Va al riguardo ricordato che il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2 (nel testo originario, applicabile ratione temporis) ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria, e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione – come nella specie -, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria é sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. In questo caso, la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale comporta anche, ai sensi dell’art. 1264 c.c., comma 3, che i privilegi e le garanzie, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni, conservino la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza ulteriori formalità ed annotazioni.

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Tribunale|Napoli|Sezione 2|Civile|Sentenza|26 luglio 2022| n. 7492

Data udienza 26 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20164 del R.G.A.C.C. dell’anno 2020, trattenuta in decisione nell’udienza del 06/05/2022, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all’esito della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

(…), nato a N. in data (…) (CF (…)) residente in N., alla via V. (…), 33, rappresentato e difeso dall’Avv. Se.Na., nato (…) (CF (…)), e dall’Avv. Fr.Pe., nato a Napoli presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via (…), giusta procura a margine dell’atto di citazione.

– OPPONENTE –

E

(…) S.R.L. in C. (T.), Via V. (…) n. 1, iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno: (…), in persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore e, per essa, la società denominata (…) S.r.l., in persona del suo Consigliere Delegato pro tempore C.F., (…) IVA n. (…), con sede in R., Via G. N. n. 16, quale mandataria con rappresentanza in forza di procura speciale per atto a rogito del Dott. G.B., Notaio in (…), del (…), Rep. N. (…) – Racc. N. (…), registrato presso la Agenzia delle Entrate di Pordenone in pari data, al N. 17833, serie 1T (doc. n. 1), della società denominata S.S. S.p.A., società incorporata per fusione nella società “(…) S.p.a.” con sede legale in C. (T.), Via (…) n. 1, capitale sociale Euro 71.817.500,00 interamente versato, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso (…), R.E.A. n. TV-372945 giusto atto di fusione del Notaio A.S. di C. in data (…) rep. n. (…), registrato a Treviso il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T (doc. n. 2), quest’ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza, con facoltà di sub delega, ai fini delle gestione, di incasso e di eventuale recupero di crediti, della predetta società (…) S.r.l., giusta procura speciale per atto a rogito della Dott.ssa (…) Notaio in (…), del (…), rep. N. (…), registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate di Milano DP 1, al N. 50268, serie 1T (doc. n. 3), rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Sa. (C.F.: (…); fax: (…); pec: (…)), giusta procura speciale del 17/03/2020 a ministero del Dott. (…), Notaio in R., Rep. n. (…) – Racc. n. (…), registrata a Roma 1 il 17.03.2020 al n. 7462, Serie 1T (cfr. doc. n. 4), nonché dall’Avv. Do.Pa. (C.F.: (…); fax: (…); pec: (…)), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Napoli alla Via (…), come da procura allegata alla comparsa di risposta.

– OPPOSTA –

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4466 del 2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 24 luglio 2020, su ricorso della (…) S.R.L., quale cessionaria del credito originariamente vantato da (…) S.p.a. ha, con il quale si ingiunge al sig. (…) il pagamento della somma di Euro 19.771,10, oltre interessi di mora, in ragione del credito derivante da contratto di apertura di credito concessa secondo la forma tecnica di carta di credito revolving a saldo con un importo mensile massimo autorizzato di Euro 1.600,00, ed un rimborso mensile pari ad Euro 48,00, TAN da 13,50% TAEG 16,37% nonché dal contratto di finanziamento per l’importo complessivo di Euro 23.880,00 da rimborsare mediante il pagamento di n. (…) (centoventi) rate mensili ciascuna di Euro 199,00, TAN 9,96% TAEG 11,00%.

1.2. Il sig. (…), nell’opporsi all’ingiunzione, eccepisce: il difetto di “legittimazione attiva”; l’inidoneità dell’estratto conto a dimostrare la pretesa; l’indeterminatezza dei contratti di finanziamento ed il superamento del tasso soglia; la nullità del contratto di finanziamento N. (…) per la previsione, in caso di mora, di addebito dei relativi interessi sulle rate scadute; che il contratto N (…) sarebbe “eccessivamente oneroso alla luce della capitalizzazione degli interessi applicati ad esso”.

1.3. Parte opposta, costituita anche nella presente fase di opposizione, insiste per il rigetto di tutti i motivi di opposizione proposti rilevando la fondatezza del proprio diritto di credito.

