Ai sensi dell’art. 1917 c.c., il contratto di assicurazione della responsabilità civile con riguardo ad una determinata attività dell’assicurato obbliga l’assicuratore a tenere indenne quest’ultimo di quanto costui è costretto a pagare a terzi a seguito di un fatto colposo a lui addebitato a titolo d’inadempimento. L’interesse dell’assicurato consiste nel cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivamente considerato con la sua reintegrazione attraverso il pagamento, da parte dell’assicuratore, di una somma di danaro pari all’esborso dovuto dall’assicurato. L’assicuratore, in ossequio al secondo comma della disposizione citata, può decidere di pagare direttamente al danneggiato, avvisando l’assicurato e deve farlo, se l’assicurato glielo chiede; si tratta di una facoltà che non attiene alla individuazione dei soggetti del rapporto assicurativo, ma alle modalità di esecuzione della prestazione dell’assicuratore una volta verificatosi l’evento che rende attuale e concreta la sua obbligazione.

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Corte d’Appello|Milano|Sezione 4|Civile|Sentenza|28 settembre 2022| n. 2996

Data udienza 21 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE QUARTA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Anna Mantovani – Presidente

dr. Francesco Distefano – Consigliere

dr. Francesca Maria Mammone – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. 1744/2020 e 1949/2020 RG, introdotte

DA

(…) S.P.A. (C.F. e P. IVA (…)), rappresentata e difesa dall’avv. Re.Fe., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via (…);

APPELLANTE PRINCIPALE (PROCEDIMENTO RG 1744/2020)

CONDOMINIO RESIDENZA SUI N., con l’Avv. Ma.Re. (C.F. (…)) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via (…);

APPELLANTE PRINCIPALE (PROCEDIMENTO RG 1949/2020)

CONTRO

E. IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. e P.IVA (…)), rappresentata e difesa dall’avv. Mario Cocco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via (…)

APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE

F. IMMOBILIARE – (…) S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma.Pa. e Ma.Gu., ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via (…);

APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE

(…), Rappresentanza G.I. (C.F. e P.IVA (…)), rappresentata e difesa dagli avv.ti Fe.Vi. (C.F. (…)) e Ma.Fe. (C.F. (…)), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Genova, Via (…);

APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE

Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio di primo grado

In data 22.12.2011 il Condominio “Residenze sui (…)” di M., (…) Immobiliare s.p.a. e (…) s.p.a. -la prima in qualità di committente dei lavori di urbanizzazione e di edilizia primaria e secondaria relativi ad un’area sita in M. tra (…) 20, Via G., Via M. 9-11 e Via P. e la seconda quale appaltatrice di parte delle opere edilizie- hanno sottoscritto un contratto di transazione in virtù del quale (…) si è obbligata all’eliminazione di infiltrazioni presenti in alcune parti degli edifici condominiali ed all’esecuzione di alcuni interventi di ripristino (punti B.1, B.2 e B.3) e (…) al pagamento della somma di Euro350.000 quale contributo forfettario per l’eliminazione degli ulteriori vizi presenti nelle parti comuni.

Il Condominio, all’esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha accertato la persistenza, dopo circa tre anni, di fenomeni infiltrativi e la mancata integrale esecuzione di interventi previsti dalla transazione, con atto di citazione notificato in data 11.6.2015 adiva il Tribunale di Milano, chiedendo la risoluzione dell’accordo transattivo del 22.12.2011 e la condanna di (…) Immobiliare s.p.a. e (…) s.p.a. al risarcimento dei danni.

(…) Immobiliare s.p.a. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, per il caso di accoglimento della domanda del Condominio, la condanna dell’ente alla restituzione di Euro 350.000,00; (…), inoltre, chiamava in causa il suo assicuratore (…), per essere tenuta indenne dagli esiti della lite.

Anche (…) Immobiliare s.r.l. (già (…) s.p.a.) si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle domande dell’attore e chiedendone il rigetto; al pari di (…) Immobiliare, chiamava in causa il suo assicuratore, (…) s.p.a., chiedendo di esserne garantita.

Entrambe le assicurazioni chiamate in causa, costituendosi, chiedevano il rigetto delle domande proposte nei loro confronti. In particolare, U. eccepiva l’inoperatività della polizza e chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda, il suo obbligo indennitario venisse determinato tenendo conto degli scoperti di polizza.

