a mente dell’art. 1917 c.c., nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare ad un terzo. Ne consegue che la regola generale posta dalla norma in esame è che soltanto l’assicurato è tenuto ad agire nei confronti del proprio assicuratore e non il terzo nei cui confronti il medesimo non è tenuto né per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. Il nostro ordinamento prevede due eccezioni, espressamente disciplinate dalla legge n. 990 del 1969 (in tema di circolazione di veicolo e natanti) e dalla legge n. 968 del 1977 (in tema di esercizio della caccia, eccezioni che, proprio perché tali, non sono estensibili ad altre situazioni.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 20 aprile 2007, n. 9516

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario FINOCCHIARO – Presidente –

Dott. Maurizio MASSERA – Rel. Consigliere –

Dott. Donato CALABRESE – Consigliere –

Dott. Antonio SEGRETO – Consigliere –

Dott. Paolo D’AMICO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pi.Fe., Ci.Ma., Pi.An., elettivamente domiciliati in Ro. via Se.Ru.(…), presso lo studio dell’avvocato Lu.V.Mo., che li difende unitamente all’avvocato Sa.Pi., giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in Ro. via De.Po.(…), presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende per legge;

– controricorrente –

nonché contro

RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà SPA, in persona dei legali rappresentanti dr.ssa Ri.Mi. e ing. Ad.Ce., elettivamente domiciliata in Ro. via Pa.(…), presso lo studio dell’avvocato Sp.Gi., che la difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 769/02 della Corte d’Appello dell’AQUILA, sezione civile, emessa il 9/04/02, depositata il 26/09/02, R. G. 93/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/07 dal Consigliere Dott. Maurizio MASSERA;

udito l’Avvocato Lu.Va.Mo.;

udito l’Avvocato Gi.Sp.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni SCHIAVON, che ha concluso per il rigetto del 1° e del 2° motivo, l’inammissibilità e in subordine il rigetto del 3° motivo; per il 4° motivo, declaratoria di inammissibilità e p.q.r.
rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5 marzo – 5 maggio 1997 il Tribunale de L’Aquila rigettava la domanda avanzata da Fe.Pi. e Ma.Ci., in proprio e quali genitori del minore An.Pi., nei confronti della RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà – L’Assicuratrice Italiana S.p.A., ma condannava il Ministero della Pubblica Istruzione a pagare agli attori la somma di Lire 7.209.000, da rivalutare annualmente a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite dal minore nel corso di una lezione di educazione fisica, e condannava la RAS a rivalere il Ministero di quanto dovuto agli attori.

Su appello dei Pi., con sentenza in data 9 aprile – 26 settembre 2002 la Corte di Appello de L’Aquila dichiarava il difetto di legittimazione attiva di Fe.Pi. e della Ci. e il difetto di legittimazione passiva della RAS, accoglieva la domanda di An.Pi. relativamente agli interessi sulla somma liquidata dal primo giudice, condannava gli appellanti a rimborsare alla RAS le spese del grado, mentre le compensava tra i medesimi e il Ministero.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la chiamata diretta dell’assicuratore è ammessa soltanto per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli e dall’esercizio della caccia; non risultava provata la necessità di spese mediche future; è infondata la richiesta di invalidità permanente, mentre la temporanea era stata quantificata correttamente; erano dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata.

Avverso la suddetta sentenza i Pi. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, il primo e secondo articolati in due censure.

Il Ministero e la RAS hanno resistito con separati controricorsi.

I ricorrenti e la RAS hanno prodotto memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo, articolato motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 100 c.c. in tema di interesse ad agire (prima censura) e omessa motivazione in ordine al dichiarato difetto di legittimazione attiva di Fe.Pi. e Ma.Ci. (seconda censura).

Le sintetizzate doglianze non sono fondate. In linea di fatto è pacifico che An.Pi. ha raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio di primo grado. In punto di diritto è ormai jus receptum che, ai fini della proponibilità dell’appello, la rappresentanza legale dei genitori viene meno allorché il figlio abbia compiuto la maggiore età nel corso del giudizio di primo grado (confronta: Cass. S.U. n. 15783 del 2005; Cass. SEZ. Ill, n. 19979 del 2005), con la conseguenza che il giudizio di impugnazione deve essere instaurato da (o, rispettivamente, contro) costui.

