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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 7 aprile 2017, n. 17792

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa FILIPPI PAOLA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricoso;

udito l’avv. (OMISSIS) anche in sost. di (OMISSIS) per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, assolveva (OMISSIS) dal delitto ascrittogli al capo A1, in relazione ai soli prelievi ingiustificati di ammontanti ad Euro 11.960,00 lo proscioglieva dati addebiti contestati ai capi A3 e A4 per prescrizione, e confermava l’impugnata sentenza nel resto e, quindi, in relazione ai residui addebiti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commessi in danno della s.r.l. (OMISSIS), dichiarata fallita il 17 gennaio 2007, di cui era stato amministratore.

La Corte, nel confermare le statuizioni di condanna, formulava le seguenti considerazioni:

– quanto alla distrazione della cassa per Euro 119.917,97, la documentazione offerta dalla difesa e prodotta all’ultima udienza del dibattimento di prime cure era talmente disordinata da non consentire alcuna seria verifica dell’utilizzo della stessa per estinguere i debiti della fallita;

– quanto alla distrazione degli arredi, non si era compresa la ragione dell’assunto difensivo secondo il quale il teste ed il coimputato, che avrebbero riferito della loro esistenza, avrebbero dovuto mentire, e comunque parte degli stessi risultava dal “bilancino” della fallita, redatto a fine 2006;

– quanto ai prelievi ingiustificati, l’imputato non aveva fornito adeguata giustificazione degli stessi (la parziale assoluzione derivava dalla discrasia fra la somma indicata in imputazione e quanto ritenuto distratto dal primo giudice) e non lo era la pretesa necessita’ di remunerare l’imputato e la moglie posto che non si era reperita alcuna delibera societaria che lo prevedesse e consentisse;

– quanto, infine, alla dissipazione conseguente al pagamento della somma di Euro 150.000,00 ad altra societa’, l’accusa era confermata dalla constatazione che la fallita aveva continuato a corrispondere canoni di locazione per un immobile utilizzato da altra societa’.

2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo dei propri difensori, articolando le proprie censure in quattro motivi.

2 – 1 – Con il primo deducono il difetto di motivazione in ordine alla distrazione della somma di Euro 119.917,97 posto che la documentazione prodotta provava che quelle somme erano state spese nell’interesse della societa’.

2 – 2 – Con il secondo motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine alla distrazione della somma di Euro 55.760,00 perche’, almeno nella parte che costituiva emolumento del (OMISSIS) e della (OMISSIS), poteva al piu’ considerarsi una bancarotta preferenziale, ora prescritta.

2 – 3 – Con il terzo motivo deducono il difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione della documentazione prodotta, visto che tutti i creditori erano stati avvisati del piano di rientro e che il fallimento era stato causato dal mancato versamento da parte di altra societa’ dei canoni di locazione del ramo d’azienda.

2 – 4 – Con il quarto motivo lamentano la violazione di legge in riferimento alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, in quanto (OMISSIS) risultava incensurato essendo stato condannato per un reato depenalizzato (un’emissione di assegno) ed avendo patteggiato una condanna a pena sostituita che, con il pagamento, doveva considerarsi estinta.

Il ruolo apicale nella societa’ era irrilevante visto che la societa’ era fallita solo per l’inadempimento ricordato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e va rigettato.

1 – Il primo motivo e’ inammissibile perche’ si chiede a questa Corte di operare una ricostruzione del fatto alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata con motivazione esente da vizi logici visto che la Corte milanese aveva preso atto della genericita’ della censura mossa con l’atto di appello in ordine al fatto che la documentazione prodotta all’ultima udienza dibattimentale di primo grado era talmente disordinata da non consentire alcuna concreta verifica dell’assunto difensivo, e cioe’ che la stessa proverebbe l’utilizzo delle somme, indicate come distratte, a vantaggio della fallita.

Peraltro, neppure a fronte di tale inequivoca motivazione, la difesa ha speso, nel ricorso, alcuna osservazione di maggior dettaglio da cui possa ricavarsi che l’assunto sostenuto costituisca qualcosa di diverso da una mera congettura.

2 – Il secondo motivo e’ infondato alla luce dei principi di diritto piu’ volte formulati da questa Corte, anche nel loro spettro piu’ ampio.

Facendo stretta applicazione delle norme del codice civile che disciplinano i compensi degli amministratori si e’, di recente, affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorche’ su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all’articolo 2389 c.c. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di societa’ di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare (da ultimo: Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Barbato, Rv. 268433).

Si e’ cosi’ affermato che, a legittimare il prelievo dalla casse sociali degli amministratori a titolo di compenso, non sarebbe (necessaria e) sufficiente una qualunque delibera societaria ma solo quella dell’assemblea che e’ deputata, secondo le norme del codice civile, a stabilirne l’emolumento.

Si e’, pero’, anche ritenuto, privilegiando l’aspetto sostanziale, che risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la societa’ in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato (da ultimo: Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv. 266311).

La maggiore latitudine del secondo orientamento pero’, per non costituire un mero arbitrio dell’amministratore che assuma essere congruo un qualunque compenso da lui stesso asserito, deve fondarsi su dati che ne consentano un’adeguata ed oggettiva valutazione. Dovranno cosi’ riportarsi, da parte dell’amministratore che intende sostenere la legittimita’ del credito, una serie di elementi di confronto, quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti dall’assemblea ai precedenti amministratori, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti, gli eventuali compensi corrisposti ai dirigenti di vertice della societa’, i compensi riconosciuti agli amministratori delle societa’ del medesimo settore e di analoga grandezza, ed altri elementi di raffronto ritenuti utili.

Nel caso di specie nulla di tutto cio’ e’ avvenuto. Si e’ solo affermato, da parte del ricorrente, che quelle somme costituivano dei congrui compensi. Il motivo difetta, pertanto, anche tenendo conto dell’orientamento piu’ sostanzialista, di specificita’.

3 – Il terzo motivo e’ inammissibile posto che non e’ dato comprendere su quale delle condotte contestate all’imputato sia speso. Pare peraltro appuntarsi sulla vicenda dell’affitto dell’azienda, che gia’ i giudici del merito avevano ritenuto irrilevante, avendo la stessa, in ipotesi ed al piu’, determinato quel fallimento la cui causazione, pero’, non e’ stata ascritta al (OMISSIS) a titolo, ad esempio, di bancarotta impropria.

Qualora il medesimo attenga, invece, al capo A3, la bancarotta preferenziale dichiarata estinta per prescrizione della Corte di appello, non si comprende, come non avevano compreso i giudici del merito, come la comunicazione a tutti i creditori della preferenza accordata all’istituto di credito a loro danno possa scriminare la condotta di bancarotta preferenziale a vantaggio del Banco di Roma, non risultando che gli altri creditori abbiano approvato il piano ne’ che il riparto, in esso ipotizzato, sia realmente avvenuto.

4 – Il quarto motivo e’ inammissibile, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 2, in quanto nessun motivo di appello era stato formulato sul trattamento sanzionatorio.

Va comunque aggiunto che la precedente condanna a delitto estinto ai sensi dell’articolo 445 c.p.p. puo’ essere valutata ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, Di Pietro, Rv. 263850) e quindi anche della commisurazione della pena, costituendo, comunque, un dato da cui dedurre la capacita’ a delinquere del colpevole trattandosi di elemento rilevante per vagliare la sua precedente condotta di vita.

5 – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Avv. Umberto Davide

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