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nell’assicurazione per conto di chi spetta, oltre che nel caso di consenso, il contraente possa esercitare i diritti nascenti dal contratto quando sia previsto da apposita clausola la quale e’ pienamente lecita, atteso che l’articolo 1891 c.c., non e’ compreso tra le disposizioni che l’articolo 1932 c.c., dichiara inderogabili (in cio’ richiamando Cass. 13359/19.7.2004)”. Tale asserto, sino ad oggi affermato solo in via ipotetica in alcune pronunce, non si coordina pero’ con le norme di sistema, perche’ non tiene conto del fatto che l’articolo 1891 c.c., comma 2, configura un’ipotesi di sostituzione processuale, la quale puo’ trovare titolo in uno specifico mandato dell’avente diritto che, quanto all’incasso, puo’ avere ad oggetto sia i crediti gia’ sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validita’ ed efficacia sarebbero necessarie l’esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza (Sez. 3 Cass. 4656/2006; e ancora, Sez. L., Sentenza n. 28695 del 23/12/2011; per altri precedenti vedi anche Cass. n. 13329 del 2004, Cass. n. 9053 del 2007). Ne deriva che, in mancanza di “consenso espresso” della parte legittimata a pretendere l’indennizzo coperto dal contratto di assicurazione per conto di chi spetta, detto consenso non puo’ essere presunto dalla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce alla contraente detta potesta’, occorrendo in proposito che detta facolta’ sia confermata da un “espresso consenso” della terza beneficiaria del contratto, ai sensi dell’articolo 1891 c.c., comma 2, titolare della pretesa.

 

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 2 marzo 2018, n. 4923

Integrale

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11562/2015 proposto da:

(OMISSIS) ARL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore dott. Gen. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Legale Rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS) SPA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. (OMISSIS) e per lui dell’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS) ARL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore dott. Gen. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso principale notificato;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS);

– intimata –

nonche’ da:

(OMISSIS), in persona della Procuratore Speciale del rappresentante Generale per l’Italia Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3508/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso principale 2), 3) e 4) e il rigetto del ricorso incidentale.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con atto di citazione del 12 luglio 2005 l’istituto di (OMISSIS) a r.l. (Cooperativa) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano gli assicuratori dei (OMISSIS) (Assicuratori) in forza di alcune polizze di copertura danni aventi ad oggetto i valori trasportati o custoditi dalla Cooperativa, chiedendone la condanna al pagamento, alla medesima o per conto di chi spetta, della somma di Euro 9.900.435,00 a titolo di indennizzo a seguito di una rapina avvenuta in localita’ (OMISSIS), sul tratto della (OMISSIS), il (OMISSIS), nel corso della quale era stato trafugato denaro custodito dalla Cooperativa per incarico di svariati committenti (in tutto cinque) nello svolgimento della sua attivita’ di vigilanza. La Cooperativa assumeva di avere stipulato le polizze nel proprio interesse e che in ogni caso essa aveva ottenuto espressa autorizzazione dai beneficiari a gestirle e a riscuoterne i diritti nel loro interesse. Gli assicuratori eccepivano principalmente la carenza di legittimazione della Cooperativa, per non essere titolare del diritto di indennizzo, avente titolo in polizze per conto di chi spetta, regolate dall’articolo 1891 c.c. e nel merito contestava l’operativita’ delle polizze e il quantum richiesto. Nel giudizio intervenivano volontariamente due clienti della Cooperativa, (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa (terze beneficiarie, per sostenere le ragioni della medesima, in qualita’ di beneficiarie delle polizze, confermando gli importi loro spettanti e deducendo la legittimazione della cooperativa ad agire per loro conto, in quanto autorizzata dalle medesime a promuovere l’azione. Il Tribunale di Milano adito disponeva una CTU al fine di determinare l’ammontare dell’importo trafugato. Con sentenza n. 13702 del 30 novembre 2010, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda dell’attrice nei limiti dell’importo di Euro 8.610.560,00, detratta la franchigia, corrispondenti agli importi di spettanza della due societa’ intervenienti, condannando gli assicuratori al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione attiva per le altre domande concernenti le altre clienti non intervenute nel giudizio, considerando che l’intervento delle terze nel giudizio valesse come valido consenso della gestione operata dalla Cooperativa, ai sensi dell’articolo 1891 c.c., comma 2.

