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I principi di diritto da applicarsi alla fattispecie sono i seguenti:
a) ai fini dell’annullabilità del contratto per vizio del consenso, bisogna aver riguardo al momento della sua conclusione (Cass. 2740/02);
b) la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ., quando si verificano all’atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore. (Cass. 7245/06, Cass. 5849/07);
c) l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell’assicuratore. (Cass. 16769/06);
d) l’inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 cod. civ. non presuppongono necessariamente la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l’assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario, (cfr. Cass. 14069/2010, Cass. 13918/2005).

 

 Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si consiglia la lettura del seguente articolo:

Il contratto di assicurazione aspetti generali.

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita

Tribunale Brescia, Sezione 2 civile Sentenza 22 settembre 2017, n. 2706

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico dott.ssa Marina Dughi,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nelle causa civile iscritta al n. 10217 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell’anno 2015 promossa da:

(…)

ATTRICE

contro

(…)

CONVENUTA

conclusioni

Dell’attrice:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

assumendo utili argomenti di prova nel presente giudizio in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione obbligatoria, così giudicare:

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE

– previo accertamento della validità ed efficacia del contratto di assicurazione di cui alla polizza n. (…), stipulata tra (…) ora (…) e il Sig. (…) nonché previo accertamento dell’inadempimento e correlata responsabilità contrattuale in capo alla società convenuta e nei confronti della attrice, quale beneficiaria della prestazione dedotta in detto rapporto contrattuale, condannare (…) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell’importo di Euro 250.000,00 in favore della convenuta ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ovvero a quella che verrà liquidata secondo equità dal giudicante, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di ricevimento dell’atto di messa in mora sino all’effettivo soddisfo.

IN VIA ISTRUTTORIA

– in via istruttoria si insiste per l’accoglimento delle tutte già esposte istanze istruttorie formulate in atti.

Con ogni e più ampia riserva e facoltà di legge.

Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato.

Sentenza esecutiva, come per legge

Della convenuta

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così statuire.

1) Accertata e dichiarata l’inoperatività della garanzia assicurativa, ex art. 1892 c.c. e, quindi, la legittimità del rifiuto della Compagnia di pagare l’indennizzo, respingere la domanda formulata, nei confronti della Compagnia, da parte della sig.ra (…)

2) Condannare l’attrice al pagamento, a favore della Compagnia convenuta, dei compensi professionali, oltre al rimborso delle spese documentate e al pagamento del compenso forfettario in relazione alle spese generali (15%), oltre agli oneri e accessori (IVA e CPA)”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2015, la sig. (…) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia la (…) per sentirla condannare al pagamento di Euro 250.000,00, quale beneficiaria designata nella polizza (…) n. (…). Narrava che in data 6.12.2011, il proprio coniuge, (…) aveva sottoscritto con (…) una polizza vita con durata quindicennale che prevedeva a scadenza o in caso di premorienza, la liquidazione della somma capitale di Euro 250.000,00; che in data 8.8.2013 il sig. (…) era deceduto; che in data 1.10.2013 ella aveva richiesto la liquidazione del sinistro, quale beneficiaria; che (…) aveva comunicato in data 24.3.2014, di non riconoscere la validità del contratto in quanto l’assicurato aveva sottaciuto circostanze sulle proprie condizioni di salute che, ove conosciute, avrebbero indotto la compagnia a non stipulare la polizza; che il rifiuto era illegittimo in quanto al momento della stipula della polizza il sig. (…) non era a conoscenza della malattia (SLA) che avrebbe successivamente determinato il suo decesso, patologia diagnosticata soltanto in data 28.1.2012 ad esito di ricovero dal 13 al 28.1.2012, essendo all’epoca della stipula dell’assicurazione, affetto soltanto da sintomi di mera debolezza; che la compagnia era venuta a conoscenza della grave patologia diagnosticata all’assicurato in data 14.2.2012, determinandosi a risolvere unicamente altra polizza infortuni, pure stipulata dal (…).

(…) si costituiva assumendo che il sig. (…) aveva sottoscritto lo specifico questionario medico negando di essersi mai sottoposto ad esami clinici che avessero rilevato situazioni anormali e negando di essere mai stato ricoverato e/o di prevedere un prossimo ricovero in ospedale casa di cura per interventi chirurgici ecc., mentre nel periodo settembre-novembre 2011 si era sottoposto a ripetuti esami che evidenziavano possibili malattie neuro muscolari; che era indimostrato la comunicazione alla Compagnia della diagnosi formulata nel gennaio 2012 e comunque inapplicabile l’art. 1892 secondo comma cc.