Nel corso del giudizio veniva acquisita la perizia redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo -al quale non hanno partecipato le compagnie di assicurazioni- e veniva espletata una consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza n. 3581/2020 del 22.6.2020 il Tribunale di Milano, accertato il grave inadempimento di (…): 1. dichiarava la risoluzione del contratto di transazione limitatamente ai rapporti tra il Condominio ed (…) Immobiliare, condannando quest’ultima a risarcire all’attore i danni patiti, pari ad Euro 261.448,3 (più iva), oltre, per quanto in questa sede rileva, la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT operai e impiegati dal 17.11.2018 alla sentenza ed oltre gli interessi compensativi al tasso annuo del 3% sulle somme via via rivalutate dal dicembre 2010 sino alla data della sentenza, nonché a rimborsare al Condominio la somma di Euro 42.173,00 oltre rivalutazione ed interessi per le spese sostenute direttamente dall’ente per opere di ripristino eseguite; 2. condannava (…) s.p.a. a tenere indenne l’assicurata (…) Immobiliare s.r.l. “di quanto quest’ultima è stata condannata a pagare all’attore, con gli scoperti di polizza”; 3. rigettava le domande proposte dal Condominio nei

confronti di (…) Immobiliare s.p.a.; 4. condannava (…) Immobiliare a rimborsare alla parte attrice le spese di lite ed a farsi carico delle spese della consulenza d’ufficio ed il Condominio a rifondere le spese di lite a (…) Immobiliare ed alla società (…).

L’appello

I. Il procedimento

Con atto di citazione notificato in data 22.7.2020, (…) s.p.a. ha proposto appello (iscritto al n. RG 1744/2020) contro la suddetta sentenza nelle parti in cui il Tribunale ha:

-ritenuto operante la copertura assicurativa, in contrasto con le limitazioni previste dalla clausola n. 5, lettere l) ed m) della polizza n. (…) e non ha precisato quale sia lo scoperto applicabile nella fattispecie concreta;

-l’ha condannata a tenere indenne (…), società in concordato preventivo, di quanto quest’ultima è stata condannata a pagare al Condominio e non di quanto dalla stessa effettivamente pagato, senza tener conto del fatto che la proposta di concordato di (…) prevede il pagamento ai creditori chirografari solo del 20% dei loro crediti, sì che l’esecuzione della condanna, nei termini indicati dal primo giudice, determinerebbe un’ingiusta locupletazione per l’assicurata;

-ha previsto che l’importo dovuto per l’esecuzione dei ripristini sia maggiorato degli interessi compensativi sulla somma rivalutata senza precisare i criteri di calcolo e disattendendo così l’insegnamento giurisprudenziale che vuole che gli interessi compensativi si computino sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno.

U. ha quindi domandato alla Corte, in via principale, il rigetto della domanda proposta da (…) Immobiliare nei suoi confronti e, in subordine, in caso di ritenuta operatività della polizza nr. (…), di limitare la sua obbligazione al pagamento delle somme effettivamente corrisposte da (…) al Condominio all’esito del piano di riparto finale, applicando scoperti e franchigie contrattuali e specificando i criteri di calcolo del debito per rivalutazione ed interessi.

Con atto di citazione notificato in data 29.7.2020, anche il Condominio Residenza sui N. ha proposto appello contro la medesima sentenza (iscritto al n. RG 1949/2020), lamentando che il Tribunale:

-abbia escluso la responsabilità di (…) Immobiliare, benché la transazione preveda la liberazione dei due coobbligati solo ove tutte le obbligazioni previste in contratto siano integralmente e correttamente adempiute;

-lo abbia condannato al pagamento delle spese processuali in favore di (…) Immobiliare ed (…).

Ha chiesto quindi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna di (…) e di (…) Immobiliare al pagamento delle somme liquidate dal Tribunale “in via solidale ed alternativa tra loro” ed una diversa disciplina delle spese di lite.

In data 16.9.2020 veniva disposta la riunione dei due procedimenti.

Con comparsa di costituzione e risposta del 26.11.2020 si è costituita in giudizio (…) chiedendo il rigetto dell’appello proposto dal Condominio e, qualificate le proprie difese come appello incidentale condizionato, ha in realtà riproposto, per il caso di accoglimento dell’appello del Condominio, le eccezioni svolte nel giudizio di primo grado.

