La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’ di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 1, e’ applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta “impropria”, considerato il rinvio operato dalla medesima norma a tutti i reati di bancarotta propria ed il richiamo della L. Fall., articolo 223, comma 1, alle pene stabilite nella L. Fall., articolo 216.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 30 gennaio 2018, n. 4403

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. MORELLI Frances – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 06/10/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MORELLI FRANCESCA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa DI NARDO MARILIA;

Il PG chiede l’annullamento senza rinvio per prescrizione in relazione al ricorso del (OMISSIS) e l’inammissibilita’ di tutti gli altri ricorsi.

Udito il difensore: l’avv. (OMISSIS) si sofferma in particolare sul primo motivo di ricorso dei suoi assistiti (OMISSIS) e (OMISSIS) e, riportandosi agli altri motivi, chiede l’integrale accoglimento dell’impugnazione.

L’avv. (OMISSIS) espone alla Corte il contenuto del ricorso di cui chiede l’accoglimento.

L’avv. (OMISSIS) illustra le considerazioni a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza gravata.

L’avv. (OMISSIS) espone ampiamente le ragioni che lo portano a chiedere la cassazione del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 19.5.11 che aveva condannato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, la curatela fallimentare della cooperativa a responsabilita’ limitata (OMISSIS).

1.1. A (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo quale presidente del consiglio di amministrazione della s.r.l. (OMISSIS), dichiarata fallita il (OMISSIS), gli altri due come concorrenti esterni, viene addebitato il reato di cui all’articolo 110 c.p., L. Fall., articolo 223, commi 1 e 2, articolo 216, comma 1, n. 1, articolo 219, comma 1 e comma 2, n. 1 per avere distratto l’intero complesso aziendale della (OMISSIS) (capo A).

Al solo (OMISSIS) viene anche addebitato il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, nella qualita’ sopra indicata, tenuto il libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della (OMISSIS) (capo B).

A (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) viene addebitato il reato di cui agli articoli 81 e 110 c.p., L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 1, articolo 223, comma 1 per avere distratto dapprima gli introiti e la clientela, poi l’intero complesso aziendale della societa’ cooperativa a responsabilita’ limitata (OMISSIS) (d’ora in avanti (OMISSIS)), dichiarata fallita il (OMISSIS), secondo un disegno criminoso ordito dal (OMISSIS), legale rappresentante della s.a.s. (OMISSIS), con la complicita’ di coloro ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) che si erano succeduti nella amministrazione della societa’ fallita (capo C).

1.2. Le vicende che hanno preceduto il fallimento delle due societa’ – (OMISSIS) e (OMISSIS)- sono state riassunte dalla Corte d’Appello nei seguenti termini:

– la (OMISSIS) era stata costituita nel 1981 quale stabilimento frigorifero per la lavorazione e conservazione di pasti e derrate, preparazione pasti caldi e refezione scolastica;

– la societa’ era, dal 1986, retta da un consiglio di amministrazione, ma la posizione preminente era stata conservata da (OMISSIS), condannato dal Tribunale di Siracusa e non ricorrente, padre del presidente del CdA (OMISSIS);

– alla data del fallimento non era stato possibile ricostruire la situazione economico patrimoniale della societa’ in quanto non erano stati consegnati i libri e le scritture contabili e mancavano i bilanci degli anni 1987 e 1991;

– il 31.12.91 era stata formalizzata la cessione dell’intero complesso aziendale facente capo alla (OMISSIS) alla coop. (OMISSIS), il cui legale rappresentante era (OMISSIS), con la pattuizione di un corrispettivo pari a cinque miliardi e trecento milioni di Lire;

– anche la (OMISSIS) si era trovata ben presto in una situazione di sofferenza di liquidita’ sicche’ aveva intrapreso una collaborazione con la (OMISSIS) di (OMISSIS), societa’ alla quale era stato ceduto il complesso aziendale gia’ della (OMISSIS);

nel 1995 veniva dichiarato il fallimento di entrambe le societa’.

