la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli articoli 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, potendo essere disposta nel giudizio di legittimita’ solo ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattivita’ delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimita’.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14753
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5180-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso il decreto n. 14216/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA.
FATTO E DIRITTO
1 Con decreto presidenziale depositato il 12.7.2016 e’ stata dichiarata l’estinzione, per rinunzia, del giudizio di cassazione, su domanda congiunta dei ricorrenti ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) e dei controricorrenti eredi di (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)).
2 Con successivo ricorso i rispettivi difensori hanno chiesto integrarsi il provvedimento di estinzione con l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in materia di distanze legali, precisando che dagli atti del giudizio si evince la relativa nota di trascrizione e che nell’atto di rinunzia tale ulteriore richiesta era stata omessa.
Il relatore ha proposto l’inammissibilita’ del ricorso perche’ l’istanza non risulta sottoscritta da tutte le parti del giudizio. (OMISSIS) e i (OMISSIS) hanno depositato memorie.
3 n ricorso puo’ essere accolto.
Le precisazioni fornite dagli istanti con le memorie hanno infatti colmato le lacune da cui era affetto il ricorso (e che avevano determinato la proposta sfavorevole all’accoglimento): e’ stato cosi’ chiarito il ruolo di (OMISSIS), parte del giudizio di riduzione in pristino, ma disinteressato alla domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Orbene, la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli articoli 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, potendo essere disposta nel giudizio di legittimita’ solo ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattivita’ delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimita’. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2896 del 12/02/2016 Rv. 638854;. Sez. 6-3, 30 maggio 2013, n. 13715; Sez. 2, 9 marzo 2007, n. 5587).
Non e’ quindi necessario – alla luce della giurisprudenza sopra richiamata – che la richiesta di cancellazione sia contestuale a quella di pronunzia di estinzione ed e’ idonea, allo scopo, anche una richiesta successiva, come avvenuto nel caso di specie (v. Sez. 6-3, 30 maggio 2013, n. 13715 cit.).
Considerato che nel caso di specie la richiesta proviene dalle parti interessate, e cioe’ dai (OMISSIS), eredi di (OMISSIS) (originaria attrice e nel cui interesse fu eseguita la formalita’) e da (OMISSIS) (convenuto contro il quale fu eseguita la trascrizione della domanda giudiziale), con l’adesione degli altri convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), puo’ procedersi, ai sensi dell’articolo 2668 c.c. e articolo 391 bis c.p.c., alla integrazione del decreto di estinzione del 28.6-12.7.2016 con l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dalla (OMISSIS).
P.Q.M.
ordina, ad integrazione del decreto di estinzione del 28.6-12.7.2016, la cancellazione della trascrizione a favore di (OMISSIS) e contro (OMISSIS) presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Matera eseguita il 2.5.1998 al n. 3114 del Registro generale e n. 2558 del Registro particolare.
Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.