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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 11 febbraio 2010, n. 3087
il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un “modus”(nella specie, la consegna periodica di una certa quantita’ di prodotti del fondo concesso dal comodante) di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento del bene.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 11 febbraio 2010, n. 3087
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente
Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10610-2005 proposto da:
VO. AN. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SS. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato MAURO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato TORCHIA ANSELMO con delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FA. MA. (OMESSO), V. F. , (OMESSO), V. M. R. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI DAUNI 2, presso lo studio dell’avvocato MANNI MARIA OLGA, che li rappresenta e difende con delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4185/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Agraria, emessa il 01/10/2004; depositata il 02/02/2005; R.G.N. 151/20 03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l’Avvocato MARIA OLGA MANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’unico motivo di ricorso. Vo.An. censura la decisione della Corte di Appello di Roma del 3 ottobre 2004, notificata il 18 febbraio 2005, con la quale e’ stata rigettata la sua domanda riconvenzionale, diretta all’accertamento della usucapione ordinaria sul fondo agricolo di proprieta’ di Fa. Ma. , V. F. e V. M. T. , ed accolta invece la domanda di questi ultimi, di rilascio del fondo.
I giudici di appello concordavano con quanto gia’ affermato dal Tribunale, in ordine alla esistenza di un comodato gratuito, non snaturato dal vincolo di una piccola quantita’ di vino (140 litri all’anno).
Resistono con controricorso gli originari attori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1803 c.c. e segg., nonche’ travisamento dei fatti, omessa e/o insufficiente motivazione.
Le circostanze poste dai giudici di appello alla base della qualificazione del rapporto come di comodato gratuito erano del tutto insufficiente a sorreggere la decisione. La Corte territoriale non aveva considerata, con la dovuta attenzione, l’entita’ dei lavori eseguiti sul fondo ed i molti cambiamenti operati.
Osserva il Collegio:
il ricorso e’ inammissibile ancor prima che infondato.
Con motivazione adeguata che sfugge a tutte le censure di violazione di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno escluso che nel caso di specie fosse intervenuta usucapione ordinaria del fondo, per effetto dell’azione giudiziaria intrapresa.
Il teste sentito, del resto, aveva confermato che il Vo. aveva iniziato a coltivare il fondo nel (OMESSO).
La affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale al momento della vendita di un piu’ ampio terreno allo stesso Vo. , furono le stesse venditrici ad immettere quest’ultimo nel possesso gratuito del terreno escluso dalla vendita, non e’ stata censurata espressamente dal ricorrente.
La presunzione di possesso utile “ad usucapionem” di cui all’articolo 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d’apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario – possessore, poiche’ l’attivita’ del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponda all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario.
In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile puo’ mutare in possesso solamente all’esito di un atto d’interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (Cass. N. 5551 del 15 marzo 1995). Ipotesi, questa ultima, neppure ipotizzata dal ricorrente: donde un primo profilo di inammissibilita’ delle censure proposte.
Le uniche doglianze formulate dal ricorrente riguardano la qualificazione del rapporto dedotto in causa.
Come gia’ accennato, i giudici di appello hanno rilevato che il rapporto che si era instaurato tra il Vo. ed il fondo era dipeso dalla esplicita volonta’ dei venditori, i quali – al momento della vendita di un terreno piu’ ampio allo stesso Vo. – avevano inteso riservarsi una parte del terreno, per mantenere vivo il ricordo del genitore, richiedendo solo la consegna periodica di una piccola quantita’ di vino, tratto dalla vigna coltivata nel fondo.
La decisione impugnata appare in linea con il consolidato orientamento di questa Corte.
Per costante giurisprudenza, il carattere di essenziale gratuita’ del comodato non viene meno se vi si inserisce un modus posto a carico del comodatario di consistenza tale da non costituire corrispettivo del godimento della cosa (sent. n. 1843/76; 3834/80; n. 2151/84, 9694 del 1994, 498176 del 1997, 8703 del 2002).
In particolare, e’ stato piu’ volte affermato che il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un “modus”(nella specie, la consegna periodica di una certa quantita’ di prodotti del fondo concesso dal comodante) di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento del bene. (Cass. 8703 del 17 giugno 2002, 9694 del 1994, 4976 del 1997).
Ora, ha ritenuto la Corte d’appello che la previsione della consegna di un certo, modesto, quantitativo di vino, da effettuarsi ogni anno, non fosse tale da snaturare la gratuita’ del rapporto.
A fronte di tale motivata conclusione, si infrangono tutte le censure formulate con il ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.800,00 (milleottocento/00) di cui euro 1.600,00 (milleseicento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.