1.1. Con atto di citazione del 22 febbraio 2011, gli Assicuratori impugnavano la sentenza innanzi alla Corte di appello di Milano e riproponevano tutte le questioni preliminari e di merito sollevate e non accolte dai giudice di prime cure; nel giudizio di secondo grado si costituivano le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado per chiedere la conferma della sentenza. La Cooperativa svolgeva appello incidentale per vedere riconosciuta la restante parte della domanda non accolta e per ottenere la riforma della sentenza in punto di quantificazione delle spese giudiziali. Con sentenza n. 3508 del 6 ottobre 2014, la Corte territoriale rigettava l’appello degli Assicuratori per motivi in parte diversi da quelli esplicati dal giudice di prime cure e accoglieva l’appello incidentale della Cooperativa nella sola parte relativa alla quantificazione delle spese processuali, condannando gli assicuratori alla rifusione delle spese del grado a favore degli appellati. Quanto alla richiesta della Cooperativa di interpretare il contratto come contratto stipulato nel proprio interesse o per conto altrui, con espresso consenso alla gestione di ogni pretesa da parte dei clienti, la Corte d’appello riteneva che si versasse in questa seconda ipotesi e che il consenso delle beneficiarie fosse stato prestato preventivamente dalle medesime, come desumibile nella clausola 5 della polizza in combinato disposto con l’articolo 6 della convenzione stipulata con le singole beneficiarie, adottando come canone interpretativo primario quello fondato sul significato di dette clausole, ai sensi dell’articolo 1362 c.c., comma 1, che portavano a escludere che la clausola n. 5 avesse un contenuto diverso da quello proposto dalla Cooperativa. Inoltre respingeva le ulteriori eccezioni sollevate, condividendo le opinioni espresse dal primo giudice. La Corte territoriale non si pronunciava sulla domanda, oggetto di appello incidentale della Cooperativa, di condanna degli assicuratori al pagamento dell’intero ammontare accertato dal CTU, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado.

1.2. Con ricorso notificato il 21 aprile 2015, la societa’ Cooperativa ricorreva per cassazione affidando il ricorso a quattro motivi per chiedere l’annullamento della sentenza con rinvio per la sola parte della sentenza di secondo grado che aveva implicitamente confermato la pronuncia di primo grado in ordine alla carenza di legittimazione della Cooperativa per le domande di risarcimento concernenti le ulteriori clienti aventi diritto all’indennizzo assicurativo (banca (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS)), sul presupposto che, essendo rimaste estranee al giudizio, non avessero prestato consenso alla gestione della lite da parte della Cooperativa. Con controricorso e contestuale ricorso incidentale gli assicuratori chiedevano il rigetto del ricorso principale e affidavano il ricorso a sei motivi per l’annullamento della sentenza. Le terze chiamate partecipavano al giudizio chiedendo il rigetto del ricorso incidentale. La ricorrente principale rispondeva al ricorso incidentale presentando controricorso avverso il ricorso incidentale degli Assicurati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso principale della Cooperativa e’ affidato a quattro motivi di censura che, riprendendo le questioni in fatto e in diritto esposte sin dal primo grado di giudizio, in sostanza denunciano – sotto i diversi profili di erronea interpretazione del diritto e di violazione di regole processuali e di omissione di valutazione di fatti rilevanti – l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di dovere respingere le domande risarcitorie limitatamente alla pretesa che si riferiva ai danni subiti dagli assicurati che non hanno partecipato al giudizio. Il nucleo della censura mossa alla Corte del merito e’ che non sia stata considerata la sussistenza di una piena legittimazione ad agire della Cooperativa tenendo conto del contenuto complessivo del contratto di assicurazione, stipulato nel proprio interesse e non per conto di chi spetta, e quindi che il contratto di assicurazione non sia stato correttamente interpretato dalla Corte territoriale secondo i canoni ermeneutici definiti nell’articolo 1362 cod. civ. e seguenti. In particolare la Cooperativa ricorrente denuncia che la sentenza sia frutto di 1) un’erronea interpretazione del contratto di assicurazione, in violazione dei canoni interpretativi di cui all’articolo 1362 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, 2) una violazione dell’articolo 132 c.p.c., dell’articolo 1891 c.c., applicando una norma alla fattispecie che non ne aveva i requisiti, 3) una violazione dell’articolo 112 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte omesso la decisione sul secondo motivo di appello incidentale, ignorando la domanda intesa a esercitare, secondo il contratto di assicurazione, tutte le pretese degli assicurati, 4) una violazione dell’articolo 1892 c.c., comma 2 e articolo 1932 c.c., dal momento che la giurisprudenza ha gia’ chiarito che nell’assicurazione per conto di chi spetta, oltre che nel caso di consenso, il contraente possa esercitare i diritti nascenti dal contratto quando sia previsto da apposita clausola la quale e’ pienamente lecita, atteso che l’articolo 1891 c.c., non e’ compreso tra le disposizioni che l’articolo 1932 c.c., dichiara inderogabili (Cass. 13359/ 19.7.2004).

