Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

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Corte d’Appello|Messina|Sezione 2|Civile|Sentenza|24 agosto 2022| n. 552

Data udienza 20 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati

Dott. Sebastiano Neri – Presidente

Dott. Antonino Zappalà – Consigliere rel.

Dott.ssa Vincenza Randazzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 72/2020 r.g., vertente

TRA

(…), nata a (…) il (…) , c.f. (…), (…), nata a (…) il (…), c.f. (…), (…), nata a (…) il (…), c.f. (…), (…), nata a (…) il (…), c.f. (…), e (…), nato a (…) il (…), c.f. (…), rappresentati e difesi dall’avv. Pa.Fi..

Appellanti

E

(…), nato a (…) il (…), c.f. (…), rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Gi..

Appellato

E

(…) e (…)

Appellati contumaci

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1289/2019 pubblicata in data 13.6.2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con citazione del 7.2.2011 (…), (…), (…), (…) e (…) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina (…), (…) e (…).

Esponevano che atto di compravendita in notar (…) del 2.7.1984 C.L. aveva venduto a tre coppie di coniugi ((…) e (…), (…) e (…), (…) e (…)) un appezzamento di terreno sito in (…), Villaggio (…), in catasto alla particella (…) del foglio (…); che con scrittura privata erroneamente datata 14.7.1983, ma presumibilmente redatta il 14.7.1984, (…), (…) e (…) avevano convenuto di dividere il fondo acquistato in tre distinti lotti, attribuendo a (…) e a (…) 2/3 indivisi dell’appezzamento per una superficie pari a circa 540 mq, ed a (…) un terzo dell’appezzamento pari a mq 270; che con successivo atto (…) e (…) avevano stabilito di dividere la porzione del fondo in questione, loro attribuita in proprietà indivisa, giusta scrittura del 14.7.1984, individuando le porzioni assegnate a ciascuno dei condividenti; che successivamente ciascuna delle suddette coppie di coniugi aveva realizzato un edificio sulla porzione di terreno rispettivamente assegnata (quello realizzato da B. e (…) in catasto al foglio (…) part. (…), quello realizzato da (…) e (…) in catasto al foglio (…) particelle (…) sub (…) e sub (…), quello realizzato da (…) e (…) in catasto al foglio (…) particella (…)); che, tuttavia, stante la permanenza dello stato di comproprietà sul terreno originario, ognuno degli acquirenti originari (vale a dire (…), (…), (…), (…), (…) e (…)) era rimasto comproprietario delle unità immobiliari in ragione di 15/90 ciascuno; che a seguito del decesso di (…), la quota di proprietà di tutti i beni descritti (pari a 15/90) era quindi pervenuta per successione alla moglie, (…), per la quota di 5/15, ed ai figli, (…), (…), (…), (…) e (…) nella misura di 2/15 ciascuno; che con scrittura privata autenticata del 26.10.2005 (…), (…), (…), (…), (…), (…) avevano venduto a (…) e (…) la quota indivisa pari a 56/90 del fabbricato per civile abitazione ad una elevazione fuori terra e copertura piana, identificato in catasto al foglio (…) particella (…); che sui beni ricadenti nella particella ora citata, rimasti in comunione con (…), proprietario della quota di 2/90, i coniugi (…) e (…), proprietari per 88/90 avevano esercitato pubblicamente e pacificamente il possesso a far data dal 1984; che in data 11.1.2011 era deceduta (…) alla quale erano succeduti i figli (…), (…), (…), (…) e (…); che, quindi, per la morte di (…), si era creata una nuova situazione di comunione sui beni immobili contraddistinti al foglio (…) particelle (…) e (…); che (…) e (…) avevano esercitato il possesso pacifico ed ininterrotto sui beni ricadenti nella particella (…) sub (…)) e sub (…)) del foglio (…); che l’immobile ricadente sulle particelle (…) sub (…)) e sub (…)) dal giorno della morte di (…) era stato adibito da (…) a propria abitazione e che lo stesso, già prima della morte della S., aveva impedito agli altri coeredi di accedere al predetto immobile. Tanto premesso, chiedevano quanto segue:

a) che fosse dichiarato l’acquisto per usucapione in capo a (…) e (…) dei beni identificati in catasto al foglio (…) part. (…) o, in subordine, che fosse dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni medesimi mediante assegnazione degli stessi ai predetti (…) e B., con conguaglio in favore del coerede (…) e condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese sostenute da (…) e (…) per migliorie e addizioni;