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, la (OMISSIS), in stato di dissesto finanziario, aveva ceduto l’intero suo complesso aziendale alla (OMISSIS) che, allo scopo di procedere a tale acquisizione, aveva anche ottenuto un cospicuo finanziamento dall’IRCAC (Istituto regionale per il credito alla cooperazione).

(OMISSIS) aveva destinato soltanto in parte detto finanziamento a pagare i debiti di (OMISSIS) (va precisato che la cessione era avvenuta con l’accollo non liberatorio dei debiti aziendali), aveva incamerato i beni di tale societa’ e li aveva poi trasferiti alla (OMISSIS), societa’ controllata esclusivamente da (OMISSIS), sicche’ i creditori di (OMISSIS), non pagati da (OMISSIS), non avevano potuto soddisfarsi nemmeno sui beni della societa’, transitati ad altro soggetto-persona giuridica.

D’altro canto, anche nella gestione della (OMISSIS) erano state riscontrate numerose irregolarita’, dal momento che mancavano le scritture contabili sino al 2002, tanto che non era stato possibile accertare se la cessione da (OMISSIS) ad (OMISSIS) fosse stata regolata con effettivi mezzi di pagamento.

La Corte d’Appello ritiene provata la fittizieta’ dell’operazione, ideata e realizzata non gia’ per finanziare la (OMISSIS) onde consentirle di pagare i creditori, quanto piuttosto diretta a fare uscire i beni dalla disponibilita’ della societa’ senza alcuna contropartita apprezzabile, ed evidenzia alcuni dati:

– l’irrisorieta’ del prezzo di cessione, pari a poco piu’ di dodici milioni di Lire;

– l’inesistenza del credito di un miliardo e quattrocentomilioni di Lire asseritamene vantato da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), apparentemente compensato con parte del prezzo pattuito per la cessione;

– il mancato pagamento, da parte di (OMISSIS), di gran parte dei debiti di (OMISSIS). (OMISSIS), nella duplice veste di gestore effettivo di (OMISSIS) all’epoca in cui venne pattuita la cessione e di amministratore di (OMISSIS), presso cui confluirono definitivamente tutti i beni di (OMISSIS), e’ stato ritenuto principale artefice dell’operazione di svuotamento delle due societa’.

(OMISSIS), esperto in consulenza aziendale e dirigente della (OMISSIS), si era adoperato per far ottenere ad (OMISSIS) il finanziamento pubblico agevolato, pari a quattro miliardi e trecento milioni di Lire, che avrebbe dovuto essere impiegato per l’acquisizione del complesso aziendale di (OMISSIS) ma che fu invece destinato ad altri scopi.

Secondo la Corte, egli era perfettamente consapevole del fatto che la (OMISSIS) versasse in condizioni di dissesto e che la (OMISSIS) non fosse altro che una “scatola vuota”, sicche’ l’operazione per il cui finanziamento egli si era adoperato era fittizia e destinata a distrarre senza corrispettivo l’intero patrimonio della (OMISSIS).

Quanto a (OMISSIS), la sua responsabilita’ in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale legale rappresentante della fallita, non e’ esclusa, secondo la Corte d’Appello, dalla presenza, in azienda, del padre (OMISSIS), che manteneva comunque un controllo sulla gestione.

Analoghe considerazioni vengono svolte quanto a (OMISSIS) e (OMISSIS), amministratori di diritto di (OMISSIS), in riferimento alla posizione di (OMISSIS), ritenuto essere esclusivo dominus della societa’.

2. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) si articola su quattro motivi.

Con il primo motivo si denunciano vizi motivazionali e travisamento della prova quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato al capo A), addebitatogli per avere distratto, in qualita’ di concorrente extraneus, in concorso con gli amministratori di fatto e di diritto della (OMISSIS), l’intero complesso aziendale di proprieta’ di tale societa’.

Premesso che il prezzo pattuito era stato inizialmente fissato in cinque miliardi e duecento milioni e poi ridotto a dodici milioni, si sostiene che la differenza era dovuta all’accollo dei debiti di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) ed alla compensazione del credito di oltre un miliardo e quattrocento milioni di Lire che (OMISSIS) vantava nei confronti di (OMISSIS), credito che, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di merito, era reale ed effettivo.

