In tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell’esecuzione che il creditore puo’ promuovere a seguito della dichiarazione d’inefficacia dell’atto dispositivo, puo’ proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell’alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per cio’ solo, ritenere generica; principio che risponde, fra l’altro, a evidenti ragioni di economia processuale che rendono opportuna la trattazione contestuale della domanda principale e di quella di manleva, ferma restando la necessita’ di determinare in un momento successivo quanto eventualmente dovuto.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|19 gennaio 2022| n. 1583

Data udienza 26 ottobre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34550/2018 proposto da:

(OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) Srl, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) Srl in Liquidazione, (OMISSIS) Srl;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5948/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

la (OMISSIS) s.p.a. agi’ in revocatoria (ex articolo 2901 c.c.) nei confronti della propria debitrice (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (gia’ (OMISSIS) srl e gia’ (OMISSIS) s.r.l.) e nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. e della (OMISSIS) s.p.a. e, altresi’, della (OMISSIS) s.r.l. per sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto di compravendita del 27.11.2007 con cui la predetta (OMISSIS) aveva alienato alle societa’ di leasing un opificio (poi concesso in locazione finanziaria alla (OMISSIS)) e dei suoli edificabili siti in (OMISSIS);

le societa’ di leasing contestarono la domanda e chiesero, in via riconvenzionale, di essere tenute indenni dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) dalle conseguenze negative dell’eventuale soccombenza sull’azione revocatoria;

il Tribunale di Roma rigetto’ la domanda dell’attrice ritenendo che l’atto dispositivo fosse anteriore al sorgere del credito e che difettassero i requisiti del consilium fraudis nella venditrice e della partecipatio fraudis nelle acquirenti;

provvedendo sull’impugnazione principale della (OMISSIS), quale mandataria della (OMISSIS) s.r.l. (cessionaria dei crediti dell’originaria attrice (OMISSIS) s.p.a.) e su quella incidentale proposta da (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. (incorporante la (OMISSIS) s.p.a., cessionaria di una quota di quanto compravenduto) e (OMISSIS) s.p.a. (incorporante il (OMISSIS) s.p.a.), la Corte di appello di Roma ha accolto il gravame principale dichiarando l’inefficacia nei confronti della (OMISSIS) del contratto di compravendita; ha invece rigettato l’appello incidentale e ha dichiarato improponibili le domande riconvenzionali proposte dalle da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS);

la Corte ha affermato – fra l’altro – che “l’atto di disposizione revocando e’ stato posto in essere dalla debitrice (…) successivamente al sorgere del credito di (OMISSIS) s.p.a. (…) a nulla rilevando che la revoca del fido sia avvenuta in epoca posteriore all’atto medesimo” e che pertanto la revoca e’ subordinata al “requisito oggettivo del pregiudizio che l’atto rechi alle ragioni del creditore (eventus damni)” e al “requisito soggettivo della consapevolezza in capo al debitore ed al terzo acquirente di tale pregiudizio (scientia damni)”, “non anche agli ulteriori requisiti della dolosa preordinazione (consilium fraudis) e della partecipazione ad essa da parte del terzo acquirente (partecipatio fraudis)”;

hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico atto e basato su sei motivi, la (OMISSIS) s.p.a., il (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.; ad esso ha resistito, con controricorso, l’intimata (OMISSIS) s.r.l., a mezzo della mandataria (OMISSIS) s.p.a.;

le ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. con riferimento all’eventus damni, sotto il profilo della “sussistenza di pregiudizio alla banca anche in caso di successivo affidamento del debitore da parte della banca medesima”: rilevano che l’ (OMISSIS) aveva rinnovato gli affidamenti a (OMISSIS) almeno una volta in epoca successiva all’atto di disposizione e non aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto di mutuo a seguito della stipulazione della compravendita (ma soltanto nel marzo 2009) e concludono che l’operazione effettuata dalla (OMISSIS) non aveva avuto “alcun impatto sul credito di (OMISSIS)”, trattandosi di un’attivita’ fisiologica nell’esercizio di un’attivita’ di impresa;