2.1. Il ricorso incidentale degli Assicuratori, invece, e’ affidato a sei motivi che in sostanza censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione della Cooperativa a far valere i danni subiti dai terzi intervenuti nel giudizio, dando rilievo a un consenso espresso non ritualmente manifestato. In particolare gli Assicuratori deducono che la Corte territoriale: 1) non abbia rilevato la nullita’ della sentenza del tribunale, in quanto non emessa nei confronti del legale rappresentante della Cooperativa, commettendo cosi’ errori in procedendo in relazione all’articolo 112 c.p.c. e articolo 75 c.p.c., comma 3 e articolo 132 c.p.c., 2) abbia commesso errori in iudicando, in violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla interpretazione dell’articolo 1891 e articolo 1362 c.c., nonche’ falsa applicazione dell’articolo 105 c.p.c., avendo la Corte territoriale dato rilievo all’intervento dei beneficiari del contratto, ancorche’ il consenso non fosse stato ritualmente prestato dagli assicurati ex articolo 1891 c.c., comma 2, 3) in violazione dell’articolo 1900 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., abbia omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’articolo 112 c.p.c., per non avere accolto l’eccezione di inoperativita’ della polizza per esistenza del dolo del socio lavoratore della Cooperativa, nonche’ omesso l’esame dell’ulteriore eccezione, 4) error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio e violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per non avere il giudice di secondo grado motivato in ordine al rigetto dell’eccezione di aggravamento del rischio ai sensi dell’articolo 1898 c.c., comma 4, 5) error in indicando ex articolo 360 c.p.c., comma 3, in relazione all’articolo 2697 c.c. e agli articoli 2 e 3 delle condizioni generali di assicurazione, per avere la Corte d’appello ritenuto provato l’ammontare delle somme trafugate in occasione della rapina pur in assenza della relativa prova d’inoperativita’ della polizza per colpa grave della Cooperativa, 6) violazione e falsa applicazione dei contratti di assicurazione relativamente al limite del massimo indennizzo, nonche’ violazione dell’articolo 112 c.p.c. e degli articoli 1888 e 1367 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per non avere la corte d’appello correttamente interpretato le condizioni generali di assicurazione, nelle quali sarebbe previsto un indennizzo entro il massimale di Euro 3.740.000,00. I terzi intervenuti comparsi in questo giudizio, chiedono la conferma della sentenza impugnata, resistendo alle richieste degli Assicuratori, mentre non assumono alcuna posizione in merito alle richieste di parziale riforma della Cooperativa ricorrente, non avendone alcun interesse.