(…) Immobiliare (…) s.p.a., costituendosi, ha domandato il rigetto di tutte le impugnazioni proposte dalle altre parti, sia in via principale che condizionata, ed ha proposto appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale del Condominio, con condanna dell’ente alla restituzione della somma di Euro 350.000,00 e di (…) Immobiliare a tenerla indenne dall’esito della lite.

Infine, con comparsa di costituzione e risposta del 2.2.2021 si è costituita (…) Immobiliare s.r.l., chiedendo in via principale il rigetto dell’appello proposto da (…) e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell’appello principale, ha domandato il rigetto della domanda di risoluzione della transazione e dedotto l’erronea quantificazione del credito risarcitorio. In via istruttoria ha sollecitato il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado.

In data 5.3.2021, questa Corte ha rigettato l’istanza di sospensione proposta dal Condominio ai sensi dell’art. 283 c.p.c. e, nel rapporto tra U. ed (…), ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza per l’importo eccedente quanto pagato da (…) Immobiliare s.r.l. al Condominio Residenze sui (…) per capitale, rivalutazione, interessi e spese.

Quindi, disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 83 D.L. n. 18 del 2020, ha trattenuto la causa in decisione in data 19 maggio 2022, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio odierna.

II. Il merito

II.a L’appello di (…) s.p.a.

Con il primo motivo di appello, (…), assicuratore di (…) Immobiliare per la responsabilità civile, ha riproposto l’eccezione di inoperatività della polizza, che il primo giudice ha respinto perché la compagnia non avrebbe provato che i fenomeni infiltrativi rientrano nelle ipotesi previste dall’art. 5 lettere l) ed m) della polizza e perché “la guaina impermeabilizzante che copre il 1 piano interrato presenta delle carenze tali che in vari punti si manifestano con fenomeni ancora infiltrativi rilevati in sede di sopralluogo”.

Va detto che il contratto di assicurazione n. (…), stipulato da (…) (cui è subentrata (…)) con (…) s.p.a. -produttore del materiale utilizzato per le impermeabilizzazioni- opera in relazione ai danni involontariamente cagionati dagli assicurati (tali i “titolari degli interessi tutelati” – cfr. definizioni riportate a pag. 11 della polizza) a terzi per difetti dei prodotti fabbricati e venduti da (…) o dipendenti da errori o difetti di installazione o di posa in opera dei prodotti impermeabilizzanti; sono esclusi dalla garanzia i danni “dovuti al mancato rispetto, nell’effettuazione dei lavori, delle norme tecniche di installazione e/o posa in opera dettate dal contraente” (così art. 5, lett. l delle condizioni speciali di polizza); i certificati di assicurazione emessi individuano esplicitamente (…) (ora (…) Immobiliare) quale beneficiario della garanzia.

Secondo la parte appellante, e diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe provato che le infiltrazioni lamentate dal Condominio siano conseguenza di un difetto del prodotto o di una posa in opera non a regola d’arte: innanzitutto, perché non le sono opponibili gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo -al quale non ha partecipato- e, in ogni caso, perché la consulenza tecnica d’ufficio, correttamente intesa, conduce a conclusioni opposte; (…), inoltre, nell’esecuzione dei lavori, avrebbe disatteso le indicazioni della committente (…), realizzando, sopra il massetto di formazione delle pendenze, una guaina ad un solo strato anziché un’impermeabilizzazione con doppia guaina, sì che ricorrerebbe l’ipotesi di esclusione prevista dalla polizza.

Il motivo è infondato.

Appaiono utili due precisazioni, che valgono a delimitare il thema decidendum.

In primo luogo, con riferimento all’eccepita inutilizzabilità degli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo, si osserva che il giudice si può avvalere, per la formazione del proprio convincimento, anche delle prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, trovando tale principio fondamento “nella mancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto; nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre; nell’unità della giurisdizione” e “nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall’art. 111 Cost.” (Cass. 14 maggio 2013, n. 11555). In questi limiti, dunque, anche la consulenza redatta all’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, al quale U. non ha partecipato e che è stata validamente acquisita nel corso del giudizio di primo grado, può essere oggetto del libero apprezzamento del giudice.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, ciò non è necessario, poiché anche soltanto dalle verifiche svolte nel contraddittorio tra le parti dal consulente tecnico nominato nella causa di merito emerge senza ambiguità, come ci si appresta a dire, che le infiltrazioni denunciate dal Condominio sono state causate da un’imperfetta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione.

