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Veicolo non funzionante e copertura assicurativa.
il concetto di circolazione stradale di cui all’articolo 2054 cod. civ., include anche la posizione di arresto del veicolo, e cio’ in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo e’ destinato a compiere e per il quale puo’ circolare sulle strade. Ne consegue che per l’operativita’ della garanzia a titolo di r.c.a. e’ necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalita’ non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreche’ esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14745
Data udienza 28 marzo 2018
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11587-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SOC CONS ARL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 744/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione;
udito l’Avvocato.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) s.p.a., ora (OMISSIS) s.p.a., la proprietaria di un autocarro (OMISSIS) s.p.a., divenuta successivamente (OMISSIS) s.p.a., e l’utilizzatrice del mezzo a titolo di locazione finanziaria, ritenuta la (OMISSIS) s.r.l., ora Fallimento (OMISSIS) s.r.l., ma poi risultata essere la (OMISSIS) s.c.r.l., successivamente posta in liquidazione, esponendo che era stato coinvolto in un incidente occorso mentre era alla guida di un ciclomotore e aveva impattato violentemente il mezzo pesante, addetto alla raccolta dei rifiuti, precedentemente danneggiato da un incendio, che occupava la strada. Premesso di aver subito gravissime lesioni, chiedeva il ristoro dei conseguenti danni, dapprima ex articolo 2051 cod. civ., poi, precisando tempestivamente la domanda, anche ex articolo 2054 cod. civ..
Si costituiva in giudizio, per quanto ancora qui rileva, la societa’ di assicurazione controdeducendo che il fatto non poteva ritenersi soggetto alla disciplina della circolazione stradale, poiche’ non piu’ un veicolo ma una mera carcassa, cui era infatti seguita la sua demolizione, fermo che il sinistro doveva comunque essere addebitato alla sola responsabilita’ del conducente il ciclomotore poiche’ sussistevano condizioni di sufficiente visibilita’ per evitare l’impatto.
Il tribunale rigettava la domanda, accogliendo la prospettiva della societa’ assicuratrice.
La corte di appello, pronunciando sul gravame di (OMISSIS), lo accoglieva parzialmente ritenendo che il mezzo, fermo sulla strada perche’ incendiatosi alcune ore prima, non poteva essere considerato al pari di un rifiuto abbandonato. Stabiliva un concorso di colpa al 30 per cento a carico dell’originario attore e liquidava di conseguenza il relativo danno alla persona.
Avverso questa decisione ricorrono (OMISSIS) s.p.a., formulando due motivi e depositando memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Ha formulato conclusioni scritte il pubblico ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 cod. civ., e L. 24 dicembre 1969, n. 990, articoli 1 e 18, poiche’ la corte di appello avrebbe errato nell’affermare l’applicabilita’ della disciplina concernente la circolazione stradale, compresa quindi quella inerente all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, atteso che il mezzo, al momento dell’incidente, circa 12 ore dopo l’incendio, era un relitto, per effetto della conseguente distruzione completa del cabinato, l’intero impianto idraulico elettrico, e molte parti connesse, tanto da essere successivamente demolito. Non aveva piu’, pertanto, caratteristiche che lo rendessero un veicolo ancora soggetto alla disciplina sulla r.c.a. e di cui all’articolo 2054 cod. civ..
Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’articolo 132, n. 4, cod. proc. civ., per insanabile contraddittorieta’ della sentenza impugnata, atteso che, per un verso, aveva affermato che il mezzo non poteva essere facilmente avvistato, inferendone l’addebitabile pericolosita’; per altro verso aveva concluso, imputando il concorso di colpa nella misura del 30 per cento a carico del (OMISSIS), nel senso che l’automezzo era avvistabile e che quindi con una manovra di emergenza, anche tentata “in extremis”, il violento scontro avrebbe potuto essere scongiurato.
2. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Come desumibile da quanto appena riassunto, la censura e’ incentrata sulla possibilita’ di ritenere applicabile o meno, nella fattispecie qui in scrutinio, la disciplina civilistica sulla responsabilita’ da circolazione stradale e quella, speciale e correlata, sull’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
Trattando della sussumibilita’ o meno della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla norma, si versa in una ipotesi di errore di giudizio e non in un profilo di ricostruzione in fatto riservata al giudice di merito.
Come noto, secondo la condivisibile nomofilachia (Cass., Sez. U., 29/04/2015, n. 8620, Cass., 22/11/2017, n. 27759), il concetto di circolazione stradale di cui all’articolo 2054 cod. civ., include anche la posizione di arresto del veicolo, e cio’ in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo e’ destinato a compiere e per il quale puo’ circolare sulle strade. Ne consegue che per l’operativita’ della garanzia a titolo di r.c.a. e’ necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalita’ non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreche’ esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.
