Occorre premettere che nel giudizio di impugnazione una decisione, che sia fondata su una questione rilevata d’ufficio senza essere stata previamente sottoposta all’attenzione delle parti, comporta la nullita’ della sentenza (cosiddetta “della terza via” o “a sorpresa”). E cio’ per la violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio e delle connesse facolta’ di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione: allorche’ quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 23 maggio 2014, n. 11453; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2340, con specifico riferimento al rigetto del gravame in ragione della mancata riproposizione, nelle conclusioni del giudizio di primo grado, delle istanze istruttorie gia’ formulate dall’appellante).
E’ bene tuttavia puntualizzare come l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio investa, non gia’ i profili riguardanti l’insufficienza del materiale probatorio offerto dalle parti (Cass. 6 novembre 2013, n. 24861) ne’ una sua diversa valutazione (Cass. 19 maggio 2016, n. 10353), ma esclusivamente l’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio, ossia delle sole questioni di fatto od eccezioni d’ufficio: dovendosi intendere per “questioni” soltanto quelle idonee a comportare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale (Cass. 13 luglio 2012, n. 11928).
Sicche’, e’ solo la mancata segnalazione dal giudice di una siffatta questione a determinare la nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti perche’ private dell’esercizio del contraddittorio (con le connesse facolta’ di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria), non anche la mancata segnalazione di questioni di esclusiva rilevanza processuale del cui controllo le stesse parti sono preventivamente onerate, dovendo avere autonoma consapevolezza degli incombenti a cui la norma di rito subordina l’ammissibilita’ dell’esercizio giudiziale delle domande (Cass. 29 settembre 2015, n. 19372).

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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 11 settembre 2017, n. 21061

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10533-2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CHIAVARI, depositato il 19/03/2012 R.G.N. 2140/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con decreto 19 marzo 2012, il Tribunale di Chiavari rigettava l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione proposta da (OMISSIS), che ad esso era stato ammesso in via privilegiata ai sensi dell’articolo 2751bis c.c., n. 1 per il complessivo credito di Euro 51.766,88 (di cui Euro 18.073,00 per retribuzioni da luglio a dicembre 2010 e Euro 33.693,88 per T.f.r. al 31 dicembre 2009), oltre interessi e rivalutazione nei limiti previsti dalla L. Fall., articoli 54 e 55.

A motivo della decisione, il Tribunale ribadiva l’esclusione del residuo credito tempestivamente insinuato (in via privilegiata ai sensi dell’articolo 2751bis c.c., n. 1) di Euro 800.691,12 (di cui Euro 791.888,00 per retribuzioni provvigionali fino al 2009 e differenze retributive, indennita’ ratei e rimborsi auto fino a maggio 2010 e la differenza per ulteriore importo di T.f.r.) per difetto di documentazione, nella verificata carenza di produzione dal lavoratore ricorrente in opposizione, non rimediabile dalle deduzioni di prova orale (a conferma di documentazione non rinvenuta come prodotta) e dall’istanza di C.t.u. contabile.

Con atto notificato il 18 aprile 2012 il creditore ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste la curatela fallimentare con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce nullita’ del decreto impugnato per omessa sollecitazione del contraddittorio in violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2 per la pronuncia d’ufficio su una questione non prospettata debitamente alle parti, e pertanto “a sorpresa”, quale l’assenza di documentazione invece prodotta con la domanda di insinuazione allo stato passivo allegata al ricorso in opposizione e pure specificamente contestata dalla curatela fallimentare nelle sue memorie difensive.
  2. Con il secondo, il ricorrente deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, quale la mancata ammissione delle prove orali dedotte, sull’erroneo rilievo della loro finalita’ di conferma dei documenti non rinvenuti, come in particolare evincibile dai capitoli sub 5), 6) e 9) integralmente trascritti.
  3. Con il terzo, il ricorrente deduce insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo e violazione o falsa applicazione degli articoli 210, 420 e 421 c.p.c., in riferimento al rigetto dell’istanza di C.t.u. contabile, previa acquisizione di documentazione fiscale della societa’ fallita, per l’accertamento del suo effettivo fatturato e la determinazione delle provvigioni spettanti al creditore.
  4. Il primo motivo, relativo a nullita’ del decreto impugnato per omessa sollecitazione del contraddittorio in violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2 per la pronuncia d’ufficio sulla questione dell’assenza di documentazione non prospettata debitamente alle parti, e’ infondato.

