in tema di azione di ingiustificato arricchimento proposta da un professionista intellettuale per lo svolgimento di attività in mancanza di contratto, al fine di ritenere esistenti le condizioni dell’azione non è sufficiente la dimostrazione dell’espletamento della prestazione, occorrendo anche accertare l’esistenza di un effettivo vantaggio conseguito dalla parte, cui abbia fatto riscontro l’impoverimento del professionista.

Corte d’Appello Milano, Sezione 4 civile Sentenza 22 febbraio 2019, n. 830

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr Marisa Nardo – Presidente

dr Mery De Luca – Consigliere

dr Lucia Trigilio – Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 276/2017 promossa in grado d’appello

DA

(…) S.R.L. (C.F. (…)), elettivamente domiciliata in Milano, Via (…), presso lo studio dell’avv. Fr.Mo., che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. An.Zi.;

APPELLANTE

CONTRO

AZIENDA (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Via (…), presso lo studio dell’avv. Gi.Ma., che la rappresenta e difende come da delega in atti

(…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in Busto Arsizio, Via (…), presso lo studio dell’avv. Gi.Ma., che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLATI

avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l’azione ex 1669cc)

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Sintetica ricostruzione dei fatti e svolgimento del processo

1. Con sentenza pubblicata il giorno 1 settembre 2016 (n. 9860/2016) il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 33635/2014 R.G., promossa da (…) s.r.l. contro Azienda (…) e (…), così decise:

“Respinte le domande, condanna (…) srl al pagamento delle spese processuali in favore dell’Azienda (…) e di (…), liquidate a favore di ciascuno di questi in Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori..”

2. Il giudice di primo grado così sintetizzò i fatti e lo svolgimento del processo:

“La (…) srl ha chiesto la condanna dell’Azienda (…) e dell’Arch. (…) al risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illecito da loro tenuto nell’ambito della fornitura di nuovo arredo destinato alla farmacia comunale 1 di Lainate, qualificando la responsabilità loro ascritta in via principale come pre-contrattuale ex art.1337-1338 c.c. ed in via subordinata per arricchimento senza causa ex art.2041 c.c..

Ha esposto in proposito di essere stata contattata fin dal novembre 2011 dal direttore dell’Azienda (…) per realizzare il progetto del nuovo allestimento della farmacia in questione e, nel corso dei successivi mesi, di aver quindi messo a disposizione dell’Azienda molteplici e sempre più dettagliate formulazioni del progetto richiesto, interloquendo con l’Arch. (…) il quale man mano aveva fatto presente le diverse esigenze della committente, finchè nel giugno 2016 era stata invitata a presentare il suo progetto definitivo al fine di partecipare alla gara d’appalto bandita per la fornitura stessa: dopo che questa era stata vinta da altra impresa, la (…) srl ha affermato di aver appreso che il bando di gara sarebbe stato predisposto sulla base di un progetto redatto dall’Arch. (…) (al quale per questo sarebbe stato riconosciuto un compenso di Euro 13.000,00) in tutto simile a quello da ultimo redatto dalla (…) srl in data 3.7.2013 al termine delle consultazioni tra le parti prima della gara. Premesso di non intendere contestare la procedura di gara e la sua assegnazione a terzi, ha sostenuto che le convenute avrebbero nella vicenda tenuto un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede prescritti nell’ambito delle trattative pre-contrattuali, inducendola colpevolmente a svolgere una onerosa attività che non sarebbe stata poi finalizzata alla conclusione del contratto, ma al contrario sfruttata a beneficio proprio, il che avrebbe giustificato comunque la domanda svolta in via subordinata: per la liquidazione del danno, sia quanto all’interesse negativo risarcibile ex art.1337 c.c. che all’arricchimento senza causa, ha fatto riferimento alla somma di Euro 13.000,00 che avrebbe percepito l’Arch. (…) appropriandosi del progetto predisposto dalla società.

I convenuti si sono opposti all’accoglimento delle domande”.

3. La sentenza del Tribunale di Milano, che decise nei termini di cui sopra, fu impugnata da (…) s.r.l., con atto di appello, con cui fu chiesta la riforma della sentenza stessa con condanna dell’Azienda (…) e dell’arch. (…) al pagamento, in via solidale o alternativa, della somma di Euro 13.000,00 a titolo di responsabilità precontrattuale o, in via subordinata, a titolo di arricchimento senza causa.

