Le Sezioni unite, risolvendo la questione di giurisdizione sulla controversia instaurata dall’avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, hanno affermato che la giurisdizione spetti al giudice ordinario, precisando che trattasi di un contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita al giudice tributario Decreto Legislativo n. 546 del 2002 ex articolo 2 e che non puo’ trovare applicazione ne’ il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attivita’ professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, ne’ il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali (cfr. Sez. U -, Ordinanza n. 25938 del 16/10/2018 Rv. 650871). Da tale principio discende l’inapplicabilita’ del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, alle richieste di compenso per attivita’ professionali svolte nel processo tributario e quindi, nel caso in esame, il regime impugnatorio dell’ordinanza emessa ai sensi degli articoli 702 bis c.p.c. e ss. dal Tribunale di Palermo (correttamente in composizione monocratica sulla controversia per compensi relativi a giudizi tributari) era quello dell’appello, come testualmente prescrive l’articolo 702 quater c.p.c. e non quello del ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione|Sezione 6|Civile|Ordinanza|16 luglio 2019| n. 19102

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15217-2018 proposto da:

(OMISSIS) SPA GIA’ (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2019 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

RITENUTO IN FATTO

1 L’avvocato (OMISSIS) con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. domando’ al Tribunale di Palermo la condanna della (OMISSIS) spa al pagamento della somma di 406.401,66 a titolo di compenso per la difesa svolta in giudizi davanti alle Commissioni tributarie.

La societa’ contesto’ la pretesa e il Tribunale adito in composizione monocratica l’accolse nella misura di Euro 33.819,00 oltre accessori con compensazione delle spese.

2 Contro tale sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) spa denunziando quattro motivi contrastati dall’avvocato (OMISSIS) con controricorso.

Il relatore ha proposto l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti e il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con il primo motivo la societa’ ricorrente denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 50 bis e 50 quater c.p.c. in relazione al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, dolendosi della pronuncia in composizione monocratica anziche’ collegiale.

1.2 Col secondo motivo denunzia nullita’ della sentenza e/o del procedimento per error in procedendo per violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il Tribunale correttamente considerato e valutato il contenuto della documentazione versata in atti e, segnatamente, la convenzione sottoscritta in data 15.12.2010, successivamente modificata e integrata nell’anno 2011 e la nota 30.1.2012 inviata dal medesimo avv. (OMISSIS) a (OMISSIS) spa.

1.3 Col terzo motivo si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere il tribunale considerato la suddetta convenzione.

1.4 Col quarto ed ultimo motivo, infine, la ricorrente deduce ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 28, per avere il Tribunale applicato le tariffe di legge introdotte col detto D.M..

2 In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame dei motivi, va

dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione.

Le Sezioni unite, risolvendo la questione di giurisdizione sulla controversia instaurata dall’avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, hanno affermato che la giurisdizione spetti al giudice ordinario, precisando che trattasi di un contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita al giudice tributario Decreto Legislativo n. 546 del 2002 ex articolo 2 e che non puo’ trovare applicazione ne’ il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attivita’ professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, ne’ il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali (cfr. Sez. U -, Ordinanza n. 25938 del 16/10/2018 Rv. 650871).

Da tale principio discende l’inapplicabilita’ del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, alle richieste di compenso per attivita’ professionali svolte nel processo tributario e quindi, nel caso in esame, il regime impugnatorio dell’ordinanza emessa ai sensi degli articoli 702 bis c.p.c. e ss. dal Tribunale di Palermo (correttamente in composizione monocratica sulla controversia per compensi relativi a giudizi tributari) era quello dell’appello, come testualmente prescrive l’articolo 702 quater c.p.c. e non quello del ricorso per cassazione.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussiste l’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.