i requisiti prescritti dall’art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l’omogeneità dei debiti, la liquidità, l’esigibilità e la certezza, debbano sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare sia facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo.

Tribunale Rieti, civile Sentenza 25 febbraio 2019, n. 164

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di RIETI – SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Gianluca Verico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2016 vertente

tra

(…), con il patrocinio degli avv.it SE.AN. e FU.AN., giusta procura in atti

-OPPONENTE-

e

(…), con il patrocinio dell’avv. CA.MA., giusta procura in atti

-OPPOSTA-

OGGETTO: opposizione a precetto

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificatole il 27.6.2016 da (…), sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1565/2015 della III sezione civile della Corte di Appello di Roma, con il quale le veniva intimato il pagamento dell’importo di Euro 7.095,32, oltre interessi maturandi e spese e compensi successivi.

A fondamento dell’opposizione deduceva l’estinzione del credito di cui al precetto eccependo in totale compensazione un controcredito derivante, a titolo di conguaglio, dalla sentenza n. 60/2012 del Tribunale di Rieti.

Si costituiva in giudizio (…) che resisteva nel merito e concludeva per il rigetto dell’opposizione.

Rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 7/11/2017 e respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva assegnata a questo Giudice il 10/5/2018 e, all’udienza del 13/11/2018, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Va preliminarmente qualificata la domanda come opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., afferendo essa al diritto di procedere ad esecuzione forzata di (…) nei confronti di (…).

L’opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.

(…) deduceva, come unico motivo di opposizione, l’estinzione del credito dell’opposta per compensazione con un proprio controcredito.

Ebbene, è appena il caso di ricordare che i presupposti sostanziali del credito opposto in compensazione, alla luce delle precisazioni del recente intervento giurisprudenziale sul punto, sono rappresentati dalla liquidità – che include il requisito della certezza in quanto prius logico implicitamente richiesto dalla norma – e dalla esigibilità (Cass. civ., SS.UU., 15 novembre 2016, n. 23225).

L’anzidetta pronuncia ha chiarito che, pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall’art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l’omogeneità dei debiti, la liquidità, l’esigibilità e la certezza, debbano sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare sia facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo.

Ma per esercitare questo potere discrezionale – esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) – al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.

Invero, l’ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l’art. 1243 c.c., secondo comma, è limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza – a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. civ. n. 6237/1991) – lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. civ. n. 10352/1993).

In definitiva, soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale di determinarne l’ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un’attività ricognitiva – attuativa del titolo, funzionale all’eccezione di compensazione.

Dalle considerazioni che precedono deriva che “se il controcredito è contestato, come prevede l’art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l’eccezione di compensazione va respinta” (Cass. civ. SS.UU. n. 23225 cit.).

Alla medesima conclusione deve giungersi, peraltro, qualora l’esistenza del controcredito sia controversa non nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale ma in altro giudizio già pendente, poiché anche in tal caso “il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale”.

La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente escluso “la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 c.p.c., o dall’art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.” (cfr. ancora Cass. civ. SS.UU. n. 23225 cit.).

Nella fattispecie che ci occupa, l’opponente eccepiva in compensazione un proprio controcredito derivante, a titolo di conguaglio, dalla sentenza n. 60/2012 del Tribunale di Rieti. Tale pronuncia, in particolare, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria e disponeva, tra l’altro, l’attribuzione a F.O. (coniuge superstite della de cuius e padre di (…) e (…)) del diritto a percepire, a titolo di conguaglio, l’importo di Euro 39.264,62. Deceduto in data 15.03.2012 anche F.O., nel presente giudizio, (…) – assumendo di essere succeduta nella titolarità dei beni e diritti del padre per la quota di 5/9 (in ragione delle disposizioni testamentarie) – opponeva in compensazione la corrispondente porzione del credito vantato dal de cuius a titolo di conguaglio.

Orbene, la doglianza non è meritevole di accoglimento poiché la successione di F.O. risulta essere oggetto di un giudizio attualmente pendente dinanzi all’intestato Tribunale, di talché sono ancora controverse e da accertare le quote spettanti a ciascun erede.

Alla luce delle suesposte considerazioni, considerato che il controcredito eccepito in compensazione è stato espressamente contestato dalla odierna opposta e l’esistenza nonché l’ammontare dello stesso risulta essere in corso di accertamento in un separato giudizio, osserva il Tribunale che il credito di cui al precetto non possa ritenersi estinto, difettando innanzitutto il requisito della certezza del credito opposto in compensazione.

Ne consegue che l’opposizione deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell’assenza della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

– rigetta l’opposizione;

– condanna (…) alla rifusione delle spese di giudizio in favore di (…), che liquida in complessivi Euro 3.235,00 per compenso professionale oltre al rimborso di spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Rieti il 18 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

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