L’appellante evidenzia che:

– all’epoca del primo contatto fra le parti del 2011 non era stata ancora palesata l’intenzione dell’Azienda di addivenire a una gara, che fu indetta due anni dopo;

– essa aveva ribadito all’Arch. (…) e alla Direttrice Generale dell’Azienda che il progetto doveva considerarsi di sua esclusiva proprietà, mentre il primo se ne era appropriato, utilizzandolo quale base progettuale della gara ;

– sarebbe “insufficiente” quanto affermato genericamente in sentenza circa il carattere non originale della progettazione della (…) s.r.l. e la sussistenza di differenze tra tale progetto e quello di (…);

– sarebbe irrilevante il pagamento di un corrispettivo dall’Azienda a (…) perché la prima avrebbe comunque tratto un beneficio dalla realizzazione del progetto, così come il professionista, pur incaricato di attività ulteriori a quella di progettazione (stesura capitolati, assistenza alle gare, direzione e coordinamento lavori…), aveva ottenuto un vantaggio patrimoniale.

4. Entrambi gli appellati si costituirono chiedendo, in via preliminare/pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c. e nel merito la reiezione dello stesso con conferma della sentenza di primo grado.

5. All’udienza del 18 ottobre 2018 le parti precisarono le conclusioni e la Corte trattenne la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

6. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30 gennaio 2019.

motivi della decisione

In via preliminare va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’appello sollevata dagli appellati ex art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell’ampia interpretazione di tale norma fornita dalla Suprema Corte con sentenza n. 2143/15, ispirata a criteri di conservazione processuale, l’atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi minimi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dalla disposizione processuale citata, risultando nell’appello sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado si intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l’indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Analoga è la valutazione della Corte con riguardo all’eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., perché, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellati, le conclusioni formulate da (…) s.r.l. in questa sede non risultano nuove rispetto a quelle già avanzate in primo grado, dove pure la società aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di Euro 13.000,00 a titolo di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337-1338 c.c. o a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.

Nemmeno meritevole di accoglimento è stata, ad avviso di questa Corte, la richiesta di pronuncia ex art. 348 bis c.p.c. introdotta nelle comparse di costituzione e risposta degli appellati senza alcun tipo di spiegazione delle ragioni per cui l’appello non avrebbe avuto alcuna probabilità di essere accolto, mentre deve darsi atto che l’impugnazione contiene una critica adeguata e specifica della decisione del Tribunale, come tale meritevole di attento vaglio.

Passando dunque al merito della causa ed esaminando la richiesta, formulata dall’attrice/appellante in via principale, di accertamento della sussistenza di un’ipotesi di responsabilità precontrattuale, da cui far discendere una condanna dei convenuti/appellati, si rileva che l’impossibilità di accogliere la domanda non si ricollega, come pare temere l’appellante con le sue argomentazioni e citazioni giurisprudenziali, alla natura del soggetto con cui la (…) s.r.l. avrebbe intrattenuto trattative, nelle quali vi sarebbe stata una “culpa in contrahendo”.

E’ infatti da tempo affermata sia in dottrina, sia in giurisprudenza, la configurabilità di responsabilità ex arttt. 1337 e 1338 c.c. in capo alla Pubblica Amministrazione (di recente sono intervenute sul punto anche le Sezioni Unite con sentenza n. 10413 del 27/4/2017), a cui peraltro l’azienda speciale, pur rappresentando una forma giuridica di diritto pubblico finalizzata alla gestione di servizi di rilevanza imprenditoriale, secondo pronunce sia della Cassazione (Sez. U , Sentenza n. 20684 del 9/8/2018) e del Consiglio di Stato (sentenza 7 febbraio 2012, n. 641) non è riconducibile in senso stretto.

Non si versa piuttosto in ipotesi di responsabilità precontrattuale, in quanto ne manca il fondamento, non potendosi ravvisare nei contatti intercorsi tra (…) s.r.l., Azienda (…) e (…) delle trattative dirette alla preparazione di un contratto, né un comportamento da parte della farmacia e del suo architetto contrario ai principi di correttezza e buona fede.