2.1. L’opposizione è manifestamente infondata. Va premesso che, se è vero che la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l’opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l’opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (così, ex multis, la sentenza n. 6421 del 22.4.2003: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l’opponente miri ad evidenziare l’inesistenza, l’invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni”), è anche vero che detto principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.

2.2. Come esplicato dalla Suprema Corte in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell’altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

2.3. Orbene, va osservato che la fonte negoziale della domanda di adempimento è provata dai documenti negoziali allegati al ricorso monitorio ed al fascicolo di parte opposta nonché dagli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto (cfr. 4. copia contratto di finanziamento 5. copia contratto di finanziamento 6. estratto conto 7. estratto conto 8. lettere di decadenza dal beneficio del termine).

Da essi risulta che In data 15 novembre 2011, la (…) S.p.a. ammetteva il sig. (…), all’utilizzo di una linea di credito fruibile mediante carta di credito revolving a saldo con un importo mensile massimo autorizzato di Euro 1.600,00, ed un rimborso mensile pari ad Euro 48,00, TAN da 13,50% TAEG 16,37% (all. 4).

In data 25 ottobre 2012, la (…) S.p.a. concedeva, altresì, al sig. (…) un finanziamento per l’importo complessivo di Euro 23.880,00 da rimborsare mediante il pagamento di n.(…) (centoventi) rate mensili ciascuna di Euro 199,00, TAN 9,96% TAEG 11,00% (all.5).

2.4. Risulta altresì compiutamente allegato l’inadempimento per la complessiva somma di Euro 19.771,10 (all.6,7) e più precisamente: (…) Euro 2.974,79 per il rapporto di apertura di credito concessa secondo la forma tecnica di carta di credito revolving (Euro 2.609,67, a titolo di capitale non rimborsato; Euro 365,12, a titolo di interessi applicati da (…) S.p.a. al tasso sopra indicato) B. Euro 16.796,31 per il rapporto di finanziamento (Euro 14.936,57, a titolo di capitale non rimborsato; Euro 424,56, a titolo di interessi di mora contrattualmente pattuiti come da condizioni generali del contratto sino alla cessione del credito; Euro 1.210,87, a titolo di interessi applicati da (…) S.p.a. al tasso sopra indicato; Euro 224,31, a titolo di a titolo di spese bancarie e/o di insoluto.

Risulta infine documentato che in data 07 ottobre – 28 novembre 2013, la (…) S.p.a., stante il perdurare delle morosità de debitore, dichiarava il sig. (…) decaduto dal beneficio del termine (all.8).

2.5. Data per provata la fonte negoziale dell’obbligazione e compiutamente allegato l’inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell’onere della prova, il debitore opponente era gravato dell’onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell’altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

Ciò che non è avvenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.

3.1. Ed infatti in relazione alle contestazioni inerenti legittimazione attiva o la titolarità del credito con riguardo alle cessioni del credito, va osservato che risulta depositato dalla ricorrente opposta l’ “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 (“Legge sulla Cartolarizzazione “) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 20 dicembre 2014 (all.9).

