il contratto di comodato, avendo natura reale, si perfeziona effettivamente con la consegna della cosa; e tuttavia non e’ necessario che quest’ultima sia eseguita in una forma solenne ovvero nella sua materialita’, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della pregressa detenzione, ove quest’ultima faccia gia’ capo al comodatario.

 

 

 

Per ulteriori approfondimenti in merito ai contratti di comodato e locazione si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di comodato

Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 15 dicembre 2015, n. 25222

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28440/2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Ing. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona dell’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 712/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/04/2014 R.G.N. 1659/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con separati ricorsi dell’agosto-settembre 2010, (OMISSIS) spa, (OMISSIS) ed (OMISSIS) sas adivano il tribunale di Venezia chiedendo: (le prime due) che, previo accertamento della validita’ del recesso intimatole il 10 maggio 2010 dal contratto 18 ottobre 2000 denominato “appalto per la gestione della casa albergo di proprieta’ di (OMISSIS) spa sita in (OMISSIS)”, (OMISSIS) sas venisse condannata alla immediata riconsegna dell’immobile alberghiero in tale contratto dedotto; – (la terza) che venisse accertata, nei confronti di (OMISSIS) spa e/o (OMISSIS) spa, la natura locatizia, e non di appalto di servizi, del contratto in oggetto, con conseguente suo assoggettamento (segnatamente per quanto concerneva i presupposti della disdetta; la congruita’ del termine di preavviso; il diritto all’indennita’ di avviamento) alla legge 392/78.

Previa riunione dei due giudizi cosi’ introdotti, interveniva sentenza n. 676/13 con la quale il tribunale di Venezia rigettava le domande formulate da (OMISSIS) sas, condannando quest’ultima all’immediato rilascio dell’immobile a favore di (OMISSIS) e (OMISSIS).

Interposto gravame, veniva emessa sentenza n. 712/14 con la quale la corte di appello di Venezia confermava la prima decisione.

Avverso questa sentenza viene proposto da (OMISSIS) srl (incorporante (OMISSIS) sas) ricorso per cassazione sulla base di tre articolati motivi; resistono con separati controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS). La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) srl deduce – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione o falsa applicazione degli articoli 1803 c.c. e segg.; per avere la corte di appello omesso di rilevare la nullita’-inefficacia-inopponibilita’ del contratto di comodato 30 maggio 2001 con il quale (OMISSIS) aveva retrocesso a (OMISSIS) l’immobile alberghiero in oggetto, gia’ ricompreso nel ramo d’azienda cedutole il 4 maggio 2001 da (OMISSIS). La causa di invalidita’ – da essa ricorrente dedotta “al fine di pervenire ad una corretta qualificazione della natura del contratto di gestione, anche tenendo conto delle modificazioni soggettive intervenute nel corso del rapporto” – doveva invece essere individuata nel mancato perfezionamento del contratto di comodato stante la mancata consegna dell’immobile, rimasto nella detenzione di (OMISSIS) sas. Ne’ risultava che le parti della cessione di ramo aziendale avessero espressamente derogato al disposto dell’articolo 2558 c.c., eccettuando quello in oggetto dai rapporti aziendali ceduti.

1.2 La censura non puo’ trovare accoglimento, risultando finanche inammissibile nella parte in cui non chiarisce in che termini logico-giuridici l’asserita invalidita’ di un contratto ad essa estraneo (il comodato intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) il 30 maggio 2001) possa valere in funzione interpretativa della volonta’ delle parti espressa in un contratto diverso ed antecedente (l’appalto di gestione intercorso tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) sas il 18 ottobre 2000).

In ogni caso, essa e’ infondata poiche’ non considera che la consegna della cosa – momento perfezionativo del contratto reale di comodato – doveva nella specie operare a favore di chi (la comodataria (OMISSIS)) gia’ si trovava da tempo nella sua detenzione e godimento (da essa esercitato, tra l’altro, mediante la stessa (OMISSIS) sas e l’appalto del servizio di gestione a questa conferito).

Ne consegue che la Corte di Appello, nell’affermare che la consegna era nella specie avvenuta in forza del mutamento del titolo dell’anteriore detenzione (sent. pag. 10), ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il contratto di comodato, avendo natura reale, si perfeziona effettivamente con la consegna della cosa; e tuttavia non e’ necessario che quest’ultima sia eseguita in una forma solenne ovvero nella sua materialita’, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della pregressa detenzione, ove quest’ultima faccia gia’ capo al comodatario (Cass. n. 6881 del 6 maggio 2003; Cass. n. 1293 del 29 gennaio 2003).