La regolarita’ dell’operazione inciderebbe anche sull’elemento soggettivo, posto che (OMISSIS) non poteva avere alcuna consapevolezza di recare un pregiudizio ai creditori di (OMISSIS), di cui non era amministratore.

Peraltro, il ricorrente aveva cessato ogni carica, all’interno di (OMISSIS), nel 1992, subito dopo la cessione ed era emerso in dibattimento che vi erano stati dei contrasti con (OMISSIS) a proposito della gestione della cooperativa, che era proseguita attraverso uomini di fiducia di quest’ultimo.

2.1. Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali e travisamento della prova quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato al capo C).

Secondo la Corte, (OMISSIS) avrebbe offerto la collaborazione della sua societa’, la (OMISSIS), ad (OMISSIS) allo scopo di creare un’Associazione Temporanea di Imprese ed avrebbe poi stipulato un contratto di affitto dell’opificio industriale (ex (OMISSIS)) che costituiva l’unico bene di (OMISSIS); l’intento di frode sarebbe dimostrato dalla trasformazione della (OMISSIS) in societa’ di capitali, proprio allo scopo di non consentire il recupero del bene.

In realta’, a dire della difesa, la trasformazione della societa’ da s.a.s. in s.r.l. era finalizzata a tutt’altro scopo, non vi era stata una acquisizione dei beni strumentali di (OMISSIS), fra cui quelli acquisiti da (OMISSIS), in quanto era stato stipulato con (OMISSIS) non un contratto di cessione di azienda ma di affitto di azienda e, in ogni caso, in relazione a tale contratto la curatela fallimentare di (OMISSIS) non aveva esercitato l’azione revocatoria ma vi era subentrata, evidentemente ritenendolo vantaggioso per la fallita.

2.2. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione in riferimento all’impugnazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa all’udienza del 10.6.10, di rigetto di istanza istruttoria formulata ai sensi dell’articolo 507 c.p.p..

Si trattava di una richiesta di confronto fra il teste (OMISSIS) e l’imputato (OMISSIS) o, in alternativa, di risentire il teste (OMISSIS) circa un presunto scontro di opinioni fra (OMISSIS) e (OMISSIS), in merito alla gestione della cooperativa.

2.3. Con il quarto motivo si censura l’erronea applicazione della disciplina in tema di sospensione dei termini di prescrizione.

Si era rilevato, da parte della difesa (OMISSIS), in sede di discussione, che in relazione alla posizione dell’imputato non doveva essere calcolata la sospensione dei termini di prescrizione, pari a 105 giorni, dovuta ad una astensione dei difensori dalle udienze a cui i suoi difensori non avevano aderito.

La diversa decisione della Corte sarebbe censurabile, cosi’ come quella di aggiungere un ulteriore periodo di sospensione, pari a mesi quattro e giorni diciassette, in conseguenza di un rinvio concesso su istanza di tutti i difensori e senza opposizione del Procuratore Generale.

La sottrazione di tali periodi di tempo dal calcolo della prescrizione anticiperebbe il decorso del termine ad epoca, precedente la pronuncia di secondo grado per entrambe le imputazioni.

3. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) si articola su sei motivi.

Con il primo motivo si deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullita’, essendosi verificata una nullita’ nella notificazione dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, avvenuta a mani della figlia dell’imputato presso la residenza di questi e non presso il domicilio eletto.

Detta nullita’ non potrebbe essere sanata, a detta del ricorrente, dalla proposizione dell’appello da parte del difensore.

3.1. Il secondo motivo propone l’identica censura contenuta nel quarto motivo del ricorso (OMISSIS), relativa all’inclusione, fra i periodi di sospensione della prescrizione, del rinvio dipeso dall’astensione a cui non aveva aderito la difesa del ricorrente. 3.2. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali quanto alla ricorrenza del delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo A).

