per la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben puo’ ritenersi la responsabilita’ del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita – cosiddetto testa di legno a causa del diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture.

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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 16 febbraio 2018, n. 7737

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EDUARDO DE GREGORIO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MURA ANTONIO che ha concluso per rigetto;

Entrambi i difensori presenti chiedono l’accoglimento del ricorso del proprio assistito.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo amministratore delle srl (OMISSIS) fino al (OMISSIS) ed il secondo da tale epoca fino al fallimento, alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di due automobili, in relazione al solo fallimento (OMISSIS), (OMISSIS), mentre (OMISSIS) per i soli delitti di bancarotta fraudolenta documentale in relazione ad entrambi i fallimenti; sentenze del Tribunale di Roma emesse nel Marzo e Luglio 2005.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa di (OMISSIS), lamentando con unico motivo la violazione dell’articolo 110 c.p. e delle norme incriminanti sulla bancarotta fraudolenta, nonche’ vizio di motivazione illogica. La Corte territoriale, infatti,non avrebbe tenuto conto che l’imputato era cessato dalla carica di amministratore nel Giugno 2004, da quel momento non aveva svolto alcuna attivita’ ed il fallimento era stato dichiarato a (OMISSIS), dopo oltre un anno; egli aveva presentato regolarmente l’ultimo bilancio di sua competenza a Giugno 2003. Riguardo alla Ford Fiesta oggetto della ritenuta distrazione ha rappresentato il ricorrente che l’auto era stata venduta nel Giugno 2005 con atto sottoscritto dal nuovo amministratore (OMISSIS).

2. Ha proposto ricorso la difesa di (OMISSIS), che col primo motivo ha censurato la sentenza per illogicita’ di motivazione e travisamento della prova. La Corte romana, infatti aveva rigettato la richiesta di perizia grafica sulle firme apposte dal giudicabile, puntualizzando che ne mancava il presupposto, non avendole egli mai disconosciute. Tuttavia la difesa aveva prodotto documenti giudiziari dai quali risultava che in altre occasioni, per le quali (OMISSIS) aveva subito processi, era stato prosciolto all’esito di perizie grafiche che avevano accertato la falsita’ delle sue firme, pur apposte apparentemente innanzi a notaio.

2.1 II ricorrente ha rappresentato in specie che in un precedente processo cui l’imputato era stato sottoposto e condannato quale amministratore di societa’ fallita, pure era stata respinta dai Giudici del merito la richiesta perizia grafica ma questa Corte di legittimita’ aveva annullato la sentenza per vizio di motivazione.

2.2 Col secondo motivo e’ stata lamentata la violazione di legge riguardo la norma incriminatrice sulla bancarotta fraudolenta documentale, poiche’ la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la nomina di (OMISSIS) ad amministratore di (OMISSIS) srl era avvenuta nel Luglio 2004 ed il fallimento era stato dichiarato poco dopo, a (OMISSIS), e non vi era prova dell’integrita’ delle scritture contabili, ne’ del passaggio di consegne dal precedente amministratore, essendo per di piu’ pacifico che egli fosse solo un amministratore apparente.

2.3 Per altro aspetto la sentenza d’appello aveva ritenuto la responsabilita’ per la bancarotta fraudolenta di (OMISSIS), dimenticando che l’omessa tenuta delle scritture contabili risalirebbe ad un periodo precedente l’assunzione della carica da parte dell’imputato e solo in base alla giurisprudenza di legittimita’ che ritiene l’obbligo di controllo e vigilanza anche nei confronti del prestanome; ha sostenuto il ricorrente che tale orientamento non giustificherebbe la sussistenza dell’elemento psicologico del reato in questione ma solo quella dell’elemento oggettivo; ne’ erano state chiarite le ragioni per le quali non era stata ritenuta l’ipotesi di bancarotta semplice.

All’odierna udienza il PG, Dr. Mura, ha concluso per il rigetto ed i difensori presenti si sono riportati ai rispettivi ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

Il ricorso (OMISSIS).

1. Deve puntualizzarsi che il ricorrente e’ stato ritenuto responsabile in relazione al solo fallimento (OMISSIS) dichiarato con sentenza di Luglio 2005, quale amministratore dalla costituzione della societa’, avvenuta nel Marzo 1991 fino a Luglio 2004, per il delitto di bancarotta

fraudolenta per distrazione di due automobili acquistate nel 2002 e di merci consegnate da fornitori, e del delitto di bancarotta documentale.

2. Deve premettersi che il Giudice di appello ha ritenuto accertato, sulla base dei risultati del processo di primo grado sinteticamente ma chiaramente esposti, che al momento del fallimento non era stato trovato alcun bene della societa’; che era certo che tra questi vi fossero nel patrimonio della fallita due auto, delle quali una non era stata reperita dagli organi fallimentari e l’altra era stata ceduta ad un terzo, non rinvenendosi nel patrimonio societario il controvalore; che al curatore non era stata consegnata la documentazione contabile e che al passivo erano insinuati alcuni fornitori.

2.1 La censura formulata dal ricorrente circa la mancata precisa individuazione da parte dei provvedimenti dei Giudici del merito dei beni appartenenti alla societa’, che non erano stati trovati dagli organi fallimentari, quali la Ford Mondeo e le merci, non tiene conto che la motivazione ha chiarito come la disponibilita’ deieveicoli0e delle merci fosse stata considerata provata in base alle dichiarazioni del curatore e, per quanto riguarda queste ultime,anche per il rilievo logico della insinuazione dei venditori/creditori al passivo fallimentare, segno certo della precedente fornitura di merci.

2.2 In diritto occorre ricordare la consolidata giurisprudenza elaborata da questa Corte circa la prova della responsabilita’ dell’imprenditore in caso di mancato reperimento dei beni societari.

