l’avvocato deve informare per iscritto il cliente sul dissenso alla strategia. L’obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1176, comma 2, e 2236 c.c., impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. Incombe al professionista l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, e che al riguardo non è sufficiente il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello ius postulandi, trattandosi di elemento che non è idoneo a dimostrare l’assolvimento del dovere di informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio.

Tribunale Bergamo, Sezione 4 civile Sentenza 12 marzo 2019, n. 614

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 7942/2015 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all’udienza del 6 dicembre 2018

da

(…), rappresentato e difeso dall’Avv.to Fa.Az. del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in margine all’atto introduttivo del giudizio

ATTORE

contro

(…), in proprio

CONVENUTO

e con la chiamata di

(…) s.p.a., in persona dei legali rappresentanti dott. (…) e dott. (…), rappresentata e difesa dall’Avv.to Gi.Fe. del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario, giusta procura generale alle liti

TERZA CHIAMATA

In punto: responsabilità professionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) conveniva in giudizio avanti l’intestato Tribunale l’avvocato (…).

Esponeva l’attore:

– che si era fatto assistere dall’Avv.to (…) nella trattativa che aveva condotto al rogito del (…), in virtù del quale egli aveva venduto dei terreni alla soc. (…) s.p.a.;

– che il venditore aveva concesso all’acquirente una dilazione di pagamento del saldo di Euro 285.000,00 fino al 31 dicembre 2012, a condizione che la (…) gli avesse fornito un’idonea fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla (…) entro il 4 luglio 2010, e con la previsione che, qualora (…) non avesse fornito tale fideiussione nel suddetto termine, egli avrebbe potuto esigere subito il pagamento del prezzo residuo entro il 30 luglio 2010;

– che l’Avv.to (…) aveva esaminato la bozza di fideiussione predisposta dalla (…), e ne aveva anche modificato il contenuto, predisponendo l’appendice n. 01;

– che il 16 luglio 2010 la (…) aveva emesso il testo definitivo della fideiussione, sottoscritta sia dal (…) che dalla (…), come secondo le condizioni generali di polizza;

– che l’art. 10 di dette condizioni prevedeva l’obbligo in capo alla (…) (obbligo – questo – elevato a “condizione”) di prestare garanzie ipotecarie a favore della (…) su beni aventi un valore per lo meno equivalente a quello della garanzia prestata;

– che l'(…) non aveva prestato dette garanzie reali, di talchè la (…), posta di fronte all’istanza di escussione della garanzia personale, dopo che l'(…) nel 2012 era stata ammessa al concordato preventivo, aveva espresso il proprio diniego;

– che il giudizio promosso dal (…) nei confronti della (…) innanzi al Tribunale di Roma si era concluso con il rigetto della domanda, stante la ritenuta inoperatività della garanzia, in ragione del fatto che l'(…) non aveva prestato le garanzie ipotecarie;

– che, nel frattempo, l'(…) era stata dichiarata fallita, di talchè per il (…) era divenuto sostanzialmente impossibile recuperare il suo credito, vuoi dalla (…), vuoi dalla (…);

– che costituiva dovere del professionista incaricato quello di verificare che, alla data del 4 luglio 2010, la fideiussione rilasciata dalla (…) fosse idonea a garantire il credito;

– che, volta che fossero stati esperiti gli opportuni accertamenti, si sarebbe potuto ottenere dall’ (…) il rilascio delle garanzie ipotecarie richieste dalla (…) oppure l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dell'(…), la quale all’epoca era ancora dotata di un cospicuo patrimonio immobiliare;

– che l’Avv.to (…) era, quindi, incorso in gravi errori, pur trattandosi di un caso di non particolare complessità.

Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno.

Costituendosi in giudizio (…) contestava in toto gli assunti avversari.

Osservava il convenuto:

– che egli non aveva affatto assistito l’attore nella fase delle trattative, tant’è vero che non aveva avuto modo di esaminare il preliminare;

– che il primo incontro con il cliente era avvenuto il 26 maggio 2010;

– che, in tale occasione, egli aveva appreso che il (…), di lì a pochi giorni, avrebbe dovuto stipulare una convenzione di lottizzazione e un definitivo di compravendita di un terreno, da pagarsi in parte mediante la permuta con un immobile da costruire;

– che, già in questa fase, le parti avevano convenuto che l’obbligazione del compratore, di edificare l’immobile da permutare, venisse garantita a mezzo di una fideiussione rilasciata dalla (…);