Erroneamente, i giudici di merito, avrebbero ritenuto che l’operazione di cessione dell’intero compendio aziendale di (OMISSIS) ad (OMISSIS) fosse avvenuta senza alcuna effettiva contropartita, omettendo di considerare che tre miliardi e ottocento milioni di Lire erano stati corrisposti direttamente a (OMISSIS) dall’ente finanziatore IRCAC e che erano emersi cospicui pagamenti da parte di (OMISSIS) in favore di debitori di (OMISSIS), per un esborso complessivo di circa tre miliardi e seicento milioni di Lire.

Il fatto che i creditori di (OMISSIS) fossero stati soddisfatti soltanto parzialmente non dimostrerebbe la distrazione, tenuto conto che non e’ stato accertato se l’accollo, in capo ad (OMISSIS), dei debiti di (OMISSIS) fosse interno od esterno.

3.3. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali quanto al riconoscimento del concorso, da parte del ricorrente, nel reato di bancarotta. (OMISSIS) si adopero’ allo scopo di far ottenere alla (OMISSIS) un cospicuo finanziamento, necessario per l’acquisto dei beni della (OMISSIS), e tale condotta non integra, a detta della difesa, un concorso nella bancarotta per distrazione, tenuto conto, altresi’, del fatto che (OMISSIS) falli’ in quanto l’acquirente non destino’ il finanziamento allo scopo dichiarato e, sotto tale profilo, sarebbe del tutto irrilevante la posizione assunta dal ricorrente.

(OMISSIS) intervenne proprio perche’, consapevole delle difficolta’ che attraversava la (OMISSIS), intendeva salvaguardare i livelli occupazionali contribuendo al risanamento della societa’.

Priva di fondamento sarebbe la tesi che vede il (OMISSIS) cointeressato alla cooperativa (OMISSIS).

3.4. Con il quinto motivo si denunzia l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale per travisamento della stessa.

La richiesta di perizia grafologica formulata avanti alla Corte d’Appello ai sensi dell’articolo 603 c.p.p. aveva ad oggetto tutte le firme disconosciute dall’imputato e contenute nei libri della societa’ (OMISSIS), allo scopo di dimostrarne l’estraneita’. La Corte ha respinto la richiesta ritenendo erroneamente riguardasse un’unica firma in calce alla lettera di intenti per la costituzione della societa’ (OMISSIS) e fosse quindi irrilevante.

3.5. Con il sesto motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine alla eccessivita’ della pena irrogata per effetto dell’aggravate di cui alla L. Fall., articolo 219 parametrata a quella irrogata all’amministratore sociale.

4. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) si articola su tre motivi.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali laddove e’ stato ritenuto che l’avere conferito, da parte del ricorrente, nella sua qualita’ di presidente del consiglio di amministrazione di (OMISSIS) dal 22.7.92 al 30.6.93, una procura insititoria in favore di (OMISSIS), abbia favorito il proposito di costui di distrarre introiti, clientela e beni dalla societa’ poi fallita.

Gli atti distrattivi sarebbero, infatti, stati commessi in un periodo successivo rispetto a quello in cui (OMISSIS) aveva ricoperto la carica di presidente e non certo in virtu’ della procura institoria da lui conferita.

La condotta del ricorrente dovrebbe essere, in ogni caso, sussunta nella diversa ipotesi di bancarotta L. Fall., ex articolo 223, comma 2, che sanziona condotte dolose che non costituiscono dispersione o dissipazione di attivita’ ma che devono comunque porsi in nesso eziologico con il fallimento.

L’elemento soggettivo richiede, in tal caso, la coscienza e volonta’ della condotta e del nesso di causalita’ rispetto all’evento naturalistico del dissesto ed e’ del tutto assente in capo al (OMISSIS).

4.1. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge quanto alla ritenuta configurabilita’ dell’aggravante di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 1 che, a dire del ricorrente, non sarebbe applicabile alla fattispecie di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2.

L’esclusione dell’aggravante determinerebbe l’estinzione del reato per prescrizione.

4.2. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali sempre con riferimento all’aggravante.