il motivo e’ inammissibile, in quanto, senza individuare errori di diritto in punto di applicazione dell’articolo 2901 c.c., svolge argomentazioni di natura fattuale funzionali ad un apprezzamento di merito volto ad escludere la ricorrenza dell’eventus damni, che tuttavia non contrastano i rilievi decisivi della Corte secondo cui, a mezzo dell’alienazione, la debitrice si era “disfatta dell’intero suo patrimonio immobiliare” e che, ai fini della sussistenza dell’eventus damni, “e’ sufficiente che l’atto di disposizione del debitore renda piu’ difficile la soddisfazione coattiva del credito”;

il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione

dell’articolo 2901 c.c., con riferimento all’eventus damni e alla scientia damni, sotto il profilo dell’esistenza di un pregiudizio per la banca: le ricorrenti assumono – per un verso – che parte del prezzo dell’alienazione era stato versato sui conti che (OMISSIS) aveva presso (OMISSIS) e che, quindi, spettava alla banca dimostrare che il danno si fosse verificato nonostante il pagamento ricevuto, e – per altro verso – che “l’aver fatto transitare parte del prezzo sul conto corrente di (OMISSIS) (…) esclude l’intenzione della venditrice di frodare chicchessia, e men che meno (OMISSIS)”;

il motivo e’ inammissibile poiche’ e’ basato su rilievi fattuali svolti in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 (quanto agli atti processuali e ai documenti da cui si desumerebbe il transito di parte del prezzo dell’alienazione nel conto corrente) e postula un pagamento alla banca che non risulta accertato in sede di merito e non investe (come per il primo motivo) il rilievo dirimente che la vendita aveva privato la creditrice della garanzia patrimoniale derivante dagli immobili della debitrice;

col terzo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., con riferimento all’eventus damni, in termini di “mancata e/o errata sussunzione sotto il carattere della concordanza delle presunzioni da cui si desume l’esistenza dell’eventus damni”: dichiarano di censurare la sentenza “nella parte in cui ha ritenuto esistente il danno sulla base della sola dismissione dell’intero patrimonio immobiliare della debitrice senza procedere al giudizio di concordanza delle presunzioni, imposto dall’articolo 2729 c.c.”, “ignorando svariati altri elementi, tutti di segno contrario rispetto alla dismissione (…) quali, a titolo di esempio, il rinnovo degli affidamenti in data successiva al contratto di compravendita, il fatto che il prezzo fosse andato a soddisfazione del creditore procedente, le risultanze dei bilanci che restituivano l’immagine di una societa’ solida”;

il motivo e’ inammissibile in quanto postula l’erroneita’ di un ragionamento presuntivo (comportante la necessita’ di risalire ad fatto ignoto sulla base di fatti noti gravi precisi e concordanti) che non risulta effettuato dalla Corte, che si e’ limitata – invero – a prendere atto della dismissione dell’intero patrimonio immobiliare della (OMISSIS) e a qualificarla senz’altro come atto pregiudizievole per il creditore, in quanto comportante la perdita della garanzia patrimoniale generica ex articolo 2740 c.c.; la censura si muove pertanto al di fuori dell’ambito in cui questa Corte ha riconosciuto la deducibilita’ della violazione dell’articolo 2729 c.c. (Cass. n. 19485/2017: “qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravita’, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti”; cfr. anche Cass., S.U. n. 1785/2018, in motivazione, a pagg. 14-16) e mira piuttosto a proporre essa stessa un accertamento presuntivo sulla base degli indici proposti, sollecitando un inammissibile accertamento di merito in sede di legittimita’;

