il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticita’ espositiva degli atti processuali, fissato dall’articolo 3 c.p.a., comma 2, esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile, esponendo il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilita’ dell’impugnazione, non gia’ per l’irragionevole estensione del ricorso, non sanzionata normativamente, ma in quanto pregiudizievole per l’intelligibilita’ delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 4.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16916

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24349-2016 proposto da:

(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1558/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) esponendo che: aveva affittato un’azienda ed era subentrato al connesso contratto di locazione che vedeva locatori gli evocati in lite; questi ultimi avevano ripetutamente violato gli obblighi contrattuali inerenti lo stato dell’immobile oggetto di contratto, su cui era dovuto intervenire con opere eseguite a fronte della promessa di rimborsi mai effettuati; aveva trattenuto parte del dovuto per i promessi rimborsi vedendosi invece intimare dalla proprieta’ plurimi sfratti per morosita’; sia per questo che, inizialmente, per i rapporti con il cedente del contratto di locazione e originario conduttore, i locatori avevano ricevuto somme maggiori del dovuto a titolo di rateo; questi ultimi avevano anche ottenuto un sequestro giudiziario dell’azienda illegittimo e basato su presunte e infondate violazioni degli accordi contrattuali; gli era stata quindi ingiustamente sottratta la disponibilita’ dei beni aziendali, e, in tale occasione, anche di beni personali, con grave danno connesso altresi’ alla nomina di (OMISSIS) quale custode; avevano aggravato il danno alcuni pignoramenti mobiliari; nonostante l’accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di sequestro giudiziario, e il venir meno dei pignoramenti per rinuncia dei creditori, il tempo trascorso aveva comportato la dispersione dei beni aziendali, oggetto anche di procedimenti penali e non piu’ recuperati, e la sostanziale distruzione dell’azienda stessa; i proprietari avevano comunque abusivamente introdotto il giudizio di merito chiedendo la risoluzione del contratto di locazione e il risarcimento dei danni; la domanda risolutoria era stata accolta in via definitiva; tutto cio’ aveva cristallizzato i distinti quanto consistenti danni patrimoniali e all’immagine professionale e imprenditoriale. Di questi chiedeva il ristoro.

Il tribunale, davanti al quale si erano costituiti i convenuti chiedendo oltre al rigetto delle pretese attoree anche, in via riconvenzionale, un risarcimento per la mancata disponibilita’ dei beni locati e la condanna dell’istante per responsabilita’ processuale aggravata, prima con sentenza non definitiva, poi con sentenza definitiva, respingeva tutte le domande. In particolare, per quanto qui ancora rileva, rilevava che alcune domande di (OMISSIS) erano precluse dai giudicati discendenti dai plurimi giudizi precedenti, altre non erano supportate dalle prove. Il giudice rigettava d’altro canto la domanda di responsabilita’ processuale aggravata in mancanza della prova del danno.

La corte di appello, pronunciando sul gravame principale di (OMISSIS), lo dichiarava inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi, tenuto in specie conto del fatto che non erano spiegate le ragioni per cui non avrebbe dovuto ritenersi operante la preclusione del giudicato, da riferire al dedotto e al deducibile. Con la stessa sentenza veniva accolto l’appello incidentale sul rigetto della domanda di responsabilita’ processuale proposto, da (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS) nelle more deceduto, e da (OMISSIS), anch’egli quale erede di quest’ultimo, osservando che, in mancanza di prova del pregiudizio, la liquidazione poteva essere equitativa.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) formulando tre motivi e depositando memoria.