In esso si legge “La (…) S.r.l. (l'”Acquirente”) comunica che in data 15 dicembre 2014 ha concluso con (…) S.p.A. (il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario derivanti da contratti di credito al consumo per l’acquisto di beni e/o servizi e/o dei contratti di credito personale (il “Contratto di Cessione”), in virtu’ del quale l’Acquirente ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni (collettivamente, i “Crediti”), con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, purche’ detti Crediti, alla data del 30 novembre 2014 (nonche’ al 31 agosto 2014, ove si faccia espressamente riferimento anche a tale data), soddisfacevano i seguenti criteri: a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria), in ciascun caso sottoscritti dal Cedente (anche sotto la precedente denominazione sociale di (…) S.p.A.) oppure da D. S.p.A. (antecedentemente alla fusione per incorporazione in (…) S.p.A.) oppure ancora (…) S.p.A. Società Finanziaria (successivamente fusa per incorporazione in (…) S.p.A.), nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 (incluso) ed il 15 ottobre 2013 (incluso), con espressa esclusione, a scopo di chiarezza, (i) dei rapporti di credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore in favore del finanziatore, (ii) dei rapporti di leasing o locazione finanziaria, e (iii) dei rapporti di mutuo ipotecario; b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in (…) al momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito; c) (1) sia stata dichiarata da parte del Cedente la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine, ovvero il relativo debitore – alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora dal Cedente per il mancato pagamento dei Crediti medesimi, (i) prima del 30 novembre 2013 (incluso) oppure (ii), qualora derivanti da Contratti di Credito originariamente concessi da (…) S.p.A. – Società Finanziaria, prima del 31 agosto 2014 (incluso), ovvero (2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che precede, siano vantati dal Cedente nei confronti del medesimo debitore di uno o piu’ altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati al punto (1) che precede e purchè al 31 agosto 2014 e al 30 novembre 2014 risultassero almeno 120 giorni di ritardo nei pagamenti dovuti dal debitore al Cedente, ovvero (3) pur non rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2) che precedono, siano vantati dal Cedente nei confronti di un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da (…) S.r.l. rispetto ai quali sia stata dichiarata da quest’ultima (agendo tramite il Cedente, quale servicer) la decadenza dal beneficio del termine entro la data di cui al punto (1)(i) ovvero di cui al punto (1) (ii) che precede, purché al 31 agosto 2014 e al 30 novembre 2014 risultassero almeno 120 giorni di ritardo nei pagamenti dovuti dal debitore al Cedente; d) siano denominati in Euro; e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge italiana; f) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei Crediti da essi derivanti. Ancorché rispondenti, al 30 novembre 2014 (nonché al 31 agosto 2014, ove si faccia espressamente riferimento anche a tale data), ai criteri sopra indicati, si intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione e quindi dal trasferimento all’Acquirente, i crediti per i quali, alla medesima data, sussisteva anche una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione: (i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti entro la data del 30 novembre 2014; (ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento della stipulazione dei relativi contratti di credito entro la data del 30 novembre 2014; (iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza risulti trasferita fuori dall’Italia ovvero dalla Repubblica di San Marino entro la data del 30 novembre 2014; (iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nell’ambito delle quali il Cedente abbia perfezionato la propria insinuazione al passivo e/o nel cui contesto il Cedente sia stato convenuto in giudizio in revocatoria fallimentare entro la data del 30 novembre 2014; (v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool” con altri istituti di credito; (vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per il Cedente, intervenuti e integralmente adempiuti da parte degli obbligati antecedentemente alla data del 30 novembre 2014; (vii) l’ammontare complessivo del Credito ancora dovuto dal relativo debitore risultasse pari od inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00) alla data del 31 agosto 2014 ovvero alla data del 30 novembre 2014; (viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario in merito all’esigibilità del Credito entro il 30 novembre 2014; (ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo al Cedente entro il 30 novembre 2014 e il Cedente non abbia ancora fornito loro una risposta per iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l’accoglimento del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione del Cedente; (x) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi dell’art. 494 del codice penale entro la data del 30 novembre 2014; (xi) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia stata assegnata al segmento di gestione denominato “Viola 2014″, come comunicato al debitore ceduto mediante comunicazione scritta recante la data del 12 dicembre 2014 inviata dal Cedente; (xii) in relazione ai quali sia pendente un contenzioso in sede giudiziale; (xiii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino, alla data del 30 novembre 2014, dipendenti del Cedente.”.

3.2. Risulta altresì depositato dalla ricorrente opposta l'”Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della L. n. 130 del 30 aprile 1999 (la “L. n. 130 del 30 aprile 1999”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 dell’08 agosto 2019 (all. 11).

In esso si legge “(…) S.r.l. (la “Società”) comunica che in data 1 agosto 2019 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con (…) S.r.l. (“(…)” o il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti derivanti da contratti di credito al consumo per l’acquisto di beni e/o servizi e/o da contratti di credito personale. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti relativi agli importi dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno in relazione ai rapporti dai quali originano i crediti, sue successive modifiche e integrazioni (collettivamente i “Crediti”) a decorrere dalla Data di Stipulazione e agli importi dovuti alla Data di Stipulazione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino al 28 febbraio 2019 (o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio), i seguenti criteri: crediti precedentemente acquistati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 concluso con (…) S.p.A. in data 15 dicembre 2014 ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 20 dicembre 2014, Parte II; o crediti acquistati dal Cedente in forza di due contratti di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 conclusi con (…) S.r.l. e (…) S.p.A. in data 15 dicembre 2014 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 20 dicembre 2014, Parte II; o”

3.3. La ricorrente ha inoltre depositato l’ “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della L. n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 30 novembre 2019 (all. 13).

