nell’assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all’indennità chi al momento dell’evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l’indennità in luogo dell’avente diritto se quest’ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola.

 

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Tribunale Trieste, civile Sentenza 19 giugno 2018, n. 385

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRIESTE – SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1622/16 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 5.5.2016

DA

(…) s.r.l., in persona del legale rappresentante – rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Mancini e Chiara Moze per procura a margine dell’atto di citazione

– attrice –

CONTRO

(…) s.p.a., in persona del legale rappresentante – rappresentata e difesa dall’avv. Elisabetta Simeone per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

– convenuta –

avente ad oggetto: assicurazione contro i danni

FATTO-DIRITTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I) Con atto di citazione notificato il 5/5/2016 (…) S.r.l., premettendo di essere affittuaria dell’azienda costituita dall’Hotel (…) e detentrice dell’edificio sito in Marina di Campo (LI), conveniva in giudizio (…) S.p.a. al fine di ottenere l’indennizzo assicurativo in relazione ai danni patiti a causa del crollo parziale del soffitto della sala ristorante dell’edificio, avvenuto in data 27.02.2009.

Esponeva, in particolare, la Società attrice che in tale occasione si verificava il crollo del soffitto della sala ristorante sita al piano terra dell’Hotel (…), posta in corrispondenza della zona bagni e docce delle camere degli ospiti ubicate al piano superiore, e che tale crollo si era verificato a seguito della rottura accidentale di alcuni componenti degli impianti idrici-igienici, che aveva comportato una perdita di acqua; tanto premesso, chiedeva la condanna di (…) in forza del contratto di assicurazione con polizza n. (…) al pagamento di un indennizzo assicurativo, quantificato in complessivi Euro 15.260,00. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la carenza di legittimazione attiva dell’attrice a richiedere l’indennizzo assicurativo nella sua qualità di mera contraente della polizza, nonché contestando specificamente l’esistenza e/o inefficacia e/o inoperatività della garanzia assicurativa nella fattispecie concreta; (…) chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree che, in subordine, contestava anche sotto il profilo del quantum debeatur poiché in ogni caso esorbitanti rispetto alle previsioni contrattuali.

In sede di prima udienza, verificata la rituale costituzione del contraddittorio, su richiesta delle parti, il giudice assegnava i termini di cui all’art. 183, VI co., c.p.c..

All’udienza del 22/12/2016 il giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie per prova testimoniale rispettivamente dedotte dalle parti; la prova per testimoni veniva assunta nelle due udienze successive.

La causa veniva quindi ritenuta matura per la decisione, con fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 25.01.2018 le parti precisavano le conclusioni, come riportate in epigrafe; la causa veniva, infine, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

II) Va esaminata in primo luogo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice, formulata da (…).

La convenuta ha infatti rilevato che (…) S.r.l. risulta essere mera contraente della polizza n. (…), in relazione alla quale, secondo lo schema dell’assicurazione per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c., il diritto al risarcimento compete alla Società locatrice C. ((…)) S.r.l., quale proprietaria dell’immobile facente parte dell’azienda costituita dall’Hotel (…) e, quindi, unica assicurata titolare dell’interesse sostanziale ad ottenere l’indennizzo richiesto da (…) s.r.l., mera detentrice qualificata del bene assicurato.

La convenuta ha richiamato al riguardo l’art. 1891, II co., c.c. (“i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo”) nonché la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha avuto modo di precisare che “nell’assicurazione per conto altrui il contraente, ai sensi dell’art.1891, comma 2, c.c., non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l’espresso consenso dell’assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo (…)” (Cass. 19.7.2004 n. 13329).

III) Ritiene il Tribunale, dopo accurata disamina della fattispecie, che l’eccezione formulata dalla convenuta (…) sia da ritenersi fondata.

Sotto un primo profilo deve rilevarsi che la società attrice, pur a fronte delle specifiche contestazioni formulate dalla convenuta sin dalla comparsa di risposta in punto di carenza di legittimazione attiva di (…), non ha contestato la circostanza che già all’epoca del sinistro la proprietà dell’edificio danneggiato fosse in capo alla società locatrice dell’azienda, (…) S.r.l.: tale circostanza può quindi ritenersi incontestata, anche ai fini dell’art. 115 c.p.c.

Pure la riconduzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti allo schema negoziale disciplinato dall’art. 1891 cod. civ. non è stata espressamente contestata dalla società attrice.

Ad ogni buon conto si deve rilevare che a tale conclusione porta l’analisi delle condizioni di polizza, laddove si prevede che “la Società assicura, anche se di proprietà di terzi…il Fabbricato o porzione di esso…” (art. 3.1, pag. 13), distinguendo poi tra Contraente ed Assicurato (cfr. Definizioni, pag. 10) e riservando sempre all’Assicurato il necessario consenso alla liquidazione dell’indennizzo (art. 3.15, IV comma: “l’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato”).

IV) A ben vedere, a fronte di tali specifiche contestazioni, (…) ha replicato unicamente con l’argomento che (…), in più missive dirette nel corso degli anni all’attrice, avrebbe confermato e “riconosciuto” che la veste negoziale dell’attrice era quella di soggetto assicurato, in ossequio a quanto concordato dalle parti in sede di stipula della polizza assicurativa.