Non hanno svolto difese gli intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’articolo 342 c.p.c., nella formulazione “ratione temporis” applicabile, poiche’ la corte di appello avrebbe omesso di rilevare ed esaminare le censure sollevate davanti a lei, inerenti al fatto che il giudicato risolutorio non poteva coprire le domande risarcitorie mai esaminate, e, talora, espressamente oggetto di riserva di azione separata, in particolare nel caso di uno dei giudizi preclusivi menzionati dalla corte territoriale finito, poi, con la cancellazione della causa dal ruolo e, quindi, senza poter avere alcun effetto ostativo. Inoltre era stato spiegato, quanto alla domanda di restituzione del deposito cauzionale, che non era risultata la prova del versamento perche’ lo stesso era stato effettuato dall’originario conduttore cui il deducente era succeduto. Infine, quanto ai beni aziendali e personali dispersi, era stata data la prova attraverso un verbale di consegna il cui esame era stato omesso dal giudice di secondo grado.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’articolo 24 Cost., articolo 99 c.p.c., articolo 2907 e 2909 c.c., poiche’ con la dichiarata inammissibilita’ dell’appello, in particolare a motivo dell’infondata preclusione da giudicato, era stato leso irrimediabilmente il diritto di difesa del ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’articolo 96 c.p.c., poiche’ non poteva ritenersi sussistente alcuna malafede in capo al ricorrente che aveva solo agito a difesa dei suoi diritti.

2. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, con assorbimento del secondo.

Va premesso che anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errori “in procedendo”, in relazione ai quali la Corte e’ anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare a ogni altra questione quella concernente l’ammissibilita’ del motivo in relazione ai termini in cui e’ stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilita’ diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione puo’ e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. Questo condivisibile principio e’ stato ribadito proprio in punto di applicazione dell’articolo 342 c.p.c., specificandosi che, nell’ipotesi, la parte ha l’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione, senza potersi limitare a rinviare all’atto medesimo (Cass., 20/07/2012 n. 12664, nella speculare ipotesi di censura del rigetto della dedotta genericita’ dei motivi di appello).

Nella fattispecie qui in scrutinio, la parte non trascrive mai il contenuto dei singoli motivi di appello, nella parte di volta in volta rilevante, ma per un verso si limita al rimando alle pagine dell’impugnazione di merito; e per altro verso ne sovrappone il preteso o supposto contenuto alle argomentazioni relative alla fondatezza nel merito dei motivi stessi, il che costituisce, invece, profilo logicamente distinto, senza che sia dato comprendere se e in che misura e termini quelle argomentazioni fossero state riversate puntualmente nelle censure di seconde cure (cfr. anche Cass., 20/08/2015, n. 17049, che, al riguardo di una pretesa omissione di pronuncia sui motivi di gravame, ne richiede ai medesimi fini la trascrizione). Cio’ tanto piu’ in quanto il ricorrente contestualmente rimanda, sul punto, all’esposizione della vicenda processuale, operata affastellando quella qui in esame ai plurimi processi precedenti e connessi e, soprattutto, alle pretese erroneita’ pregiudizievoli maturate in essi, il tutto in modo inestricabilmente lesivo della compiuta decifrabilita’ delle censure qui specificatamente rilevanti.

Va ribadito che il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticita’ espositiva degli atti processuali, fissato dall’articolo 3 c.p.a., comma 2, esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile, esponendo il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilita’ dell’impugnazione, non gia’ per l’irragionevole estensione del ricorso, non sanzionata normativamente, ma in quanto pregiudizievole per l’intelligibilita’ delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 4 (Cass., 20/10/2016, n. 21297).

2.1. Il terzo motivo di ricorso e’ parimenti inammissibile.

Parte ricorrente, infatti, deduce solo genericamente l’assenza dell’elemento soggettivo necessario alla responsabilita’ processuale aggravata, lamentandone l’ingiustizia, senza intaccare specificatamente, con la censura, le “rationes decidendi” assunte dalla corte territoriale con riguardo, per un verso, alla reiterata proposizione di azioni risultate infondate, fino a quella presente, e, per altro verso, con riguardo alla possibilita’ di liquidazione equitativa del pregiudizio, in assenza della concreta dimostrazione di uno specifico danno.

3. Nulla sulle spese in mancanza di attivita’ difensiva degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.