– che il primo incarico conferito al professionista era, appunto, quello di redigere un preliminare di vendita di cosa futura, da coordinare con il definitivo del terreno;

– che egli aveva avuto modo di esaminare il testo della fideiussione, di cui le parti erano già in possesso;

– che, quindi, aveva redatto un parere scritto, subito trasmesso agli interessati, ove sottolineava l’impossibilità di procedere alla permuta e la necessità di vagliare attentamente le condizioni generali di polizza;

– che, nel giro di pochi giorni, il legale predisponeva una bozza di preliminare di vendita di cosa futura, trasmessa al notaio, al quale suggeriva, altresì, di inserire nel definitivo una condizione risolutiva, imperniata sulla consegna da parte del compratore di un’idonea garanzia fideiussoria, a fronte della dilazione di pagamento correlata agli stati di avanzamento dei lavori concernenti la costruzione dell’immobile da permutare;

– che l’attore non si era avvalso né della vendita con patto di riservato dominio, né della fideiussione bancaria, ma aveva optato, per sua scelta, d’intesa con la (…), per la fideiussione prestata da una cooperativa di garanzie, vale a dire la (…);

– che il secondo incarico conferito al professionista era, appunto, quello di mettere a punto il testo di una garanzia fideiussoria a prima richiesta, tenuto conto del formulario già predisposto dalla (…);

– che il legale aveva, quindi, redatto un testo di fideiussione a prima richiesta, avente natura di contratto autonomo di garanzia, corredandolo con un’apposita appendice, di modo che le clausole di cui alle condizioni generali di contratto fossero inopponibili ovvero e comunque incompatibili con quelle aggiunte (fideiussione autonomia anziché accessoria), secondo la previsione di cui all’art. 1342 c.c.;

– che detto documento constava di tre facciate, nessuna delle quale riportava, stampigliate sul retro, le condizioni generali di contratto;

– che il 2 luglio 2010, dopo un’iniziale rifiuto, il (…) si induceva a stipulare il preliminare, in occasione del quale avrebbe dovuto essere sottoscritto anche il testo della fideiussione;

– che il testo di fideiussione predisposto dall’Avv.to (…) (tre facciate, nessuna condizione generale di contratto) era diverso da quello versato in atti dalla controparte (quattro facciate, tre sottoscrizioni, uno scarabocchio, condizioni generali di contratto);

– che, pertanto, egli disconosceva formalmente, o dichiarava di non averla mai vista, la versione della fideiussione prodotta ex adverso;

– che l’incarico conferito al professionista comportava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, di talchè la sua responsabilità supponeva la prova del dolo o della colpa grave, alla stregua dell’art. 2236 c.c.;

– che la motivazione del giudice capitolino, secondo cui la fideiussione rilasciata dalla (…) non era operativa, dato che l'(…) non aveva prestato le garanzie ipotecarie, non era condivisibile;

– che il (…) non solo non aveva appellato detta ingiusta sentenza, ma addirittura aveva espressamente rinunciato ad impugnarla, viceversa, optando per l’azione contro il proprio legale, dopo l’intervenuto fallimento della (…);

– che i danni erano derivati all’attore non tanto dalla sentenza romana, quanto piuttosto dal fallimento del proprio partner contrattuale (la (…)), di talchè faceva altresì difetto il nesso di causalità;

– che il cliente aveva omesso il saldo del corrispettivo dovuto al professionista e al suo domiciliatario per la difesa svolta innanzi al Tribunale di Roma;

– che egli era assicurato con la compagnia Assicurazioni G., di cui sollecitava la chiamata in giudizio per essere manlevato e tenuto indenne nel denegato caso di soccombenza.

Si opponeva, pertanto, all’accoglimento della domanda attrice, e chiedeva il risarcimento del danno da lite temeraria. In via riconvenzionale, poi, chiedeva il pagamento del corrispettivo della sua prestazione professionale.

Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio pure la soc. (…) s.p.a., la quale, eccepita preliminarmente la nullità della citazione, nel merito si associava alle difese svolte dal proprio assicurato, e per tuziorismo evidenziava i massimali e gli scoperti di polizza.