3. I motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale sono analizzati in ordine logico.

4. Preliminarmente gli Assicuratori resistenti deducono, con il primo motivo di controricorso, un errore in procedendo ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli articoli 112, 75, 132 c.p.c., per non avere la Corte d’appello dichiarato la nullita’ della sentenza del Tribunale in quanto emessa a favore di “parte attrice”, senza specificazione della denominazione legale, non essendo identificabile il soggetto cui riferire gli effetti giuridici della sentenza. In merito si osserva che per giurisprudenza costante di questa Corte la nullita’ della sentenza sussista solo quando l’omessa o inesatta indicazione del nome o denominazione delle parti susciti incertezza sui soggetti ai quali la decisione si riferisce, circostanza da escludersi nel caso di specie ove la Cooperativa figurava come unica parte attrice. Difatti l’omessa indicazione nell’epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando ne’ dallo “svolgimento del processo”, ne’ dai “motivi della decisione”, sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell’individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza e’ destinata a produrre i suoi effetti (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012). Il primo motivo di controricorso e’ pertanto e’ infondato.

4.1. Con il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale la Cooperativa ricorrente e gli Assicuratori pongono diverse questioni in ordine all’interpretazione del contratto di assicurazione, connesse alla legittimazione della Cooperativa a far valere le pretese degli assicurati. Gli assicuratori deducono l’error in iudicando ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 1891 e 1362 c.c., nonche’ la violazione e falsa applicazione dell’articolo 105 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello disatteso eccezione di carenza di legittimazione attiva della Cooperativa sull’assunto che gli interventi adesivi dei terzi, ai sensi dell’articolo 105 c.p.c., hanno avuto significato di “consenso espresso” dei terzi o beneficiari ex articolo 1891 c.c., comma 2, come se si trattasse di una condizione dell’azione e non di una condizione processuale, come tale non sanabile. Di contro, la Cooperativa, nel primo motivo, deduce che la Corte abbia erroneamente interpretato il contratto come contratto per conto di chi spetta, e non come contratto nell’interesse proprio della Cooperativa, e quindi fornendo una lettura dei diritti della Cooperativa in contrasto col contenuto del contratto.

4.2. Osserva la Corte che su questi punti in esame, sia la ricorrente principale che la ricorrente incidentale, non hanno dato sufficiente rilievo al nucleo della decisione impugnata.

4.3. La Corte territoriale, dopo avere confermato la qualifica di contratto di assicurazione per conto di chi spetta data dal primo giudice (dunque regolato dall’articolo 1891 c.c.), a parziale correzione della sentenza di primo grado, non ha fatto discendere dall’intervento in giudizio dei terzi il significato di consenso espresso delle assicurate in funzione di ratifica ex post di una legittimazione della Cooperativa, ma ha espressamente enunciato che 1) si tratta di un contratto di assicurazione per conto di chi spetta per il solo fatto che l’assicurazione aveva per oggetto beni altrui, 2) nell’articolo 5 delle condizioni generali di contratto di assicurazione stipulato con la Cooperativa risulta inequivocabilmente che ” il contratto e’ stipulato in nome proprio e nell’interesse di chi spetta” e altrettanto chiaramente che “le azioni, ragioni, diritti sorgenti dall’assicurazione non possono essere esercitati che dalla Contraente ” (non trattandosi di un refuso, ma di una chiara espressione di intenti sulla gestione del contratto affidata alla Cooperativa contraente), 3) nell’articolo 1891 c.c., comma 2, che regola detto contratto e’ previsto, in via di eccezione, che lo stipulante possa espressamente convenire con il beneficiario tale sostituzione processuale, e 4) pertanto, il “consenso espresso” alla gestione di un altrui interesse fosse desumibile non tanto dal contratto di assicurazione o dall’intervento in giudizio delle terze beneficiarie del contratto di assicurazione (ritenuto non valido a tal fine), ma dall’ articolo 6 della convenzione di trasporto stipulata tra la Cooperativa e le due terze intervenute (che si riporta espressamente alle condizioni generali di polizza). Si tratta, in sostanza, di una tesi sostenuta anche dalle terze intervenute per contrastare la richiesta degli assicuratori intesa a far valere che tale consenso non sia stato ritualmente espresso dalle medesime, non potendo essere desunto dalla costituzione in giudizio delle due assicurate.