Infatti “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 15/4/2016).

Nella valutazione dell’esistenza o meno di un “ragionevole affidamento” da parte di (…) s.r.l. può tenersi conto di quanto statuito dal Supremo Collegio proprio con riguardo ad ipotesi di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione con sentenza n. 9636 del 12/5/2015, Sez. 1, secondo cui “in presenza di norme che deve conoscere ed applicare in modo professionale, … la (…) che non informi il privato su quanto potrebbe determinare l’invalidità o inefficacia del contratto risponde per “culpa in contrahendo”, salva la prova concreta dell’irragionevolezza dell’altrui affidamento.

Nell’accertare se il privato abbia confidato senza colpa nella validità ed efficacia del contratto con la (…), agli effetti dell’art. 1338 cod. civ., il giudice di merito deve verificare in concreto se la norma violata fosse conoscibile dal cittadino mediamente avveduto…”.

Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione agli atti e come opportunamente rilevato dal Giudice di prime cure, “la (…) srl era già stata aggiudicataria nel 1994, all’esito di bando di appalto pubblico, della fornitura dei precedenti arredi della Farmacia 1 di Lainate: la società, pertanto, non solo avrebbe dovuto conoscere, ma conosceva in concreto la necessità per l’Azienda (…) di poter procedere solo con un contratto ad evidenza pubblica nella scelta del contraente ove avesse …optato …di procedere ad un integrale rinnovo” degli arredi. Non ha pertanto importanza che, come sottolineato nell’atto di appello a pagina 10, il primo contatto fra le parti risalga a (novembre – dicembre 2011) due anni prima dell’indizione della gara, quale risultante dalla lettera del 21 giugno 2013, prodotta dall’appellante sub documento 22.

Né può ritenersi “palese ed inequivoca”, come fa l’appellante a pagina 12 della propria comparsa conclusionale, l’intenzione dell’Azienda di affidare alla sola (…) s.r.l. la progettazione e la realizzazione della farmacia comunale, solo perché nell’e-mail del 19 ottobre 2012 (successiva peraltro al verbale di delibera del consiglio di amministrazione dell’Azienda stessa con cui, il 19 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione dell’ente aveva stabilito di affidare all’Arch. (…) l’incarico di progettazione per l’ampliamento e la ristrutturazione della farmacia comunale numero 1, comprensivo dell’attività di stesura dei capitolati, di assistenza alle gare, di direzione e coordinamento dei lavori) (…), a nome della farmacia, chiese un preventivo completo anche delle opere in cartongesso ed impiantistiche.

Ciò che invece è dirimente è la consapevolezza da parte di (…) s.r.l. della necessità dell’Azienda Speciale di agire con procedure di evidenza pubblica, tanto che nessuna doglianza circa l’indizione e l’esito della gara risulta avanzata dall’odierna appellante. Ne consegue che da parte di (…) s.r.l. non ci fu, né poteva esserci alcun fondato affidamento sulla stipula di un contratto con Azienda Speciale (…) volto alla completa sostituzione degli arredi.

Quanto alla subordinata formulata dall’attrice/appellante per ottenere il pagamento dell’importo di Euro 13.000,00 a titolo di arricchimento senza causa da parte dei convenuti/odierni appellati, che si sarebbero appropriati del suo progetto, deve ricordarsi innanzi tutto la natura di opera intellettuale di tale bene, come messo in luce dal Giudice di primo grado.

Per simile situazione la Cassazione ricorda che “in tema di azione di ingiustificato arricchimento proposta da un professionista intellettuale per lo svolgimento di attività in mancanza di contratto, al fine di ritenere esistenti le condizioni dell’azione non è sufficiente la dimostrazione dell’espletamento della prestazione, occorrendo anche accertare l’esistenza di un effettivo vantaggio conseguito dalla parte, cui abbia fatto riscontro l’impoverimento del professionista” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17860 del 24/11/2003).

(…) s.r.l., che nel caso de quo vanta un diritto sulla propria opera intellettuale, non dimostra però l’ “effettivo vantaggio” conseguito da controparte, né il proprio “impoverimento”. Sotto quest’ultimo profilo certo non varrebbe l’eventuale apprezzamento del tempo e delle risorse impiegate da (…) s.r.l. per la predisposizione dei disegni progettuali, atteso che essi le servirono comunque per partecipare alla gara, anche se in essa risultò poi perdente (ed anche tale conclusione negativa non può in alcun modo integrare l’impoverimento meritevole di indennizzo ex art. 2041 c.c.).

