il requisito della sussidiarietà prescritto dall’art. 2042 c.c. non suppone l’identità tra le due azioni, la cui diversità, al contrario, è supposta. L’azione d’ingiustificato arricchimento, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito.

Tribunale MIlano, Sezione 7 civile Sentenza 2 aprile 2019, n. 3261

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

(…) A R.L., CF/PI: (…), con gli avv.ti Lopardi Pasquale e Cristino Massimiliano, nonché quale domiciliatario l’avv. Gianluca Savino

-attrice-CONTRO

(…) S.R.L., CF/PI: (…), con gli avv.ti Ca.Fr. e Gi.An.

-convenuta-

Concise ragioni della decisione

1. Sui fatti di causa.

Con scrittura privata autenticata datata 31.3.2004 (doc. 2 sub B attrice) l’odierna parte attrice cedeva all’odierna parte convenuta un ramo d’azienda costituito da un impianto per la produzione di energia eolica, in via di realizzazione, sito in T. (F.). In forza dell’art. 4 del contratto e dell’art. 3 della scrittura modificativa del 17.2.2005 (doc. 3 sub B attrice), il corrispettivo della cessione era determinato in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile, in funzione dell’effettivo fatturato del parco eolico.

In particolare, con la predetta scrittura modificativa del 17.2.2005 le parti apportavano al citato contratto di cessione alcune modifiche, tra le quali rileva ai fini della odierna controversia l’art. 7 che dispone: “Art. 7 – Ulteriori intese tra le parti. 7.1 Tra le Parti si conviene che il servizio di guardiania, nonché i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco Eolico Troia/San Vincenzo con esclusione delle opere elettromeccaniche, qualora a giudizio di EOS, sussistano i requisiti di congruità economica ed adeguatezza tecnica, saranno affidati a WWEH3 per un periodo minimo di due anni. A tal fine quest’ultima si impegna a fornire ad EOS, entro la conclusione dei lavori di costruzione del Parco Eolico Troia/San Vincenzo, una offerta economica relativa allo svolgimento dei servizi sopraccitati.

In via puramente indicativa le parti assumono come riferimento economico generale i seguenti valori unitari ad aerogeneratore: a) guardiania 24h/24 Euro 4.500; b) manutenzione ordinaria OOCC/sito e pronto intervento Euro 6.500; c) gestione diritti di superficie Euro 1.000.”.

Con missiva del 18 dicembre 2006 (doc. 63 sub C attrice) l’attrice proponeva alla convenuta la stipulazione di un “Contratto di manutenzione”. Il testo contrattuale allegato a tale comunicazione tuttavia non è mai stato sottoscritto dalle parti per accettazione.

Ciononostante, parte attrice evidenzia che un proprio dipendente (tale (…)), con qualifica di operaio di (…) categoria CCNL metalmeccanici e orario settimanale ordinario (quaranta ore), avrebbe operato presso un capannone di proprietà della convenuta, cooperando alla vigilanza mediante accesso ai sistemi di videosorveglianza del parco eolico e, sotto il coordinamento di dipendenti della convenuta, contattando i soggetti incaricati della manutenzione delle infrastrutture del medesimo ed effettuando pagamenti ai cessionari dei diritti di superficie sul sedime dell’impianto (cfr. docc. nn. 11 e ss. sub B attrice).

Per agevolare il (…) nello svolgimento di tali attività, la convenuta aveva messo a sua disposizione una postazione di lavoro, un’autovettura, un telefono cellulare ed un fondo cassa, dell’uso del quale quest’ultimo doveva rendere conto alla convenuta medesima.

L’attrice ha così chiesto l’accertamento

(I) dell’intervenuta stipulazione di un contratto con la convenuta riproducente i termini di cui all’art. 7 della scrittura modificativa di cui sopra, ovvero, in subordine,

(II) di un diverso contratto per fatti concludenti relativo ai medesimi servizi e, in ulteriore subordine,

(III) dell’ingiustificato arricchimento della convenuta ai sensi dell’art. 2041 c.c., con condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo come quantificato nelle conclusioni.

La convenuta, per contro, ha contestato sia l’intervenuta stipulazione di un appalto di servizi tra le parti, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2041 c.c.

Le domande di cui sopra sono state originariamente oggetto di un giudizio arbitrale conclusosi col lodo datato 11.12.2014 e nel quale gli arbitri, dopo ampia istruttoria, hanno tuttavia declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Foggia, adito poi in riassunzione dall’attrice.

A sua volta il Tribunale di Foggia ha declinato la propria competenza territoriale a favore del Tribunale di Milano, dinanzi al quale la controversia odierna è stata riassunta.