4.4. La Corte territoriale, nel soffermarsi sull’interpretazione del contratto di assicurazione, ha messo in evidenza che l’articolo 5 delle condizioni generali di polizza annovera espressamente il contratto di assicurazione nell’alveo del contratto per conto di chi spetta e prevede, inoltre, che “le azioni, ragioni, diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla contraente”. In tal modo la Corte ha ritenuto che il testo contrattuale, contemplando che la Cooperativa debba gestire il rapporto per conto dei clienti assicurati, implichi pur sempre la prestazione di un “espresso consenso”, da parte delle beneficiarie, alla gestione del rapporto e alla escussione delle polizze da parte della Cooperativa, in base all’articolo 1189 c.c., comma 2. Difatti l’analisi dell’articolo 6 delle convenzioni annesse al contratto, ove e’ desumibile il consenso delle terze assicurate intervenute nel giudizio, conduce alla conclusione che il consenso fosse stato espressamente prestato dai terzi intervenuti.

4.5 Osserva questa Corte che in tal modo appare di tutta evidenza l’erroneita’ di lettura della ratio decidendi della pronuncia di secondo grado, commessa sia dalla Cooperativa che dagli Assicuratori, i quali non hanno considerato che la Corte territoriale ha interpretato il contratto alla luce del suo contenuto complessivo e dell’oggetto dell’assicurazione, riferita a beni altrui, soprattutto in riferimento alle indicazioni contenute nell’articolo 5) delle condizioni generali di polizza, da interpretarsi secondo il suo contenuto letterale e inequivoco e in stretta connessione con la clausola n. 6) delle convenzioni accessorie, stipulate tra la Cooperativa e le assicurate, allegate alla polizza assicurativa. Pertanto la legittimazione della Cooperativa a far valere diritti altrui, nel caso specifico, si giustifica per il fatto che la sostituzione della Cooperativa nell’esercizio dei diritti degli assicurati e’ stata preventivamente legittimata dalle terze intervenute in forza di un espresso consenso prestato dalla Societa’ (OMISSIS) e dal (OMISSIS) (terze intervenute) nella convenzione allegata al contratto di assicurazione. Da tutto quanto sopra si evince che la Corte territoriale ha considerato che, per tale via, si e’ realizzata l’ipotesi prevista nell’articolo 1891 c.c., comma 2, per il contratto assicurativo per conto di chi spetti, che prevede che le parti possano espressamente derogare alla regola generale per cui nell’assicurazione per conto di chi spetta i diritti spettano al beneficiario assicurato e non allo stipulante, potendoli quest’ultimo farli valere solo in presenza di consenso espresso (v. Sez. 3, Cass. n. 26253/2007; sez. 3, Cass. n. 24901/2005 sez. 3, Cass., n. 4656/2006).

