al fine della dimostrazione dell’eventus damni, non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la totale perdita della garanzia patrimoniale del creditore, essendo invece sufficiente che lo stesso abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Tribunale Trieste, civile Sentenza 21 giugno 2018, n. 405

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRIESTE – SEZIONE CIVILE

All’udienza del 21.06.2018 nella causa sub (…) 228/2018 promossa con atto di citazione notificato in data 10.01.2018

da

Condominio di (…), in persona dell’amministratore pro tempore – rappresentato e difeso dall’avv. El.Si. per procura in calce all’atto di citazione

– attore –

contro

(…) – rappresentato e difeso dagli avv.ti Fu.Vi. e Se.Vi. per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

(…) – rappresentata e difesa dagli avv.ti Fu.Vi. e Se.Vi. per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

– convenuti –

Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Ri.Me.,

visto l’art. 281 sexies c.p.c.,

udita la discussione orale della causa,

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

I) Con atto di citazione notificato in data 10.01.2018 il Condominio di (…), in persona dell’amministratore pro tempore, conveniva in giudizio i coniugi Ing. (…) e (…), promuovendo contro i medesimi azione revocatoria ordinaria al fine di ottenere dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di donazione di data 28.9.2017 n. (…) di rep. Notaio (…) con il quale l’Ing. (…) donava alla moglie le sue uniche proprietà immobiliari.

Parte attrice esponeva in particolare di vantare nei confronti dell’Ing. (…) un credito, quantificato in Euro 177.615,32, eventuale e litigioso in quanto contestualmente azionato in separato giudizio, spiegato anche verso il costruttore e altri professionisti, per il risarcimento del danno patito dal Condominio attore in conseguenza di vizi costruttivi a carico dell’edificio condominiale sito in Muggia; nello specifico, l’attore contestava la responsabilità dell’Ing. (…), in qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali, per aver omesso la realizzazione di un muro di contenimento dell’intercapedine areata ai livelli inferiori o di un vespaio, in difformità dal progetto approvato e dalle prescrizioni imposte; detta omissione avrebbe comportato crolli del fronte roccioso retrostante il fabbricato, con conseguente rottura di parte dell’impianto di scarico e conseguente svasamento dei liquami a terra e creazione di forti miasmi, nonché rischio di pregiudizio alle condizioni statiche complessive dell’edificio, il tutto come risultante dalla relazione scritta finale del 30.12.2015 redatta dall’Ing. (…) nell’ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo sub (…) 1329/2015 instaurato per iniziativa del Condominio attore. Ritenuta pertanto la propria qualifica di creditore ai fini dell’art. 2901 c.c., l’attore sottolineava la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio che il suddetto atto di donazione arrecava alle ragioni del creditore, considerato che l’ing. (…) era stato previamente raggiunto da due monitorie con le quali l’attore chiedeva il risarcimento di danni e ne forniva la quantificazione, e quindi riteneva sussistere la scientia damni.

Si costituiva il convenuto Ing. (…) il quale, riservandosi di far valere le proprie ragioni circa la fondatezza della pretesa creditoria nella controversia separatamente azionata, asseriva che la donazione, posta in essere per sole ragioni di regolazione del patrimonio familiare, non arrecava alcun pregiudizio alle ragioni dall’attore, essendo il convenuto garantito da una specifica polizza assicurativa per la responsabilità professionale; contestava pertanto la ricorrenza della scientia damni, considerato che il convenuto non aveva ricevuto la “prima monitoria” né era stato evocato nella procedura di istruzione preventiva; tanto premesso, osservato altresì che sarebbe stato più opportuno esperire la negoziazione assistita in considerazione anche del valore modesto dei beni donati, il convenuto prestava acquiescenza all’avversa pretesa di dichiarare l’inefficacia dell’atto di donazione.

All’udienza del 29.05.2018 il Giudice disponeva un rinvio per consentire la costituzione in giudizio della signora (…), la quale successivamente si costituiva prestando totale adesione alle deduzioni ed alle conclusioni già spiegate dal coniuge Ing. (…).

All’odierna udienza il Giudice, fatte precisare le conclusioni, invitava le parti alla discussione della causa, pronunciando quindi sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

II) Rileva il Tribunale che i convenuti hanno espressamente dichiarato di prestare acquiescenza alla domanda con la quale è stato richiesto che il Tribunale voglia dichiarare l’inefficacia nei confronti dell’attore Condominio di L. V. 7/A dell’atto di donazione di data 28.9.2017 (Notaio (…) – Rep. N. (…) e Racc. n. (…)).

Non vi sono i presupposti per un rinvio dell’udienza al fine di dar corso alla procedura di negoziazione assistita, considerata l’acquiescenza dei convenuti alla domanda.

Tanto premesso, rileva il Tribunale che l’attorea domanda merita accoglimento.

Sotto un primo profilo, risulta incontestata la qualifica di creditore, ancorché solo eventuale e litigioso, in capo al Condominio di (…) e, di contro, la qualifica di (preteso) debitore in capo all’Ing. (…).

Quanto al requisito dell’eventus damni, è innegabile che la donazione posta in essere dagli odierni convenuti, avente ad oggetto gli unici beni immobili di proprietà dell’Ing. (…), arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie vantate dall’attore, sottraendo detti beni alla garanzia patrimoniale generale ex art. 2740 c.c., di cui il medesimo avrebbe potuto altrimenti usufruire. Peraltro, al fine della dimostrazione dell’eventus damni, non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la totale perdita della garanzia patrimoniale del creditore, essendo invece sufficiente che lo stesso abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo (cfr. ex multis Cass. 17.01.2007, n. 966).

Del pari deve ritenersi presuntivamente provato il requisito della scientia damni, essendo l’atto di donazione posteriore alle richieste di risarcimento avanzate dall’attore, mentre, trattandosi di atto dispositivo gratuito e successivo al sorgere del credito, non viene in rilievo la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo donatario.

Ritiene dunque il Tribunale che sussistano tutti i presupposti dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. e che vada quindi accolta la domanda, alla quale peraltro i convenuti hanno prestato acquiescenza.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza (anche virtuale) e vengono liquidate come da dispositivo limitatamente alla fase di studio ed a quella introduttiva, considerata l’immediata adesione dei convenuti alla domanda proposta dal Condominio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal Condominio di L. V. 7/A, in persona dell’amministratore pro tempore, nei confronti di (…) e di (…), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) accerta e dichiara l’inefficacia nei confronti dell’attore Condominio di L. V. 7/A dell’atto di data 28.9.2017 (Notaio (…) – Rep. n. (…) e Racc. n. (…)) con il quale l’Ing. (…) ha donato alla Sig.ra (…) il diritto di proprietà sui seguenti immobili così censiti:

– all’Ufficio Tavolare di Trieste P.T. 61545 ct.(…) C.C. di Trieste e al Catasto Fabbricati del Comune di Trieste sez. V, Foglio (…) part. N.(…) sub (…);

– all’Ufficio Tavolare di Trieste P.T. 61552 ct.(…) C.C. di Trieste e al Catasto Fabbricati del Comune di Trieste sez.V, Foglio (…) part.n.(…) sub (…);

2) condanna i convenuti, in solido tra essi, alla rifusione in favore del condominio attore delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.986,00, di cui Euro 2.200,00 per compensi professionali e Euro 786,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CP come per legge

Così deciso in Trieste il 21 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.