La proponibilità della domanda risarcitoria è, quindi, legata al presupposto formale della trasmissione di una richiesta contenente gli elementi indicati nell’art. 148 Codice delle Assicurazioni private e al presupposto sostanziale dell’aver tenuto una condotta conforme ai principi di correttezza e buona fede tale da consentire all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta.

 

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Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.

Tribunale Milano, Sezione 10 civile Sentenza 14 giugno 2018, n. 6824

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Ida Policicchio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 27814/2015 promossa da:

(…) (C.F. (…)) con il patrocinio dell’avv. PA.AN. e dell’avv. DE.AN. ((…)), elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. PA.AN.

ATTORE

contro

(…) SPA (C.F. (…)) con il patrocinio dell’avv. AR.MA., elettivamente domiciliato in VIA (…) MILANO presso il difensore avv. AR.MA.

CONVENUTO

(…)

CONVENUTO CONTUMACE

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) conveniva in giudizio (…), in qualità di proprietario e conducente dell’autovettura (…) targata (…), nonché (…), quale compagnia assicuratrice della predetta autovettura, per ottenere l’affermazione di responsabilità del (…) e la condanna in solido dei convenuti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 24.957,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli sulla Strada Provinciale n. 179 all’altezza del Km 6+800 tra Trezzo D’Adda e (…) il 30 giugno 2014.

L’attore allegava che nella predetta data alle ore 17,30 circa, mentre transitava alla guida del motociclo di proprietà targato (…) sulla propria corsia di marcia della Strada Provinciale n. 179 con direzione (…), all’altezza del Km 6+800 la (…) targata (…), guidata dal sig. (…), che lo precedeva “improvvisamente arrestava la marcia con l’intenzione di svoltare a sinistra per immettersi nell’area di servizio, nonostante la presenza della striscia longitudinale continua”.

L’attore frenava riuscendo ad evitare la collisione, ma, perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo, riportando lesioni personali, anche il motociclo restava danneggiato.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società (…) che eccepiva l’improcedibilità dell’azione per la mancata osservanza degli oneri ex art. 148 del Codice delle Assicurazioni e, nel merito, contestava la domanda attorea sia nell’an, assumendo che il sinistro era stato determinato dall’eccesso di velocità e dalla condotta di guida dell’attore, che nel quantum, chiedendone il rigetto.

Il Giudice dichiarava la contumacia di (…) e, rigettate le richieste di prove orali, disponeva consulenza medico-legale sulla persona dell’attore.

Disposta, con provvedimento Presidenziale del 12.02.2018, la sostituzione del G.I. con il presente estensore, all’udienza del 15/02/2018 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rinviata per discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. con termine per note difensive.

Alla successiva udienza del 14/06/2018, il Giudice ordinava la discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., e dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente, deve rigettarsi, in quanto priva di pregio, l’eccezione di improcedibilità dell’azione per omessa osservanza degli oneri ex art. 148 Cod. Ass., proposta da parte convenuta.

Secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ed in particolare le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona e sul veicolo coinvolto dal sinistro e dell’assicurazione di formulare un’offerta, non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma, attiene invece alle attività che le parti, ed in particolare l’assicuratore, devono svolgere per intraprendere una trattativa al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale ( v. Cass. Civ. Sez. III 25.01.2018 n. 1829)

La proponibilità della domanda risarcitoria è, quindi, legata al presupposto formale della trasmissione di una richiesta contenente gli elementi indicati nell’art. 148 Codice delle Assicurazioni private e al presupposto sostanziale dell’aver tenuto una condotta conforme ai principi di correttezza e buona fede tale da consentire all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta (v. Cass. Civ. Ordinanza n. 19354 del 30.09.2006).

Alla luce di tale principio, deve rigettarsi l’eccezione di parte convenuta, non rilevandosi nella fattispecie in esame l’insufficienza della richiesta risarcitoria né una condotta da parte del danneggiato non conforme ai principi di correttezza e buona fede.

Nel merito, ritiene questo Giudice che debba dichiararsi l’esclusiva responsabilità del convenuto (…) nella produzione del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, di tutti i danni occorsi all’attore.

