la titolarità del diritto fatto valere invece di negargliela, rigettando la domanda.

2.1. Il motivo è fondato e va accolto.

2.2 Nell’assicurazione di merci da parte di chi le vende occorre distinguere l’ipotesi in cui il venditore stipula l’assicurazione dopo avere venduto le merci da quella in cui la stipula prima.

Se la stipula dopo, non ha più interesse ad assicurare le merci in nome e per conto proprio, essendo oramai passate in proprietà dell’acquirente (Cass. 17/10/1977, n. 4432 in motivazione), e può assicurarle per conto altrui o per conto di chi spetta; nel qual caso la persona dell’assicurato, avente diritto all’indennizzo per il sinistro, va individuata in quella per cui conto è stipulata l’assicurazione o che al momento del sinistro risulta proprietaria delle merci o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia su di esse (Cass. 4.11.2002, n. 15389; Cass. 15.12.1994, n. 10718).

Se la stipula prima, ai sensi dell’art. 1918 c.c. la vendita produce il trasferimento all’acquirente anche della garanzia assicurativa, sicché legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore per il pagamento dell’indennizzo è l’acquirente e non il venditore (Cass. 13.3.1998, n. 2746).

Nel caso qui ricorrente di vendita con trasporto della merce venduta è rilevante stabilire in quale momento avviene il passaggio della proprietà al compratore.

La regola stabilita dall’art. 1510 c.c. è che la proprietà si trasferisce al compratore al momento della consegna al vettore e con la proprietà si trasferiscono anche i rischi ed i pericoli cui è esposta la merce (Cass. 25.3.1999, n. 2817); in applicazione di tale regola i diritti nascenti dal contratto di assicurazione stipulato dal venditore prima o dopo la consegna al vettore non possono essere fatti valere da lui (ai fini che qui interessano non occorre stabilire altro).

2.3. Dai principi sopra esposti si è discostata la Corte di merito, la quale, dopo avere affermato che per effetto della vendita e della consegna delle merci al vettore la Oc. Fi. S.r.l. ne ha perduto la proprietà, ha ritenuto che con la stipula del contratto di assicurazione si è voluta garantire per l’eventualità della perdita o del deterioramento delle merci durante il trasporto ed è, perciò, legittimata ad agire contro le società assicuratrici.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

3. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale.

4. Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto per l’esposizione dei fatti si richiama alla sentenza impugnata ed al ricorso principale, mentre per pacifica giurisprudenza (ex plurimis Cass. 28.8.2002, n. 12599; Cass. 16.9.2000, n. 12256; Cass. 5.10.1998, n. 9862) avrebbe dovuto esporli in modo completo sì da escludere la necessità di utilizzare altre fonti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale; assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.