Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 29 settembre 2017, n. 22811

Da quanto premesso deriva certamente la fondatezza dei vari motivi di censura mossi all’ impugnata sentenza. Innanzitutto il Giudice ha pronunciato ultra petita partium in quanto non vi era alcuna espressa conclusione dell’appellante volta ad affermare il concorso del danneggiato; in secondo luogo appare violato il divieto di novum in appello, posto dall’articolo 345 c.p.c., in quanto, ove anche si giungesse alla conclusione che l’accertamento della corresponsabilita’ del danneggiato costituisse una motivazione implicita dell’impugnata sentenza, in ogni caso, non avendo l’accertamento della corresponsabilita’ del danneggiato costituito oggetto del giudizio di primo grado, il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare la violazione dell’articolo 345 c.p.c. in presenza di una domanda nuova ad esso proposta.

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Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 29 settembre 2017, n. 22811

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2342-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 318/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) percorreva la via (OMISSIS), in localita’ (OMISSIS), a bordo del suo ciclomotore quando, all’altezza del civico n. (OMISSIS), venne travolto frontalmente ed ucciso dall’auto Peugeot 106, condotta dal proprietario (OMISSIS).

Il conducente dell’auto, fuggito dando poi fuoco alla macchina per evitarne l’individuazione, venne tratto in arresto e sottoposto a procedimento penale, definito con sentenza ex articolo 444 c.p.p. del 26/06/2008, passata in giudicato il 18/09/2009, con accertamento della sua piena ed esclusiva responsabilita’.

Dal momento che l’auto, al momento del sinistro, era sprovvista di copertura assicurativa, i familiari del defunto agirono, davanti il Tribunale di Nocera Inferiore, oltre che contro il (OMISSIS), contro (OMISSIS) S.p.A. (di seguito (OMISSIS)), in qualita’ di impresa designata ex lege alla gestione del Fondo Vittime della Strada per la Campania, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il Giudice dichiaro’ il (OMISSIS) unico responsabile del sinistro e determino’ il risarcimento nell’importo di Euro 1.117.588,88 ripartito tra gli attori in base ai diversi gradi di parentela con la vittima e condanno’ in solido i convenuti al pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto gia’ versato a titolo di provvisionale, e cioe’ al pagamento di Euro 767.588,88.

In appello (OMISSIS) chiese, per quel che rileva in questa sede, che il risarcimento dovuto dal Fondo di Garanzia fosse contenuto nei limiti di massimale vigente all’epoca del sinistro e comunque nella somma di Euro 774.685,35, detratto quanto gia’ versato a titolo di provvisionale.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata in data 24/07/2014, ha preso atto della sentenza penale ex articolo 444 c.p.p. ma ha ritenuto che detta pronuncia, per il rito cui consegue (cioe’ il patteggiamento), producesse l’unico effetto di esonerare la controparte dall’onere della prova del fatto costituente reato, ma non esonerasse il giudice civile dall’obbligo di individuare il grado effettivo di responsabilita’ sul quale parametrare il conseguente obbligo risarcitorio, in assenza di espresse determinazioni di merito deducibili dal giudicato penale.

La Corte, basandosi sulla consulenza dell’ing. (OMISSIS) svolta nell’ambito del giudizio penale, e dunque avendo a disposizione i soli elementi di prova ivi raccolti, ha ritenuto di non poter superare la presunzione di corresponsabilita’ sancita dall’articolo 2054 c.c., comma 2, nell’impossibilita’ di verificare l’incidenza causale diretta delle condotte di danneggiante e danneggiato nella determinazione dell’incidente, ed ha applicato la presunzione, prescindendo dal fatto che la compagnia appellante non avesse sollevato, quale motivo di appello, la questione della corresponsabilita’ del danneggiato nella produzione del danno.