Quanto poi alle sviste che la parte appellante imputa al consulente d’ufficio nella ricostruzione ed interpretazione dei documenti contrattuali e dell’ambito di operatività della garanzia prestata, si tratta, invero, di valutazioni che non spettano all’esperto e che, giustamente, non hanno avuto peso nella decisione del Tribunale. Dunque, non vi è ragione per disquisirne in questa sede.

Venendo quindi all’esame delle censure in cui si articola il primo motivo di appello, svolto in via di principalità (punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell’atto di appello), rileva la Corte:

1. l’assicuratore della responsabilità civile convenuto per l’adempimento del contratto che alleghi l’esclusione della garanzia assicurativa non propone un’eccezione in senso proprio, poiché tale allegazione si risolve nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda. Ne consegue che l’assicuratore non assume alcun onere probatorio, restando immutato a carico dell’attore l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione (cfr. fra le altre, Cass. ord. n. 9205/2021; Cass. ord. 15630/2018). Nella fattispecie in esame, mentre non è stata chiarita da (…) Immobiliare l’origine delle rotture riscontrate nell’impermeabilizzazione (che, in astratto, può essere il frutto anche di cattiva manutenzione o di danneggiamento da parte di terzi), le verifiche svolte dal consulente d’ufficio non lasciano adito a dubbi sulla difettosità della posa, essendo emersi, tra l’altro, problemi di incollaggio della guaina alle pareti (cfr. relazione del ctu, pag. 19). D’altronde, la perdurante presenza di infiltrazioni nelle scale e nella copertura del piano interrato è stata scrupolosamente accertata mediante ispezione dei luoghi ed esecuzione di prove con igrometro a contatto capacitivo e né U. né il suo consulente di parte hanno individuato possibili cause alternative rispetto alle operazioni di messa in opera della guaina impermeabilizzante, limitandosi ad affermare che “se la posa avviene in modo errato è verosimile che i fenomeni infiltrativi dovrebbero verificarsi su zone bel più ampie” (così in atto di appello, pag. 11), senza spiegare su quali basi tecniche poggi tale giudizio, espresso, infatti, in termini di mera verosimiglianza;

2. la causa di esclusione invocata dall’appellante ricorre se il danno lamentato sia “dovuto” e, dunque, causato dal mancato rispetto, in fase esecutiva, “delle norme tecniche di installazione e ho posa in opera dettate dal contraente”. Nella fattispecie in esame, è certo che, rispetto alle originarie indicazioni di (…) per l’impermeabilizzazione del solaio dei box, detta impermeabilizzazione sia stata eseguita posando una guaina ad un solo strato e non una guaina a doppio stato. Tuttavia, non è contestato che la modifica sia stata approvata al momento del collaudo dalla direzione dei lavori (cfr. anche la relazione peritale, pag. 40), sì che può presumersi che l’impresa esecutrice non si sia discostata dalle istruzioni ricevute, ma piuttosto abbia condiviso la scelta con (…). Si aggiunga che il consulente d’ufficio ha espressamente ritenuto tale modalità esecutiva “comparabile” con quella originariamente prevista e non le ha attribuito alcun rilievo sul piano causale, ciò che è sufficiente ad escludere che le infiltrazioni riscontrate nei solai dei box siano eziologicamente riconducibili ad una violazione delle istruzioni dettate dalla parte committente.

Diviene quindi superfluo l’esame dell’appello incidentale proposto da (…) Immobiliare in via condizionata e cioè per il solo caso di ritenuta inoperatività della garanzia assicurativa.

La parte appellante, al punto 2.4 dell’atto di appello, si è poi doluta, “nella denegata ipotesi di rigetto” del primo motivo di gravame (cfr. pag. 14 dell’atto di appello), della mancata precisazione, da parte del Tribunale, dell’incidenza dello scoperto sull’obbligazione indennitaria.

Il primo giudice, nel condannare U. a tener indenne (…) Immobiliare dagli esiti della controversia, ha statuito che dall’importo liquidato debbano essere dedotti gli “scoperti di polizza”, ma, sebbene il contratto di assicurazione preveda scoperti differenti in relazione alla tipologia del fatto generatore di responsabilità ed all’oggetto dell’obbligazione indennitaria, non ha precisato quale sia l’importo da detrarre dal quantum dovuto all’assicurato.