Nel documento è scritto “(…) S.r.l. (la “Società”) comunica che in data 22 novembre 2019 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con: … (2) (…) S.r.l. (“(…)” o un “Cedente” e, insieme a (…), i “Cedenti”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica dal 30 settembre 2019 e con efficacia giuridica dal 5 dicembre 2019 (il “Contratto di Cessione (…)” e, unitamente al Contratto di Cessione (…), i “Contratti di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione di (…), la Società ha acquistato pro soluto da (…) tutti i crediti derivanti da contratti di credito al consumo per l’acquisto di beni e/o servizi e/o da contratti di credito personale. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti relativi agli importi dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno in relazione ai rapporti dai quali originano i crediti, sue successive modifiche e integrazioni (collettivamente i “Crediti (…)” e, insieme ai Crediti (…), i “Crediti”) a decorrere dalla Data di Stipulazione e agli importi dovuti alla Data di Stipulazione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino alle ore 23:59 del 30 settembre 2019 (o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio), i seguenti criteri: (a) crediti precedentemente acquistati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 concluso con (…) S.p.A. in data 15 dicembre 2014 ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 20 dicembre 2014, Parte II;”.

3.4. Va al riguardo ricordato che il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2 (nel testo originario, applicabile ratione temporis) ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass. 17.3.2006 n. 5997). Quindi, nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria, e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione – come nella specie -, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria é sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. 16.6.2006 n. 13954; v. anche Cass. 17.3.2006 n. 5997; Cass. 25.7.2008 n. 230473). In questo caso, la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale comporta anche, ai sensi dell’art. 1264 c.c., comma 3, che i privilegi e le garanzie, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni, conservino la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza ulteriori formalità ed annotazioni.

Nel caso di specie delle avvenute cessione è stata data notizia mediante pubblicazione, ai sensi dell’Art. 58 del Testo Unico Bancario, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).

3.5. Inoltre il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità La norma dell’art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n. 5617).

3.6. Va pertanto ricordato l’orientamento della Suprema Corte per cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cassazione civile sez. III , – 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118);

Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB). Inoltre il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità La norma dell’art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n. 5617).

La circostanza che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sè a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell’atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuarli senza incertezze.

3.7. Nella fattispecie, tenuto conto altresì della contestazione generica di parte opponente, gli ‘avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale consentono di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi in relazione ai vari requisiti indicati in Gazzetta secondo le Istruzioni della (…) conformemente alle istruzioni di vigilanza della (…), in relazione al quale la ricomprensione del rapporto oggetto del presente processo appare ampiamente provata né suscettibile di convincente contestazione.

3.8. Viepiù, sempre nell’ottica della valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 16/04/2021), n. 10200 ha ritenuto che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario.

3.9. Nel caso di specie, deve osservarsi come l’opposta-cessionaria abbia prodotto in giudizio sia il titolo contrattuale da cui trae origine il credito ceduto sia le relative scritture contabili, il cui possesso (tenuto conto dei dati personali contenuti) non si giustifica se non postulando l’avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione.

Ne consegue che, secondo l’apprezzamento di questo giudicante, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.

3.10. Va infine osservato, in relazione alla eccezione di omessa comunicazione della cessione al debitore ceduto, che l’eccezione non appare fondata in punto di fatto (cfr. raccomandata n.ro (…), regolarmente consegnata al destinatario, con comunicazione cessione (…) – (…) – (…), relativa al contratto n. 46903262, datata 03/04/2020 (all. 6); raccomandata n.ro (…), regolarmente consegnata al destinatario, con comunicazione cessione (…) – (…) – (…), relativa al contratto n. 5267766011305656, datata 03/04/2020 (all. 7).) né rilevante atteso che, per constante giurisprudenza il contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che, pertanto, gli adempimenti richiesti dall’art. 1264 c.c., perchè tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (Cass. 22 dicembre 1988, n. 7013; 17 marzo 1995, n. 3099; 21 gennaio 2005, n. 1312). Essi rilevano, infatti, al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall’art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti (Cass. 30 agosto 1995, n. 9195; 21 gennaio 2005, n. 1312).