Concessi i termini previsti dall’art. 183 comma VI cpc, non ammesse prove testimoniali, precisate le conclusioni come riportato in epigrafe, all’udienza del 18 maggio 2017, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di giorni sessanta per memorie conclusionali e venti per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I principi di diritto da applicarsi alla fattispecie sono i seguenti:

  1. a) ai fini dell’annullabilità del contratto per vizio del consenso, bisogna aver riguardo al momento della sua conclusione (Cass. 2740/02)
  2. b) la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ., quando si verificano all’atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore. (Cass. 7245/06, Cass. 5849/07);
  3. c) l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell’assicuratore. (Cass. 16769/06);
  4. d) l’inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 cod. civ. non presuppongono necessariamente la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l’assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario, (cfr. Cass. 14069/2010, Cass. 13918/2005)

Applicando i principi al caso di specie, il contratto di assicurazione del quale l’attrice chiede l’adempimento è stato stipulato in data 6.12.2011. A tale data non vi è prova che il (…) fosse a conoscenza della patologia da cui era affetto diagnosticata in data 28.1.2012 a seguito di ricovero presso l’istituto (…) a seguito di approfonditi e particolari esami clinici, ma vi è prova della inesattezza della dichiarazione resa dall’assicurato nel questionario sanitario di non essersi sottoposto ad esami clinici che avessero rilevato situazioni anormali. Infatti dalla relazione redatta dal centro clinico (…) (doc. 3 (…)) risulta che nel settembre 2011 il sig. (…) sottoposto ad esame EMG con elettrodi di superficie AASS (arti superiori) che ha dato esiti compatibili con MND (motor neuron disease) e quindi nel novembre 2011 si è sottoposto a PEM (Potenziali Evocati Motori, esame che permette di studiare il funzionamento della via motoria che conduce lo stimolo dalla corteccia cerebrale motoria ai muscoli attraverso il midollo spinale) dei 4 arti e EMG che ha dato esiti compatibili con diffusa moto neuropatia con segni di evolutività.

La dichiarazione di non essersi sottoposto ad esami clinici che avessero rilevato situazioni anormali, quale è certamente l’EMG del novembre 2011, è stata pertanto resa quantomeno con colpa grave, essendo sufficiente, a tali fini, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell’inesattezza o della dichiarazione della notizia. L’elemento soggettivo per l’annullamento del contratto di assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da parte dell’assicurato (art. 1892, cod. civ.) non richiede infatti che questi ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti: quanto al dolo, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, e, quanto alla colpa grave, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell’inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo che l’assicurato abbia consapevolezza della importanza dell’informazione; a quest’ultimo fine, ed allo scopo di delimitare l’obbligo dell’assicurato, l’assicuratore è, perciò, tenuto ad indicare le circostanze che egli intende conoscere, (cfr. Cass. 12086/2015 che reca: “In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l’elemento soggettivo del dolo, che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.” Analogamente Cass. 3165/2003)

(…) non poteva non sapere, alla data del 6 dicembre 2012 di avere effettuato nel precedente mese di settembre esami specifici sulle patologie neuromotorie che avevano fornito risultati compatibili con la patologia e di avere addirittura esteso gli accertamenti clinici, nel novembre, con risultati compatibili con diffusa moto neuropatia con segni di evolutività. Infine che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore si desume agevolmente in via presuntiva: la particolare polizza stipulata non prevedeva un controllo medico sulle dichiarazioni dell’assicurato che pertanto costituivano l’unica fonte di valutazione del rischio per l’assicuratore. Inoltre il fatto stesso che la polizza contenesse un questionario sulle specifiche informazioni rese in modo reticente o mendace dall’assicurato, dimostra la rilevanza di tali informazioni ai fini del consenso dell’assicuratore. Infatti la predisposizione di un questionario da parte dell’assicuratore evidenzia l’intenzione di quest’ultimo di annettere particolare importanza a determinati requisiti, richiamando l’attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi, e, quindi, deve essere valutata dal giudice del merito in sede d’indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, di dette inesattezze o reticenze. (Cass. 4682/1999 e Cass. 784/2001)

Ne deriva l’annullabilità e quindi l’inoperatività del contratto ai sensi dell’art. 1892 comma 1 cc, con conseguente rigetto della domanda attrice.

Tuttavia l’attrice ha altresì dedotto che una volta formulata la diagnosi di SLA in data 28.1.2012 a seguito del ricovero presso il centro clinico (…) dal 13.1.2012, il sig. (…) ne aveva informato l’assicurazione a mezzo comunicazione all’agente ma (…) si era limitata a risolvere consensualmente altra polizza infortuni contratta dall’assicurato, senza nulla eccepire in ordine alla polizza vita per cui è causa, la qualcosa comporterebbe la decadenza dell’assicuratore dal diritto di impugnare il contratto ai sensi del secondo comma dell’art. 1892 cc. Tale tesi non può essere condivisa perché anche qualora fosse provata la conoscenza in capo all’assicuratore della patologia diagnosticata al (…) data 28.1.2012, successivamente alla stipula del contratto, ciò non comporta la conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione in ordine alla mancata effettuazione di esami che avevano dato risultati anomali in epoca anteriore alla stipula del contratto, inesattezza e/o reticenza sulla quale la fonda la propria eccezione di inoperatività della polizza (…). In altri termini (…) non assume che il (…) all’epoca della stipula del contratto (6.12.2011) fosse a conoscenza della patologia che lo affliggeva, ma lamenta l’inesattezza delle dichiarazioni sullo stato di salute desumibili da esami clinici già effettuati, come specificamente richiestogli, con conseguente sua impossibilità di valutare correttamente il rischio assicurato.

Ne deriva il rigetto della domanda proposta dall’attrice.

Ricorrono giusti motivi, valutata la peculiarità della situazione concreta ed in particolare la situazione di incertezza sulle effettive condizioni di salute dell’assicurato al momento della stipula del contratto, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia – seconda sezione civile – definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa.

respinge

la domanda formulata da (…)

dichiara

interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Brescia il 21 settembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 22 settembre 2017.

 

 

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.