Cio’ supera ogni problematica riconducibile, ex articolo 2558 c.c., alla prospettata carenza dei requisiti formali (deroga espressa) dello scorporo del cespite, e del contratto ad esso afferente, dal ramo aziendale ceduto.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso (OMISSIS) srl lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1655, 1571, 1362 c.c. e segg., “nonche’ dei principi giurisprudenziali in materia di interpretazione e qualificazione dei contratti”. Per avere la corte di appello erroneamente qualificato il contratto in oggetto in termini di appalto di servizi, invece che di negozio atipico, o comunque misto di appalto e locazione alberghiera, con prevalenza in concreto della causa locativa (principio di prevalenza, o assorbimento, in fattispecie di negozio misto); e conseguente applicazione alla fattispecie della Legge n. 392 del 1978.

2.2 La doglianza e’ infondata.

Ricorrono nella specie i piu’ volte ribaditi limiti del sindacato di legittimita’ in materia di interpretazione della volonta’ contrattuale delle parti (ex multis, Cass. n. 2465 del 10/02/2015; Cass. n. 22230 del 20 marzo 2014; Cass. n. 17168 del 09/10/2012; Cass. n. 12123 del 23 maggio 2006; Cass. n. 8360 del 21 aprile 2005; Cass. n. 15197 del 6 agosto 2004; Cass. n. 11193 del 17/07/2003).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha puntualmente indicato (pagg. 11 segg.) i parametri interpretativi che l’hanno indotta (a conferma della sentenza del Tribunale) ad attribuire al contratto in oggetto la natura di appalto di servizi (gestione della casa-albergo), non gia’ di locazione alberghiera: a. nomen juris (che il giudice di merito ha correttamente ritenuto non dirimente, ma comunque nella specie significativo anche perche’ conforme al concreto atteggiarsi del rapporto nel corso del suo svolgimento); b. valutazione analitica e complessiva (nella loro interdipendenza) delle singole clausole contrattuali; segnatamente, quelle concernenti i vincoli alla liberta’ di gestione, incompatibili con le prerogative spettanti al conduttore nel rapporto locativo (cosi’ quanto, tra il resto: – a necessaria preferenza per gli ospiti dipendenti dell’amministrazione postale, ovvero a preferenza, in subordine, per altre indicate categorie di dipendenti; – al limite massimo di retta unitaria mensile per gli ospiti esterni, “piu’ che doppia rispetto a quella prevista per i dipendenti delle (OMISSIS), ma comunque contenuta in un tetto massimo non valicabile”, e non rispondente a criteri di mercato; – ad obbligo, in caso di necessita’, di imporre agli ospiti esterni, con congruo preavviso, la liberazione del posto letto a favore dei dipendenti delle (OMISSIS); – ad obbligo per (OMISSIS) sas di permettere in ogni momento a (OMISSIS) di verificare le registrazioni riguardanti gli ospiti della casa albergo); c. valorizzazione proprio del medesimo parametro qui dedotto dalla ricorrente, vale a dire la causa negoziale “in concreto”; orientata a rendere l’intero rapporto contrattuale cosi’ configurato “come funzionale al servizio di gestione della casa albergo; e, in tale inequivoco contesto, il godimento dell’immobile, consentito gratuitamente, era a sua volta funzionale rispetto al servizio suddetto, configurato altresi’ contrattualmente come residuale e provvisorio a beneficio degli ospiti esterni”; d. mancata previsione di un canone a carico di (OMISSIS) sas, ne’ sua surrogabilita’ attraverso “diverse utilita’”; considerato che il contratto non prevedeva il libero godimento e sfruttamento economico dell’immobile da parte di (OMISSIS) sas, bensi’ l’organizzazione da parte di quest’ultima di un servizio di gestione ed ospitalita’ per piu’ versi, anche economici, vincolato; e comportante un costo di gestione a carico, se mai, di (OMISSIS).

In presenza di siffatta articolata motivazione, non vi e’ spazio per ravvisare una violazione dei parametri normativi di ermeneutica del contratto tale da giustificare la sostituzione dell’interpretazione accolta dalla corte territoriale con quella auspicata dalla ricorrente.

