Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 10 maggio 2018, n. 11286

Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, si determina avuto riguardo all’oggetto della domanda considerata nel momento iniziale della lite, senza che assumano rilievo al riguardo gli interessi e la rivalutazione maturati sulla somma capitale durante lo svolgimento del processo.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 10 maggio 2018, n. 11286

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14084/2013 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE di TIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2012, R.G.n. 2374/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

che:

L’avv. (OMISSIS) propone ricorso in cassazione, nei confronti del Comune di Tivoli, contro l’ordinanza della Corte d’appello di Roma resa ex articolo 702-bis c.p.c. e depositata il 3 dicembre 2012. Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il Comune di Tivoli chiedendone la condanna al pagamento di 170.942,51 Euro a titolo di competenze professionali. La Corte d’appello di Roma ha ritenuto che le somme complessivamente dovute al ricorrente sono pari a 15.000 Euro per onorari, oltre ad Euro 96 per le spese, somme che corrispondono agli acconti gia’ ricevuti dal ricorrente e ha cosi’ dichiarata cessata la materia del contendere.

Il Comune di Tivoli resiste con controricorso, con cui sollecita il rigetto del ricorso.

Il pubblico ministero – il Sostituto Procuratore Generale Luigi Salvato – ha depositato le sue conclusioni scritte con cui chiede che la Corte accolga i primi due motivi e rigetti il terzo motivo del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso e’ articolato in tre motivi.

I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente.

Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e il secondo violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 228 e 229 c.p.c., articolo 1988 c.c.: la Corte d’appello avrebbe errato nel considerare che non risulta in alcun modo determinabile il valore della causa, in quanto dagli atti prodotti risultava l’esatto valore della domanda fatta valere dal Comune di Tivoli, ossia Euro 44.465.000, valore che la difesa del Comune non ha contestato, piuttosto chiedendo alla Corte d’appello di considerare il valore effettivo della controversia.

I due motivi sono fondati: se la Corte d’appello ha correttamente affermato che il valore puo’ – ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, articolo 6, comma 2, applicabile alla fattispecie – essere rapportato, invece che al valore della domanda, “al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile”, ha poi concluso nel senso del valore indeterminato quando aveva affermato che i danni subiti erano stati “quantificati parzialmente nella somma di Lire 1.608.604.816” (p. 2 del provvedimento impugnato).

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articoli 4, 5, 6, e 13: la Corte d’appello nel considerare il valore della causa non ha tenuto conto che tale valore va calcolato ai sensi dell’articolo 10 c.p.c., cosi’ che al capitale andrebbero sommati la rivalutazione e gli interessi.

Il motivo e’ infondato. Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, si determina avuto riguardo all’oggetto della domanda considerata nel momento iniziale della lite, senza che assumano rilievo al riguardo gli interessi e la rivalutazione maturati sulla somma capitale durante lo svolgimento del processo (cfr., ex multis, Cass. 9082/2006).

L’accoglimento dei primi due motivi determina la cassazione del provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti, con necessita’ di rinvio della causa per la rideterminazione degli onorari spettanti al ricorrente, rideterminazione che deve considerare che i danni richiesti dal Comune di Tivoli sono stati “quantificati parzialmente nella somma di Lire 1.608.604.816”.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche circa le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi e rigetta il terzo motivo del ricorso; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

 

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Avv. Umberto Davide

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