In particolare il Giudice, rilevato che il punto d’urto tra il ciclomotore e l’auto era sito in prossimita’ della mezzeria, anziche’ ipotizzare che il danneggiato avesse tentato, in extremis, una manovra per evitare l’automobile, comparsa contromano ed a velocita’ assai elevata e non consona allo stato dei luoghi (84 km/h), ha ritenuto di applicare la presunzione di pari responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2054 c.c. Sul quantum, il Giudice d’appello ha applicato, recependo quanto osservato da (OMISSIS), le tabelle del Tribunale di Milano, anziche’ quelle di Roma, utilizzate in primo grado ed ha ridotto del 50% la somma dovuta da (OMISSIS), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Avverso la sentenza il sig. (OMISSIS), in qualita’ di procuratore dei sigg.ri (OMISSIS), propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Resiste (OMISSIS) con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza avrebbe pronunciato extra petita partium, andando a valutare, al di la’ delle conclusioni dell’appellante, la presenza di un concorso di colpa del danneggiato, non formulata in primo grado e neppure presente tra i motivi di appello.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. e cioe’ del divieto di novum in appello, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Con il terzo motivo denuncia la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nella parte in cui la stessa ha statuito il concorso di colpa della vittima, in evidente contrasto con il giudicato penale e le risultanze della perizia ivi espletata.

Il Giudice avrebbe dovuto valutare le rispettive responsabilita’ sulla scorta del solo materiale probatorio acquisito al procedimento ed avrebbe dovuto conferire specifica rilevanza alle statuizioni del giudice penale che, con chiarezza, aveva attribuito la responsabilita’ dell’incidente al solo (OMISSIS).

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa nel valutare liberamente il materiale probatorio fornito nel giudizio penale giungendo all’illegittima conclusione del concorso di colpa del danneggiato.

Con il quinto motivo denuncia error in iudicando nell’interpretazione del materiale probatorio, nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la consulenza tecnica non fosse sufficiente ad avvalorare la declaratoria di colpevolezza dell’imputato.

Con il sesto motivo denuncia error in iudicando e vizio di motivazione in punto di accertamento tecnico della dinamica.

La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui avrebbe supposto che la velocita’ del (OMISSIS) fosse dovuta ad un non consentito accesso sulla (OMISSIS) da parte del medesimo, probabilmente avvenuto contromano e nella parte in cui non avrebbe tenuto in considerazione le conclusioni del CTU che avevano imputato l’esclusiva responsabilita’ del danno in capo al (OMISSIS).

Con il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2054 c.c. – violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c.

La sentenza impugnata sarebbe illegittima e dunque contrastante con gli articoli 2043 e 2054 c.c. per aver disatteso la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare l’eventuale responsabilita’ concorrente dell’altro conducente.

Il ricorso e’ complessivamente fondato e merita accoglimento in quanto la Corte d’appello, ponendosi in contrasto con tutte le norme indicate nell’epigrafe dei vari motivi di ricorso, non si e’ ritenuta vincolata alle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale ed univocamente confluenti nel giudizio di responsabilita’ esclusiva del conducente l’autovettura, ed ha applicato la presunzione di corresponsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, indipendentemente da ogni richiesta in tal senso formulata dall’appellante.

Come e’ agevole desumere dal testo dell’impugnata sentenza, che riporta le conclusioni dell’appellante, nessuna conclusione era stata presa in merito alla corresponsabilita’ del danneggiato, in quanto l’appellante si era limitato a richiedere una valutazione del danno nei limiti del massimale allora vigente, rappresentando al giudice civile la possibilita’ di valutare liberamente, in ragione della tipologia di giudizio penale prescelto (patteggiamento), le risultanze di quel giudizio.

Da quanto premesso deriva certamente la fondatezza dei vari motivi di censura mossi all’ impugnata sentenza. Innanzitutto il Giudice ha pronunciato ultra petita partium in quanto non vi era alcuna espressa conclusione dell’appellante volta ad affermare il concorso del danneggiato; in secondo luogo appare violato il divieto di novum in appello, posto dall’articolo 345 c.p.c., in quanto, ove anche si giungesse alla conclusione che l’accertamento della corresponsabilita’ del danneggiato costituisse una motivazione implicita dell’impugnata sentenza, in ogni caso, non avendo l’accertamento della corresponsabilita’ del danneggiato costituito oggetto del giudizio di primo grado, il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare la violazione dell’articolo 345 c.p.c. in presenza di una domanda nuova ad esso proposta.