il quarto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., con riferimento alla scientia damni delle terze acquirenti, censurando la sentenza “nella parte in cui, avendo presunto la conoscenza del danno da parte delle Societa’ di Leasing sulla base della sola dismissione dell’intero patrimonio immobiliare, ha limitato la prova contraria”; e cio’ affermando che “nella specie detto onere probatorio non e’ stato assolto ne’ dalla parte debitrice ne’ dalle societa’ acquirenti, le quali non hanno provato che vi fossero o vi siano altri beni nel patrimonio della debitrice/alienante, tali da garantire il soddisfacimento del creditore/attore in revocatoria” e, altresi’, che “non occorre (…) che l’atto di disposizione abbia determinato l’insolvenza del debitore, sicche’ appaiono del tutto inconferenti le argomentazioni circa la solvibilita’ della societa’ e, in riferimento ad essa o alla mancanza di essa, circa le risultanze dei suoi bilanci”;

il motivo e’ inammissibile in quanto non deduce effettivamente un erroneo riparto (in iure) dell’onere probatorio, ma contesta gli apprezzamenti compiuti dalla Corte territoriale circa l’inidoneita’ degli elementi proposti e delle considerazioni svolte dalle societa’ di leasing a superare la presunzione della scientia damni;

col quinto motivo (“nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 106 c.p.c., comma 2 e articolo 100 c.p.c.” quanto alla “inesistenza dell’interesse attuale alla proposizione della domanda di garanzia prima dell’esecuzione della domanda principale”), le ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha affermato che, “quanto alle domande riconvenzionali proposte da (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., va considerato che l’azione revocatoria non comporta la caducazione dell’atto impugnato, ma soltanto l’inefficacia relativa di esso nei confronti del creditore vittorioso; sicche’ da essa non consegue l’immediata evizione dell’acquirente, il quale potra’ perdere il bene acquistato con l’atto revocato solo se e quando sara’ esercitata l’azione esecutiva ed all’esito fruttuoso di questa. Non puo’ dunque, allo stato trovare applicazione la norma dell’articolo 1483 c.c., invocata dalle predette societa’ acquirenti, le cui domande, allora, vanno dichiarate improponibili, per mancanza di interesse concreto e attuale all’azione (articolo 100 c.p.c.)”;

deducono le ricorrenti che le societa’ di leasing avevano chiesto, con una domanda esercitata ex articolo 1483 c.c., che fosse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno verso (OMISSIS) per tutti i danni che avrebbero potuto subire a seguito della perdita dei beni e, con una seconda domanda, anche la societa’ utilizzatrice GSC fosse dichiarata tenuta al risarcimento in virtu’ delle clausole del contratto di compravendita e di quello di leasing; aggiungono che in entrambi i casi si trattava di istanze di condanna generica con liquidazione da effettuare in separato giudizio; contestano che le anzidette domande non siano sorrette da un interesse attuale ad agire atteso che “e’ la legge ad ammettere che la domanda di garanzia possa essere cumulata nel processo avente ad oggetto la domanda principale (articoli 32 e 106 c.p.c.)”, sicche’ “e’ evidente che (…) la domanda di garanzia viene necessariamente proposta in un momento in cui ancora non si e’ potuta avere esecuzione della domanda principale”;

il motivo e’ fondato alla luce del principio secondo cui, “in tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell’esecuzione che il creditore puo’ promuovere a seguito della dichiarazione d’inefficacia dell’atto dispositivo, puo’ proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell’alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per cio’ solo, ritenere generica” (Cass. n. 28428/2018); principio che risponde, fra l’altro, a evidenti ragioni di economia processuale che rendono opportuna la trattazione contestuale della domanda principale e di quella di manleva, ferma restando la necessita’ di determinare in un momento successivo quanto eventualmente dovuto;

il sesto motivo denuncia la “nullita’ della sentenza nel capo relativo alle spese per violazione degli articoli 281 sexies e 91 c.p.c.” e censura la sentenza per avere condannato le societa’ ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della (OMISSIS) in conseguenza di argomentazioni da quest’ultima svolte in una memoria depositata in assenza di autorizzazione;

il motivo risulta assorbito a seguito dell’accoglimento di quello precedente;

in conclusione, dichiarati inammissibili i primi quattro motivi, deve accogliersi il quinto, con assorbimento del sesto;

la sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiarati inammissibili i primi quattro motivi, accoglie il quinto e dichiara assorbito il sesto; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.