4.6. Sia la ricorrente principale che la ricorrente incidentale, pertanto, nel riportare i punti della decisione oggetto di impugnazione, non si sono avvedute che la Corte di merito si e’ limitata a un’interpretazione letterale delle clausole del contratto, senza stravolgerne il contenuto generale, ma ha tenuto conto della volonta’ delle parti cosi’ come desumibile dall’oggetto della polizza e dal contesto delle condizioni generali e delle convenzioni stipulate con i terzi beneficiari, in cio’ applicando correttamente i canoni ermeneutici che guidano l’attivita’ di interpretazione della volonta’ delle parti (articoli 1362 c.c. e segg.), che certamente non puo’ limitarsi a un’indagine meramente formale del testo del contratto, posto che in materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operativita’ quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la “comune intenzione delle parti stipulanti”, la necessita’ di ricostruire quest’ultima senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacche’ il significato delle dichiarazioni negoziali non e’ un “prius”, ma l’esito di un processo interpretativo che non puo’ arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (v. ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016). In particolare, l’articolo 5, delle condizioni generali di polizza, nella parte in cui recita che “le azioni, ragioni, diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente” non potrebbe condurre a ritenere che il contratto e’ stato predisposto nell’interesse del Contraente (come ritenuto dalla Cooperativa), ne’ che contenga un refuso in quanto inserito in un contratto per conto di chi spetta, come ritenuto dagli Assicuratori, posto che la clausola in esame si riferisce a un’ipotesi di contratto nell’interesse degli Assicurati che, allo stesso tempo, si discosta dall’alveo del contratto a favore dei terzi nella parte in cui prevede che i relativi diritti dei terzi siano esercitati dalla Contraente e non dai terzi assicurati. Detta facolta’, essendo stata espressamente indicata nelle convenzioni stipulate con le beneficiarie intervenute in giudizio che hanno vieppiu’ confermato tale passaggio di titolarita’ dei loro diritti, dunque, ha realizzato l’eccezione prevista nell’articolo 1891 c.c., comma 2, la quale indica che debba sussistere un consenso espresso del terzo beneficiario all’esercizio dei suoi diritti da parte del contraente. Pertanto la questione, discussa tra le parti e diversamente risolta dai giudici di merito, in ordine al significato di “consenso implicito o di ratifica” da darsi alla costituzione giudizio dei terzi beneficiari intervenuti nel giudizio, da intendersi come condizione dell’azione, ovvero come presupposto processuale, con la conseguenza che solo nel primo caso esso potrebbe essere fatto valere successivamente alla proposizione dell’azione (come ritenuto dal giudice di prime cure) rimane assorbita da quanto sopra detto, una volta constatato che il comportamento processuale concludente delle terze beneficiarie intervenute nel giudizio a sostenere le ragioni della Cooperativa non e’ posto a motivo dell’accoglimento della domanda della Corte territoriale.

4.7. Risultano pertanto infondati i motivi n. 1 di censura della ricorrente principale e n. 2 degli Assicuratori in via incidentale.

5. Gli ulteriori motivi n. 3, 4, 5 e 6 del ricorso incidentale degli Assicuratori, attinenti all’an e al quantum della pretesa, risultano parimenti infondati.

5.1. Gli Assicuratori, con il terzo motivo, deducono che la Corte d’appello, in violazione dell’articolo 1900 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., ha omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’articolo 112 c.p.c., per non avere accolto l’eccezione di inoperativita’ della polizza per esistenza del dolo del socio lavoratore della Cooperativa, nonche’ omesso l’esame dell’ulteriore eccezione di inoperativita’ della polizza per colpa grave dell’istituto di vigilanza per non avere apposto idonee misure di sicurezza. La prima eccezione, tuttavia, riguarda le qualita’ del socio lavoratore (OMISSIS) per essere stato implicato, in passato, in simili fattispecie delittuose che non e’ stata sollevata nel giudizio di primo grado. Mentre la seconda eccezione riguarda valutazioni di fatto sulla idoneita’ astratta dei dispositivi di sicurezza adottati, manomessi in concreto al momento della rapina, esaurientemente svolte dai giudici di merito, in tale sede di legittimita’ non scrutinabili. L’ulteriore censura riguarda la reiezione dell’eccezione d’inoperativita’ della polizza sollevata per il fatto che il comportamento doloso del socio-lavoratore e’ equiparabile al comportamento della persona giuridica Contraente ai sensi dell’articolo 1900 c.c., comma 1: tuttavia questa censura si pone in contrasto con il fatto che il socio lavoratore di una Cooperativa a responsabilita’ limitata non e’ un soggetto per il fatto del quale la cooperativa deve rispondere ai sensi dell’articolo 1900 c.c., comma 1, ovvero una persona in stretto rapporto organico con la cooperativa assicurata, atteso che dell’articolo 1900 c.c., comma 1, incarna un principio di auto-responsabilita’ che va verificato in relazione alla persona fisica che ha la rappresentanza della societa’, negli esatti termini valutati dalla Corte territoriale. Difatti nella persona del socio lavoratore implicato nella vicenda, salvo prova contraria, non e’ desumibile alcun elemento denotante un rapporto di immedesimazione organica con la persona giuridica Contraente, posto che l’attivita’ di guardia giurata svolta dal socio lavoratore non puo’ che essere svolta sotto il vincolo della piu’ stretta subordinazione, come osservato dalla Corte territoriale con valutazione di fatto incensurabile (v. Cass. 14597/2005 in punto di onere della prova). In definitiva, essendo nel caso di specie sicuramente applicabile l’articolo 1900 c.c., comma 2, deve concludersi che l’eventuale fatto doloso o gravemente colposo del dipendente dell’assicurato non abbia determinato l’inoperativita’ della polizza assicurativa. Il terzo motivo del ricorso incidentale e’ pertanto infondato.