In proposito e’ stato piu’ volte affermato che incombe sul titolare di impresa un obbligo di conservazione della garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori, costituita da tutte le attivita’ e dal patrimonio aziendale, ed un obbligo di verita’, penalmente sanzionato, gravante ex articolo 87 L.F. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa. Tali doveri normativamente imposti giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della societa’ fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati ne’ precisati nel loro dettagliato ammontare. Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 267710; Massime precedenti Conformi: N. 2876 del 1998 Rv. 212606, N. 7569 del 1999 Rv. 213636, N. 3400 del 2004 Rv. 231411, N. 7048 del 2008 Rv. 243295, N. 22894 del 2013 Rv. 255385.

2.3 Nella fattispecie concreta risulta chiaro dalla sentenza impugnata che ne’ i veicoli, ne’ il loro controvalore furono reperiti all’atto della redazione dell’inventario, ne’ alcuna notizia fu data dal ricorrente agli organi del fallimento circa la destinazione dei beni che erano stati in proprieta’ della societa’ fallita, ne’ alcun elemento in proposito e’ stato rappresentato dal ricorrente.

2.4 Quanto alla dedotta violazione della norma sul concorso di persone con riguardo alla distrazione della seconda auto Ford, pacificamente ceduta dal coimputato (OMISSIS) quando ormai il ricorrente non era piu’ amministratore da oltre un anno, deve osservarsi che, dalla sentenza impugnata, emerge che (OMISSIS) era stato amministratore della fallita da (OMISSIS) ed aveva passato la mano a (OMISSIS) in prossimita’ del fallimento; che di (OMISSIS) era stata accertata la qualita’ di prestanome designato da (OMISSIS) e che costui dovesse ritenersi il reale gestore delle cose societarie, pur dopo la dismissione formale della carica, dovendo quindi, in tale effettiva veste, essere considerato responsabile anche della ritenuta distrazione del veicolo in questione, pur dopo la dismissione solo formale dell’incarico di amministratore.

Il ricorso di (OMISSIS).

3. Il ricorrente e’ stato ritenuto responsabile in relazione ad entrambi i fallimenti, quale amministratore da Luglio 2004 delle due fallite, per il solo delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

3.Quanto al primo motivo, alcun travisamento di prova, ne’ mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, e’ dato riscontrare nella motivazione, poiche’ i Giudici del merito hanno correttamente constatato che l’imputato nel corso dei processi non aveva disconosciuto la sua firma sulla dichiarazione di vendita della Ford ed, in mancanza di tale presupposto, i documenti giudiziari prodotti dalla difesa non sono stati giudicati di per se’ idonei a far ritenere necessaria la verifica dell’autenticita’ della firma, tramite la richiesta perizia grafica. Deve ancora osservarsi, per rispondere alle doglianze del ricorrente, che il caso da questi citato come analogo era in realta’ diverso proprio quanto allo specifico e determinante punto del disconoscimento dell’autenticita’ della firma ad opera del medesimo giudicabile, poiche’ in quel processo egli aveva rappresentato al curatore di dubitare dell’autenticita’ delle sue firme, pure apposte in calce ad atti notarili.

3.1 Le censure di cui al secondo motivo di ricorso hanno riguardato l’elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ed hanno fatto leva, al fine di scardinare la tenuta della motivazione, sul breve periodo nel quale il ricorrente ricopri’ la veste di amministratore di entrambe le fallite.

3.2 Deve osservarsi, in contrario, che la Corte territoriale ha ben spiegato la ritenuta esistenza del dolo in base all’ineccepibile argomento logico del coinvolgimento di (OMISSIS), fin dai primi anni 2000,in veste di prestanome in plurimi fallimenti, che inevitabilmente avevano comportato la maturazione di esperienza specifica nel settore, anche a causa delle plurime audizioni da parte dei curatori; da tale premessa e’ stata, altresi’, desunta la coerente conseguenza che (OMISSIS) non avesse esaurito il suo compito nell’assunzione solo formale della carica di amministratore, pur essendo indiscutibile il ruolo di dominus effettivo in testa al coimputato (OMISSIS), ma aveva, sia pure su indicazione gestionale di costui, compiuto consapevolmente atti direttamente incidenti sul patrimonio, come nel caso della sottoscrizione della vendita della Ford Mondeo.

3.3 In tale adeguata cornice dimostrativa i Giudici romani hanno coerentemente ritenuto inverosimile l’ipotizzata buona fede ed anche la semplice violazione del dovere di diligenza imprenditoriale, confermando la sussistenza dell’elemento psicologico del reato e correttamente escludendo anche l’invocata derubricazione nella fattispecie di bancarotta semplice.

3.4 II ricorso non si e’ confrontato con il suindicato congruo apparato giustificativo della sentenza, limitandosi genericamente a criticare l’indirizzo giurisprudenziale adottato dalla Corte, secondo il quale per la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben puo’ ritenersi la responsabilita’ del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita – cosiddetto testa di legno a causa del diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture. Ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 19049 del 19/02/2010 Ud. (dep. 19/05/2010) Rv. 247251.

3.5 La motivazione e’ del tutto coerente con il predetto orientamento ma deve aggiungersi che, nella fattispecie concreta, per le ragioni innanzi sintetizzate, e’ stata ritenuta e congruamente dimostrata la consapevolezza da parte di (OMISSIS) dello stato delle scritture contabili, e, pertanto, neppure potrebbe applicarsi il diverso orientamento di questa Corte, per il quale l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell’amministrazione della societa’ fallita come “testa di legno” in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purche’ sia fornita la dimostrazione della sua effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 257950.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.