b) che fosse dichiarato l’acquisto per usucapione in capo a tutti gli attori dei beni identificati in catasto al foglio (…) part. (…) sub (…) sub (…) o, in subordine, che fosse dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni medesimi e su quelli ricadenti nella particella (…) mediante assegnazione degli stessi agli attori medesimi, con conguaglio in favore dei coeredi e condanna dei convenuti al rimborso delle spese sostenute per migliorie e addizioni da (…) e (…) a titolo di migliorie e addizioni;

c) che fosse accertata la illegittimità della detenzione di (…) dell’immobile ricadente sulla particella (…) a far data della morte di (…), con condanna del (…) al risarcimento dei danni e al rilascio dell’immobile.

Si costituiva in giudizio (…) che contrastava intanto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione della particella (…), salvo conguaglio, allegando la sussistenza di una semplice comunione ordinaria riguardo detto bene, posto che con testamento olografo del 15.1.2005 (testamento pubblicato il 26.9.2005) (…) aveva disposto della proprietà dell’abitazione di cui alla particella (…) in favore di esso convenuto, mentre con testamento pubblico del 15.11.2005 (…) aveva disposto in suo favore della proprietà pro-quota sulle particelle (…) e (…) (avendo già alienato la quota della particella (…)).

Deduceva, pertanto, che sull’immobile di cui alla particella (…) si era creata una comunione ordinaria fra i coniugi (…), i coniugi (…) ed esso convenuto, il quale doveva considerarsi istituito erede sia di (…) che di (…) (per avere quest’ultima disposto della totalità del suo patrimonio in favore di (…)).

Quanto alla particella (…), il convenuto affermava di essere proprietario della stessa in ragione di 2/6 in conseguenza dei lasciti testamentari menzionati e di avere diritto all’assegnazione del bene, salvo conguaglio, e ciò anche nell’ipotesi di riconoscimento della proprietà sul bene in capo ai coniugi (…) in ragione della quota di 2/6.

In ordine alla domanda di usucapione avanzata con riferimento alla particella (…) sub (…) e (…) , il convenuto eccepiva l’assenza di un possesso utile ad usucapionem, posto che i defunti sigg. (…) erano comproprietari del bene ed ai fini dell’usucapione era necessaria la manifestazione di un dominio esclusivo della res incompatibile con il possesso degli altri comproprietari. Sul punto deduceva anche che gli attori relativamente al bene in questione non erano eredi dei coniugi (…) e, quindi, non erano subentrati nel possesso di quest’ultimi. Era esso convenuto che, invece, poteva invocare l’acquisto ad usucapionem.

Quanto, infine, alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria vigente sulla particella (…), il convenuto ne chiedeva il rigetto a causa della mancata presentazione di domanda di condono edilizio del fabbricato ivi realizzato.

In via riconvenzionale chiedeva, quindi, il riconoscimento del diritto ad ottenere l’assegnazione della particella (…) sub (…) e (…).

Con la memoria ex art. 183, comma V, c.p.c., gli attori, allegando la violazione della quota indisponibile, quali figli legittimari di (…) e di (…), chiedevano, previa formazione della massa ereditaria, la reintegrazione della rispettiva quota di legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui (…) e (…) potevano disporre.

Con sentenza pubblicata in data 13.6.2019 il Tribunale di Messina accoglieva la domanda di usucapione avente ad oggetto la particella (…) del foglio (…) (domanda che era stata avanzata da (…) e (…)) evidenziando come le prove testimoniali offerte fossero attendibili e concordanti “nel riferire l’epoca in cui la parte attrice ha iniziato ad utilizzare l’immobile”. Specificava il primo giudice che la domanda andava accolta “esclusivamente e relativamente alla particella (…) foglio (…)”.

Quanto alle altre domande, il Tribunale riteneva che, a fronte della produzione dei testamenti da parte di (…), la successiva domanda di parte attrice volta a far valere la “nullità delle disposizioni testamentarie violative della quota spettante ai legittimari” fosse inammissibile in quanto attribuita alla competenza del Tribunale in composizione collegiale “al di là della ritualità o meno della proposizione ex art. 183 comma 5 c.p.c.” e che, conseguentemente, fossero da rigettare “le domande subordinate proposte da parte attrice rispetto alla domanda principale, relative allo scioglimento della comunione ereditaria sulla part. (…) sub (…) e (…) figlio (…), e sulla domanda di divisione e le ulteriori domande accessorie rispetto ai danni asseritamente subiti”. Richiamando Cassazione 22404/2018, il primo giudice ravvisava, inoltre, una inammissibile mutatio libelli di quanto dedotto con la memoria prodotta ex art. 183 comma V dalla parte attrice.