L’argomento non appare fondato, in quanto risulta evidente che nelle comunicazioni stragiudiziali non poteva essere indicato altro nominativo, considerato che solo con l’introduzione del presente giudizio la (…) S.r.l. ha palesato la propria qualità di affittuaria dell’azienda costituita dall’Hotel (…), sicché nel precedente ambito delle comunicazioni stragiudiziali, conseguenti all’attività posta in essere dal Contraente ((…) S.r.l.) per conto dell’Assicurato ((…) S.r.l.), risultava di fatto impossibile per (…) conoscere l’identità del terzo assicurato per i rischi garantiti dal contratto stipulato con (…) s.r.l.

V) Poste tali premesse, va considerato che l’interesse assicurato in relazione ai beni posti ad oggetto dell’assicurazione contro i danni è quello del soggetto nel cui patrimonio il danno abbia causato pregiudizio patrimoniale, ossia il soggetto proprietario del bene assicurato, considerato che resta in realtà sempre a carico del proprietario il rischio del perimento e delle spese di manutenzione straordinaria delle cose affittate, nonché i pregiudizi riportati dalle cose stesse e derivanti dalla loro difettosa o incompleta riparazione.

Devono allora essere richiamati i principi espressi al riguardo dalla Corte di Cassazione, secondo cui “nell’assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all’indennità chi al momento dell’evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l’indennità in luogo dell’avente diritto se quest’ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola” (Cass. 19.7.2004 n. 13359; Cass. 13.12.2007 n.26253; da ultimo, Cass. 2.3.2018, n. 4923).

In verità, nel caso di specie non è stato nemmeno allegato un consenso della Società terza proprietaria dell’immobile danneggiato e vera assicurata dalla polizza in oggetto.

A conferma di tale ricostruzione si è già ricordato come la polizza preveda che “l’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato”: in tal modo viene richiamato il dettato dell’art. 1891, II co. c.c., il che conferma la titolarità del diritto di credito all’indennizzo assicurativo in capo al terzo assicurato, con l’unica possibilità di deroga a tale sua legittimazione sostanziale esclusiva nell’ipotesi di preventivo consenso espresso in favore del contraente (ipotesi estranea alla fattispecie qui esaminata).

VI) Infine, pur risultando assorbenti le considerazioni sin qui svolte, per mera completezza di motivazione si rileva che la domanda non potrebbe ritenersi fondata nemmeno sotto il profilo oggettivo, ovvero in relazione all’esclusione del rischio tra quelli assicurati.

Pur rilevando la complessità della questione della ripartizione dell’onere probatorio in tema di contratto di assicurazione contro i danni e relativa esclusione dei rischi, che ha dato anche di recente luogo a contrastanti orientamenti giurisprudenziali (cfr., ex multis, Cass. 16.03.2012 n. 4234 da un canto e Cass. 23.01.2018, n. 1558 dall’altro), deve rilevarsi che il contratto in questione prevede (art. 3.3) “sono sempre comunque esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da allagamento d’acqua od altri fluidi a meno che sia provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici o di riscaldamento, di pertinenza del fabbricato della struttura ricettiva assicurata”.

La corretta ripartizione dell’onere della prova comporta quindi in tal caso che, a fronte dell’esclusione generalizzata del risarcimento dei danni derivanti da allagamento, la prova che il danno sia stato invece provocato da rottura accidentale di impianti idrici o igienici debba spettare al contraente assicurato.

Nel caso di specie, non sembrano esservi elementi probatori che depongono in modo idoneo in tal senso: in particolare, si riscontra un netto contrasto tra le valutazioni fornite dal perito incaricato dalla (…) (geom. Au.), che ha ricondotto l’origine dei danni ad una infiltrazione di acqua, ed il perito incaricato dall’Assicurazione (per. Ba.), che ha ricondotto l’occorso a fenomeni di ossidazione e rigonfiamento dei tondini in ferro dell’armatura dei travetti del solaio da imputare ad umidità/salsedine (doc. n. 2 conv.).

A fronte del contrasto esistente nelle analisi dei due tecnici intervenuti, della mancata esecuzione di un accertamento tecnico preventivo, dell’impossibilità di svolgere accertamenti a seguito dell’intervenuta riparazione del soffitto, e tenuto conto del fatto che il crollo dell’intonaco del soffitto avvenne in data 27/2/2009, ma che la pretesa rottura accidentale di alcuni componenti degli impianti igienici dei bagni nelle camere sovrastanti si sarebbe verificata ancora nell’estate del 2008 (cfr. doc. n. 2 att. e doc. n. 3 conv.), non sembrano quindi sussistere elementi probatori idonei al fine di ritenere provata la versione dei fatti sostenuta da parte dell’attrice.

VII) Sulla scorta delle considerazioni che precedono la domanda attorea deve quindi essere rigettata, in quanto infondata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi per lo scaglione di riferimento della causa ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato il 5.5.2016 da (…) S.r.l., in persona del legale rappresentante, nei confronti di (…) S.p.A., in persona del legale rappresentante,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) rigetta la domanda proposta da (…) S.r.l. nei confronti della convenuta, in quanto infondata;

2) condanna l’attrice alla rifusione in favore della convenuta (…) delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre a 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CP come per legge.

Così deciso in Trieste il 14 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.