l’assicurazione della responsabilita’ civile e’ disciplinata, nella previsione codicistica, dall’articolo 1917 cod. civ. i cui commi 1 e 3 regolano la prestazione complessiva dell’assicuratore, che forma oggetto di due distinte obbligazioni, di cui una principale e l’altra accessoria. Come ha gia’ avuto modo di statuire questa Corte, l’obbligazione principale (che puo’ definirsi tale in quanto corrispondente all’essenza del contratto) e’ prevista dal comma primo e concerne la rifusione, da parte dell’assicuratore, di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato e, quindi, comprende anche le spese per l’accertamento e la liquidazione giudiziale del danno, che, essendo stati sostenuti, dal danneggiato vittorioso, debbano essergli rimborsate dal danneggiante – assicurato. L’obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso perche’ riguarda il rimborso, da parte dell’assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato.

 

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Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 11 ottobre 2012, n. 17315

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12614-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 507/2009 del TRIBUNALE di ALBA, depositata il 22/12/2009, R.G.N. n. 1826/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Alba la (OMISSIS) s.p.a. per sentirla condannare al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa d’ufficio nel procedimento penale conseguente alla querela per lesioni presentata nei suoi confronti dal terzo danneggiato in un sinistro stradale.

In esito al giudizio, il Giudice di Pace adito mandava assolta la convenuta dalla domanda attrice e condannava la (OMISSIS) alle spese del giudizio.

Avverso tale decisione, proponeva appello quest’ultima chiedendo l’integrale riforma dell’impugnata sentenza e l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.

Con sentenza depositata il 22 dicembre 2009, il Tribunale di Alba rigettava l’appello e confermava la decisione impugnata.

Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con due motivi.

Non svolge attivita’ difensiva la (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, articolato sotto il profilo della “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1917 c.c., comma 3, articolo 1914 c.c., comma 2”, la ricorrente lamenta che la compagnia assicuratrice aveva l’obbligo di rimborsarle, ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3, le spese da lei sostenute per la difesa d’ufficio nel procedimento penale, estinto per intervenuta remissione di querela da parte del querelante, a seguito all’integrale risarcimento del danno subito, da parte della compagnia di assicurazione. Pertanto, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere non rimborsabili le spese del processo penale in quanto non sostenute a titolo di risarcimento del danno a terzi. In tal modo, il Tribunale avrebbe comunque trascurato che il giudizio concerneva pur sempre i “rapporti interni tra assicuratore ed assicurato derivanti dal contratto di assicurazioni”.

Con il secondo motivo, articolato sotto il profilo della “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1932 c.c., comma 2 in relazione all’articolo 1917 c.c., comma 3”, la ricorrente deduce l’erroneita’ della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, muovendo dalla premessa che nella fattispecie non fosse stata pattuita alcuna clausola di copertura del cd. rischio penale, e’ pervenuto ad una errata interpretazione dell’articolo 1917, comma 3, trascurando che tale norma ai sensi dell’articolo 1932 c.c. non e’ derogabile se non in senso piu’ favorevole all’assicurato.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione dalla quale sono caratterizzati, sono entrambi infondati e devono essere disattesi.

A riguardo, appare opportuno prendere le mosse dal rilievo che l’assicurazione della responsabilita’ civile e’ disciplinata, nella previsione codicistica, dall’articolo 1917 cod. civ. i cui commi 1 e 3 regolano la prestazione complessiva dell’assicuratore, che forma oggetto di due distinte obbligazioni, di cui una principale e l’altra accessoria. Come ha gia’ avuto modo di statuire questa Corte, l’obbligazione principale (che puo’ definirsi tale in quanto corrispondente all’essenza del contratto) e’ prevista dal comma primo e concerne la rifusione, da parte dell’assicuratore, di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato e, quindi, comprende anche le spese per l’accertamento e la liquidazione giudiziale del danno, che, essendo stati sostenuti, dal danneggiato vittorioso, debbano essergli rimborsate dal danneggiante – assicurato. L’obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso perche’ riguarda il rimborso, da parte dell’assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato.

Ora, la ratio di quest’ultima disposizione va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico – patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo ed esaurendo la sua funzione nei limiti in cui si tratta di tenere indenne l’assicurato delle spese sostenute per resistere all’azione civile del danneggiato.

Conseguentemente l’assicuratore non e’ obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale, svoltosi nei confronti dello assicurato, senza costituzione di parte civile del danneggiato (cfr Cass., 15 gennaio 1985, n. 59).

Nel caso in esame, deve pertanto concludersi che la sentenza impugnata non merita censura, vertendosi in tema di spese sostenute in un processo penale svoltosi senza la costituzione di parte civile e concluso con l’estinzione per l’intervenuta remissione di querela da parte del querelante. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dunque rigettato e in mancanza di attivita’ difensiva di parte intimata non v’e’ luogo a disporre delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.