Per ciò che concerne il profilo del “vantaggio”, sono condivisibili le osservazioni svolte dal Tribunale. Azienda (…) versò all’Arch. (…) Euro 13.000,00 a titolo di corrispettivo per l’incarico conferitogli con la sopra menzionata delibera del giugno 2012: a tale somma equivale quanto richiesto in sede giudiziaria da (…) s.r.l.

La società appellante dimostra così di quantificare nei limiti di tale importo l’arricchimento altrui, che, a fronte del corrispondente esborso da parte dell’Azienda Speciale, non potrebbe essere reputato sussistente per essa, ma al più per (…), il quale ebbe effettivamente a ricevere quei 13.000 euro.

Tuttavia anche rispetto a (…) è difficile individuare quella “locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro” (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7331 del 13/4/2016) che costituisce il presupposto dell’azione di indebito arricchimento. Come scritto nella sentenza impugnata sulla base delle prove documentali in atti, (…) fu pagato per un’opera che andava al di là di quella puramente progettuale, essendo essa comprensiva anche di aspetti burocratici – amministrativi (stesura dei capitolati, assistenza alle gare) e di direzione tecnica (direzione e coordinamento dei lavori).

Il vantaggio di Euro 13.000,00 percepito da (…) non può pertanto essere ricollegato ai disegni e al c.d. layout predisposti da (…) s.r.l. e della cui appropriazione non è invero fornita prova. L’avvenuto scambio di e-mail fra (…) s.r.l. e (…) con relativi allegati (prima piante dei locali e poi progetti con collocazione di mobili e arredi), richiamato anche nelle pagine 14 e seguenti della comparsa conclusionale dell’appellante non è sufficiente a dimostrare che il professionista incaricato dall’Azienda Speciale si sia appropriato dell’idea di (…) s.r.l.

Il confronto delle tavole progettuali (quelle provenienti da (…) s.r.l. – documenti 11, 12 e 14 dell’appellante – e quelle – documento 15 dell’appellante – poste alla base del progetto di gara dall’Arch. (…)) non consente una perfetta sovrapposizione, che induca a reputare quello di (…) un elaborato copiato da quelli della (…) s.r.l.

Ci sono indubbiamente delle corrispondenze (nell’impianto murario, nella distribuzione dei locali e degli spazi), ma ciò è normale a fronte di un progetto che riguardava l’arredo e la sistemazione interna dell’esercizio, senza modifiche strutturali (muri, servizi sanitari, porte, finestre ecc.).

Le analogie nella disposizione di bancone, scaffali, espositori, da un canto si giustificano con le limitazioni derivanti dalla forma, dall’ampiezza delle superfici e dei volumi, nonché dalla posizione delle aperture e dall’altro con la tipologia di interno in questione: l’allestimento di una farmacia, a differenza, per esempio, dell’arredamento di un’abitazione, lascia molto meno margine a profili di originalità e fantasia, che peraltro l’appellante non dimostra (neppure con i capitoli di prova dedotti, alcuni vertenti su circostanze irrilevanti, altri su fatti pacifici o attestati da documenti, altri ancora di tipo valutativo) esser presenti nel suo progetto, né in alcun modo allega, così rendendo impossibile alla Corte giudicare su un’asserita appropriazione dell’idea.

La decisione del Tribunale di Milano risulta pertanto corretta e deve essere confermata.

L’appello deve, quindi, essere rigettato con la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo.

Non ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per l’accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., indicata nelle conclusioni dell’Azienda (…).

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il giorno 1 settembre 2016 (n. 9860/2016);

2. condanna l’appellante a rifondere all’appellata Azienda (…) le spese del grado, che liquida in Euro 4.900,00, oltre spese generali ed oneri di legge,

3. condanna l’appellante a rifondere all’appellato (…) le spese del grado, che liquida in Euro 4.900,00, oltre spese generali ed oneri di legge, spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario, Avv. Gi.Ma.;

4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Così deciso in Milano il 30 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.