La regola di diritto applicabile al caso di specie, individuata nella disciplina di cui all’art. 2051 c.c.., configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva per la cui sussistenza è necessario che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato. Deve escludersi l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno. Per l’applicazione dell’art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia stato arrecato “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa.

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Tribunale|Roma|Sezione 13|Civile|Sentenza|31 gennaio 2020| n. 2099

Data udienza 30 gennaio 2020

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

nella persona del Giudice dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 100565 del Ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2013 promossa da:

Pi.ce., rappresentato e difeso – giusta procura – dall’avv. Pi.Al., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Via (…) 00125 in Roma

attore

contro

AS., in persona del legale rappresentante, pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura – dall’avv. Co.Di., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Via (…) 00195 in Roma

convenuta

e

UN. ASS.NI S.p.A. (già Fo. Ass.ni spa), in persona del legale rappresentante. pro-tempore, rappresentata e difesa – giusta procura dall’avv. Fr.Be., presso il cui studio in Roma, Via (…), è elettivamente domiciliata

convenuta

Oggetto: risarcimento danni ex artt. .. 2051c.c. e/o 2043 c.c.

Conclusioni: come da verbale d’udienza del 3.12.2018 on termine per conclusionali e repliche ex art. art. 190 c.p.c. a decorrere dal 1.02.2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1

Con atto di citazione regolarmente notificato, Pi.ce. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, l’Associazione Culturale Nu. e la Compagnia assicurativa Fo., in persona del l.r.p.t., chiedendo di

“accertare e dichiarare che il sinistro per cui si procede sia avvenuto secondo le modalità ed i termini esposti in premessa e quindi per la responsabilità esclusiva dell’associazione culturale Nu.; per l’effetto condannare, ai sensi degli artt. 22051 e 2043, c.c., la Ass.ne culturale Nu., in persona del Presidente in carica, con sede in Roma, Via (…), 191, in solido con la Fo., in persona del l. r.p.t., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dal Sig. Ce., come conseguenza dell’incidente, per Euro 8.600,00, o diversa somma come ritenuto di giustizia sulla base anche delle risultanze peritali, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dalla data del sinistro sino al di del soddisfo”.

A sostegno della propria domanda assumeva l’attore che il giorno 13.4.2011, alle ore 13,00 si era recato in compagnia del fratello Gi.Ce. e dell’amico Andrea Co. presso l’Ass.ne Culturale Nu. in Roma alla Via (…) n. 191, per giocare a biliardo, quando, nell’entrare all’interno del locale dell’associazione, “scivolava a terra a causa del pavimento bagnato, non segnalato e palesemente insidioso”; che, a causa della caduta, aveva riportato lesioni con postumi permanenti valutati nella misura del 5% di I.P. oltre a 20 giorni di I.T.A. al 100% e 40 giorni di ITP al 50%.

Si costituiva in giudizio la Fo. (ora Un.) che eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto citata direttamente dall’attore che non era legittimato ad agire direttamente nei confronti del terzo garante per la Responsabilità civile, salvo il caso di danni derivanti da Circolazione stradale, essendo l’assicuratore, secondo il disposto di cui all’art. 1882 c.c., tenuto ed obbligato esclusivamente nei confronti del proprio assicurato, non avendo dunque azione diretta nei confronti dell’assicuratore del presunto danneggiante. Nel merito contestava la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che ingiustificata ed eccessiva nel quantum, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi professionali.

Si costituiva altresì l’Associazione Culturale Nu., la quale deduceva di essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la Fo. S.p.A. (ora Un. S.p.A.), con polizza numero X98514761 07, rinnovata in data 12.01.2012, vigente al momento dei fatti in esame.

Chiedeva di essere manlevata e garantita dalla Compagnia assicurativa la quale risultava già evocata in giudizio, chiedeva di chiamare in causa la Fo. ai sensi dell’art. 269 c.p.c. qualora il Tribunale non avesse ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio.

Nel merito si rimetteva alla valutazione del giudice all’esito dell’istruttoria, chiedendo in ipotesi di condanna di essere garantita.

Il processo veniva trasferito presso l’intestato Tribunale a seguito della soppressione della sezione distaccata di Ostia ed all’udienza del 13.02.2014 veniva escusso il teste Co., e l’attore rendeva interrogatorio formale. All’esito dell’esame testimoniale, il Giudice ammetteva CTU che dopo il giuramento veniva espletata. Medio tempore il giudice istruttore veniva sostituito dall’attuale decidente. All’esito della CTU le parti chiedevano un rinvio per trattative, le quali poi non andavano a buon fine e la causa era previo rinvio per precisazione delle conclusioni trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc., quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del 14.09.207 che qui si riporta, dovendo dichiararsi “nulla l’intera attività istruttoria svolta in carenza del termine da concedersi al terzo chiamato ai sensi dell’art. 269II comma c.p.c. “per i seguenti motivi:

– “rilevato che l’attore Ciccarelli Pi. ha citato in giudizio, a mezzo del proprio procuratore, direttamente l’Assicurazione Fo. SpA Assicurazioni, Assicurazione per la responsabilità civile dell’altra convenuta Associazione culturale Nu., in carenza di legittimazione attiva;

– che la Fo. ha eccepito tale carenza;

– che l’Associazione culturale Nu., costituendosi, ha chiesto di chiamare in causa il terzo, la propria assicurazione di responsabilità civile, da cui essere manlevata in caso di condanna, con contestuale richiesta di differimento di udienza ai sensi dell’art. 269, II comma, cpc;

– che non risulta in atti alcun differimento di udienza, motivo per cui l’Assicurazione Fo., terza chiamata, seppur già presente in giudizio come convenuta, non ha avuto modo di difendersi nei confronti della convenuta Associazione;

– ritenuto quindi che va dichiarata nulla l’intera attività istruttoria svolta senza il previo differimento di udienza per consentire alla terza chiamata Fo.