In particolare, sottolineava l’assicuratore che il rogito del (…) s’inseriva in un più ampio e complesso disegno, che comprendeva anche la successiva stipulazione di tre preliminari di vendita di cosa futura;

che, infatti, il (…) intendeva permutare il terreno che aveva venduto all'(…) con un appartamento da costruire su quello stesso terreno, e da intestarsi poi alla figlia;

che il 2 luglio 2010 il (…) stipulava detto preliminare, ove era inserita la clausola (n. 9) secondo cui, qualora alla data del 31 dicembre 2012 le fondazioni del lotto a valle non fossero state terminate, il (…) avrebbe potuto immediatamente esigere dalla (…) il saldo (Euro 285.000,00) del prezzo dovutogli in forza del definitivo del 4 giugno 2010;

che, pertanto, in virtù di detta clausola, nessun inadempimento della (…) avrebbe potuto configurarsi fino alla data del 31 dicembre 2012; che, inoltre, fino al 31 dicembre 2012, il (…) non avrebbe nemmeno potuto escutere la fideiussione rilasciata dalla (…);

che l'(…) avrebbe avuto tempo fino al 31 dicembre 2012 per rilasciare alla (…) le famose garanzie ipotecarie; che le presunte omissioni imputate all’Avv.to (…) (controllare entro la data del 4 luglio 2010 che la fideiussione fosse idonea a garantire il credito; eventualmente agire in monitorio contro l'(…)) erano del tutto irrilevanti, posto che, fino al 31 dicembre 2012, la fideiussione non avrebbe potuto comunque essere escussa, e posto che, fino al 31 dicembre 2012, nessuna azione esecutiva avrebbe potuto comunque essere utilmente intrapresa contro l'(…);

La causa veniva, quindi, istruita mediante assunzione di prova orale, per interpello e per testi.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all’udienza del 6 dicembre 2018 passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare di nullità della citazione, sollevata dall’assicuratore, e “cavalcata” dall’assicurato, è infondata.

Invero la citazione indica con sufficiente chiarezza e precisione i profili di responsabilità professionale addebitati al convenuto, che – è bene precisarlo fin da subito – consistono nelle seguenti due omissioni:

1) non aver “seguito” l’iter della fideiussione, volta che ne era stato predisposto il testo, controllando che l'(…) avesse prestato alla (…) le garanzie ipotecarie indispensabili per l’operatività della garanzia fideiussoria;

2) non aver chiesto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dell'(…), quando questa era ancora “solvibile”, prima che fosse ammessa alla procedura del concordato preventivo.

La miglior riprova dell’assunto che la citazione espone i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda si evince proprio dalla circostanza che, ab initio, il convenuto non aveva sollevato alcuna lamentela in parte qua.

La domanda principale è infondata.

Occorre premettere che la prestazione dell’avvocato, al pari di quella degli altri professionisti, dà luogo ad un’obbligazione di mezzi, non già ad un’obbligazione di risultato, nel senso che l’avvocato s’impegna a raggiungere il risultato sperato dal cliente, ma non a conseguirlo.

Nell’esercizio della sua attività l’avvocato deve impiegare la diligenza del professionista di media attenzione e preparazione ex art. 1176 c.c. e, ove la sua prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, risponde soltanto per dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.

(Cass. n. 7618/1997: “Le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.

Avuto riguardo, più in particolare all’attività professionale dell’avvocato, l’inadempimento del professionista non può essere desunto, senz’altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, ed in particolare , al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell’esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie.

La responsabilità dell’avvocato, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l’espresso disposto dell’art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave.

L’accertamento relativo al se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi – o meno – la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, è rimesso al giudice di merito ed il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto “).

Mediante la sua condotta, commissiva od omissiva, l’avvocato può incorrere in responsabilità, e può cagionare un danno al cliente; ma, in tal caso, il risarcimento non è “automatico”, nel senso che deve sempre e comunque sussistere un nesso di causalità tra l’azione od omissione del legale e il pregiudizio patito dal suo assistito.

Ed un tale nesso va accertato sulla scorta di un criterio di tipo probabilistico, cioè mediante un’indagine intorno alle chances di successo che avrebbe avuto la condotta diversa richiesta al professionista

(Cass. n. 25112/2017: “In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa “;

Cass. n. 22376/2012: “La perdita di una “chance” favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto – al pari del danno da lucro cessante – se la “chance” perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi”;

Cass. n. 12354/2009: “In tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista; pertanto – poiché l’art. 1223 cod. civ. postula la dimostrazione dell’esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale – la responsabilità dell’avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell’avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole – con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione – può essere affermata solo se il cliente dimostri che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta”).

Calando tali principi nel caso di specie, è possibile osservare quanto segue.

Innanzitutto è del tutto irrilevante l’ampia digressione in ordine alle varie versioni del documento “fideiussione”, e con ciò anche la questione relativa al disconoscimento del testo o dei testi prodotti in giudizio dall’attore.

