sebbene l’art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005 in punto azione di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato non riproduca il vecchio disposto previsto dal comma III dell’art. 1 della Legge n. 990 del 1969 che escludeva l’azione di rivalsa dell’assicurazione contro il proprietario del veicolo nell’ipotesi di circolazione prohibente domino facendo salva l’azione solo verso il conducente, la nuova disposizione deve comunque essere interpretata nel senso che i sinistri causati da veicoli circolanti contro la volontà del proprietario, anche in assenza di denuncia di furto – non generano alcuna responsabilità del proprietario assicurato. Ciò non solo in quanto questa era l’interpretazione della norma sotto la vecchia codificazione ma anche perché il principio posto dall’art. 2054 comma III ultimo periodo c.c., che esonera il proprietario da responsabilità se la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, appare principio di tenore generale, applicabile non solo nel caso espressamente ivi previsto con riferimento alla responsabilità diretta di conducente e proprietario nei confronti del danneggiato, ma anche con riferimento all’azione di rivalsa ex art. 144 codice delle Assicurazioni.

Tribunale|Alessandria|Civile|Sentenza|21 marzo 2023| n. 245

Data udienza 21 marzo 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZ. CIVILE

Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 448/18 del Ruolo Generale dell’anno 2018, posta in deliberazione all’udienza del 21.12.2022 e vertente

tra

(…) s.p.a. in persona del procuratore A.B., con sede in M., elett.te dom.ta in Acqui Terme presso lo studio dell’avv.to Gi.Br., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fe.Ca. del Foro di Verona come da mandato a margine dell’atto di citazione

Attrice

contro

(…), in atti gen.to, res. in V. (A.) rappresentato e difeso dall’Avv.to En.Co. del Foro di Alessandria come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuto

(…), in atti gen.ta, res. in A., fraz. Z., rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di costituzione con nuovo difensore del 14 dicembre 2018, dall’Avv.to Ma.Ga. del foro di Alessandria.

convenuta

OGGETTO: azione di rivalsa ex artt. 1916 c.c. e 144 D.Lgs. n. 209 del 2005

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Nel presente giudizio (…) ha esercitato azione di rivalsa ex artt. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell’assicurata del beneficiario della polizza che assicurava per la circolazione l’autovettura (…) di proprietà di (…) e condotta da (…), esponendo che il (…) aveva dolosamente cagionato, in data 9 agosto 2012 un sinistro stradale, utilizzando l’auto in questione per tamponare volontariamente l’auto condotta da (…) e successivamente, quando questi era sceso dalla stessa, investirlo cagionandogli gravi lesioni.

A seguito di ciò la compagnia assicurativa aveva corrisposto al (…) l’indennizzo pari a Euro 108.919,20 ( Euro 97.500 oltre spese legali), che ora (…) chiedeva di recuperare contro il conducente e la proprietaria del veicolo, azione cui era legittimata in applicazione dell’art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005 a mente del quale l’impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare del tutto o ridurre la propria prestazione.

A tal proposito l’attrice richiamava l’art. 1917 comma I ultimo periodo del c.c. e l’art. 13 delle CDG del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, a mente del quale erano assicurati solo i danni involontariamente cagionati a terzi, con esclusione di quelli, come nel caso oggetto di causa, causati invece con dolo. Evidenziava ancora come il (…), commessi i fatti di cui sopra, era stato successivamente tratto in arresto per tentato omicidio e poi condannato per tale reato, in appello derubricato in lesioni dolose aggravate. In via subordinata esercitava una non meglio precisata azione surrogatoria, richiamando l’artt. 1203 c.c. e 1917 comma I c.c..

Si costituivano in giudizio i convenuti.

(…) contestava soprattutto il quantum della pretesa di parte attrice, evidenziando come (…) avesse indennizzato in maniera troppo generosa e comunque ingiustificata il danneggiato (…).

(…) si difendeva evidenziando come il (…), padre dei suoi figli da cui si era da tempo separata al momento del fatto, le avesse sottratto di nascosto le chiavi dell’automobile di sua proprietà per poi utilizzarla per commettere, a sua totale insaputa e prohibente domino, i delitti contro il (…). In applicazione dell’art. 2054 comma III ultimo periodo c.c. che esonera il proprietario da responsabilità se la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, chiedeva che la domanda nei suoi confronti fosse integralmente rigettata.