Infatti dalle prove documentali acquisite e, segnatamente, dalla relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Grezzago, risulta provato Van ed in particolare:

– che in data 30 giugno 2014 alle ore 17.30 circa all’altezza del Km. 6+800 della SS 179 nel Comune di Grezzago, il sig. (…), conducente e proprietario del veicolo targato (…) assicurato con polizza (…) S.p.A., si arrestava al centro della propria corsia in prossimità della linea di mezzeria continua, per effettuare irregolarmente una manovra di svolta a sinistra nell’area rifornimento posta sull’opposta corsia di marcia;

– che l’attore alla guida del motociclo targato (…), proveniente da tergo, nell’arrestare la marcia perdeva il controllo del veicolo cadendo a terra;

– che gli agenti verbalizzanti contestavano all’attore la violazione del disposto dell’art. 141 co. 2 e co. 11 C.d.S., per non essere stato in grado di controllare il proprio mezzo e arrestarlo tempestivamente, mentre al convenuto contestavano la violazione dell’artt. 40 co. 8 e 146 co. 2 del C.d.S., in quanto effettuava la manovra non consentita di svolta a sinistra, oltrepassando la striscia longitudinale continua di mezzeria;

– che tra i veicoli non avveniva collisione;

– che le condizioni meteorologiche erano serene, il manto stradale era asciutto e il traffico era normale.

Le condizioni meteorologiche serene, la visibilità buona e il traffico normale del sito del sinistro, accertate dai verbalizzanti, fanno ritenere che il sopraggiungere del motociclo guidato dall’attore fosse ben visibile per l’autovettura di proprietà del convenuto.

Tale dato, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti ai verbalizzanti nell’immediatezza del sinistro, fa ragionevolmente ritenere che l’autovettura si sia arrestata in prossimità della linea di mezzeria continua, per effettuare una non consentita manovra di svolta a sinistra nell’area rifornimento sull’opposta corsia di marcia, quando il motociclo era a distanza tanto ravvicinata, da non riuscire a controllare il mezzo.

Prive di qualsiasi supporto probatorio risultano le argomentazioni di parte convenuta in ordine al presunto concorso di colpa del conducente del motociclo, sulla base dell’assunto che avrebbe transitato a velocità molto elevata.

Ritiene, dunque, il Tribunale, alla luce degli elementi obiettivi acquisiti, che la responsabilità del sinistro debba essere esclusivamente ascritta alla colposa condotta di guida del convenuto (…), che per imprudenza, negligenza e imperizia ha cagionato l’incidente di cui trattasi, in quanto si è arrestato in prossimità della linea longitudinale continua di mezzeria per effettuare la manovra non consentita di svolta a sinistra, proprio nel momento in cui sopraggiungeva l’attore alla guida del proprio motociclo.

La predetta condotta di guida antigiuridica è stata posta in essere in violazione dell’art. 40 co. 8 C.d.S., che impone il divieto di valicare la striscia longitudinale continua, oltre che dell’art. 140 co. 1 C.d.S., che impone che gli utenti della strada debbano comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia salvaguardata la sicurezza stradale.

L’accertamento della colpa esclusiva ed assorbente del conducente dell’autovettura di parte convenuta libera l’attore dalla presunzione di concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Tali conclusioni trovano conforto nel principio di diritto statuito dalla Suprema Corte, secondo il quale: “L’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, la quale è fissata solo in via sussidiaria dall’art. 2054 secondo comma c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente” (v. Corte di Cassazione Sezione VI Civile – Ordinanza 26 gennaio 2012 n. 1144).

Pertanto, deve dichiararsi l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro occorso all’attore in data 30.06.2014 del convenuto (…) e la conseguente responsabilità ex lege della (…) S.p.A..

Per quanto attiene al quantum va rilevato:

– che l’espletata CTU medico-legale ha accertato che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, l’attore ha riportato le seguenti lesioni: “frattura scomposta collo omero dx, flc gomito destro, frattura V-VI-VII costa dx”, cui è seguito un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 75%; un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 50%; un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 25%; con consequenziale grado 2 di sofferenza psicofisica;

– che il CTU ha stimato il danno biologico permanente, residuato all’attore a seguito delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa, nella misura del 9%;

– che il C.T.U. ha stimato congrue le spese sanitarie sostenute dall’attore per Euro 290,55 e non ha delineato la necessità di spese per cure future.

Questo Giudice, condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., motivate con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura.