Atteso l’integrale espletamento dell’istruttoria già in sede arbitrale, con ordinanza del 20.10.2017 il Tribunale ha ritenuta la causa matura per la decisione, fissando così udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

2. Sul valore del contenuto dell’art. 7 della scrittura modificativa del 17.2.2005.

L’art. 7 cit. non contiene elementi in forza dei quali possa sostenersi che tra le parti sia intervenuto un contrato di appalto di servizi di guardiania e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, il testo dell’art. 7 cit. non contiene gli elementi ex art. 1325 c.c. per ritenere concluso qualsivoglia contratto.

Proprio in virtù di quanto stabilito all’art. 7 cit., infatti, l’offerta inviata dall’attrice il 18.12.2006 avrebbe dovuto essere preceduta dalla positiva valutazione da parte della convenuta dell’ “adeguatezza tecnica” e della “congruità economica” del “servizio di guardiania, nonché dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco Eolico Troia/San Vincenzo”, tali da indurre EOS ad affidare i servizi a WWEH3.

Pertanto la missiva del 18.12.20006 di parte attrice avrebbe dovuto essere preceduta da un invito ad offrire da parte di EOS.

Appare dunque singolare che, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 7 cit., WWEH3 abbia inviato ad EOS l’offerta del 18.12.2006 senza che mai parte convenuta ne avesse fatto richiesta.

Laddove pertanto, sulla scorta di proprie valutazioni di adeguatezza tecnica e congruità economica, EOS avesse manifestato interesse ad un servizio di guardiania e di manutenzione, ne avrebbe dovuto avanzare richiesta a WWEH3, la quale poi “A tal fine … si sarebbe impegnata a fornire ad EOS, entro la conclusione dei lavori di costruzione del Parco Eolico Troia/San Vincenzo, una offerta economica relativa allo svolgimento dei servizi sopraccitati”.

Tuttavia, parte attrice non ha dimostrato di avere ricevuto alcuna richiesta in tal senso da parte di EOS.

Tra l’altro, l’omessa conclusione di qualsivoglia contratto di appalto di servizi ex art. 7 cit. emerge altresì sotto il profilo della indeterminabilità del compenso e dell’indimostrato accordo in merito al valore delle prestazioni per le quali (…) pretende il pagamento di complessivi Euro 1.368.000,00.

Si osserva infatti che, se è pur vero che la clausola reca una quantificazione del corrispettivo per i servizi ivi elencati, è altrettanto incontrovertibile la genericità della indicazione temporale riportata nella clausola in esame: “per un periodo minimo di due anni”, ciò rendendo sostanzialmente incomprensibile l’indicazione dei valori menzionati nella clausola in esame.

Non è infatti precisato se i compensi riportati nella clausola siano dovuti per l’intera durata minima di due anni, per un anno, al mese, alla settimana, al giorno ovvero per una diversa durata ancora.

Neppure rileva a dimostrazione della conclusione del contratto il fatto che, prima dell’introduzione del giudizio arbitrale le parti avessero intrapreso trattative volte alla definizione bonaria della vicenda, dal momento che

(I) da un lato, non risultano agli atti offerte, né dichiarazioni negoziali provenienti dalla convenuta;

(II) dall’altro, l’esistenza di trattative e anche la formulazione di offerte transattive possono essere giustificate da una molteplicità di ragioni, non necessariamente coincidenti con il riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria e comunque non sono di per sé idonee a dimostrare inequivocabilmente né la precedente stipulazione di un contratto, né l’impegno di una parte a prestare determinati servizi e dell’altra parte ad erogare un determinato corrispettivo.

3. Sull’esistenza di un contratto di appalto di servizi concluso per fatti concludenti.

Come sopra già evidenziato, l’art. 7 cit. non può essere qualificato come contratto di appalto di servizi, avendo per contro il valore di una mera dichiarazione di intenti in forza della quale -laddove EOS avesse voluto avvalersi di servizi di guardiania e di manutenzione- li avrebbe “affidati a WWEH3 per un periodo minimo di due anni”.

Ebbene, non solo le parti non hanno stipulato alcun formale contratto di appalto di servizi, ma alcun contratto può intendersi concluso per fatti concludenti.

Parte attrice infatti non ha provato di essere stata incaricata da EOS dello svolgimento dei servizi di guardiania e di manutenzione. Né ha dimostrato di avere svolto i suddetti servizi, addirittura per compensi pari a complessivi Euro 1.368.000,00. Segnatamente:

– quanto alla guardiania sulle ventiquattro ore, anche a voler ammettere l’esclusiva dedizione del (…) al parco eolico Troia/San Vincenzo, ad ogni modo un dipendente con orario di lavoro di quaranta ore settimanali non è sufficiente per garantire un servizio sulle ventiquattro ore, neppure a voler ipotizzare macroscopiche violazioni della normativa in materia di orario di lavoro;

– quanto alla manutenzione delle infrastrutture, da quanto è possibile desumere dagli atti di causa, il (…) si limitava a meri contatti con i soggetti incaricati di effettuarla, segnalando loro l’esistenza di guasti;

– quanto alla gestione di tutti i rapporti giuridici derivanti dalla concessione di molteplici diritti di superficie, le prestazioni svolte dal (…) si limitavano in realtà alla mera effettuazione di pagamenti ed al generico compimento di attività materiali (come per esempio essere talora da tramite tra proprietario e superficiario) prive di qualsivoglia contenuto e responsabilità giuridicamente apprezzabili. Tant’è che le attività materiali di cui il (…) era, talvolta, incaricato, avvenivano comunque con il coordinamento di dipendenti della convenuta stessa.