3.1 Con il terzo articolato motivo, (OMISSIS) srl deduce – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione degli articoli 345, 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ articoli 1175, 1375 e 2697 c.c., per avere la corte di appello erroneamente ritenuto nuova la domanda di integrazione del contratto di gestione secondo buona fede oggettiva, cosi’ da ripristinare l’equilibrio tra le prestazioni delle parti – quand’anche si fosse esclusa la natura locatizia del medesimo – in ordine al termine di preavviso, al pagamento di una indennita’ di rilascio, al diritto ad un congruo termine di restituzione. Atteso che tali diritti “devono essere riconosciuti in capo a (OMISSIS) srl o (1) qualificando il contratto come misto con prevalenza della causa locatizia, ovvero (2) giungendo al medesimo risultato mediante integrazione secondo il canone della buona fede oggettiva chef appunto, riequilibri i diritti di (OMISSIS) srl nella fase di scioglimento del contratto in conformita’ della causa concreta dell’operazione economica a garanzia dell’azienda”.

L’errore della Corte di Appello, in particolare, sarebbe consistito: – nel ravvisare domanda nuova in quella che altro non era se non una ulteriore argomentazione difensiva da essa appellante svolta a sostegno delle iniziali domande, rimaste immutate per tutto il giudizio; – nel non considerare che, indipendentemente dalla domanda di parte e dagli elementi di prova da quest’ultima forniti, era obbligo del giudice integrare il disposto contrattuale (il cui squilibrio era intrinseco al testo negoziale medesimo) secondo il criterio di buona fede oggettiva; – nell’escludere, nella specie, tale squilibrio sul presupposto che il rapporto si fosse protratto per 10 anni senza rimostranza alcuna da parte di (OMISSIS) sas, nonostante che esso si fosse palesato non gia’ nel corso del rapporto, ma proprio nella fase finale del recesso e dei diritti conseguenti.

3.2 La doglianza – volta a sollecitare l’utilizzo indiretto del potere giudiziale integrativo del contratto ben al di la’ eccezionali limiti previsti dalla legge, ed allo scopo di ottenere il sostanziale riconoscimento di tutti quegli istituti di natura contrattuale che la legge ricollega ad un contratto (quello di locazione) diverso da quello qui giudizialmente individuato come effettivamente voluto dalle parti – e’ destituita di fondamento.

Essa non coglie la effettiva ratio decidendi della corte territoriale la quale, pur dopo aver rilevato l’inammissibilita’ della domanda di integrazione del contratto secondo il parametro della buona fede oggettiva (non proposta in primo grado), ha comunque delibato nel merito – con autonoma ratio decidendi, di per se’ idonea a sorreggere la decisione – tale domanda.

Infine rigettandola (sent. pag. 15) proprio nel suo sostrato fondamentale; vale a dire, l’insussistenza, nella concretezza del caso, del lamentato squilibrio contrattuale in favore di (OMISSIS).

Valutazione, quest’ultima, qui insindacabile anche perche’ correttamente ancorata ad elementi oggettivi costituiti sia dalla disamina intrinseca dal regolamento negoziale, sia dalla circostanza che il rapporto si fosse protratto per 10 anni “senza rimostranza alcuna da parte di (OMISSIS) sas”.

Ne’ potrebbe la ricorrente sostenere l’ininfluenza ai presenti fini del pacifico svolgimento pluriennale del rapporto in ragione del fatto che lo squilibrio negoziale si sarebbe palesato con esclusivo riguardo alla fase conclusiva e di recesso del rapporto; posto che la valutazione del giudice di merito costituisce l’esito della considerazione complessiva sia del regolamento negoziale, sia dell’andamento generale del rapporto nel cui ambito la disciplina del recesso e’ stata ritenuta armonica, e di per se’ non pregiudizievole, in relazione all’intero contratto (quello di appalto di servizi, e non di locazione) in effetti concluso dalle parti e da queste eseguito, fino al suo esito, conformemente agli intenti iniziali.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

Deve trovare qui applicazione, a carico della parte ricorrente, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. Disposizione in base alla quale il giudice dell’impugnazione e’ tenuto, pronunziando il provvedimento che definisce l’impugnazione, a dare atto – senza delibazione discrezionale alcuna – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, a norma del medesimo articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida, a favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

– v.to il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla Legge n. 228 del 2012;

– da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.