La norma generale di cui all’art. 1888 comma 1, c.c. sulla forma scritta “ad probationem” si applica anche ai contratti di assicurazione stipulati in riferimento alla legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, atteso che gli adempimenti formali previsti da tale legge (obbligo dell’assicuratore di rilasciare il contrassegno e dell’assicurato di conservarlo) – adempimenti che presuppongono la documentazione del contratto – sono collegati all’interesse pubblico che giustifica il regime dell’obbligatorietà.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 22 marzo 2007, n. 6960

Integrale
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano FIDUCCIA – Presidente

Dott. Francesco TRIFONE – Cosigliere

Dott. Bruno DURANTE – Rel. Consigliere

Dott. Donato CALABRESE – Consigliere

Dott. Luigi Alessandro SCARANO – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Gr.Ca., elettivamente domiciliato in Ro. Via Lu.Ca. (…), presso lo studio dell’avvocato
An.Ar., difeso dall’avvocato Gi.D’a., con studio in (…) – Ag., viale Po.Di.Ma. n. (…), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fi.Ro.Ma., Ga.Gi., Co.Co.IT. ASSIC SPA In LCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 226/02 del Tribunale di AGRIGENTO, sezione civile, emessa il 28/02/02, depositata il 07/03/02, R.G. 102/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/07 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Antonietta CARESTIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ca.Gr. convenne innanzi al pretore di Ag. Ro.Ma.Fi. e Gi.Ga.; sull’assunto che la noto ai sua proprietà era stata investita dall’autovettura della Fi. guidata dalla Ga. chiese la condanna di entrambe al risarcimento dei danni conseguenti.

Costituitesi in giudizio, le convenute eccepirono l’improponibilità della domanda per inosservanza del disposto dell’art. 22 L. 990/1969; chiamarono in garanzia la società assicuratrice (compagnia di assicurazioni Co. s. p. a.).

Il pretore accolse l’eccezione di improponibilità e condannò l’attore alle spese in favore delle convenute e della chiamata; il tribunale di Agrigento confermò la decisione sulla base delle seguenti considerazioni.

L’onere imposto dall’art. 22 dì richiedere all’assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio va osservato tanto nel caso di azione contro il responsabile quanto in quello di azione diretta contro l’assicuratore con l’unica deroga – non ricorrente nella specie – dell’incolpevole impossibilità di identificazione di quest’ultimo; il terzo danneggiato è estraneo al contratto di assicurazione ed a differenza delle parti di esso non è tenuto a fornirne prova scritta; nella specie il danneggiato ha agito nei confronti dei responsabili, mentre l’assicuratore è stato chiamato in garanzia dall’assicurato; si è conseguentemente creata una situazione di sostanziale autonomia delle domande ed il problema riguardante l’esistenza del contratto di assicurazione si pone solo per la domanda di garanzia; peraltro, l’assicuratore non ha contestato l’esistenza del contratto, rimanendo investito della legittimazione; la condanna dell’attore alle spese in favore dell’assicuratore è corretta alla luce dei principio giurisprudenziale che fa carico delle stesse all’attore ove esso, come nella specie, sia soccombente in ordine alla pretesa che ha provocato la chiamata in garanzia.

Il Gr. ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l’accoglimento a quattro motivi; le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo (art. 360, n. 5, c.c.); la motivazione della sentenza impugnala che concerne il rigetto dell’eccezione secondo la quale manca la prova del contratto dì assicurazione si compendia nelle proposizioni “del tutto estraneo al rapporto contrattuale in oggetto è il terzo danneggiato” e “sussiste una sostanziale autonomia ira la domanda diretta al risarcimento del danno e quella di chiamato in garanzia”; sennonché la disposizione dell’art. 22 L. 990/1969 non trova applicazione nella ipotesi dell’azione di garanzia che propone l’assicurato convenuto nei confronti dell’assicuratore; la regola posta dall’art. 22 opera se il veicolo che produce i danni è assicurato e non nei caso inverso, sempre che i danni siano alle cose e non riguardino le persone.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e fai sa applicazione degli artt. 1883, 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.c.; l’esigenza della prova scritta del contratto è tanto più avvertita nell’assicurazione della responsabilità civile automobilistica, nella quale l’obbligo assicurativo riveste un carattere pubblicistico in quanto posto a tutela dei terzi danneggiati; conseguentemente non basta che, come ritenuto dai la sentenza impugnata, l’assicuratore non contesti l’esistenza dei contratto perché lo stesso sì possa ritenere provato; l’unico modo di provarlo e produrre il contrassegno-assicurativo.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 lett. B), 22 L.
990/1969, 2043 e 2054 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p. c.; l’art. 18 L. 990/1969, che abilita il danneggiato alla proposizione dell’azione diretta contro l’assicuratore, non gli impedisce di agire contro il danneggiante ed in questo caso non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’assicuratore; nel caso di specie l’azione risarcitoria è stata indirizzata contro la conducente e la proprietaria dell’autovettura investitrice e l’assicuratore è ststo chiamto in garanzia dalle convenute; la sentenza impugnata ha confermato la declaratoria di imprevedibilità della domanda per inosservanza del disposto dell’art. 22 L. 990/1969 considerando che 1) non è stata fornita prova dell’impossibilità del danneggiato di prendere visione del contrassegno assicurativo; 2) la convenuta, invitata per lettera a risarcire il danno, si è dichiarata disponibile a fornire ogni chiarimento; 3) la lettera non conteneva la richiesta di informazioni sull’assicurazione; tali considerazioni sono errate e, comunque, essendo emersa la questione della mancata conoscenza della copertura assicurativa, l’art. 22 non doveva essere interpretato in modo rigido; peraltro, nessuna particolare forma è prevista per la richiesta di risarcimento, sicché qualsiasi forma è idonea.