Assicurazioni di esercitare il proprio diritto di difesa e prendere posizione nei confronti dell’assicurato chiamante e sulla relativa richiesta di manleva”.

Successivamente, visto l’accordo delle parti sull’espletata attività istruttoria la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione come in epigrafe meglio indicato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti e le istanze delle parti, conclusa l’istruttoria, ritiene questo giudice che la domanda dell’attore non risulti fondata e le relative richieste non possono trovare accoglimento.

Appare evidente che, al di là dell’assunto attoreo, pur non mettendo in dubbio che il Ce. sia caduto entrando nel locale dell’associazione convenuta il 13 aprile 2011, perché oltre a quanto assunto in atti e dichiarato in sede di interrogatorio dalla parte, della caduta ha riferito il teste Co.An., amico dell’attore, è risultata invece assolutamente carente la prova dell’an debeatur. Dunque della responsabilità invocata in capo alla associazione convenuta.

Il teste Co. ha infatti dichiarato che entrava per primo nel locale, che l’attore Pi. lo seguiva e che per ultimo c’era Gi., quindi riferisce che ” io stavo davanti, mi sono girato ed ho visto Pi.ce. per terra” “”Il pavimento era bagnato, non si vedeva alcuna segnalazione, il cartello non visibile all’entrata era collocato all’interno del locale dove successivamente l’ho notato insieme agli altri presenti che eravamo soltanto noi”. Precisa infine che la caduta è avvenuta tra la prima e la seconda porta per entrare nel locale, e ribadisce, sentito a prova contraria, che si è “girato quando il Ce. era già per terra”.

Che il Ce. sia caduto non lo si pone in dubbio, che sia caduto a causa dell’acqua non è dato sapersi poiché il teste non vede come cade, nè parla di scivolamento. Non riferisce di essersi trovato in difficoltà per le medesime ragioni, benché precedesse di pochi passi l’attore. Il Co. è entrato appena prima e se il pavimento fosse stato effettivamente scivoloso e pericoloso sarebbe caduto anch’egli o quanto meno avrebbe avuto qualche difficoltà a restare in piedi, mentre riferisce semplicemente di essersi voltato e aver visto il Ce. in terra. Conferma che il pavimento era bagnato, ma non racconta di aver avuto alcuna difficoltà nell’entrare nel locale.

Il fatto che il pavimento fosse bagnato peraltro pare confermato dalla stessa denuncia che la convenuta Associazione, in persona del Presidente, invia alla propria assicurazione per la RC. (allegato 1 della comparsa di costituzione della Fo.), il quale peraltro parla di aver “appena sciacquato il pavimento e di aver messo la segnalazioni”, in contrasto con quanto ritenuto dall’attore, ma resta il fatto che il Co., appena passato non nota il pericolo e non cade, così come non risulta caduto nessun’altro nel frangente.

L’attore, in sede del proprio interrogatorio, aggiunge che il pavimento era “completamente” bagnato e “reso viscido probabilmente dal detersivo” circostanza che non viene assunta nella citazione, né emerge dalla testimonianza. Ad ogni buon conto, se la pavimentazione fosse stata effettivamente “viscida”, sarebbe caduto anche chi lo precedeva (il teste Co.) o comunque si sarebbe accorto del pericolo, di cui invece non riferisce.

La regola di diritto applicabile al caso di specie, individuata nella disciplina di cui all’art. 2051 c.c.., configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva per la cui sussistenza è necessario che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.

Deve escludersi l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno. Per l’applicazione dell’art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia stato arrecato “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa.

Parte attrice non ha fornito la prova che la propria caduta sia dovuta ad un pavimento particolarmente insidioso perché viscido o bagnato, fatto che, come anzi descritto, non appare in alcun modo accertato, ne consegue che manca la prova del nesso causale tra la sua caduta e la lamentata acqua sul pavimento, è dunque carente la prova della responsabilità della convenuta.

Ciò premesso, mancando i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., non si procede ad analizzare né l’esistenza di una eventuale esimente (caso fortuito) né chiaramente il quantum, arrestandosi l’esame della domanda già in punto an debeautur.

La domanda attorea va quindi respinta, restando assorbita la conseguente e collegata di domanda di garanzia.

Spese di giudizio

La circostanza che dagli atti non emerge non certezza se le segnalazioni di pavimentazione bagnata fossero o meno visibili per chi entrava nel locale e che il Presidente dell’associazione convenuta nel denunciare il sinistro dichiari che aveva appena lavato il pavimento, non contestando nei fatti la domanda attorea, ma rimettendosi al giudice e chiedendo esclusivamente di essere garantita in ipotesi di condanna, induce questo giudice a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Non solo tra la parte attrice e la parte convenuta Associazione Culturale Nu., ma altresì tra attore e Un. e tra Associazione e Un., in quanto al momento della proposizione originaria della domanda non era evidente l’assoluta infondatezza della stessa a cui si è giunti solo all’esito dell’istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:

1) Respinge la domanda proposta da parte attrice;

2) Compensa le spese tra le parti.

SENTENZA esecutiva.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2020.

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.