E’ escluso, secondo il difensore, che l’ammontare del danno possa essere determinato con riferimento all’intero passivo fallimentare e, in ogni caso, l’imputazione non indica quale sia stato il danno, cosi’ da rendere inapplicabile l’aggravante.

5. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) si articola su sette motivi.

Con il primo motivo si denunzia l’illogicita’ della motivazione nel punto in cui la Corte d’Appello ha ritenuto non condivisibile la tesi difensiva secondo cui l’amministratore di diritto, pur materialmente partecipe ad alcuni adempimenti gestionali, possa essere stato tenuto all’oscuro dei disegni criminosi dell’amministratore di fatto.

5.1. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorieta’ della motivazione ed il travisamento della prova laddove si e’ escluso che le prove assunte dimostrassero che il ricorrente era all’oscuro della reale situazione dell’impresa.

5.2. Con il terzo motivo si deducono analoghi vizi nel punto in cui la Corte ritiene irrilevanti talune deposizioni che invece dimostrerebbero l’assunto difensivo dell’inconsapevolezza da parte del (OMISSIS).

5.3. Con il quarto motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine a risultanze istruttorie – esame degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) – che confermerebbero il ruolo semplicemente operativo del ricorrente.

5.4. Con il quinto motivo si deduce l’erronea applicazione delle legge penale laddove la Corte ha ritenuto la responsabilita’ dell’amministratore di diritto sulla base della semplice posizione di garanzia e senza alcuna prova dell’effettiva conoscenza del carattere distrattivo dell’operazione di cessione.

5.5. Con il sesto motivo di deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata motivazione sulla richiesta, contenuta nell’appello, di riqualificare i fatti di cui al capo B) nella diversa fattispecie di bancarotta semplice.

5.6. Con il settimo motivo si deducono la mancanza, la contraddittorieta’ della motivazione ed il travisamento della prova con riguardo alla doglianza relativa all’identita’ del trattamento sanzionatorio nonostante che i giudici di merito avessero ritenuto che altri imputati avessero ricoperto ruoli piu’ significativi rispetto a quello del ricorrente.

6. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) ha contenuto analogo a quello proposto nell’interesse di (OMISSIS).

Il secondo e terzo motivo, relativi all’aggravante L. Fall., ex articolo 219, comma 1, ripropongono le doglianze gia’ esaminate.

Il primo riprende il tema della sussumibilita’ della condotta nella diversa ipotesi di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2 con conseguente necessita’ di dimostrare la consapevole rappresentazione, in capo al ricorrente, della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.

(OMISSIS) avrebbe operato allo scopo di consentire alla societa’ (OMISSIS), da lui amministrata, di far fronte alle difficolta’ economiche in cui si trovava avvalendosi delle potenzialita’ di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorche’ costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato, se praticabile, l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili.

Si tratta di un principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimita’ (si veda Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013 Rv. 257649; Sez. F, n. 34896 del 11/09/2007 Rv. 237586) che porta a ritenere infondata la censura contenuta nei ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) relativa alla sospensione del corso della prescrizione, dipesa dai rinvii determinati dall’astensione dalle udienze dei difensori, a cui non avevano aderito i difensori dei predetti imputati.

In proposito e’ corretta la decisione della Corte d’Appello che, nel respingere il relativo motivo di gravame, ha fatto riferimento alla valutazione del Tribunale che aveva ritenuto la non praticabilita’ della separazione delle posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS).

1.1. E’ corretto anche il computo degli ulteriori periodi di sospensione determinati dalle richieste di rinvio delle parti, a nulla rilevando che vi sia stata opposizione o meno da parte del Pubblico Ministero.

In proposito, va osservato che la giurisprudenza citata dai ricorrenti (Sez. 2, n. 28081 del 12/06/2015 Rv. 264288) e’ stata ampiamente superata da successive pronunce, fra cui si segnala per completezza ed esaustivita’ sul tema trattato Sez. 5, n. 26449 del 13/04/2017 Rv. 270539 vedi anche Sez. 5, n. 25444 del 23/05/2014 Rv. 260414).