Ciò spiega perché si ritenga, con orientamento ormai costante, che la notificazione della cessione non richiede particolari requisiti di forma e può, pertanto, essere effettuata anche mediante l’atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (Cass. 30 luglio 2004, n. 14610; nello stesso senso già: Cass. 19 febbraio 1952, n. 438; 1 giugno 1960, n. 1428; 28 novembre 1961, n. 2737) o anche successivamente, nel corso del giudizio (Cass. 12 maggio 1990, n. 4077, oltre a Cass. 14610/04, cit.);

4.1. Con riferimento alla lamentata “indeterminatezza dei contratti di finanziamento” va osservato che l’esistenza in forma scritta dei contratti ripassati tra le parti è facilmente verificabile dalla semplice consultazione del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio.

La generalità delle condizioni economiche applicate ai rapporti ed ogni altra clausola contrattuale sono state dunque pattuite per iscritto ed accettate dalle parti mediante sottoscrizione del contratto. Le parti hanno convenzionalmente pattuito i tassi d’interesse nonché le altre condizioni regolanti la applicazione delle commissioni spese ed indennità, come è agevolmente indicato nei documenti negoziali (cfr. fascicolo relativo alla fase monitoria). Dalla lettura dei contratti agli atti emerge pertanto la previsione di tassi ben precisi nonché delle altre condizioni economiche dei rapporti.

4.2. Dette previsioni appaiono assolutamente idonee ai dedotti fini, siccome fornite del carattere della sufficiente univocità ed univoca determinabilità dell’ammontare del tasso e delle altre condizioni economiche sulla base del documento contrattuale.

4.3. La descrizione del criterio seguito per la definizione delle modalità di rimborso del capitale mutuato è inoltre del tutto determinata mediante l’indicazione – nel finanziamento – della rata costante (tipica del sistema di ammortamento alla francese, dove l’importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, viene preso come base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata; mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l’importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l’importo totale degli interessi dovuti sulla base dei tassi applicati) l’indicazione del TAEG al 11,00% ed il TAN al 9,96% e – nel contatto di carta di credito con opzione – del TAEG al 16,37% ed il TAN al 13,50% nonché di tutte le altre condizioni giuridiche ed economiche.

4.4. Va in proposito richiamato il costante orientamento di legittimità per cui “affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest’ultimo sia desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (da ultima, Cass. 30.3.2018 n. 8028); “tale è il caso in cui le parti, ai fini della determinazione della misura degli interessi convenzionali, facciano rinvio ad un criterio provvisto, pur nell’ambito di una variabilità nel tempo, dei caratteri di certezza, obiettività, uniformità e conoscibilità sopra indicati, scaturendo il relativo tasso dall’applicazione di un parametro, del genere del tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all’Autorità di vigilanza (restando così soggetta a pubblicità legale), al quale la clausola contrattuale rapporti il tasso anzidetto attraverso una semplice operazione di calcolo aritmetico” (ex multis, Cass. 21.6.2002 n. 9080).

4.5. Nel caso di specie le pattuizioni contenute nei contratti consentono di risalire ad un tasso determinato, attraverso un richiamo criteri muniti dei caratteri di certezza ed obiettività, tanto che la parte attrice ha potuto indicare e calcolare i tassi rilevanti ai fini della normativa antiusura.

4.6. Come si vede, i contratti forniscono una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate). Infatti secondo l’insegnamento della Corte di Legittimità il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l’esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. Cass. n. 25205/14).

5.1. Con un ulteriore motivo di opposizione parte istante lamenta che le condizioni economiche pattuite in relazione al mutuo oggetto di causa sarebbero usurarie con riferimento agli interessi moratori. Va premesso che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d’indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l’applicazione di un tasso usurario, l’attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. In tal senso si è espressa la maggioritaria giurisprudenza di merito (si vedano, tra le tante: Trib. Cagliari, 16/6/2015; Trib. Milano, 21/10/2014; Trib. Ferrara, 5/12/2013, tutte su www.ilcaso.it).5.2. Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato, per cui è onere della parte che deduca in giudizio l’applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l’incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l’interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l’attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”.

5.3. Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19597 (cfr. “l’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”).

5.4. Ebbene, al fine di accertare la fondatezza delle doglianze attoree, è opportuno sottolineare che “la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l’applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell’Economia sulla base delle rilevazioni della (…), a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016).

