L’onere probatorio documentale assolto ex articolo 633 c.p.c., comma 1, n. 1, attraverso la produzione dell’estratto conto certificato non e’ invece esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto. E’ noto infatti che l’emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell’ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualita’ di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali  ed e’ tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria. Ne consegue che nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilita’ dell’estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell’estratto conto e dell’importo a debito, anche in ragione dell’applicazione di tassi ultralegali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all’opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l’andamento del rapporto e fornire cosi’ la piena prova della propria pretesa.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14640

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15673/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), in proprio, in qualita’ di fideiussore, e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15322/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. (OMISSIS) SPA, cessionaria pro- soluto dei crediti in sofferenza vantati da Banca Intesa SPA, notificava a (OMISSIS) SNC di Antonio De Felice & C. ed ai fideiussori (OMISSIS) e (OMISSIS) decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano, per il pagamento della somma di Euro 10.685,92 costituente il saldo debitore del conto corrente intrattenuto dalla societa’ intimata presso la banca cedente, oltre interessi legali dalla data della cessione. La societa’ ed i fideiussori proponevano opposizione.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20.12.2011, rigettava l’opposizione affermando che: l’idoneita’ probatoria dell’estratto conto il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ex articolo 50 (di seguito TULB) non mutava a secondo che l’ingiunzione fosse stata richiesta dalla banca o dal cessionario del credito in forza di regolare cessione; la cessione del credito si era perfezionata; la contestazione degli opponenti, circa la variazione delle condizioni contrattuali e dei tassi di interesse influenti sulla quantificazione del credito, era generica; l’illegittima capitalizzazione degli interessi era stata denunciata tardivamente nella comparsa conclusionale.

La Corte di appello di Milano, con ordinanza resa ai sensi dell’articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava l’inammissibilita’ dell’appello proposto dai soccombenti contro la decisione.

(OMISSIS) SNC ed i due fideiussori propongono un unico ricorso, affidato a due motivi e corredato da memoria, per la cassazione della sentenza di primo grado. La (OMISSIS) SPA replica con controricorso.

Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Primo motivo – “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, per non avere la Corte di appello ed anche il Tribunale applicato correttamente le norme di legge. Errata e falsa applicazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 50, (TULB). Violazione di norme processuali e di giudicato ex articolo 99, 100, 102, 112 e 324 c.p.c.. Omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Non corretta valutazione della Corte di appello e del Tribunale degli elementi e documenti prodotti dagli appellanti gia’ nel primo grado di giudizio”.

I ricorrenti sostengono di avere contestato sin dal primo grado l’importo richiesto, producendo anche della corrispondenza intercorsa con (OMISSIS), da cui si sarebbe dedotto un irragionevole aumento del debito in un arco temporale ristretto, ed un estratto del conto corrente che evidenziava un credito inferiore, lamentando anche l’applicazione di tassi ultralegali e l’anatocismo, e rilevano che, contrariamente a quanto statuito nella decisione impugnata, nel giudizio di opposizione a D.I. e’ il creditore a dover dimostrare gli elementi costitutivi del credito.

Sostengono anche che l’articolo 50 del TUB riserva solo alle banche la possibilita’ di utilizzare la certificazione conforme alle scritture contabili quale prova scritta ai sensi dell’articolo 633 c.p.c., comma 1, n. 1, mentre per le altre societa’, come la cessionaria del credito, detta certificazione costituirebbe una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo, da provare in giudizio, e percio’ inidonea ai fini dell’emissione del provvedimento monitorio.

2. Secondo motivo – I ricorrenti denunciano “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5, – Nullita’ del procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale di Milano e conseguente nullita’ del procedimento dinanzi alla Corte di appello. Violazione di norme processuali e di giudicato ex articoli 99, 100, 102, 112 e 324 c.p.c.. Omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Non corretta valutazione della Corte di appello e del Tribunale degli elementi e documenti prodotti dagli appellanti gia’ nel primo grado di giudizio” e sostengono che nel fascicolo di primo grado, nonostante il rituale deposito, non compaiono ne’ l’atto di citazione in opposizione ne’ la memoria integrativa e affermano che il giudice di primo grado non sembra averli esaminati. Sostengono inoltre che nella memoria integrativa avrebbero fatto riferimento ai tassi di interesse stabiliti mediante il riferimento agli “usi su piazza” ed agli interessi anatocistici e che dall’estratto conto si sarebbe desunto che le somme richieste erano esorbitanti.

3. Il primo motivo e’ fondato e va accolto per quanto di ragione.

4. L’articolo 50 del TULB prevede: “1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 c.p.c., anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresi’ dichiarare che il credito e’ vero e liquido”.

Va pero’ ricordato che la norma predetta, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (Decreto ingiuntivo) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio.

L’onere probatorio documentale assolto ex articolo 633 c.p.c., comma 1, n. 1, attraverso la produzione dell’estratto conto certificato non e’ invece esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto. E’ noto infatti che l’emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell’ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualita’ di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 1 dicembre 2000) ed e’ tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell’11 marzo 2011, Cass. n. 5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466).

Ne consegue che nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilita’ dell’estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell’estratto conto e dell’importo a debito, anche in ragione dell’applicazione di tassi ultralegali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all’opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l’andamento del rapporto e fornire cosi’ la piena prova della propria pretesa.

Pertanto, perdendo concreta rilevanza l’allegazione di un vizio formale originario del provvedimento prospettata come violazione dell’articolo 50 TULB, nel caso di specie il giudice del merito avrebbe dovuto accertare se (OMISSIS) avesse assolto al proprio onere probatorio attraverso la produzione di documenti ulteriori rispetto all’estratto certificato delle scritture di (OMISSIS), certamente insufficiente a tal fine nella fase a cognizione piena instauratasi con l’opposizione.

5. Cio’ tanto piu’ in quanto le doglianze mosse dagli opponenti circa l’applicazione di tassi ultralegali e di interessi anatocistici non potevano essere ritenute ne’ generiche, ne’ tardive, ma avrebbero dovuto essere esaminate.

Costituisce infatti principio costante e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullita’ delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d’interesse o che prevedono un tasso d’interesse usurario e’ rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 1421 c.c.” (Cass. nn. 24483/2013, 6518/2011, 23974/2013).

5. Il secondo motivo del ricorso resta assorbito nella sua seconda parte. Nella sua prima parte va invece dichiarato inammissibile, attesa la formulazione assertiva e generica delle censure relative alla dedotta nullita’ del procedimento.

6. All’accoglimento del primo motivo del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 4, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara in parte assorbito e in parte inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.