1.2. Se ne puo’ concludere che i reati ascritti ai ricorrenti non erano prescritti alla data della pronuncia della sentenza di appello, proprio in virtu’ dei periodi di sospensione indicati nella sentenza della Corte d’Appello a pagina 9.

Va, comunque, osservato che i termini di prescrizione sono oggi decorsi in ordine a ciascuno dei reati contestati e con riferimento a tutti i ricorrenti.

E’ corretto, in tal senso, il calcolo effettuato dalla Corte d’Appello, che indica al 22.12.15 la prescrizione dei reati di cui ai capi A) e B) e al 24.4.16 la prescrizione del reato di cui al capo C).

1.3. Cio’ premesso, i motivi di impugnazione, per quel che si dira’, non sono inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimita’.

Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex articolo 129 c.p.p., comma 2 perche’, tenuto conto di quanto emerge a carico dei ricorrenti dalla motivazione delle due sentenze, non risulta evidente la loro estraneita’ del ricorrente ai fatti contestati.

E necessario, quindi, prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

I motivi di ricorso debbono essere pero’ valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi dell’articolo 578 c.p.p..

1.4. Sotto tale profilo, pare opportuno chiarire che, a quanto risulta dalla sentenza di primo grado, soltanto la Cooperativa (OMISSIS) e’ costituita parte civile e soltanto gli imputati del reato di cui al capo C), che vede appunto come parte offesa la curatela fallimentare della Cooperativa (OMISSIS), sono stati condannati al risarcimento del danno.

Deve quindi essere distinta la posizione di (OMISSIS) e (OMISSIS), nei confronti dei quali i ricorsi non debbono essere valutati ai fini civili, da quelli degli altri ricorrenti; con la precisazione che la posizione di (OMISSIS) e’ intermedia, essendo stato condannato sia per fatti in danno di (OMISSIS), non costituita parte civile, che per fatti in danno di (OMISSIS).

2. In ordine alla posizione di (OMISSIS) e (OMISSIS), va semplicemente osservato che i rispettivi ricorsi non sono inammissibili.

Quanto a (OMISSIS) non e’ manifestamente infondata la deduzione della nullita’ della notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado che, anzi, trova conforto in un recente indirizzo giurisprudenziale di cui sono espressione Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014 Rv. 261314; Sez. 5, n. 3881 del 19/11/2014, dep. 27/01/2015, Rv. 262228.

2.1. Quanto a (OMISSIS), i motivi di impugnazione meritano considerazione perche’ pongono l’accento, anche se con alcune concessioni al merito della vicenda certamente inammissibili in sede di legittimita’, su inadempienze motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla valutazione di risultanze processuali di segno diverso, in merito alla consapevolezza da parte del ricorrente degli assetti aziendali, gestiti in larga misura dal padre.

Tali censure risultano, nel loro complesso, infondate, tenuto conto anche della ampia disamina contenuta nella sentenza di primo grado.

Tuttavia e’ proprio la necessita’ di fare ricorso all’integrazione delle motivazioni delle sentenze di merito al fine di superare gli argomenti svolti dal difensore e riempire di contenuto taluni vuoti motivazionali della sentenza impugnata che induce a ritenere non inammissibile il ricorso e, quindi, operante la prescrizione.

Analogamente si deve ritenere quanto a (OMISSIS) e in ordine a quei motivi di ricorso che hanno ad oggetto l’affermazione di penale responsabilita’ per il reato di cui al capo A.

3. Necessitano di maggiore approfondimento, ai fini delle statuizioni civili, i ricorsi di (OMISSIS) quanto al capo C) e quelli di (OMISSIS) e (OMISSIS).

Per i motivi che saranno di seguito esposti sono infondati e debbono essere rigettati. I ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) possono essere trattati congiuntamente perche’ hanno un contenuto analogo.

3.1. Risulta dalle motivazioni delle sentenze di merito che (OMISSIS), quale presidente della (OMISSIS), conferi’ a (OMISSIS) una procura institoria per dirigere la cooperativa per un triennio e per la costituzione di una nuova societa’, con capitale ripartito fra (OMISSIS), (OMISSIS) persona fisica, (OMISSIS) e (OMISSIS), per la commercializzazione dei servizi di ristorazione.