5.2. Nel quarto motivo gli assicuratori contro ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5 e la violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, con riferimento alla situazione di aggravamento del rischio da parte dell’assicurato, consistita nel non avere ovviato alla riparazione della misura di sicurezza. Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto infondata anche tale censura per le ragioni di merito addotte dal Tribunale relative all’idoneita’ astratta delle misure, tuttavia manomesse per comportamento infedele dei dipendenti, non integrante quindi l’ipotesi di cui all’articolo 1900 c.c., comma 1. Quindi la motivazione e’ certamente ricavabile dal testo della sentenza di primo grado riportata integralmente nelle premesse della sentenza della Corte territoriale. Il motivo e’ pertanto infondato.

5.3. Nel quinto motivo gli assicuratori ricorrenti incidentali deducono un errore in iudicando in relazione all’articolo 2697 e articoli 2 e 3 delle condizioni generali di assicurazione, per avere la Corte ritenuto provato l’ammontare delle somme trafugate: si tratta tuttavia anche in questo caso di valutazioni sul danno patito, tra l’altro risolte per il tramite di un’ argomentata CTU disposta in primo grado, sottratte a ogni valutazione di legittimita’ perche’ esteriori rispetto alla fattispecie legale che si assume essere stata violata. Lo stesso vizio d’ inammissibilita’ e’ rilevabile nel sesto motivo del ricorso incidentale che attiene alla violazione e falsa applicazione dei contratti di assicurazione relativamente al limite del massimo indennizzo, nonche’ alla violazione dell’articolo 112 c.p.c. e degli articoli 1888 e 1367 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte d’appello correttamente interpretato le condizioni generali di assicurazione, nelle quali sarebbe previsto un indennizzo entro il massimale di Euro 3.740.000,00. Anche in questo caso si chiede alla Corte di legittimita’ di valutare questioni di fatto esaurientemente scrutinate dalla Corte d’appello, non rientranti nelle proprie competenze di giudice di legittimita’. I motivi n. 5 e n. 6 sono pertanto infondati.

5.4. Alla luce di quanto sopra, il ricorso incidentale degli Assicuratori e’ rigettato sotto ogni profilo.

6. Occorre pertanto scrutinare i motivi di ricorso n. 2, 3 e 4 della Cooperativa ricorrente principale, tutti correlati alla parte di pretesa non accolta dalla Corte territoriale.

6.1. Nel secondo motivo la Cooperativa deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte omesso la decisione sul secondo motivo di appello incidentale, ignorando la domanda intesa a esercitare, secondo il contratto di assicurazione, tutte le pretese degli assicurati, ivi compresi quelle dei soggetti non intervenuti nel giudizio che avevano stipulato la convenzione in deroga alla previsione di cui all’articolo 1891 c.c., comma 2; deduce, nel terzo motivo e nel quarto motivo, per la medesima ragione qui considerata, la violazione di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1891 c.c., comma 2, articoli 1932 e 1362 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3.

