Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 20 gennaio 2009, n. 1381

l’amministratore del condominio, nelle controversie per le quali egli sarebbe autonomamente legittimato ad agire ex articolo 1131 c.c., comma 2, non puo’ resistere in giudizio e tantomeno proporre impugnazione senza l’autorizzazione dell’assemblea.

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 20 gennaio 2009, n. 1381

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco – Presidente

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna – Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13089-2004 proposto da:

COND. (OMESSO) in persona dell’Amministratore pro tempre, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACINTIO CARINI 58, presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO ARNALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI CIANNI EMILIO LUIGI;

– ricorrente –

contro

DE. CR. AD. ;

– intimato –

sul ricorso 14856-2004 proposto da:

DE. CR. AD. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G SERAFINO 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTI MASSIMO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

COND. (OMESSO) in persona dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2004 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di OSTIA, depositata il 23/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2008 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per previa riunione, rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2000 De. Cr. Ad. conveniva davanti al Giudice di pace di Ostia il Condominio di (OMESSO), chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della somma di lire 3.273.000, quale compenso per l’attivita’ di amministratore svolta a favore del condominio.

Quest’ultimo contestava il fondamento della domanda, che veniva accolta nei limiti di lire 974.000 dal Giudice di pace, con sentenza in data 12 ottobre 2001.

Il condominio proponeva appello principale; De. Cr. Ad. proponeva appello incidentale.

Il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con sentenza in data 23 gennaio 2004, rigettava entrambe le impugnazioni, in base alla seguente motivazione:

Sembra dimenticare il Condominio appellante che al di la’ dell’accoglimento solo parziale delle pretese del De. sta il fatto che il medesimo e’ stato costretto ad agire in giudizio in quanto che il Condominio aveva corrisposto alcunche’ all’appellato. Altro sarebbe stato se il Condominio avesse gia’ prima del giudizio pagato la somma riconosciuta dovuta dal Giudice, o che tale somma fosse stata ritualmente offerta stragiudizialmente o nel corso del giudizio di primo grado. Viceversa l’atteggiamento del Condominio e’ stato quello di una parte totalmente inadempiente e emissiva. Cio’ premesso non vi e’ stata nessuna violazione di legge da parte del Giudice di Pace che ha discrezionalmente disposto in punto di regolamentazione delle spese in caso di parziale soccombenza della, parte alla quale sono addebitate le spese per intero, con una decisione che non si ritiene meritevole di censura.

Il De. ha depositato solo in data 5.12.03 il fascicolo di parte del primo grado e quindi tardivamente considerando che la causa era stata trattenuta in decisione all’udienza del 23 ottobre 2003: l’appello incidentale va, anche per tale ragione, rigettato perche’ infondato e perche’ la richiesta del De. e’ stata accolta dal G. di P. solo nella misura comprovata.

Il condominio ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.

Resiste con controricorso De.Cr. Ad. , che ha anche proposto ricorso incidentale, con due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e’ inammissibile per difetto di valida procura ad litem.

Questa S.C. ha affermato con la sentenza 26 novembre 2004 n. 22294 ha affermato che l’amministratore del condominio, nelle controversie per le quali egli sarebbe autonomamente legittimato ad agire ex articolo 1131 c.c., comma 2, non puo’ resistere in giudizio e tantomeno proporre impugnazione senza l’autorizzazione dell’assemblea.

Nella specie la procura ad litem risulta conferita dall’amministratore senza che si faccia alcuna menzione della delibera assembleare con la quale si sia deciso di proseguire il giudizio.

Il ricorso incidentale essendo stato notificato il 16 giugno 2004, e quindi oltre il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2, decorrente dalla notificazione della sentenza in data 5 aprile 2004, va dichiarato inefficace.

In considerazione dell’esito del giudizio, ritiene il collegio di compensare le spese.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale, compensa le spese.

 

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Avv. Umberto Davide

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