Per la riforma della sentenza hanno proposto appello (…), (…), (…), (…) e (…), censurando la decisione impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la inammissibilità delle domande di impugnazione del testamento e di riduzione delle disposizioni testamentarie. Hanno evidenziato all’uopo che la sentenza in parte motiva ha dichiarato la inammissibilità delle domande, mentre in dispositivo ha rigettato le domande medesime. Gli appellanti hanno dedotto, poi, che il primo giudice ha fatto confusione fra la disposizione dell’art. 183, comma 5, c.p.c., e quanto previsto dallo stesso articolo al comma 6. Ed invero, la domanda di impugnazione e riduzione delle disposizioni testamentarie era conseguenza delle difese del convenuto ed era stata proposta all’udienza di trattazione e non con la memoria depositata ex art. 183, comma 6, c.p.c., sicchè il richiamo all’emendatio libelli contenuto in sentenza era erroneo, al pari del riferimento alla competenza del giudice collegiale sulla domanda medesima quale causa di inammissibilità di essa.

Gli appellanti hanno concluso, quindi, chiedendo l’accoglimento delle domande come proposte in primo grado.

(…), costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 2.12.2021 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il motivo di appello è fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione.

3. Le domande proposte dagli appellanti con la memoria depositata all’udienza di trattazione del 31.10.2011, domande volte a far valere la qualità di legittimari in capo agli attori e la lesione della relativa quota di riserva, sono conseguenza delle eccezioni proposte dalla parte convenuta che, al fine di paralizzare le originarie domande (segnatamente le domande volte a conseguire lo scioglimento della comunione ereditaria), aveva dedotto che con testamento olografo del 15.1.2005 (testamento pubblicato il 26.9.2005) (…) aveva disposto della proprietà dell’abitazione di cui alla particella (…) in favore di esso convenuto, mentre con testamento pubblico del 15.11.2005 (…) aveva disposto della proprietà pro-quota sulle particelle (…) e (…) (avendo già alienato la quota della particella (…)).

Va, infatti, rammentato che, ai sensi dell’art. 183, comma 5, c.p.c., nell’udienza di trattazione l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.

Il riferimento al divieto di mutatio libelli contenuto in sentenza è, quindi, errato, posto che il divieto in questione può venire in rilievo allorchè si tratti di specificare, ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., le domande proposte e non certo nell’ipotesi diversa di cui all’art. 183, comma 5, c.p.c..

4. A questo punto va però evidenziato che l’impugnazione è inammissibile nella parte in cui gli appellanti intendono riproporre la domanda di usucapione delle particelle (…) sub (…)e (…) sub (…) del foglio (…) formulata al punto 5) delle conclusioni della citazione introduttiva del primo grado e richiamata nelle conclusioni dell’atto di appello.

Va al riguardo evidenziato che la sentenza impugnata ha accolto la domanda di usucapione, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte, esclusivamente con riferimento alla particella (…) del foglio (…). Sia che in tale motivazione si ravvisi un rigetto implicito della domanda o, in ipotesi alternativa, una omessa pronuncia, gli appellanti avrebbero dovuto muovere una specifica censura volta a far valere il vizio della decisione. Con l’impugnazione proposta è stata invece denunciata la violazione dell’art. 183, comma 5, e l’errata pronuncia di inammissibilità delle domande di impugnazione del testamento e di riduzione delle deposizioni testamentaria.

5. Prima di esaminare il merito delle domande giudiziali va rilevato, in via incidentale, che i due atti di divisione negoziale posti in essere dai sigg. (…), (…) e (…), il primo, e da (…) e (…), il secondo, sono affetti da nullità per la mancata partecipazione all’atto di divisione delle comproprietarie (…), (…) e (…).