Pertanto, alla luce delle risultanze sopra esposte, ritiene il Tribunale che l’attore abbia certamente subito il danno biologico e cioè quello derivante da illecito lesivo dell’integrità psico – fisica della persona, che, quale evento interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere in presenza delle accertate lesioni, e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produzione del reddito.

Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato “in relazione all’integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (v. sentenze Corte Costituzionale n. 356/1991; n. 184/1986).

Alla luce dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 26972/2008) è compito del Giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Il Giudice deve, quindi, procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Ebbene, tenuto conto delle accertate invalidità, dell’età, del sesso e delle condizioni di vita dell’attore, dell’espletata CTU, tenuto conto, infine, delle Tabelle di cui all’art. 139 Codice delle Assicurazioni, secondo gli importi aggiornati con D.M. 17 luglio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 196/2017, per la liquidazione del danno non patrimoniale, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute, la somma già rivalutata di Euro 12.562,03.

Per il danno da lesione temporanea del bene salute stimasi equo liquidare la somma di Euro 2.109,60,

Al fine di ristorare integralmente il danno non patrimoniale subito dall’attore, secondo quanto previsto dall’unitaria concezione del danno non patrimoniale come sopra delineato, si ritiene di integrare l’importo sopra indicato con riferimento alle sofferenze patite dal medesimo, che non possono ritenersi ricomprese negli importi previsti dal D.M. sopra citato che riguarda il ristoro del solo danno anatomo – funzionale.

Ritenute provate in via presuntiva tali sofferenze con riferimento alla natura delle lesioni subite dall’attore, anche alla luce delle risultanze dell’elaborato peritale, tenuto conto che, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 12408/11, l’aumento in relazione alle condizioni soggettive non può essere superiore a un quinto, ai sensi dell’art. 139 comma 3 Codice delle Assicurazioni, operato tale aumento, si ritiene di quantificare complessivamente il danno non patrimoniale subito dall’attore nell’importo di Euro 17.184,03 (somma rivalutata ad oggi).

Circa le spese mediche, il C.T.U. ha ritenuto congrua la somma di Euro 290,55 e risulta documentato l’esborso di Euro 200,00 per perizia medico – legale di parte per un totale di Euro 490,55; rivalutata detta somma ad oggi, in base agli indici ISTAT costo vita dai singoli esborsi, la stessa è pari ad Euro 500,00; non sono state ritenute necessarie spese mediche future.

Quanto al danno patrimoniale, dal preventivo in atti risulta che il danno al motociclo è pari ad Euro 1.054,71 (v. doc. 5 fascicolo attore).

In considerazione della circostanza che il mezzo era stato acquistato dall’attore otto mesi prima del sinistro ( v. doc.1 fascicolo di parte) e che dal listino prezzi della casa costruttrice, relativo ai pezzi di ricambio necessari alla riparazione del mezzo, prodotto da parte attrice (v. doc. 16), si rileva la congruità del preventivo suddetto, sia in relazione al costo dei suddetti ricambi che al costo della manodopera, pertanto, si ritiene equo liquidare il danno patrimoniale nell’importo rivalutato ad oggi di Euro 1.054,71; atteso che non risulta provato l’esborso di tale somma, sulla stessa non si procede a liquidazione degli interessi compensativi.

Non risultano provati ulteriori titoli di danno.

Pertanto, il danno complessivamente subito dall’attore va liquidato nell’importo rivalutato ad oggi di Euro 18.738,74.

Su tale importo, previa detrazione dell’importo di Euro 1.054,71, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sentenza n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell’arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.

Così, tenuto conto di questo criterio – previa devalutazione alla data del fatto delle somme espresse in moneta attuale – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dal fatto fino alla data odierna.

Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio vanno poste a carico dei convenuti.

Consegue alla soccombenza la condanna dei convenuti in solido a rifondere all’attore le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri vigenti.

Quanto esposto è assorbente rispetto alle altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra domanda, eccezione, richiesta, così provvede:

– condanna i convenuti (…) e (…) S.p.A. in solido tra loro a corrispondere all’attore, la somma di Euro 18.738,74 ad oggi rivalutata, oltre interessi legali secondo i criteri indicati in motivazione;

– condanna i convenuti in solido a rifondere all’attore le spese di lite, che liquida in Euro 281,98 per esborsi, Euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;

– pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate come da decreto, definitivamente a carico dei convenuti;

– sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.

Così deciso in Milano il 14 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.