E’ dunque innanzi tutto acquisito, “al di la’ dell’apparente incongruita’ lessicale”, il concetto di “circolazione statica”, comprensiva dei “momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un’utilizzazione della strada al pari del transito” (Cass., Sez. U., n. 8620 del 2015, punto 3.1.).
Quanto al concetto di veicolo (punto 3.4. dell’arresto a Sezioni Unite), deve innanzi tutto trattarsi un mezzo “dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante”. Inoltre, “solo i mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi (come puo’ essere un veicolo ormai privo di ruote e ridotto a un rottame ovvero anche una macchina operatrice che sia fissata su un basamento) non assurgono – o non assurgono piu’ – al concetto di “veicolo”, con conseguente inoperativita’ della garanzia diretta del terzo danneggiato”.
Quanto sopra spiega chiaramente perche’ il fatto che il mezzo abbia subito un’avaria grave quale un incendio, che puo’ essere determinato anche da uno scontro tra veicoli ponendoli nell’impossibilita’ di muoversi, non implica, dopo tale accadimento, che si possa ritenere il veicolo non piu’ tale, esentando illogicamente l’utilizzatore, ove ancora nelle condizioni di farlo, dal rispetto dei canoni di diligenza e perizia propri della disciplina sulla circolazione stradale.
Come osservano le Sezioni Unite, perche’ si possa escludere si tratti di veicolo, si deve trattare di un mezzo che sia “stabilmente” nell’impossibilita’ di spostarsi: il riferimento a mezzi che “non assurgono piu’ al concetto di veicolo” segnala la rilevanza della destinazione oggettiva acquisita definitivamente alla cosa. Non a caso si fa l’esempio di veicoli fissati su basamento, ovvero privi di ruote e riconoscibili come rottami in senso proprio, quindi non nel senso della mera anche se grave avaria occorsa, che infatti le Sezioni unite escludono, sul piano logico, di per se’ essere fattore che sottrae i legittimati alle responsabilita’ della disciplina di settore; ma nel senso di non essere piu’ strutturalmente – e dunque non solo concretamente e per le condizioni sopraggiunte in un dato momento – suscettibili di uso come veicoli.
Questa cornice concettuale rende evidente perche’ il fatto che poi il veicolo sia successivamente stato demolito, per ragioni che possono infatti essere anche economiche, non puo’ avere significato dirimente ed escludente. Mentre assume significato dirimente, e inclusivo, la circostanza che si tratti di un mezzo anche con rilevanti danni che ne abbiano interrotto e quindi impedito in un dato momento l’ulteriore circolazione, a seguito dell’avaria per quanto grave e richiedente massicci interventi per l’eventuale ripristino.
Questo risulta il senso della “stabile impossibilita’ di muoversi” richiamata dalla suddetta nomofilachia, che pertanto non puo’ sottendere un mutevole vaglio meramente quantitativo in ordine ai danni in ipotesi subiti dal mezzo, bensi’ una ricognizione qualitativa e complessiva della persistente natura riferibile allo stesso.
Il fatto, accertato in sede di merito, che il mezzo, dopo 12 ore da un incidente subito mentre appunto circolava, si trovasse ancora al centro della carreggiata, non fa che confermare la natura di veicolo, sia pure non piu’ funzionante. Fattispecie opposta a quella del relitto, in quanto tale non piu’ e definitivamente estraneo alla circolazione.
2.1. Il secondo motivo e’ in parte inammissibile, in parte infondato.
Alla fattispecie e’ applicabile la nuova previsione di cui all’articolo 360, comma 1, n. 5, introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, sicche’ in cassazione e’ denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’articolo 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, dando luogo a nullita’ della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonche’ nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorieta’, al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940).
Parte ricorrente, in questo quadro, ritiene sussistere la descritta contraddizione irresolubile.
Il rilievo per un verso non puo’ avere pregio, per l’altro finisce per richiedere un’inammissibile rilettura istruttoria.
Infatti, la corte territoriale ha inteso anche letteralmente dire che per un verso il mezzo non era “facilmente” avvistabile, fondando la colpa di chi non ne aveva neppure segnalato la presenza; per altro verso il mezzo poteva essere avvistato in modo da permettere, guidando con le imposte regole di prudenza e attenzione, un doveroso quanto estremo tentativo di scongiurare o limitare l’impatto. In cio’ non solo non vi e’ alcuna contraddizione logica, ma si sintetizza la coerenza con il riparto proprio del ritenuto concorso di colpa.
3. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte intimata controricorrente, liquidate in Euro 10.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.