(OMISSIS), nuovo presidente della (OMISSIS), conferi’ una ulteriore procura speciale alla (OMISSIS) in persona del legale rappresentante (OMISSIS) per la gestione dei rapporti di fornitura dei pasti e per incassare tutte le somme dovute alle imprese riunite, compresa (OMISSIS).

Fu poi (OMISSIS) che concesse in locazione l’opificio ex (OMISSIS) a (OMISSIS), con un’operazione che, per quanto poi si dira’, e’ stata ritenuta essere una cessione mascherata da affitto.

Tali atti, deliberati e sottoscritti dai due ricorrenti, hanno avuto una diretta efficacia nella distrazione dal patrimonio della fallita (OMISSIS) degli introiti, della clientela e dell’intero patrimonio aziendale in favore di (OMISSIS).

L’argomento non e’ tanto teso a dimostrare che (OMISSIS) e (OMISSIS) posero in essere condotte causalmente legate alla distrazione dei beni, poiche’ non ci troviamo dinnanzi al concorso nel reato da parte dell’extraneus, quanto piuttosto a provare che la loro attivita’ di amministratori fu effettiva, in quanto assunsero atti decisivi nella gestione della (OMISSIS), quali, appunto, la scelta di farla gestire dal (OMISSIS) nell’interesse della sua societa’ personale (OMISSIS).

La sentenza impugnata ha anche escluso che i due siano stati inconsapevoli strumenti nelle mani di (OMISSIS), essendo, al contrario, perfettamente al corrente dello stato di dissesto dell'(OMISSIS) e delle dinamiche sottostanti, nonche’ delle intenzioni di (OMISSIS).

Si veda, sul punto, anche la sentenza di primo grado, che la ricordato che (OMISSIS) era stato, in passato, incaricato di tenere i rapporti di (OMISSIS) con gli istituti di credito e tale ruolo aveva mantenuto in (OMISSIS), sicche’ era perfettamente consapevole dello stato di salute delle varie societa’ e delle dinamiche correnti fra (OMISSIS) e (OMISSIS).

Emerge, altresi’, dalla motivazione della sentenza di primo grado che lo stesso (OMISSIS) aveva ammesso, nel corso del proprio interrogatorio, di essere stato perfettamente al corrente dei problemi economici di (OMISSIS) e anche di irregolarita’ nella tenuta della contabilita’ (pagina 37).

3.2. Il reato di cui al capo C) e’ stato contestato in termini di bancarotta fraudolenta per distrazione degli introiti, della clientela, dell’intero complesso aziendale della (OMISSIS) ed, in effetti, e’ stato provato che tali beni furono deviati alla (OMISSIS). Pare, quindi, inappropriato il richiamo, da parte dei difensori, alla diversa fattispecie di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, posto che “le operazioni dolose di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedelta’ ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalita’ di pregiudizio patrimoniale discendente non gia’ direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensi’ da un fatto di maggiore complessita’ strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralita’ di atti coordinati all’esito divisato” (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014 Rv. 261684).

3.3. “La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’ di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 1, e’ applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta “impropria”, considerato il rinvio operato dalla medesima norma a tutti i reati di bancarotta propria ed il richiamo della L. Fall., articolo 223, comma 1, alle pene stabilite nella L. Fall., articolo 216″ (Sez. 5, Sentenza n. 38978 del 16/07/2013 Rv. 257762 e precedenti Conformi: N. 17690 del 2010 Rv. 247320, N. 44933 del 2011 Rv. 251215, N. 127 del 2012 Rv. 252664, N. 10791 del 2012 Rv. 252009, N. 18695 del 2013 Rv. 255839).

Circa la concreta configurabilita’ dell’aggravante, i giudici di primo grado hanno fatto riferimento al valore dell’opificio industriale con annesso impianto di panificazione locato alla (OMISSIS); si puo’ dire che, secondo una massima di esperienza comunemente accettata e senza necessita’ di riportare il valore preciso, si tratta di beni la cui perdita ha determinato un danno patrimoniale di rilevante entita’ per i creditori del fallimento (OMISSIS).