Infatti, qualunque sia la versione su cui ha “lavorato” l’avvocato (…), è certo che la fideiussione non poteva non essere corredata dalle condizioni generali di contratto imposte dalla (…).

Ad ammetterlo è lo stesso convenuto, quando ha sottolineato (p. 6 comparsa di costituzione e di risposta) che la difficoltà della prestazione era insita nel fatto di dover inserire una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” nel contesto delle clausole standard della cooperativa di garanzia.

Ergo il legale era perfettamente a conoscenza del fatto che la (…) non avrebbe mai rinunciato alle proprie condizioni generali di contratto: condizioni, queste, che imponevano al garantito, in primis, e a pena di inefficacia della garanzia personale, l’obbligo di prestare adeguate garanzie reali.

Ciononostante la responsabilità del professionista va esclusa per due ordini di motivi.

In primo luogo, fa difetto la prova del conferimento di un incarico al legale di “seguire” l’iter della fideiussione, dopo che l’avvocato (…) ebbe a redigerne il testo, controllando e/o sollecitando l'(…) a prestare le garanzie reali entro il termine stabilito nel rogito.

Per quel che concerne la fideiussione, l’avvocato (…) ha terminato il suo incarico il 17 giugno 2010, quando ne ha inviato la bozza all'(…) e al (…), con le precisazioni che “(…) PMI mi dice che, a questo punto, attende di essere contattata dal vostro agente per emettere il testo definitivo”, e che “Resto a vostra disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento” (doc. 19 convenuto).

La prova dell'”ultrattività” dell’incarico, con peculiare riguardo alla verifica del successivo iter della fideiussione, non può evincersi né dalle dichiarazioni rese dal (…) in sede di interpello, che possono valere soltanto contra se, né dalla testimonianza delle figlie del (…), generiche, non circostanziate e interessate, per le ragioni che verranno illustrate nel proseguo.

L’onere della prova in ordine a tale “ultrattività”, fortemente contestata dal convenuto, incombeva all’attore, e non è stato assolto.

In secondo luogo, fa difetto la prova del nesso di causalità tra le pretese omissioni del legale (il controllo della fideiussione, il decreto ingiuntivo) e il danno patito dal cliente (la mancata escussione della fideiussione).

Infatti, il rogito del (…) s’inseriva nel contesto di una più ampia e complessa operazione immobiliare, giacché, successivamente al 4 giugno 2010, e segnatamente il 2 luglio 2010, le parti concludevano altresì un preliminare di vendita di cosa futura, ove – clausola n. 9, Pattuizioni speciali – era previsto che “le parti si danno atto che il sig. (…) si è determinato ad acquistare l’immobile oggetto del presente contratto sul presupposto essenziale che la società promettente venditrice, oltre a rispettare il cronoprogramma allegato sub g), gli corrisponda integralmente il saldo del prezzo pattuito nel contratto di cui all’allegato A)”, e che “conseguentemente le parti convengono che, nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, le fondazioni del lotto a valle non siano ultimate, la parte promissaria acquirente potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al seguente art. 12 ed esigere dall'(…) l’integrale e immediato pagamento della somma di Euro 285.000,00 costituente il saldo prezzo dovutole in esecuzione del contratto 4 giugno 2010 di cui all’allegato A)”.

L’allegato A) è niente altro che il rogito del (…).

Il collegamento tra i due contratti (il rogito e il preliminare) è, addirittura, “testuale”.

In virtù dei successivi accordi inter partes, consacrati nel preliminare di cosa futura, il saldo del prezzo del rogito del (…) (pari ad Euro 285.000,00) avrebbe dovuto essere pagato dall'(…) al (…) mediante una “permuta”, con la cessione di un appartamento da costruire sul terreno oggetto della precedente compravendita (…)/(…), e da intestarsi ad una delle figlie del (…).

Solo se, alla data del 31 dicembre 2012, l'(…) non avesse iniziato i lavori, con la realizzazione delle fondazioni del lotto a valle, veniva meno la “permuta”, e il (…) avrebbe potuto esigere subito il pagamento della somma di Euro 285.000,00 costituente il saldo del rogito.

In altri termini, attraverso il preliminare di vendita di cosa futura del 2 luglio 2010, il termine fissato all'(…) per il pagamento dei rimanenti Euro 285.000,00 veniva posticipato dal 30 luglio 2010 (rogito) al 31 dicembre 2012 (preliminare).