È vero che, come rilevato dai ricorrenti, la sentenza impugnata reca solo nel dispositivo la statuizione contestata, di cui non vi è traccia nella motivazione, ma l’omissione è senza effetto poiché la questione può esser rilevata d’ufficio anche nel giudizio di legittimità.

Fe.Pi. e la Ci. assumono di avere agito anche in proprio per ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Ma neppure ciò giova, nello specifico, alla loro tesi in quanto le argomentazioni addotte a sostegno peccano di genericità.

La sentenza impugnata, nel negare il risarcimento delle richieste spese mediche future (che, in quanto tali, solo An.Pi., ormai maggiorenne, era legittimato a pretendere), ha testualmente affermato che “bene ha fatto il primo giudice a limitare la pronuncia di condanna alle sole spese effettivamente sostenute e documentate”.

A fronte di tale statuizione, che dava atto dell’avvenuto accoglimento già in primo grado della domanda proposta dai genitori jure proprio, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione imponeva loro di indicare specificamente quali fossero le spese sostenute di cui invece lamentavano l’omesso riconoscimento.

Essi invece non hanno spiegato neppure quali voci siano state considerate dal Tribunale al fine di stabilire la somma liquidata, né quale parte di essa fosse di pertinenza del figlio e quale dei genitori, in tal modo impedendo a questa Corte, cui non è consentito l’accesso diretto agli atti, di eseguire le necessarie verifiche. Il motivo è, dunque, infondato.

Con il secondo, complesso motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (prima censura) e lamentano violazione degli artt. 1905 e 1917 c.c. (seconda censura) poiché la Corte d’Appello ha rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione passiva della RAS, che assumono essere stata erroneamente pronunciata.

In primo grado la RAS aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori nei propri confronti e l’eccezione era stata accolta dal Tribunale, in appello i Pi. hanno chiesto la condanna solidale dei convenuti e, risulta dal testo della sentenza impugnata, la RAS ha reiterato la propria difesa.

Non vi è stata, quindi, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c..

D’altra parte la Corte territoriale, dovendo vagliare la fondatezza dell’appello, doveva necessariamente definire i limiti soggettivi di azionabilità della pretesa.

Essa ha palesemente interpretato la garanzia assicurativa come limitata alla responsabilità civile e ha negato l’ammissibilità dell’azione diretta del danneggiato.

Quest’ultima affermazione è corretta poiché, a mente dell’art. 1917 c.c., nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare ad un terzo. Ne consegue che la regola generale posta dalla norma in esame è che soltanto l’assicurato è tenuto ad agire nei confronti del proprio assicuratore e non il terzo nei cui confronti il medesimo non è tenuto né per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. Il nostro ordinamento prevede due eccezioni, espressamente disciplinate dalla legge n. 990 del 1969 (in tema di circolazione di veicolo e natanti) e dalla legge n. 968 del 1977 (in tema di esercizio della caccia, eccezioni che, proprio perché tali, non sono estensibili ad altre situazioni.

I ricorrenti sostengono che la sentenza è errata poiché, invece, si trattava di polizza infortuni, la cui disciplina è ovviamente diversa.

Ma, come già nel primo motivo, anche questa censura è esposta in termini che costituiscono palese e insanabile violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Infatti (Cass. SEZ. Ill, n. 7610 del 2006) il ricorrente che in sede di legittimità denunci l’erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità e a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di “errores in procedendo”) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.

Pertanto anche la censura in esame risulta priva di pregio.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione con riferimento al rigetto delle ulteriori domande da essi proposte.

La censura è basata sulla critica alla relazione del C. T. U. e sulla valutazione dei documenti versati in atti, si tratta, quindi, di apprezzamenti di merito che la Corte territoriale, pur con estrema sinteticità, ha motivato e che, dunque, non possono trovare ingresso in questa sede.

Pertanto il ricorso va rigettato. La natura della causa e le tesi rispettivamente sostenute dalle parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.