Pertanto, “può sostenersi che quand’anche le rilevazioni effettuate dalla (…) dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l’interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l’applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall’amministrazione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016).

Ed in effetti, “l’utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice – chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura – non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l’utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla (…), con il TEGM rilevato proprio a seguito dell’utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016).

Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della (…) deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sè congruo e ragionevole, in quanto fondato sull’esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell’area di discrezionalità tecnica spettante all’organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell’autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli; conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla (…) nelle apposite istruzioni” (cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).

5.5. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (…) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).

La questione della rilevanza usuraria degli interessi moratori, penalità ed oneri eventuali nel caso di inadempimento è stata definitivamente risolta dalla richiamata Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19597, che ha definitivamente tracciato le coordinate ermeneutiche della rilevanza usuraria degli interessi moratori e, per individuare il tasso di mora rilevante ai fini della determinazione delle soglie usurarie, confermando “la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonchè Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l’art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1; sia l’intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”.

5.6. Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che “La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

Pertanto le Sezioni uniti hanno affermato che, per individuare il tasso di mora rilevante ai fini della determinazione delle soglie usurarie:

Fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall’01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. Formula: (T.E.G.M. x 1,5).

Dall’01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. n. 108 del 1996 pro tempore vigente. Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.

Dall’01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. n. 108 del 1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4.

Dall’01/01/2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2017), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del 4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) (maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei DD.MM. a partire dal D.M. 21 dicembre 2017), il tutto maggiorato sempre di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali sempre ex art. 2, comma 4, L. n. 108 del 1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. Formula: (T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1) x 1,25 + 4.

5.7. Le Sezioni unite hanno anche affermato che, per colpire con la sanzione usuraria gli interessi moratori (quali oneri eventuali) deve aversi riguardo non già alla mera astratta pattuizione ma al tasso di fatto applicato e richiesto. Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19597, in continuità con l’orientamento largamente maggioritario espresso in altri precedenti della Suprema Corte per cui “la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi”, ha chiarito che “Realizzatosi l’inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l’interesse ad agire per l’accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato; i parametri di riferimento dell’usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata”.

5.8. Con particolare riguardo, poi, alla problematica della rilevanza usuraria dei c.d. “oneri eventuali” al momento della conclusione del contratto, tali oneri esprimono un peso economico e finanziario nullo, e proprio per questo non sono in grado di determinare il superamento del limite oltre il quale è configurabile l’usura oggettiva ex art. 644, comma 3, c.p. Affinché gli oneri eventuali assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG dell’operazione, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente; allo stesso modo, è irrilevante un ipotetico worst case.

Gli oneri de quibus devono invece essere conteggiati ai fini del calcolo del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati (cfr. sentenza del 13/10/2017 del Tribunale di Torino (su www.ilcaso.it): “L’art. 644 c.p. attribuisce, è vero, rilevanza alla sola “promessa”. Il fatto che, nei finanziamenti a rimborso graduale, di cui è figura paradigmatica il mutuo, la “promessa” genera un debito di interessi corrispettivi relativamente certo, sia pure a esigibilità differita secondo le scadenze del piano di rimborso, e di effettivo impatto economico sul costo del credito. (…) Il nesso tra “promessa”, programma negoziale e ragionevole certezza dell’indebitamento non si estende al caso di deviazione dal programma, ossia agli oneri derivanti dall’inadempimento del contratto o dalla chiusura anticipata del piano di rimborso. (…) Per essere rilevante, dunque, anche l’onere eventuale deve essere ragionevolmente certo, come gli interessi corrispettivi, e non semplicemente possibile e per essere certo occorre che si siano verificate le condizioni per la sua applicabilità. (…) Non si dà dunque questione di scenari possibili, tanto meno di worst case, di cui nessuna delle norme scrutinate reca menzione. (…) Che la verifica d’usura nei finanziamenti a utilizzo flessibile si faccia a posteriori è argomento inconcludente ai fini che ne occupano. Come anzidetto, anche nel mutuo, la verifica di usura deve farsi ex ante, per i soli costi che sono ragionevolmente certi al momento della conclusione del contratto perché dipendenti dalla regolare esecuzione del programma negoziale. Deve farsi a posteriori, e in relazione all’effettivo applicato, se dal ritardo e dalla conseguente maturazione della mora vuol trarsi la dimostrazione che il TEG in corso di contratto ha superato la soglia d’usura. Egualmente, l’anticipata estinzione del finanziamento è necessaria, se vuol trarsi la conclusione che il limite di usurarietà degli interessi è stato superato per effetto dell’addebito della penale di risoluzione. Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è dunque onere del cliente dimostrare che il contratto concluso con TEG contenuto nei limiti della soglia d’usura s’è evoluto in contratto usurario in corso di esecuzione, per l’applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa (…)”).