Ciò significa che, fino al 31 dicembre 2012, il (…) non avrebbe potuto escutere la fideiussione, così come non avrebbe potuto chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente eseguitivi, giacché l'(…) gli avrebbe potuto tranquillamente eccepire che aveva tempo fino al 31 dicembre 2012 per saldare il proprio debito mediante la “permuta”.

Di qui l’insussistenza del nesso causale tra le omissioni dell’avvocato (…) e il danno patito dal (…).

Va da sé che non si può certo imputare al legale il fatto che l'(…) sia stata ammessa alla procedura del concordato preventivo prima del 31 dicembre 2012, e così pure il fatto che la (…) sia stata dichiarata fallita nel 2014.

Assume il (…) (p. 11 memoria di replica) che “il preliminare non ha minimamente e nemmeno implicitamente abrogato gli impegni e le scadenze previste dal rogito, e in particolare l’obbligo di (…) di prestare l’idonea garanzia fideiussoria entro e non oltre la data del 4 luglio 2010”.

Questa tesi non è condivisibile, per lo meno ai fini della valutazione sulla responsabilità professionale dell’avvocato, dato che, se il termine originariamente previsto per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria discendente dal rogito (30 luglio 2010) è stato posticipato, per volontà manifestata dalle stesse parti prima della scadenza del termine stabilito nel rogito per il rilascio della fideiussione (4 luglio 2010), ciò vuol dire che, prima del nuovo termine fissato nel preliminare per la datio in solutum (31 dicembre 2012), non si sarebbe potuto concretizzare alcun “inadempimento”, e quindi la fideiussione, quand’anche validamente prestata, non avrebbe potuto essere escussa, così come non si sarebbero potute utilmente intraprendere azioni monitorie contro il debitore.

La domanda riconvenzionale è infondata.

L’avvocato (…) chiede al (…) il compenso per la prestazione professionale svolta in relazione alla causa promossa contro la (…) avanti il Tribunale di Roma: causa, questa, finalizzata ad ottenere l’escussione della fideiussione, e conclusasi con il rigetto della domanda.

Il (…) ha eccepito l’inadempimento del legale sotto il profilo della violazione del dovere di informazione, ed all’uopo ha prodotto la costante giurisprudenza del Tribunale capitolino sul thema decidendum, nettamente sfavorevole rispetto all’iniziativa giudiziaria assunta dal convenuto.

L’obbligo di diligenza dell’avvocato è inclusivo dei doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, ed incombe al professionista la prova della condotta mantenuta.

In particolare, l’avvocato deve informare per iscritto il cliente sul dissenso alla strategia (Cass. n. 7708/2016: “L’obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1176, comma 2, e 2236 c.c., impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.

Incombe al professionista l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, e che al riguardo non è sufficiente il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello ius postulandi, trattandosi di elemento che non è idoneo a dimostrare l’assolvimento del dovere di informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio”).

Nel caso di specie il legale non ha provato o chiesto di provare alcunché. In particolare, non consta che l’avvocato (…) abbia informato il (…) circa il possibile esito negativo della causa romana, e addirittura risulta che l’avvocato (…) avesse garantito il (…) circa la fondatezza della domanda in punto di diritto, salvo il rischio di un’insolvenza della (…) in punto di fatto (doc. 14 attore).

Essendo, pertanto, fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dall’attore, il convenuto non ha diritto ad alcun compenso.

Nel rapporto attore/convenuto, le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, ma anche del maggior rilievo economico della domanda principale reietta, possono essere compensate nella misura di ¼.

Per i restanti 3/4 seguono, invece, la soccombenza e, già tenuto conto della riduzione per effetto della precedente compensazione, possono liquidarsi in complessivi Euro 9.508,50, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

Nel rapporto attore/convenuto/terza chiamata, le spese di lite seguono in toto la soccombenza, e possono liquidarsi in complessivi Euro 12.678,00, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. E’ l’attore a dover rifondere le spese alla terza chiamata, secondo il principio c.d. di causalità, dato che la chiamata in garanzia dell’assicuratore si è resa necessaria in virtù dell’infondata domanda proposta nei confronti del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

– respinge la domanda principale;

– respinge la domanda riconvenzionale;

– condanna l’attore a rifondere al convenuto i 3/4 delle spese di lite, liquidate, già tenuto conto della riduzione per effetto della compensazione che segue, in complessivi Euro 9.508,50, oltre a spese generali nella misura del 15%, ad iva e cpa e alle successive occorrende;

– spese di lite compensate nel predetto rapporto per il restante 1/4;

– condanna l’attore a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 12.678,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

Così deciso in Bergamo il 12 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.