La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d’ufficio – volta a quantificare il danno non patrimoniale subito da E.(…) posto che il diritto dell’assicuratore che agisca in surrogazione è sottoposto al duplice limite dell’ammontare del danno effettivamente riportato dal danneggiato e dell’ammontare dell’indennizzo effettivamente pagato – e posta una prima volta in decisione.

Il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per istruirla anche sull’eccezione di parte convenuta (…). Veniva quindi espletata prova per testi, dopodiché la causa veniva nuovamente rinviata per p.c.

All’esito il Tribunale decide come segue.

La domanda di parte attrice è per lo più fondata nei confronti di M.L..

A tal proposito la documentazione versata in atti, ivi compresa quella acquisita d’ufficio presso il NORM dei Carabinieri di Casale Monferrato e la Stazione di Cerrina, provano senza dubbio che il convenuto dolosamente dapprima tamponò l’auto del (…) e poi, sceso questo dall’auto, lo investì passandogli sopra con la vettura, cagionandogli lussazione della sinfisi pubica e diastasi delle ossa del pube. Il (…) giustificò il suo comportamento adducendo di avere crediti da lavoro contro il (…) che questi non gli aveva pagato; successivamente fu arrestato dai Carabinieri, processato e condannato, dapprima per tentato omicidio e poi per lesioni dolose aggravate.

A seguito di ciò l’assicuratore ha pagato al (…) i danni dallo stesso subiti ( vedi doc.ti sub (…)). Sul fatto che la garanzia assicurativa nei confronti del terzo danneggiato copre anche i danni dolosamente causati dal conducente del veicolo vedi Cass. 20 agosto 2018 n. 20786; Cass. ulteriori 19368/2017.

Il diritto di rivalsa dell’assicuratore per quanto pagato al danneggiato discende dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni che prevede che l’assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare la proprie prestazioni: in questo caso il diritto a rifiutare la copertura assicurativa discende dall’art. 1917 comma I ultimo periodo del c.c. e dall’art. 13 delle CDG del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ( Doc. 1 fascicolo attoreo), a mente del quale erano assicurati solo i danni involontariamente cagionati a terzi, con esclusione di quelli, come nel caso oggetto di causa, causati invece con dolo.

Circa il quantum dovuto il CTU ha accertato che il danneggiato, di anni 44 al momento del sinistro, riportò un’invalidità permanente pari a 15 punti percentuali, che, tenuto conto anche del danno morale, si liquida in base alle tabelle del Tribunale di Milano, in complessivi Euro 42.622. A ciò si aggiungano Euro 13.965 per gg. 120 di invalidità temporanea di grado elevato e per gg. 90 di invalidità temporanea di grado medio, secondo il conteggio proposto nella precisazione delle conclusioni da parte attrice, per un totale di Euro 56.587. Tale importo può poi essere aumentato del 30% per danno morale personalizzato conseguito da accertato fatto di reato doloso, così giungendosi all’importo finale di Euro 73.563,10.

Ed è questo l’importo che deve essere posto a carico del convenuto M.L., mentre per l’importo residuo la domanda deve essere rigettata, non comprendendosi bene a quale titolo l’assicurazione abbia liquidato al danneggiato un importo maggiore ( pari a Euro 97.500, vedi doc.ti sub 7 ) e non potendosi porre a carico del (…) gli ulteriori oneri legali rimborsati dall’assicurazione.

Passando ora alla domanda proposta nei confronti di (…) si deve rilevare come la stessa sia riuscita a provare che il (…) le aveva sottratto a sua insaputa le chiavi dell’automobile dalla borsa personale. Un tanto, dichiarato dalla convenuta in sede di interrogatorio libero, è stato indirettamente confermato dal teste (…), fratello della convenuta, il quale, pur non essendo presente a casa del (…) (ove la (…) si era recata per farlo stare insieme ai figli avuti dalla coppia da tempo separata) ha confermato sia la separazione della coppia, sia i cattivi rapporti fra i due e fra il (…) e la famiglia (…), sia che la sorella si recava di tanto in tanto a casa del (…) per fargli incontrare i figli, sia infine che il giorno del sinistro la sorella aveva ad un certo punto telefonato a casa della famiglia di origine per chiedere di andarla a prendere a casa del (…), essendosi questi allontanato con la sua auto dopo averle preso le chiavi. Lui stesso o il padre erano poi andati e prendere la ragazza e i bambini. Il teste ha anche aggiunto che da quando (…) se n’era andata da casa il (…) era rimasto privo di auto.