In verità, non lo ha fatto neppure la parte appellante, che si è limitata a denunciare l’omissione ed a elencare le clausole contrattuali sull’argomento, senza specificare quale tra queste dovrebbe applicarsi al caso concreto.

E. Immobiliare sostiene che la statuizione sia chiara, ma anch’essa non indica a quale previsione si debba fare riferimento.

Reputa questa Corte che, identificata la causa delle infiltrazioni in errori di posa dell’impermeabilizzazione, debba operare la sola previsione di cui alla clausola n. 4, numero 1 delle condizioni speciali dell’assicurazione “da installazione”, poiché l’obbligazione indennitaria a carico della compagnia ha ad oggetto gli importi che (…) Immobiliare è stata condannata a pagare al Condominio a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla cattiva installazione della guaina impermeabilizzante. Si tratta, quindi, del 10% del totale (importo che supera, in concreto, l’importo minimo di Euro2.500).

La sentenza, quindi, deve essere integrata in questo senso.

Con il motivo di appello sub 3), sempre proposto in via subordinata, U. lamenta di essere stata condannata a tenere indenne (…) Immobiliare di quanto essa è stata a propria volta condannata a pagare al Condominio senza considerare che (…) è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e che la proposta di concordato prevede il pagamento del ceto chirografario in misura del 20%. L’assicuratore teme che (…) Immobiliare, incassato l’indennizzo, possa conseguire un vantaggio indebito, versando al Condominio solo il 20% di quanto è stata condannata a pagare e trattenendo la differenza.

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 1917 c.c., il contratto di assicurazione della responsabilità civile con riguardo ad una determinata attività dell’assicurato obbliga l’assicuratore a tenere indenne quest’ultimo di quanto costui è costretto a pagare a terzi a seguito di un fatto colposo a lui addebitato a titolo d’inadempimento, proprio come statuito dal Tribunale di Milano. L’interesse dell’assicurato consiste nel cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivamente considerato con la sua reintegrazione attraverso il pagamento, da parte dell’assicuratore, di una somma di danaro pari all’esborso dovuto dall’assicurato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7971/1993).

L’assicuratore, in ossequio al secondo comma della disposizione citata, può decidere di pagare direttamente al danneggiato, avvisando l’assicurato e deve farlo, se l’assicurato glielo chiede; si tratta di una facoltà che non attiene alla individuazione dei soggetti del rapporto assicurativo, ma alle modalità di esecuzione della prestazione dell’assicuratore (in questo senso, Cass. 8 gennaio 1999, n. 103), una volta verificatosi l’evento che rende attuale e concreta la sua obbligazione.

Tale meccanismo non è inciso dall’ammissione di (…) Immobiliare alla procedura di concordato preventivo.

L’obbligazione dell’assicuratore avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo all’assicurato è infatti distinta ed autonoma dall’obbligazione di risarcimento dell’assicurato responsabile nei confronti del danneggiato, sì che, una volta accertato l’obbligo risarcitorio in capo all’assicurato e, con esso, l’esistenza dell’obbligazione indennitaria in capo all’assicuratore, quest’ultimo è tenuto, in esecuzione del contratto concluso (e dunque senza che possa teorizzarsi un arricchimento indebito del creditore), all’adempimento nei confronti del contraente/assicurato, indipendentemente dalla destinazione che questi darà alla somma riscossa, giacché ciò che è tutelato non è il credito del danneggiato, ma l’integrità del patrimonio del danneggiante.

Non rileva, poi, in questa sede, la questione dell’applicabilità o meno del secondo comma dell’art. 1917 c.c. in conseguenza dell’ammissione dell’assicurato al concordato preventivo (che non comporta lo spossessamento del debitore, come avviene invece in caso di fallimento), poiché non è in contestazione la legittimità di pagamenti eseguiti da U. a favore del danneggiato, né di una qualche richiesta di pagamento diretto da parte del Condominio (sì che non vi è alcun rischio -paventato dall’appellantedi ledere la par condicio creditorum), ma si discute unicamente del quantum dell’obbligazione indennitaria gravante sulla compagnia di assicurazioni.

Conviene quindi passare ad esaminare il motivo di appello sub (…)).

