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la difesa dell’assicurato – resa necessaria dal solo fatto dell’instaurazione di un giudizio da parte di chi, a torto o a ragione, assume di aver subito un danno – e’ svolta anche nell’interesse dell’assicuratore all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dei presupposti del suo obbligo all’indennizzo; sicche’ lo stesso assicuratore non puo’ essere esonerato dal sopportarla, nei limiti fissati dall’art 1917 cod. civ., comma 3 anche nell’ipotesi in cui rimanga accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo che ha promosso l’azione di risarcimento contro l’assicurato.
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Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 febbraio 2008, n. 5300
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente
Dott. MAZZA Fabio – Consigliere
Dott. CALABRESE Donato – Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere
Dott. LEVI Giulio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI. RI. ; ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente –
contro
RA. RI. AD. DI. SI. SPA, in persona dei legali rappresentanti dr.ssa. Ri. e dr. Ri. Gi. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
COND. (OMESSO);
– intimato –
e sul 2 ricorso n 17274/06 proposto da:
DI. RI. ; (non ha depositato il ricorso);
– ricorrente –
e contro
COND. (OMESSO);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2519/04 della Corte d’Appello di MILANO, sezione seconda civile emessa il 7/7/2004, depositata il 28/09/04; RG. 512/02;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/08 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l’Avvocato ERASMO COLARUOTOLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia confermate in camera di consiglio dal P.M. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha chiesto, l’improcedibilita’ del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dal Condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Di. cito’ in giudizio il condominio dello stabile di (OMESSO), per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni alla persona riportati scivolando nel pianerottolo d’ingresso dello stabile stesso. Nel corso del giudizio il condominio chiese ed ottenne di chiamare in causa la sua assicura-trice, la RA. s.p.a..
Il Tribunale di Milano respinse la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello della stessa citta’. Il giudice del gravame compenso’ interamente tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Hanno proposto ricorso per cassazione la Di. , in via principale, ed il condominio, in via incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c..
II ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, non essendo stato depositato nei termini.
Il ricorso incidentale (che censura la sentenza per aver compensato interamente le spese del giudizio d’appello) e’ fondato in ragione del principio secondo cui la difesa dell’assicurato – resa necessaria dal solo fatto dell’instaurazione di un giudizio da parte di chi, a torto o a ragione, assume di aver subito un danno – e’ svolta anche nell’interesse dell’assicuratore all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dei presupposti del suo obbligo all’indennizzo; sicche’ lo stesso assicuratore non puo’ essere esonerato dal sopportarla, nei limiti fissati dall’art 1917 cod. civ., comma 3 anche nell’ipotesi in cui rimanga accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo che ha promosso l’azione di risarcimento contro l’assicurato (Cass. 1 giugno 1977, n. 2227).
La sentenza impugnata, che ha compensato tra le parti le spese del giudizio in violazione della menzionata disposizione normativa, va dunque cassata sul punto, con rinvio ad altro giudice che si uniformera’ all’enunciato principio e provvedere sulle spese di giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile quello principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche perche’ provveda sulle spese del giudizio di cassazione.