6.2. Osserva in proposito la Corte che nella decisione della Corte d’appello non si riscontra alcuna motivazione in ordine al rigetto della pretesa di Euro 1.300.000,00 inerente all’azione esercitata dalla ricorrente per conto degli assicurati non intervenuti nel giudizio. Riguardo alla legittimazione della Cooperativa a far valere i diritti degli assicurati non intervenuti nel giudizio, piu’ in generale, non puo’ convenirsi con la tesi, propugnata dalla ricorrente, secondo cui “la giurisprudenza ha gia’ chiarito che nell’assicurazione per conto di chi spetta, oltre che nel caso di consenso, il contraente possa esercitare i diritti nascenti dal contratto quando sia previsto da apposita clausola la quale e’ pienamente lecita, atteso che l’articolo 1891 c.c., non e’ compreso tra le disposizioni che l’articolo 1932 c.c., dichiara inderogabili (in cio’ richiamando Cass. 13359/19.7.2004)”. Tale asserto, sino ad oggi affermato solo in via ipotetica in alcune pronunce, non si coordina pero’ con le norme di sistema, perche’ non tiene conto del fatto che l’articolo 1891 c.c., comma 2, configura un’ipotesi di sostituzione processuale, la quale puo’ trovare titolo in uno specifico mandato dell’avente diritto che, quanto all’incasso, puo’ avere ad oggetto sia i crediti gia’ sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validita’ ed efficacia sarebbero necessarie l’esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza (Sez. 3 Cass. 4656/2006; e ancora, Sez. L., Sentenza n. 28695 del 23/12/2011; per altri precedenti vedi anche Cass. n. 13329 del 2004, Cass. n. 9053 del 2007). Ne deriva che, in mancanza di “consenso espresso” della parte legittimata a pretendere l’indennizzo coperto dal contratto di assicurazione per conto di chi spetta, detto consenso non puo’ essere presunto dalla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce alla contraente detta potesta’, occorrendo in proposito che detta facolta’ sia confermata da un “espresso consenso” della terza beneficiaria del contratto, ai sensi dell’articolo 1891 c.c., comma 2, titolare della pretesa.

6.3. Le censure qui considerate della cooperativa ricorrente, pertanto, sono fondate nei limiti anzidetti e per la parte in cui si e’ reso evidente che la Corte territoriale non ha scrutinato se le altre societa’ assicurate, non comparse nel giudizio, hanno preventivamente prestato, al pari delle altri parti intervenute nel giudizio, un “esplicito consenso” ad essere sostituite dalla Cooperativa Contraente nell’esercizio dei loro diritti assicurativi, non essendo sufficiente a dedurre la sussistenza di tale consenso la clausola apposta nel contratto di assicurazione che concede tale potesta’ alla Contraente. Fermo restando che la sussistenza o meno di tale consenso espresso sfugge al vaglio di questa Corte di legittimita’, si deve conseguentemente accogliere il ricorso nella parte in cui la Corte territoriale ha del tutto omesso di dare ragione del rigetto di tale pretesa, rimasta del tutto pretermessa. Per le ragioni suddette, i motivi n. 2, 3 e 4 del ricorso principale sono fondati.

6.4. Conseguentemente la sentenza impugnata viene annullata solo con riguardo a tali motivi attinenti alla domanda della Cooperativa non scrutinata dalla Corte territoriale, con rinvio del giudizio alla Corte territoriale affinche’ decida, nell’ambito delle proprie competenze di giudice del merito, se sia fondata la pretesa della Cooperativa nei confronti degli Assicuratori con riferimento ai danni subiti dalle ulteriori parti danneggiate nel sinistro di cui e’ causa che non hanno partecipato al giudizio, e cio’ in forza di una espressa prestazione di consenso, preventivamente resa dalle medesime, ad essere sostituite dalla cooperativa contraente nell’esercizio dei loro diritti assicurativi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, accoglie i motivi n. 2, 3 e 4, con rigetto degli ulteriori motivi; respinge il ricorso incidentale; rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione collegiale per decidere anche in punto di spese.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.