Giova premettere che il Tribunale di Milano, con riferimento all’importo di Euro261.448,3 stimato dal consulente d’ufficio come necessario all’eliminazione delle infiltrazioni, ha spiegato che: “trattandosi di debito di valore, l’importo (a prescindere da specifica domanda sul punto) va rivalutato sulla base degli indici ISTAT Operai ed Impiegati dalla data della CTU (17.11.18) alla sentenza e sulle somme via via rivalutate devono calcolarsi gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto da liquidarsi, secondo l’insegnamento delle Sez. Un. Della Suprema Corte (n. 1712/95), dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione calcolati sulla somma via via rivalutata nell’arco di temposuddetto e non sulla somma già rivalutata. Tenuto conto di questo criterio gli interessi dovuti per il periodo intercorso dal momento della produzione del danno (dicembre 2010 per quanto risulta agli atti) alla decisione, si possono calcolare applicando un tasso di interesse “ponderato” annuo del 3 % sul danno rivalutato. Tale tasso d’interesse è ottenuto ponderando l’interesse legale sulla somma di cui sopra che- devalutata alla data del fatto con gli indici Istat dei prezzi al consumo- si incrementa mese per mese mediante gli stessi indici di rivalutazione sino alla data della decisione; spettano, poi, sulle somme riconosciute gli interessi legali dalla sentenza al saldo”.

Nel dispositivo, ha condannato (…) Immobiliare al pagamento di “Euro261.448,3 + IVA, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT operai ed impiegati dal 17.11.2018 alla sentenza, oltre interessi compensativi al tasso annuo del 3% sulle somme via via rivalutate dal dicembre 2010 sino alla data della presente sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo …”.

Dunque, non ha ribadito che per “somme via via rivalutate” si deve intendere, come aveva puntualmente spiegato in motivazione, l’importo quantificato dal consulente d’ufficio devalutato alla data del verificarsi del danno.

Se ne duole U., secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso “di precisare che sull’importo complessivamente liquidato in moneta attuale a titolo di risarcimento, gli interessi compensativi del danno, derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. E allora l’importo riconosciuto al Condominio a titolo di risarcimento andrà devalutato al dicembre 2010 e, quindi, via via rivalutato anno per anno sino alla decisione impugnata. Sugli importi così ottenuti andranno aggiunti gli interessi compensativi stabiliti dal Tribunale”.

L’appellante ha chiesto, perciò, che vengano specificati i criteri di calcolo per un “corretto ed equo” riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme risarcitorie eventualmente liquidate a favore del Condominio appellato ed (…) Immobiliare, pur senza svolgere un motivo di appello, ha condiviso la richiesta.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

L’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando quest’ultimo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice e deve essere ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale (cfr. Cass. ord. n. 24600/2017).

Il primo giudice, nel motivare la decisione impugnata, si è attenuto ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, invocati anche dalla parte appellante, statuendo che l’importo di Euro261.448,3 -pari al costo delle opere di ripristino al 17 novembre 2018- deve essere:

1. rivalutato sulla base degli indici ISTAT dal 17 novembre 2018 alla data della sentenza;

2. ai fini del computo degli interessi, devalutato alla data dell’illecito (dicembre 2010);

3. maggiorato di interessi compensativi al tasso del 3% annuo da conteggiare, a decorrere da dicembre 2010 fino alla data della sentenza, sul capitale originario (cioè l’importo di Euro261.448,3 devalutato a dicembre 2010) mensilmente rivalutato in base ai medesimi indici ISTAT.

Vero è che il Tribunale non ha indicato l’ammontare del capitale originario, cioè del capitale devalutato (pari ad Euro240.744,29); tuttavia, ha fornito con chiarezza i criteri da seguire per quantificare l’importo dovuto, sicché non vi è alcun errore da emendare, né la decisione necessita di integrazione alcuna.

La parte appellante, inoltre, non si è doluta specificamente della previsione secondo la quale gli interessi devono computarsi sul capitale originario rivalutato mensilmente, né ha dedotto che il risultato finale di tale operazione sia penalizzante e la esponga ad un esborso maggiore rispetto a quello conseguente alla rivalutazione operata anno per anno.

Non si può dire, neppure, che vi sia contraddizione con quanto scritto nel dispositivo, che è solo più sintetico della motivazione, ma deve essere letto in rapporto a quanto in essa dettagliatamente spiegato.