4. Con il quarto motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendosi che la condanna del danneggiato al pagamento delle spese processuali anche a favore dell’assicuratore è ingiusta, considerato che il contralto assicurativo non è stato provato e la responsabilità delie convenute originarie non può essere esclusa almeno per la metà.

5. I motivi sono infondati.

6. La norma generale di cui all’art. 1888 comma 1, c.c. sulla forma scritta “ad probationem” si applica anche ai contratti di assicurazione stipulati in riferimento alla legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, atteso che gli adempimenti formali previsti da tale legge (obbligo dell’assicuratore di rilasciare il contrassegno e dell’assicurato di conservarlo) – adempimenti che presuppongono la documentazione del contratto – sono collegati all’interesse pubblico che giustifica il regime dell’obbligatorietà.

Si è ritenuto che ai fini della prova del contratto le parti ed anche lo stesso danneggiato si possono avvalere della confessione (Cass. 22.2.1995, n. 1960) e che la forma scritta “ad probationem” con le conseguenti limitazioni dei mezzi di prova orale ha rilevanza quando le parti non sono d’accordo sull’esistenza dei contratto, sicché le dette limitazioni non operano quando le parti ammettono pacificamente di avere concluso il contratto (Cass. 7.5.1997, n. 1758).

Non è, pertanto, necessario fornire prova dell’esistenza del contratto di assicurazione ove, come nella specie, l’assicuratore – che è il soggetto interessato a negarla – invece la ammetta.

7. Questa Corte -pacificamente ritiene che l’art. 22 L. 990/1969, che subordina l’esercizio dell’azione risarcitoria alia preventiva richiesta del risarcimento all’assicuratore ed al decorso di sessanta giorni dalla richiesta, stabilisce una condizione di proponibilità la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salva la preclusione del giudicato) non solo dell’azione diretta contro l’assicuratore, ma anche dell’azione risarcitoria contro l’autore o responsabile civile del fatto illecito, pur se autonomamente proposta (Cass. 21.2.2003, e 2655; Cass. 24.4.2001 n. 6026; Cass. 23.11.2000, n. 15138).

Considera in proposito la Corte che l’art. 22 non pone alcuna distinzione iri ordine alla persona contro la quale l’azione è proposta -e trova la “ratio” nell’intento di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento a fini deflattivi delle controversie.

Sembra opportuno aggiungere che, come è stato più volte precisato, la condizione di proponibilità è richiesta anche con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal responsabile, convenuto dal danneggiato, nei confronti dei proprio assicuratore per essere tenuto indenne delle conseguenze dell’eventuale soccombenza (Cass. 27.9. 1999, n. 10708).

Soltanto se si sia trovato nell’incolpevole impossibilità di identificare l’assicuratore e tale impossibilità si sia protratta fino alla data dì proposizione dell’azione, il danneggiato è dispensato dall’onere della preventiva richiesta; l’incolpevole impossibilità è stata ravvisata quando il responsabile civile ha rifiutato di indicare l’assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera, raccomandata: Cass. 14.10.2005, n. 19969).

8. Nella specie i giudici di appello hanno ritenuto che il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento all’assicuratore prima di intraprendere l’azione risarcitoria, pur avendola indirizzata solo contro la danneggiante e la responsabile civile, e si sono così uniformati alla giurisprudenza di questa Corte; i detti giudici hanno, espresso il convincimento che il danneggiato ha – chiesto alla responsabile civile il risarcimento del danno, ma non pure informazioni sull’assicuratore e per questo modo hanno espresso un giudizio di fatto che non risulta idoneamente censurato.

9. La condanna dell’attuale ricorrente al pagamento delle spese in favore della società assicuratrice, chiamata in garanzia dalle convenute, è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata (Cass. 17.5.2001, n. 6757; Cass. 1.3.1995, n. 2330), mentre rimangono irrilevanti sul piano celle spese le argomentazioni relative al comportamento stragiudiziale della responsabile, alla prova del rapporto assicurativo, alla responsabilità della conducente dell’autovettura.10. In conclusione, il ricorso è rigettato; non avendo le intimate svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.