In terzo luogo deve rilevarsi la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 nella parte in cui la stessa e’ caduta in palese contraddizione affermando, d’un lato, che il procedimento ex articolo 444 c.p.p. esonerasse la controparte dall’onere di provare la responsabilita’ del condannato e dall’altra che il giudice fosse pero’ libero di valutare le prove acquisite nel giudizio penale. Per vincere la declaratoria di esclusiva responsabilita’ penale del (OMISSIS) nella causazione del danno, la sentenza avrebbe, quantomeno, dovuto argomentare circa la presenza di diverse prove fornite dal (OMISSIS) o dalla societa’ onerata del risarcimento volte a fondare un convincimento del giudice del tutto opposto a quello raggiunto in sede penale. Cio’ e’ avvenuto in spregio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la sentenza penale irrevocabile spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio in relazione alla posizione del soggetto ritenuto responsabile del reato contestato e se, ai fini risarcitori, il giudice civile puo’ svolgere un autonomo apprezzamento del materiale probatorio acquisito nel giudizio penale non essendo a cio’ obbligato, e’ evidente che, per superare le risultanze della CTU ed i rilievi della polizia giudiziaria, il giudice non poteva introdurre l’argomento della corresponsabilita’ del danneggiato nella produzione del danno. E’ evidente, allora, che l’impugnata sentenza ha violato altresi’ l’articolo 115 c.p.c. nella parte in cui, in assenza di prove che potessero suggerire una corresponsabilita’ del danneggiato, ha dato per acquisito il fatto contestato (corresponsabilita’) soltanto sulla scorta delle risultanze del procedimento penale che erano di segno esattamente opposto, non solo nella sentenza penale ma anche nella perizia dell’ing. (OMISSIS). La Corte d’appello e’ caduta in un evidente error in iudicando laddove ha ritenuto insufficiente, per una declaratoria di responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS), la ricostruzione presuntiva e deduttiva emergente dalla perizia tecnica acquisita nel giudizio penale. Vi e’ ancora un error in iudicando ed un vizio di motivazione laddove la sentenza afferma essere una presunzione non riscontrata quella dell’elevata velocita’ della vettura, laddove, invece, nella perizia dell’ing. (OMISSIS) e nelle dichiarazioni della polizia giudiziaria intervenuta sul posto, trova luogo la prova delle esasperate condizioni di moto dell’autovettura in relazione alle condizioni di luogo e di tempo dell’incidente. Nella stessa CTU si dava infatti testualmente atto che “non esistono elementi di giudizio tali da far ritenere la condotta di guida della vittima in violazione di norme generiche e/o specifiche” (CTU p. 18). La sentenza appare altresi’ pronunciata in violazione degli articoli 2043 e 2054 c.c. laddove afferma la corresponsabilita’ del danneggiato, in assenza di accertate violazioni a suo carico. Non potendo operare la presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2 per non aver potuto il giudice accertare in concreto se, oltre alla colpa del conducente l’autovettura, vi fosse stata una condotta di guida irreprensibile da parte del danneggiato, il giudice avrebbe dovuto ritenere operante il principio di responsabilita’ aquiliana di cui all’articolo 2043 c.c. Il giudice di merito ha invece dichiarato il concorso di colpa della vittima, in assenza di alcuna richiesta dispositiva in tal senso ed in assenza di alcun dato probatorio inteso a lasciare emergere la violazione da parte del danneggiato delle specifiche norme di circolazione stradale o di comune prudenza nella guida su strada.

Conclusivamente il ricorso e’ fondato e merita accoglimento, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.