Ove poi si dovesse ritenere che l’appellante, non sempre lineare nella sua esposizione, abbia inteso dolersi anche delle statuizioni inerenti alla somma di Euro42.173, è sufficiente evidenziare che non vi era, in questo caso, alcuna devalutazione da operare, trattandosi di importo corrispondente agli esborsi sostenuti dal Condominio per opere rimediali (si rinvia, al riguardo, a Cass. n.2211/2012, richiamata dal primo giudice).

II.b L’appello del Condominio “Residenza sui N.” di via Al. N. P. 20, via G. 8, va M. 9/11, M.

L’appello è infondato.

Con il primo motivo, l’ente deduce l’erronea valutazione, da parte del tribunale, “in ordine all’asserito adempimento della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 22 dicembre 2011 ad opera di (…) Immobiliare (…)”.

Il primo giudice, ritenuta la natura non novativa della transazione, che prevedeva, a carico di (…), l’esecuzione degli interventi elencati ai punti B1, B2 e B3 del contratto e, a carico di (…), il pagamento della somma di cui al punto B4 ed accertato l’inadempimento da parte di (…) che ha eseguito male e solo in parte le opere indicate in contatto, ha dichiarato la risoluzione parziale della transazione e condannato l’appaltatore inadempiente al risarcimento dei danni.

Il Condominio non contesta che il contratto di transazione non avesse natura novativa, né si duole della risoluzione solo parziale del contratto (si rinvia, al riguardo, alla pag. 13 dell’atto di appello ed alle conclusioni rassegnate); assume però che anche (…) sarebbe obbligata al risarcimento dei danni. Secondo il Condominio, infatti, (…) e (…) avrebbero potuto essere liberati dalle obbligazioni risarcitorie a loro carico per i vizi presenti nel complesso immobiliare solo con l’integrale adempimento delle prestazioni complessivamente previste a loro carico alla lettera B del contratto di transazione. Detto in altre parole, se è vero che la transazione prevedeva obbligazioni distinte a carico di (…) e di (…), vi era pur sempre una loro responsabilità solidale ed alternativa in caso di inadempimento.

Sarebbero dirimenti, in tal senso, il punto D) della transazione, secondo il quale “Con l’esecuzione delle attività e la ricezione del pagamento del contributo di cui al precedente punto B il Condominio dichiara di non avere null’altro a pretendere da (…) e da (…), liberando per l’effetto (…) e (…) da qualsivoglia eventuale ulteriore obbligazione al riguardo e, di rinunciare, anche in via transattiva nei confronti della Fabbrica e di (…), a qualsivoglia ulteriore diritto o pretesa di danno per tutte le causali di cui in premessa” ed il punto F), ove si legge che con il “corretto e integrale adempimento delle obbligazioni di cui al precedente paragrafo B, con il presente contratto deve intendersi definitivamente transatta, con totale esclusione di qualsiasi ulteriore residua responsabilità di qualsiasi genere sia da parte di (…) che di (…), ogni questione su qualsivoglia vizio, difetto o difformità”. Da tali previsioni si ricaverebbe, infatti, che poiché (…) non ha adempiuto correttamente, le obbligazioni a suo carico, le obbligazioni di cui al punto B non possono dirsi eseguite per intero. Il mancato rispetto, parziale o completo degli accordi, dovrebbe “inevitabilmente riportare in capo ai convenuti tutti l’originaria concorrenza ed alternativa responsabilità al di là delle effettive specifiche attività concordate in transazione”, ed “Il Tribunale di Milano, accertato e dichiarato l’inadempimento di non scarsa importanza, quindi, avrebbe dovuto riportarsi alle norme di legge di cui agli artt. 1667, 1669 e 2043 cod. civ., imponendo (per la parte ineseguita della transazione) il risarcimento del danno quantificato in sede di CTU, in via solidale ed alternativa tra i convenuti tutti e, per gli effetti, condannare sia (…) che (…) al pagamento a favore del Condominio della somma di Euro 261’448,30 + IVA oltre la somma di Euro 42’173,00 quale residuo danno per esborsi già sostenuti per emendare i vizie i difetti all’inadempimento, non già esclusivo di (…) ma in concorrenza con l’inerzia di (…), rispetto alla somma già versata proprio dalla S.F. in sede di transazione” (così atto di appello, pag. 13).