Le riferite circostanze consentono di ritenere sufficientemente provato che la circolazione del veicolo in occasione del sinistro è avvenuta contro la volontà della proprietaria (…), la quale era da tempo separata dal (…) e non aveva nessun valido motivo per consentirgli di usare la propria auto, tanto più che certamente la donna sapeva che si trattava di soggetto poco affidabile, come dimostra il grave comportamento dallo stesso tenuto in occasione del sinistro.

Anche la circostanza che il (…) non avesse una propria auto appare rilevante, perché conferma che la sottrazione alla (…) della chiavi faceva parte di un unico disegno criminoso iniziato con l’impossessamento dell’auto che il (…) aveva intenzione di usare come arma letale contro il (…).

Va inoltre rilevato come tale impossessamento sia avvenuto non solo ad insaputa della (…) (invito domino), ma anche e certamente contro la volontà di questa (prohibente domino); né, visto che la (…) si trovava fuori di casa, le si può imputare alcuna leggerezza nella sorveglianza delle chiavi, che teneva nella sua borsa personale come chiunque altro avrebbe fatto, e di cui il (…) si impossessò approfittando di una sua momentanea distrazione.

In diritto occorre osservare che, sebbene l’art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005 in punto azione di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato non riproduca il vecchio disposto previsto dal comma III dell’art. 1 della (…) n. 990 del 1969 che escludeva l’azione di rivalsa dell’assicurazione contro il proprietario del veicolo nell’ipotesi di circolazione prohibente domino facendo salva l’azione solo verso il conducente, la nuova disposizione deve comunque essere interpretata nel senso che i sinistri causati da veicoli circolanti contro la volontà del proprietario, anche in assenza di denuncia di furto – non generano alcuna responsabilità del proprietario assicurato.

Ciò non solo in quanto questa era l’interpretazione della norma sotto la vecchia codificazione ma anche perché il principio posto dall’art. 2054 comma III ultimo periodo c.c., che esonera il proprietario da responsabilità se la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, appare principio di tenore generale, applicabile non solo nel caso espressamente ivi previsto con riferimento alla responsabilità diretta di conducente e proprietario nei confronti del danneggiato, ma anche con riferimento all’azione di rivalsa ex art. 144 codice delle Assicurazioni. In tale senso vedi Cass. n. 8622/2003 che esclude l’azione di rivalsa contro il proprietario nell’ipotesi di circolazione del veicolo avvenuta contro la sua volontà, Cass. n. 1502/1997 e Cass. n. 5698/1991.

A maggior ragione la stessa conclusione deve ritenersi anche per il caso di azione surrogatoria ex art. 1203 n. 3) c.c. , esercitata dall’assicurazione in via subordinata: è infatti evidente che se neppure il (…) aveva azione contro la (…) visto il disposto dell’art. 2054 comma III ultimo periodo c.c., tantomeno il medesimo inesistente diritto può essere fatto valere in via surrogatoria dalla compagnia assicuratrice.

In conclusione la domanda è accolta contro il (…) e respinta contro la (…).

Le spese tutte, che seguono il principio di soccombenza, si liquidano in base al D.M. n. 55 del 2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022 , tabella 2, causa di valore da Euro 52.000 a Euro 260.000, valori minimi, considerato che il reale valore della causa si attesta assai vicino alla fascia più bassa dello scaglione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione:

condanna (…) a pagare a (…) s.p.a. la somma di Euro 73.563,10 per le causali di cui in motivazione oltre interessi moratori al tasso di cui cui all’art. 1284 comma IV c.c. dalla data della messa in mora del 30 dicembre 2016 (doc.to 9) al saldo;

pone le spese di CTU definitivamente a carico di (…);

rigetta la domanda proposta nei confronti di (…);

Condanna (…) al pagamento delle spese di lite in favore di (…) s.p.a., che liquida in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 7.051,50 per compensi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, CPA e IVA come per legge;

Condanna (…) s.p.a, al pagamento delle spese di lite in favore di (…), che liquida in Euro 7.051,50 per compensi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, CPA e IVA come per legge; con distrazione delle spese a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Alessandria il 21 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2023.

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La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.