5.9. Ciò premesso, nel caso di specie, parte opponente deduce che “il tasso di mora previsto (1,5% mensile) era corrispondente al tasso soglia del periodo in questione (ottobre 2012, circa18,00%) tuttavia tenuto conto anche dei costi fissi del contratto di finanziamento (quali, le spese di istruttoria, le spese di perizia e di assicurazione, come quantificate e applicate, le spese successive), è evidente che il tasso soglia è stato abbondantemente superato”.

5.10. In primo luogo è evidente che la doglianza è apertamente generica non precisando l’istante quali siano i parametri per considerare l’usura concretamente rintracciabile nell’applicazione degli interessi di mora.

Parte attrice non ha, pertanto, assolto l’onere assertivo – prima ancora che probatorio – che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l’onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).

5.11. In secondo luogo l’opponente invoca l’usurarietà degli interessi (moratori) non solo effettuando il cumulo con ulteriori oneri anche eventuali ma, per di più, non indicando il parametro soglia ovvero prendendo come parametro la soglia usura rilevante per gli interessi corrispettivi contenuta nei decreti ministeriali, senza minimamente menzionare “la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario” menzionata nei decreti a partire dal 2003 ed al tempo operante, atteso che trattasi di contratti stipulati nel 2011 e 2012. Ne deriva che non risulta neanche individuato il parametro corretto per verificare il mancato rispetto della normativa antiusura.

5.12. Deve esse rimarcato infine come sia del tutto infondata la lamentata usurarietà “per la previsione, in caso di mora, di addebito dei relativi interessi sulle rate scadute le quali, a loro volta, sono composte di una parte del capitale e di una parte degli interessi corrispettivi” (cfr. atto di citazione).

5.13. Va opportunamente precisato che sul tema della sommatoria dei tassi d’interesse si sono soffermati quasi tutti i Tribunali di merito i quali in via maggioritaria – per vero ormai univoca – si sono espressi nel senso di escludere il metodo della sommatoria nella valutazione di usura. Invero, nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario).

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non sì aggiungono agli interessi corrispettivi.

Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorate, rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano, logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest’ultimo.

In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevate non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all’inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia (Trib. Milano 28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Trib. Lecce 25.9.2015; Trib. Reggio Emilia 25.2.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Trani 10.3.2014; Trib. Napoli 28.1.2014 e 15.9.2014; Trib. Venezia 15.10.2014; Trib. Pescara 30.4.2015; Trib. Taranto 17.10.2014; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Ferrara 16.12.2015; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Ivrea 26.2.2016; Trib. Padova 27.4.2016; Trib. Napoli 20.6.2016; Trib. Agrigento 20.6.2016; v. anche Tribunale di Napoli nord, sentenza n. 939 del 20 giugno 2016 secondo cui: “Addizionare il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l’una dall’altra – almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia – e solo occasionalmente interdipendenti atteso che “in materia finanziaria l’interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale… irrilevante ai fini dello scrutinio sull’usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria”);”Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.

5.14. È inoltre del tutto infondata la tesi per cui la sommatoria sarebbe imposta dalla applicazione degli interessi moratori sull’intera rata di mutuo comprensiva di interessi.

La questione è stata definitivamente chiarita da Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 17/10/2019), n.26286: al riguardo, premesso che è pur sempre “al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito” la Suprema Corte ha osservato che sia nella fase dell’incaglio”- secondo il gergo bancario – del passaggio a sofferenza e a seguito della “chiusura” del rapporto (id est, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale) “ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori” e pertanto “non si determina alcun “cumulo” effettivo.

Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell’ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora” ma che, per effetto di quest’ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall’art. 1224 c.c. …

Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso il cui il rapporto sia stato definitivamente “chiuso”, sia quando il rapporto è ancora pendente”. Poiché dunque in caso di applicazione degli interessi moratori, questi si sostituiscono agli interessi corrispettivi e non si aggiungono, con la conseguenza che non si applicano mai contemporaneamente la sommatoria non è ipotizzabile come criterio di calcolo del teg e non si verifica nemmeno in considerazione del fatto che gli interessi di mora sono dovuti su tutte le somme maturate e non pagate.

6.1. In relazione ai vari rilievi attinenti alla mancata prova della quantificazione del credito, va osservato che le contestazioni appaiono manifestamente generiche e, come tali, inidonee a privare di valore indiziario le scritture contabili della banca. Deve invero rilevarsi la totale genericità di tali rilievi che impedisce qualsiasi valutazione sul punto (oltre che una compiuta difesa della controparte).

6.2. Al riguardo la quantificazione del credito e dei criteri con cui esso è stato determinato si evince agevolmente dalla allegazione e documentazione contenuta nel ricorso monitorio in cui, sulla base del contratto – in cui sono dettagliatamente indicate tutte le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto – l’istituto di credito reclama il pagamento della somma ingiunta sulla base delle scritture contabili indicanti le rate corrisposte e quelle insolute e le movimentazioni del rapporto.

6.3. La quantificazione del credito, i criteri negoziali da cui origina e la sua distinzione è pertanto compiutamente allegata dalla parte opposta e ben poteva essere verificata e contestata in maniera specifica dalla parte debitrice, come era suo onere (“le risultanze dell’estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l’emissione di decreto ingiuntivo e, nell’eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere” (Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2000, n. 12169. Conf. ex multis Cass. 21/07/2000, n. 9579; Cass. 18/04/2001, n. 5675 e Cass. 25/02/2002, n. 2751. Per la giurisprudenza di merito: Trib. Bari, 14/11/2006, in Massima Redazionale 2006; Trib. Bari, 04/12/2007, in Massima Redazionale 2008 e Trib. Monza, 05/03/2008, in Guida al diritto 2008, 44, 70) 6.4. Apertamente generica è la doglianza per cui il contratto N 044649448 sarebbe “eccessivamente oneroso alla luce della capitalizzazione degli interessi applicati ad esso”.

Prima ancora che infondata nel merito, l’eccezione risulta priva di qualsiasi riscontro probatorio e, come tale, inammissibile con conseguente necessità di reiezione. Difatti non è sufficiente affermare la una illegittima capitalizzazione degli stessi in violazione dell’art. 1283 c.c. che vieta l’anatocismo senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo.

In questa direzione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset” (Cass. Civ., 03-04-2014, n. 7775).

Benché parte istante faccia riferimento alla capitalizzazione degli interessi, nulla dice e nulla prova a riguardo: ragion per cui la contestazione è da considerarsi priva di pregio e meramente dilatoria. Parte opponente, infatti, contravvenendo al disposto di cui all’art. 2697 c.c. secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, nulla ha provato, essendosi limitata a formulare una contestazione generica.

La circostanza dell’essere l’opposizione disancorata dal dato reale attinente alla fattispecie concreta rende il relativo motivo di resistenza e le eccezioni formulate manifestamente infondati.

7.1. In definitiva non sussiste alcun motivo ostativo alla pretesa creditoria e pertanto la spiegata opposizione va integralmente rigettata.

7.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 37 dell’8 marzo 2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da Euro 5.201 a Euro 26.000

Fase Compenso

Fase di studio della controversia, valore medio: Euro 875,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: Euro 740,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: Euro 1.120,00

Fase decisionale, valore minimo: Euro 810,00

Compenso tabellare Euro 3.545,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare Euro 3.545,00

Spese generali (15% sul compenso totale) Euro 531,75

COMPENSO LIQUIDATO Euro 4.076,75

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

1) RIGETTA l’opposizione proposta da (…) avverso il decreto ingiuntivo n. 4466 del 2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 24 luglio 2020, su ricorso della (…) S.R.L., che per l’effetto conferma;

2) CONDANNA (…) alla refusione delle spese di lite in favore della (…) S.R.L, che liquida in Euro 4.076,75 (di cui, Euro 3.545,00 per compensi di avvocato ed Euro 531,75 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55) oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute.

Così deciso in Napoli il 26 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.