4. Parimenti infondato il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS).

Il primo motivo di ricorso attiene al capo A) dell’imputazione e, come si e’ detto, non appare inammissibile, con cio’ determinando la declaratoria di prescrizione del reato senza alcuna necessita’ di ulteriore valutazione data l’assenza della parte civile. Il terzo motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in riferimento alla impugnazione dell’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato l’istanza istruttoria, formulata ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., diretta ad ottenere il confronto fra il teste (OMISSIS) e l’imputato (OMISSIS) circa l’esistenza di uno contrasto fra (OMISSIS) e (OMISSIS) in merito alla gestione economica e finanziaria di (OMISSIS).

A ben vedere, il confronto era stato richiesto al fine di dimostrare l’assenza di dolo, in capo a (OMISSIS), nella bancarotta fraudolenta della (OMISSIS), pertanto la non infondatezza del motivo porta alla medesima conclusione gia’ formulata circa la prescrizione del reato e nulla muta in ordine alle statuizioni civili, posto che la (OMISSIS) non risulta costituita parte civile.

Il quarto motivo attiene al computo del termine di prescrizione e se ne e’ gia’ chiarita l’infondatezza.

Resta quindi da esaminare il secondo motivo di ricorso, che deduce vizi motivazionali e travisamento della prova in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui al capo C).

4.1. Come si e’ detto, il reato di bancarotta fraudolenta e’ stato contestato per la distrazione degli introiti, della clientela e dell’intero complesso aziendale della (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) di (OMISSIS).

Occorre ricordare che, in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonche’ della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. E invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione. Dunque, il giudice di legittimita’, ai fini della valutazione della congruita’ della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino; conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano; sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008). Cio’ perche’ la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi).

In adesione a tali principi puo’ essere fatto riferimento, in questa sede, anche alla motivazione della sentenza di primo grado.

(OMISSIS) era stato presidente del Consiglio di amministrazione di (OMISSIS) all’epoca in cui era stata effettuata l’acquisizione dei beni di (OMISSIS), poi l’aveva gestita in virtu’ di un’ampia procura institoria rilasciata prima da (OMISSIS) e poi da (OMISSIS), era altresi’ amministratore della (OMISSIS), prima costituita in forma di societa’ in accomandita semplice e poi trasformata in societa’ a responsabilita’ limitata.

I giudici di primo grado hanno evidenziato che la (OMISSIS) s.r.l. era dotata di un modesto capitale sociale e priva di significativi mezzi aziendali, sicche’ non poteva pagare effettivamente il cospicuo corrispettivo dei beni acquisiti in affitto dalla (OMISSIS) ne’ offrire solide garanzie patrimoniali per il risanamento di quell’impresa, che si trovava in condizioni di dissesto.

Si e’ quindi ritenuto che le condizioni della (OMISSIS) e l’irrisorieta’ del prezzo di affitto pattuito per il complesso dei beni ex (OMISSIS), transitati da (OMISSIS), fossero elementi indicativi della fittizieta’ del contratto di affitto, che evidentemente mascherava una nuova cessione di azienda senza sostanziale contropartita.

Poiche’ la cessione a (OMISSIS) era stata realizzata poco prima della dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) era evidente l’intento di sottrarre i beni ai creditori.

Cosi’ ricostruiti i fatti, appaiono infondate le doglianze difensive dirette a svalutare la prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta.

In particolare, il ricorso non si confronta con la tesi che risulta dalla lettura congiunta delle sentenze di merito, secondo cui la stipula del contratto di affitto da (OMISSIS) a (OMISSIS) mascherava, in realta’, una cessione dei beni senza sostanziale contropartita.

La tempistica delle operazioni ed il ruolo svolto da (OMISSIS) non possono fare dubitare della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

E’ quindi infondato anche il secondo motivo di ricorso, che deve essere rigettato agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di tutti gli imputati per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) agli effetti civili.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.