Osserva la Corte che tale pretesa è il frutto di una lettura parziale della transazione, come la difesa di (…) ha giustamente evidenziato.

Ed invero, si legge al punto B, che “(…) e (…) offrono al Condominio, … il quale accetta …, a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa per le causali di cui in premessa, … la seguente offerta economica consistente nell’esecuzione delle attività e nei pagamenti in appresso previsti, da effettuarsi ciascuno ad esclusiva cura e onere di ciascuna delle parti offerenti ivi specificate, con esclusione di responsabilità solidale relativamente ai pagamenti e all’attività in appresso descritta e a carico di ciascuna delle parti offerenti”, principio ribadito al punto B.4, con la precisazione che “L’esecuzione delle lavorazioni di cui ai precedenti punti B1), B2) e B3) avverrà a cura di (…), con esclusione di responsabilità solidale e manleva espressa di (…) …”.

Non si vede, dunque, essendo stata espressamente esclusa la responsabilità solidale tra i due obbligati e non essendo in discussione il puntuale adempimento, da parte di (…), dell’obbligazione di pagamento a suo carico, come si possa dubitare dell’effetto liberatorio per detta società di tale adempimento, né come la risoluzione parziale del contatto di transazione, che, come si è detto, il Condominio non mette in discussione, possa determinare una reviviscenza dell’originaria obbligazione risarcitoria di (…).

Con il secondo motivo, il Condominio di duole di essere stato condannato alla rifusione delle spese di lite a favore di (…) e del suo assicuratore. In realtà, più che una censura all’operato del primo giudice, la doglianza consiste nella sollecitazione alla Corte a regolare diversamente le spese processuali, una volta che sia stata accolta l’impugnazione. Va da sé che il rigetto del primo motivo è assorbente anche rispetto a detta sollecitazione. Il tribunale ha correttamente applicato il principio di soccombenza e di causalità.

Quanto alla domanda di (…) di restituzione della somma pagata al Condominio in esecuzione della transazione, si tratta di domanda formulata solo in via cautelativa, per il caso in cui fosse stata accolta la domanda di risoluzione dell’accordo transattivo anche nei suoi confronti. Non vi è dunque alcuna soccombenza di (…) nei confronti del Condominio che possa giustificare la decisione -comunque discrezionale- di compensare le spese del giudizio di primo grado, come auspicato dall’appellante.

Il rigetto del gravame rende superfluo l’esame dell’appello incidentale proposto da (…) e da (…) solo in via condizionata e cioè per il caso di accoglimento del gravame e di affermazione della responsabilità risarcitoria di (…).

III. Le spese del giudizio di appello

Le spese, liquidate tenuto conto del valore della controversia, del numero delle parti, dell’attività difensiva svolta, e naturalmente senza nulla riconoscere per la non svolta attività istruttoria, vanno poste a carico degli appellanti principali, soccombenti.

Tale deve ritenersi (…) s.p.a. nei confronti di (…) Immobiliare s.r.l., giacché la modesta integrazione della sentenza di primo grado che si va ad operare serve solo ad emendare un’omissione del Tribunale, non incide significativamente sull’assetto di interessi risultante dalla sentenza di primo grado e non vale perciò a modificare la posizione di U., che ha visto respingere il suo appello nelle parti maggiormente qualificanti. Essa rileva soltanto al fine di escludere la sussistenza dei presupposti, nei confronti dell’appellante, per il raddoppio del contributo unificato.

Gravano invece sul Condominio le spese anticipate da (…) e dal suo assicuratore.

P.Q.M.

La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:

1. in parziale riforma della sentenza n. 3581/2020 del tribunale di Milano, depositata il 23 giugno 2020, accerta che la somma che (…) s.p.a. dovrà pagare ad (…) Immobiliare s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo è pari a quanto (…) Immobiliare s.p.a. è stata condannata a pagare al Condominio Residenza sui (…), dedotto il 10%;

2. conferma per il resto l’impugnata sentenza;

3. condanna (…) s.p.a. a rifondere ad (…) Immobiliare s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che determina in Euro 15.000 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge;

4. condanna Condominio “Residenze sui (…)” di (…) a rifondere le spese del grado a (…) Immobiliare (…) s.p.a. e ad (…) Rappresentanza (…), che determina in Euro15.000 ciascuno per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge;

5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Condominio appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, così come modificato dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Così deciso in Milano il 21 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.