Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6953

nel rapporto tra assicurato ed assicuratore e’ onere del primo dimostrare l’effettivo verificarsi di un sinistro conforme a quelli descritti nella polizza.

 

Per approfondire la figura del contratto di assicurazione si consigli la lettura del seguente articolo:

Il contratto di assicurazione, aspetti generali.

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6953

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18432/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3618/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

RILEVATO

che:

(OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Roma (in data non indicata nel ricorso) la societa’ (OMISSIS) s.p.a., esponendo di avere con essa stipulato un contratto di assicurazione contro il rischio di furto del proprio autoveicolo Audi targato (OMISSIS); che il veicolo era stato rubato il (OMISSIS), e che l’assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo; chiese pertanto la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto;

con sentenza n. 16243 del 2008 il Tribunale rigetto’ la domanda;

la Corte d’appello di Roma, con sentenza 30.5.2014 n. 3618 rigetto’ il gravame proposto da (OMISSIS), ritenendo mancante la prova che il furto fosse effettivamente avvenuto;

la sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi;

la societa’ intimata non si e’ difesa.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, “l’omesso esame e valutazione di documentazione allegata da entrambe le parti”;

sostiene che la Corte d’appello, trascurando o malamente esaminando i documenti prodotti tanto dall’attore, quanto dalla societa’ convenuta, “ha escluso ogni risarcimento (sic) del furto, sull’erroneo presupposto interpretativo che il (OMISSIS) non fosse il proprietario dell’autoveicolo”;

il motivo e’ manifestamente inammissibile per due ragioni: in primo luogo perche’ esso non e’ decisivo, dal momento che l’appello e’ stato rigettato innanzitutto perche’ il giudice di secondo grado ha ritenuto non provato il furto, e solo con motivazione ad abundantiam ha ritenuto essere altresi’ dubbia la qualita’ di proprietario del veicolo in capo all’attore; e poiche’, per quanto si dira’, la prima ratio decidendi resiste alle censure che le sono state mosse col ricorso qui in esame, il primo motivo di ricorso e’ privo di decisivita’, in quanto anche nell’ipotesi in cui fosse fondato, l’altra ratio decidendi, da sola, basterebbe a sorreggere la sentenza impugnata;

la seconda ragione di inammissibilita’ del primo motivo di ricorso e’ che in ogni caso la mancata valutazione di una fonte di prova, ovvero l’interpretazione di essa in modo difforme da quanto auspicato da una delle parti, non possono piu’ costituire, dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, motivo di ricorso per cassazione; le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nell’interpretare il senso da attribuire alla norma da ultimo ricordata dopo la sua modifica, hanno stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie astrattamente rilevanti” (Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 8053/2014);

col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1218, 1460, 1882 e 1905 c.c.;

il motivo, che rasenta l’incomprensibilita’, e’ cosi’ riassumibile:

-) l’assicurato consegno’ all’assicuratore tutta la documentazione richiesta dal contratto ai fini della liquidazione dell’indennizzo;

-) non ricorreva “alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 1460 c.c.”;

-) l’assicuratore, di conseguenza, “non aveva nessun titolo giuridico per rifiutare l’adempimento”;

la censura e’ manifestamente inammissibile, perche’ totalmente scollegata dall’effettivo contenuto della sentenza impugnata;

questa, infatti, ha rigettato la domanda di pagamento dell’indennizzo sul presupposto che l’esistenza del furto non fu provata: la Corte d’appello, pertanto, non ha violato alcuna delle norme suddette, vanamente invocate dal ricorrente: non l’articolo 1218 c.c., dal momento che nel rapporto tra assicurato ed assicuratore e’ onere del primo dimostrare l’effettivo verificarsi di un sinistro conforme a quelli descritti nella polizza (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 14/03/2013, Rv. 625745-01); non l’articolo 1882 c.c., perche’ correttamente in assenza della prova del sinistro la Corte d’appello ha negato il diritto all’indennizzo; e nemmeno l’articolo 1905 c.c., per la semplice ragione che non puo’ ritenersi violata una norma della quale la Corte d’appello non doveva fare applicazione;

quanto al riferimento all’articolo 1460 c.c., esso e’ totalmente fuori luogo, giacche’ l’assicuratore ha rifiutato il pagamento dell’indennizzo non gia’ invocando exceptio inadimpleti contractus, ma semplicemente negando che si fosse verificato l’evento avverso dedotto ad oggetto del contratto (e cio’ a prescindere da qualsiasi considerazione circa il secolare dibattito dottrinario in merito alla dubbia applicabilita’ dell’eccezione di inadempimento ai contratti aleatori, qual e’ quello di assicurazione);

col terzo motivo di ricorso, infine, il ricorrente lamenta che la sentenza sarebbe affetta sia dal vizio di violazione di legge, di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (lamentando, in particolare, la violazione dell’articolo 2700 c.c. e articolo 650 c.p.p.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5;

sostiene che la Corte d’appello, negando che la prova del furto dell’autoveicolo assicurato potesse desumersi dal decreto di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari, per essere rimasti ignoti gli autori del reato, avrebbe violato l’articolo 2700 c.c.;

il motivo appare a questa Corte temerario, noto essendo che l’atto pubblico fa piena fede dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, e il furto per il quale l’odierno ricorrente domanda l’indennizzo non e’ certo avvenuto alla presenza di alcun pubblico ufficiale, e tanto meno del giudice per le indagini preliminari; e’ appena il caso di soggiungere che il provvedimento di archiviazione della notizia criminis nulla certifica e nulla dimostra in merito all’effettiva sussistenza del fatto-reato;

non e’ luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.