Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 26 giugno 2015, n. 13215

Massima redazionale
Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04; 17963/02).

La  pronuncia in oggetto tratta della risarcibilità del c.d. danno da fermo tecnico, per il cui eventuale approfondimento si rimanda al seguente articolo: danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 26 giugno 2015, n. 13215
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15636/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 497/2011 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 26/05/2011, R.G.N. 224/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il (OMISSIS) cito’ in giudizio (OMISSIS) (conducente), (OMISSIS) (proprietario) e la (OMISSIS) (assicuratrice del veicolo) per il risarcimento del danno subito dal proprio veicolo in occasione di un incidente stradale. Il GdP accolse l’eccezione della (OMISSIS) di difetto della legittimazione passiva e rigetto’ la domanda. Il Tribunale di Torre Annunziata accolse l’appello del (OMISSIS) e condanno’ la controparte a risarcirgli il danno. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) in tre motivi. Non si difendono gli intimati. Il (OMISSIS) ha depositato memorie per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo censura la sentenza per non avere liquidato in favore del ricorrente il c.d. danno da sosta tecnica, sul presupposto della mancata prova “che l’attore abbia erogato somme di denaro per noleggiare altro veicolo in sostituzione di quello inutilizzabile per l’esecuzione delle necessarie riparazioni”.
Il motivo e’ fondato.
E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ il principio in ragione del quale il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilita’ di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, puo’ essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata e’ una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed e’ altresi’ soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04; 17963/02). Il giudice, nel rigettare la domanda sul rilievo della mancata prova circa la spesa sostenuta per il noleggio di altro veicolo, ha disatteso l’enunciato principio. La sentenza va cassata sul punto ed il giudice del rinvio procedera’ al nuovo esame della domanda, adeguandosi al principio di diritto enunciato.
Il secondo ed il terzo motivo lamentano, sotto il profilo dell’omessa pronunzia e sotto quello della violazione di legge e del vizio della motivazione, la mancata liquidazione del danno da ritardo, inteso come danno da lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate a titolo di risarcimento del danno.
I motivi sono fondati. Infatti, il giudice avrebbe dovuto condannare i convenuti in solido al pagamento degli interessi sulla somma di euro 2500,00 (liquidata all’attualita’) devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.
Anche questi motivi vanno, dunque, accolti ed il giudice del rinvio provvedere alla liquidazione degli interessi nei sensi sopra detti.
Il giudice del rinvio provvedere, infine, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, nella persona di diverso magistrato, anche perche’ provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.