in tema di azione individuale del socio di societa’ a responsabilita’ limitata avente per oggetto l’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’, sussiste litisconsorzio necessario con la societa’ medesima.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17493
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26715/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 143/2013 depositata il 16 settembre 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile 2018 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore della (OMISSIS) s.r.l., a risarcire il danno cagionato alla societa’ e ai suoi soci – tra cui l’Agenzia del Demanio subentrata per effetto di confisca di una parte del capitale – in conseguenza di gravi inadempienze connesse all’esercizio della sua funzione gestoria.
Il giudice distrettuale ha respinto l’eccezione pregiudiziale di carenza di ius postulandi dell’Avvocatura erariale a rappresentare l’Agenzia del Demanio, evidenziando come eventuali violazione al protocollo di difesa conseguente alla trasformazione dell’Agenzia in ente pubblico economico non avrebbero alcuna rilevanza sulla sussistenza del mandato defensionale nella presente controversia; ha poi respinto l’eccezione di improcedibilita’ della domanda affermando che sussisteva la legittimazione del singolo socio di S.r.l. a esercitare l’azione ex articolo 2476 c.c.; nel merito ha rilevato la sussistenza della responsabilita’ dell’amministratore per aver venduto a prezzo vile pressoche’ la totalita’ dei beni sociali allo scopo di evitare l’esecuzione della confisca che aveva legittimato l’ingresso dell’Agenzia nel capitale della societa’.
Contro la sentenza di appello (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Gli intimati AGENZIA DEL DEMANIO, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione al Regio Decreto n. 1611 del 1939, articoli 1 e 43, articoli 83 ed 84 c.p.c. e dunque al ius postulandi” deducendo che il venir meno del patrocinio ex lege dell’Agenzia da parte dell’Avvocatura erariale avrebbe reso necessario nel caso di specie il conferimento di un espresso mandato defensionale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione al Regio Decreto n. 1611 del 1939, articoli 1 e 43, L. n. 575 del 1965, articoli 2 sexies e segg., articoli 83 ed 84 c.p.c.” deducendo che l’amministratore giudiziario dei beni non aveva mai rilasciato alcun mandato difensivo per proporre il presente giudizio.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione all’articolo 2476 c.c. ed articolo 11 preleggi” deducendo che all’epoca dei fatti generativi del danno (2001-2003) non sussisteva la legittimazione individuale del singolo socio, introdotta solo con il nuovo articolo 2476 c.c., a far data dal 1 gennaio 2004.
4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione all’articolo 2476 c.c., comma 1 e articolo 112 c.p.c., ed al contenuto precettivo e risarcitorio della pronuncia” deducendo che la condanna risarcitoria doveva essere accolta in favore della societa’ e non gia’ dell’Agenzia del Demanio, in assenza di un danno diretto.
5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo, rappresentato dalla erronea valutazione dei beni compravenduti, della acquiescenza assembleare all’operazione e della disponibilita’ allo scioglimento dei contratti in contestazione” deducendo che di tutte queste circostanze, idonee ad escludere la responsabilita’ dell’amministratore, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto.
6. Nell’esercizio del proprio potere di rilievo d’ufficio del regolare svolgimento del processo, la Corte osserva che, in tema di azione individuale del socio di societa’ a responsabilita’ limitata avente per oggetto l’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’, sussiste litisconsorzio necessario con la societa’ medesima (Cass. Sez. 1, 26 maggio 2016, n. 10936).
Ed invero, la circostanza che l’articolo 2476 c.c., riconosca a ciascun socio, senza alcun vincolo di quorum, il potere di esercitare l’azione sociale di responsabilita’ contro gli amministratori e’ la conseguenza della nuova struttura con cui il legislatore della Riforma societaria del 2003 ha disegnato la s.r.l..
Una societa’ che, pur restando di capitali, si e’ staccata dal paradigma della s.p.a., cui precedentemente era legata da espressi e numerosi rinvii normativi codicistici, per assumere una connotazione tipica, caratterizzata dalla marcata rilevanza della persona dei soci rispetto alla mera loro rappresentanza rispetto al capitale posseduto.
E certamente l’autonoma iniziativa di ciascun socio in tema di azione di responsabilita’ contro gli amministratori, slegata da alcuna connessione con la quota di capitale posseduto, testimonia l’avvicinamento del modello a quello delle societa’ di persone, e fonda anche la correlativa eliminazione di alcuni preesistenti presidi a garanzia di un controllo diffuso sulla gestione, come quello del controllo giudiziario ex articolo 2409 c.c..
Tuttavia non puo’ ritenersi che l’azione di responsabilita’ esercitata dal socio in luogo della societa’ possa legittimarlo in via esclusiva a partecipare al relativo giudizio.
Invero si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilita’; l’eventuale condanna dell’amministratore responsabile rifluisce nel patrimonio sociale e non gia’ in quello del singolo socio; la societa’ (e non il socio) puo’ rinunciare e transigere l’azione.
A livello sistematico, puo’ dunque dirsi che, fermo restando l’importanza del valore innovativo in tema di legittimazione, l’articolo 2476 c.c., continui a pretendere che nel relativo giudizio di responsabilita’ la societa’ sia presente, o perche’ soggetto attore, o perche’ comunque evocata in giudizio da parte del socio che ha preso l’iniziativa.
Nella specie la societa’ (OMISSIS) s.r.l. non e’ mai stata citata in giudizio;ne deriva che il giudizio si e’ svolto a contraddittorio non integro; che pertanto la sentenza impugnata e’ nulla; che le parti vanno rimesse dinanzi al giudice di primo grado affinche’ si provveda a citare in giudizio la societa’.
I motivi sono assorbiti.
La sentenza impugnata va dunque annullata e le parti rinviate innanzi al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio a contraddittorio integrato come sopra disposto.
Le spese della presente fase di legittimita’ saranno regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte pronunciando sul ricorso annulla la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio nei sensi di cui in motivazione.