buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 c.c. e , il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli” e’ “destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

 

Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tossa soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4761

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2874/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2350/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 9 ottobre 2013 la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’impugnazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. contro la sentenza del Tribunale di Belluno che aveva accolto la loro domanda, errando tuttavia nella determinazione dell’importo da corrispondere, volta ad ottenere il rimborso di due buoni postali fruttiferi del valore nominale di 1 milione di Lire emessi il 4 dicembre 1984 ed il 19 dicembre 1984, ed ha invece accolto l’impugnazione incidentale spiegata da (OMISSIS) S.p.A., rigettando l’originaria domanda spiegata contro di essa e condannando i (OMISSIS) a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata.

A fondamento della decisione la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo ritenuto applicabile alla materia, ha affermato che i buoni in discorso non erano titoli di credito, come sostenuto dai (OMISSIS), ma titoli di legittimazione, e non possedevano percio’ il carattere della letterarieta’ proprio dei titoli di credito; doveva pertanto ritenersi che il diritto al rimborso fosse esclusivamente regolato dal decreto ministeriale 16 giugno 1984, che ne aveva disciplinato l’emissione, trattandosi cioe’ di buoni “a termine” della “serie AB/AA”, sicche’ non aveva rilievo la stampigliatura apposta sul retro dei medesimi, che richiamava i buoni della “serie P/O” ed indicava la misura degli interessi fino al 200 anno, con conseguente prescrizione, eccepita da (OMISSIS) S.p.A., del diritto al rimborso.

2. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso affidato ad un solo articolato motivo. (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un solo motivo svolto sotto la rubrica: “Art. 360 c.p.c., nn. 3-5. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al Decreto Ministeriale Min. Tesoro 16 giugno 1984, articoli 3-5-8-10 e articolo 1342 c.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il ricorrente, esclusa l’applicabilita’ alla controversia dei principi formulati da questa Corte, attesa la diversita’ della fattispecie, con la sentenza 16 dicembre 2005, n. 27809, e poi con la pronuncia delle Sezioni Unite del 15 giugno 2007, n. 13979, ha affermato di non aver mai sostenuto che i buoni fruttiferi avessero natura di titoli di credito, ed ha posto l’accento sulla stampigliatura aggiunta sul retro di essi, dalla quale emergeva che i titoli appartenevano ad una serie ordinaria e producevano interessi per vent’anni, sicche’ non potevano essere ricondotti, come aveva fatto la Corte d’appello, ad una serie speciale a termine ed alla previsione di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale indicato in rubrica, bensi’ all’articolo 5 dello stesso decreto, decreto che, contrariamente a quanto sembrava avesse ritenuto la Corte veneziana, disciplinava non soltanto i titoli della serie speciale, ma anche quelli della serie ordinaria, mentre la prevalenza della stampigliatura rispetto al residuo contenuto letterale del titolo derivava inoltre dalla previsione dell’articolo 1342 c.c. sulla prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario.

2. – Il ricorso va accolto.

All’epoca dell’emissione dei titoli oggetto del contendere la materia era regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”. Ai sensi dell’articolo 171, rubricato “Emissione di buoni postali fruttiferi”, era stabilito che: “gli uffici postali, nei limiti e con le modalita’ indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”. Le modalita’ di rimborso venivano fissate dall’articolo 178, ai sensi del quale i buoni venivano pagati presso gli uffici di emissione, o presso altri uffici “nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalita’ indicate dal regolamento”. Per quanto concerne la misura degli interessi da corrispondere, l’articolo 173 prevedeva originariamente, per quanto rileva, che “gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni”.

Con il decreto ministeriale 16 giugno 1984, recante: “Modificazioni dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”, pubblicato in G.U. del 26 agosto 1984, n. 174, e’ stata istituita, con effetto dal 10 luglio dello stesso anno, una serie speciale di buoni postali fruttiferi “a termine”, contraddistinta con le lettere “AB” (cosi’ l’articolo 7 del decreto ministeriale). Ai sensi del successivo articolo 8 dello stesso decreto: “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sei o nove anni e, alla scadenza, verra’ corrisposto, unitamente al capitale, un interesse pari rispettivamente ad una o due volte il capitale stesso. Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, si applicheranno le misure dei tassi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera P, diminuite di 50 centesimi”; l’articolo 10 dello stesso decreto, poi, chiariva che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie speciale a termine, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con le lettere AB che saranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “AA” emessi dagli uffici postali dal 1 luglio 1984 in poi”. L’articolo 10 cosi’ continua: “su questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura Serie AB-AA, l’altro sul retro, recante la misura dei nuovi tassi ed i nuovi termini di scadenza”.

Cio’ premesso, vale rammentare che questa Corte ha da tempo chiarito che i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 c.c. (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979) e che, nondimeno, “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli” e’ “destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti” (cosi’ testualmente Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979, concernente una fattispecie, diversa da quella in esame, in cui si trattava di stabilire se la previsione risultante dal citato decreto del 1984, che prevedeva la triplicazione del capitale al nono anno, potesse trovare applicazione nei riguardi di buoni emessi nel 1986, dai quali risultava che la triplicazione avrebbe avuto luogo all’ottavo anno).

Ha dunque errato la Corte veneziana nell’affermare cosi’ e semplicemente che “i buoni debbono essere considerati solo e soltanto alla stregua di quanto disposto dal citato decreto e quindi, nel caso, come buoni a termine, esattamente come previsto dalla normativa che regola”, occorrendo viceversa scrutinare il testo dei buoni in discorso nel loro complesso.

Orbene, detti titoli recano in alto a destra il timbro “a termine”, in basso a destra il timbro “Serie AB-AA” e sul retro il timbro “B.F.P. SERIE P/O AI SEGUENTI TASSI: / 9% FINO AL 3 ANNO / 11% DAL 4 ALL’8 ANNO / 13% DAL 9 AL 15 ANNO / 15% DAL 16 AL 20 ANNO”. Ha rilievo, inoltre, la presenza della dicitura “buono fruttifero a termine” sul retro dei titoli, seguita dalla frase: “Il presente buono ha la durata di 5 o 8 anni. Alla scadenza dei suddetti periodi verra’ corrisposta la somma sotto specificata, comprensiva di capitale ed interessi”. Sempre sul retro dei titoli, prima dello spazio riservato alla quietanza, si legge: “Il buono non riscosso al compimento dell’8 anno cessa di essere fruttifero e l’avente diritto puo’ ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio del 9 anno solare successivo a quello di emissione”. Occorreva pertanto, secondo l’insegnamento di questa Corte alla luce del quale il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli e’ destinato a formarsi essenzialmente sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, procedere ad una valutazione, beninteso complessiva e non atomistica, del dato testuale, considerando se la menzione della “SERIE P/O” ed il riferimento alla progressione temporale dei tassi di interesse fosse o no, nel quadro del complessivo contenuto del titolo, ed in considerazione delle prescrizioni imposte dal decreto, da ritenere univocamente decisiva, scrutinando altresi’ la ricorrenza dei presupposti per l’eventuale applicazione della previsione dettata dall’articolo 1342 c.c., comma 1, concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario.

3. – La sentenza e’ cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che si atterra’ al principio in forza del quale i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 c.c. e, nondimeno, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli e’ destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.