Alla divisione negoziale, infatti, devono partecipare tutti i soggetti che siano contitolari del diritto in comunione, e, cioè, tutti i proprietari se deve essere sciolta una comproprietà, ovvero tutti i titolari di altri diritti parziari se deve essere sciolta una di queste comunioni. È intuitivo che nella divisione negoziale non possa essere pretermesso un partecipante alla comunione omogenea, perché solo se le volontà di tutti coloro che concorrono nel medesimo diritto convergono verso un unico progetto divisorio può prodursi l’effetto dello scioglimento della comunione pro-quota e della nascita di diritti individuali con oggetto più delimitato (si veda in motivazione Cassazione 17881/2003).

Da ciò discende che sul terreno acquistato si è mantenuta una situazione di comproprietà indivisa, in cui a ciascuno dei condividenti è stata assegnata la quota di 1/6, che si è estesa su tutti gli immobili realizzati sul terreno comune.

Pertanto, fatta eccezione per la particella (…) (e per quanto su di essa edificato), in quanto acquisita per usucapione da (…) e (…) come accertato con la sentenza che sul punto non è stata impugnata, il diritto sulla particella (…) di cui (…) poteva disporre (pacifico che lo stesso abbia fatto riferimento a detto immobile con la disposizione testamentaria) è rappresentato da 1/6 della proprietà su detta particella e sulla casa ivi insistente.

Mentre, ciò di cui (…) poteva disporre è solo 1/6 delle particelle (…) e (…).

6. Ora, per quanto concerne la domanda di riduzione formulata con riferimento al testamento olografo redatto da (…) la domanda è inammissibile non avendo la parte allegato neppure sommariamente gli elementi occorrenti per stabilire se, in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.

In materia di successione testamentaria, infatti, il legittimario che agisca in riduzione ha l’onere d’indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima (Cassazione 1357/2017).

Tale onere di allegazione non è invece necessario per quanto concerne la domanda di riduzione della disposizione testamentaria della (…), in quanto lo stesso convenuto, (…), ha dedotto, con la memoria di costituzione del primo grado di giudizio, che la (…) con la disposizione citata aveva disposto dell’intero suo patrimonio (disposizione da intendersi, quindi, come istitutiva di erede, al di là della terminologia impiegata nel testamento, avendo la de cuius disposto dell’intero suo asse), sicchè è agevole stabilire in che misura è avvenuta la lesione della quota indisponibile. 7. La domanda di riduzione, avanzata dai germani (…) (esclusa la legittimazione di (…)) sul presupposto pacifico della presenza nell’asse ereditario di (…) particelle (…) e (…) (nei limiti della quota di cui la de cuius poteva disporre, pari a 1/6) è, quindi fondata, dal momento che la quota di riserva, pari a 2/3 (art. 537, comma 2, c.c.) delle quote di 1/6 di proprietà della (…) sui beni sopra citati risulta lesa dalla disposizione testamentaria. Orbene, la quota da reintegrare spettante a ciascuno dei legittimari è pari 2/15 (essendo 5 i figli della de cuius) da calcolarsi sulla quota di 1/6 sui beni predetti già appartenente alla (…).

8. A questo punto va esaminata la domanda di scioglimento della comunione ereditaria formatasi, a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, sui beni già appartenuti a (…).

La domanda va respinta. Ed invero, nessuno scioglimento della comunione può operarsi con riferimento alla quota di proprietà indivisa già appartenente alla de cuius sulla particella (…).

Va, infatti, osservato che è pacifica la natura abusiva della costruzione e l’assenza di presentazione di domanda di condono edilizio (vedi pag. 4 della citazione introduttiva del primo grado di giudizio). Sul punto è sufficiente richiamare Cassazione 25021/2019 secondo cui “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio).

A questo punto potrebbe astrattamente procedersi alla divisione della quota indivisa già di proprietà di (…) limitatamente alla particella (…) del foglio (…), essendo incontestata la presentazione di domanda di sanatoria (sebbene non siano stati indicati gli estremi dei versamenti delle somme dovute a titolo di oblazione). Sennonché, venendo in rilievo una divisione parziale, per l’assenza di una puntuale domanda in tal senso non può procedersi ad una siffatta divisione.

Ed invero, Cassazione 25092/2919 evidenzia che il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è inderogabile ed è possibile una divisione parziale qualora uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso (eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione della originaria domanda di divisione) e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione dell’intero asse.