Le dichiarazioni testimoniali raccolte in sede arbitrale non dimostrano la conclusione di alcun contratto di appalto di servizi per fatti concludenti.

Si osserva infatti che i testimoni hanno per lo più riferito in merito allo svolgimento di servizi, senza tuttavia precisare se tali attività fossero oggetto di specifico incarico proveniente proprio dalla convenuta.

Inoltre, va evidenziato che sebbene il nostro ordinamento non richieda, al di là di casi specifici, la forma scritta quale requisito del contratto, tuttavia, considerata l’importanza del contratto di appalto di servizi per cui è causa, soprattutto sotto il profilo economico tenuto conto della pretesa attorea, la circostanza che siffatto contratto sia frutto

(I) di un accordo verbale, in nessun modo formalizzato, ovvero

(II) di fatti concludenti ovvero ancora

(III) del c.d. “silenzio circostanziato” appare quantomeno anomala, e ciò ancor di più se si considerano la qualità delle parti (due società) ed i precedenti accordi tra loro intercorsi.

Infatti, l’art. 13.4 del contratto di cessione del 31.3.2004, l’art. 8.5 della scrittura modificativa del 17.2.2005 e financo la clausola “Aspetti giuridici” (punto 1) della proposta di contratto di manutenzione formulata dall’attrice in data 18 dicembre 2006 dimostrano senza dubbio che tra le parti fosse in uso una prassi che prevedeva sempre il ricorso alla forma scritta per la regolamentazione dei loro rapporti giuridici.

4. Sulla domanda di (…) ex art. 2041 c.c.

L’attrice ha chiesto, in via di ulteriore subordine, la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c.

L’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Genova sollevata da parte convenuta con riguardo alla domanda ex art. 2041 c.c. è infondata.

La citata ordinanza del Tribunale di Foggia del 27.10.2016, che pure dà atto della proposizione della medesima eccezione già in quella sede (cfr. pag. 1), ha rimesso l’intera causa al Tribunale di Milano, con ciò implicitamente rigettandola.

L’omessa impugnazione della ordinanza del Tribunale di Foggia ai sensi dell’art. 42 c.p.c. comporta la inammissibilità della eccezione in esame, non vertendosi, peraltro, in un caso di competenza per territorio inderogabile.

Nel merito, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento non è fondata.

Invero, la pretesa di parte attrice non può essere accolta atteso che:

“La proponibilità dell’azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza “ab origine” dell’azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” (cfr. Cass. sentenza n. 2350/2017).

A fronte dunque della natura sussidiaria dell’azione ex art. 2041 c.c., la domanda attorea va rigettata.

Nel caso in esame, infatti, la domanda di ingiustificato arricchimento è stata avanzata nonostante la sussistenza di altre azioni tipiche che, tra l’altro, sono state esperite proprio con l’odierna causa dall’attore per vedere soddisfatte le proprie pretese (quella proposta in via principale ex art. 7 del contratto modificativo del 17.2.2005 e quella in via subordinata per l’accertamento della conclusione di un appalto di servizi per fatti concludenti), la cui infondatezza -per omessa dimostrazione dei fatti di causa il cui onere della prova incombeva ad (…)- non può ex se comportare l’ammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., posto che:

“il requisito della sussidiarietà prescritto dall’art. 2042 c.c. non suppone l’identità tra le due azioni, la cui diversità, al contrario, è supposta. Il principio insegnato dalle sezioni unite di questa corte è che l’azione d’ingiustificato arricchimento, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. Sez. un. 4 novembre 1996 n. 9531)” (cfr. Cass. sentenza n. 5396/2014, ultimo capoverso della motivazione).

5. Conclusioni.

Le domande attoree meritano il rigetto per tutti i motivi di cui ai punti che precedono.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia (Euro 1.368.000,00) e della natura documentale della causa il cui thema decidendum si è limitato a profili di stretto diritto, circostanza che comporta l’applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento. Inoltre, va escluso il compenso per la fase istruttoria, che si è limitata all’acquisizione delle prove già assunte in sede arbitrale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) rigetta le domande di parte attrice;

2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in Euro 9.694,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano l’1 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.