4.1. Occorre premettere che nel giudizio di impugnazione una decisione, che sia fondata su una questione rilevata d’ufficio senza essere stata previamente sottoposta all’attenzione delle parti, comporta la nullita’ della sentenza (cosiddetta “della terza via” o “a sorpresa”). E cio’ per la violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio e delle connesse facolta’ di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione: allorche’ quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 23 maggio 2014, n. 11453; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2340, con specifico riferimento al rigetto del gravame in ragione della mancata riproposizione, nelle conclusioni del giudizio di primo grado, delle istanze istruttorie gia’ formulate dall’appellante).

E’ bene tuttavia puntualizzare come l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio investa, non gia’ i profili riguardanti l’insufficienza del materiale probatorio offerto dalle parti (Cass. 6 novembre 2013, n. 24861) ne’ una sua diversa valutazione (Cass. 19 maggio 2016, n. 10353), ma esclusivamente l’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio, ossia delle sole questioni di fatto od eccezioni d’ufficio: dovendosi intendere per “questioni” soltanto quelle idonee a comportare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale (Cass. 13 luglio 2012, n. 11928).

Sicche’, e’ solo la mancata segnalazione dal giudice di una siffatta questione a determinare la nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti perche’ private dell’esercizio del contraddittorio (con le connesse facolta’ di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria), non anche la mancata segnalazione di questioni di esclusiva rilevanza processuale del cui controllo le stesse parti sono preventivamente onerate, dovendo avere autonoma consapevolezza degli incombenti a cui la norma di rito subordina l’ammissibilita’ dell’esercizio giudiziale delle domande (Cass. 29 settembre 2015, n. 19372).

4.2. Appare allora evidente come la lamentata esclusione del credito insinuato allo stato passivo del fallimento sul rilievo della carenza di sua documentazione, in quanto prodotta con la domanda di insinuazione semplicemente allegata al ricorso in opposizione, nel quale e’ stata soltanto indicata ma non rinnovata la sua produzione, ecceda, per le ragioni illustrate, l’ambito delle questioni per cui il giudice sia tenuto all’obbligo di segnalazione alle parti, al fine di evitare una decisione cosiddetta “della terza via” o “a sorpresa”, comportante la nullita’ della sentenza.

Sicche’, l’ambito di devoluzione del motivo, che delimita il perimetro di cognizione di questa Corte, esclude che nel caso di specie possa essere utilizzato il principio recentemente affermato, a migliore puntualizzazione di un precedente piu’ rigoroso orientamento prevalente (cui si e’ uniformata la decisione del Tribunale qui ricorsa), secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente e’ tenuto, a pena di decadenza, solo a indicare specificatamente in seno al ricorso i documenti gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; con la conseguenza che, in difetto di produzione del documento indicato specificatamente in ricorso, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso e’ custodito (Cass. 18 maggio 2017, n. 12548 e n. 12549).

  1. Il secondo motivo (insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo quale la mancata ammissione delle prove orali dedotte) puo’ essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il terzo (insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo e violazione o falsa applicazione degli articoli 210, 420 e 421 c.p.c., in riferimento al rigetto dell’istanza di C.t.u. contabile).

5.1. Essi sono inammissibili.

5.2. Con la loro formulazione, il ricorrente contesta nella sostanza la valutazione probatoria del giudice di merito, cui solo spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando cosi’ libera prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. 10 giugno 2014, n. 13054; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1547).

In tal modo esso esercita un potere che e’ insindacabile dal giudice di legittimita’, al quale spetta soltanto la facolta’ di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni del giudice di merito: non equivalendo il sindacato di logicita’ del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

5.3. In proposito, il Tribunale ha adeguatamente argomentato (per le ragioni esposte all’ultimo capoverso di pg. 2 del decreto), sia in ordine alla ravvisata inidoneita’ delle prove orali dedotte (che costituiscono un posterius insufficiente, in quanto a conferma di “produzioni documentali non effettuate’), sia in ordine alla ritenuta esclusione della C.t.u. contabile richiesta, in quanto mezzo istruttorio sottratto alla disponibilita’ delle parti. Esso rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta (Cass. 20 novembre 2000, n.14979) e che e’ insindacabile in sede di legittimita’, laddove congruamente motivato (Cass. 8 gennaio 2004, n. 88; Cass. 3 gennaio 2011, n. 72; Cass. 1 settembre 2015, n. 17399), come appunto nel caso di specie.

  1. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, senza alcuna pronuncia, neppure esplicitamente richiesta e comunque non di propria competenza, sull’esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) alla rifusione, in favore del Fallimento controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 e Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.