Ora, non essendo stata formulata una domanda di divisione limitata alla quota indivisa di comproprietà sull’immobile di cui alla particella (…), avendo gli attori chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria dell’intero asse ereditario di (…), la domanda come formulata al punto 7 delle conclusioni dell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio (richiamate nell’atto di appello) non può essere accolta, aggiungendosi che le pretese spese sostenute a titolo di migliorie ed addizioni sostenute non sono state né specificamente allegate né provate.

Va, altresì, respinta la domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti nei confronti di (…), domanda formulata sul presupposto della disponibilità esclusiva in capo all’appellato del fabbricato insistente sulla particella (…).

Ed invero, la semplice utilizzazione esclusiva da parte di uno dei coeredi dell’immobile oggetto di comunione secondo la sua destinazione d’uso, laddove essa non comporti acquisizione di frutti civili, non produce pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi non dimostrino a loro volta di aver provato a godere del bene in maniera diretta (v. Cassazione 2423/2015 e 1738/2022) e di non averlo potuto fare in quanto impediti da altro coerede.

Nella specie, non è dimostrato che gli appellanti abbiano mai avanzato una richiesta di uso diretto del bene o, comunque di un qualche godimento del bene.

In atti vi sono le missive del 12.2.2007 e dell’11.9.2007, quando ancora era in vita (…), con la quale i germani (…) chiedevano al loro congiunto, (…), di avere una copia delle chiavi della casa insistente sulla particella (…) non già per goderne ma per potere accedervi al fine di prestare le dovute cure alla madre.

In conclusione, va statuito quanto segue:

a) l’appello è inammissibile con riferimento alle domande di cui ai punti 5 e 6 della citazione introduttiva del 7.2.2011 (vale a dire con riferimento alle domande volte alla declaratoria di usucapione della part. (…) sub (…) e (…) foglio (…) e alla conseguente trascrizione della invocata sentenza);

b) l’appello va rigettato quanto alla domanda di cui al punto 7 e 8 delle conclusioni della citazione introduttiva del 7.2.2011 (domanda di scioglimento della comunione ereditaria delle particelle (…) e (…) e domanda di condanna dei convenuti al rimborso delle spese sostenute a titolo di migliorie e addizioni);

c) anche le domande di cui ai punti 10, 11 e 12 della citazione introduttiva del 7.2.2011, domande con la quale gli attori hanno chiesto la condanna di (…) al risarcimento del danno per illegittima occupazione dell’intero immobile di cui alla particella (…) a far data dalla morte di (…), nonché il rilascio del bene, vanno rigettate;

d) va rigettata l’azione di riduzione avanzata dagli appellanti con riferimento alla disposizione testamentaria di (…);

e) va accolta la domanda di riduzione della disposizione testamentaria di (…) nei limiti sopra indicati.

L’esito complessivo del giudizio che vede, da un lato, l’accoglimento dell’azione di riduzione proposta dagli appellanti con riferimento alla disposizione testamentaria di (…) in favore di (…), e, dall’altro, il rigetto delle altre domande riproposte con l’atto di appello, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Messina, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…), (…), (…), (…) e (…) avverso la sentenza n. 1289/2019 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di (…), (…) e (…), così decide:

– dichiara inammissibile l’appello con riferimento alle domande di cui ai punti 5 e 6 della citazione introduttiva del 7.2.2011 richiamate nelle conclusioni dell’atto di impugnazione;

– rigetta l’appello con riferimento alle domande di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 delle conclusioni della citazione introduttiva del 7.2.2011;

– dichiara inammissibile l’azione di riduzione proposta dagli appellanti con riferimento alla disposizione testamentaria di (…);

– in parziale riforma della impugnata sentenza, accoglie l’azione di riduzione per lesione di legittima proposta da (…), (…), (…) e (…) con riferimento alla disposizione testamentaria di (…) di cui al testamento pubblico del 15.11.2005 (raccolto dal notaio T. e registrato in Milazzo in data 24.3.2011 al n. 807 serie IT) e dichiara la parziale inefficacia della disposizione suddetta nei confronti dei suddetti appellanti; dichiara, altresì, che in conseguenza della riduzione della disposizione testamentaria in questione (…), (…), (…) e (…) sono coeredi e comproprietari della quota indivisa di 2/15 ciascuno da calcolarsi sulla quota indivisa di 1/6 già appartenente a (…) sui beni identificati dalle part.lle (…) sub (…) e (…) e (…) del foglio (…) del catasto di Messina;

– compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Messina il 20 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 24 agosto 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.