Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4421

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, come modificato dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 2 (conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012), va esclusa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria per sviamento della clientela riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura ove non possa ravvisarsi un’interferenza neppure indiretta con l’esercizio di diritti di proprieta’ industriale o del diritto d’autore (v. Cass. n. 5656/17), allorche’, cioe’, l’accertamento della lesione del diritto alla lealta’ concorrenziale non implica una valutazione incidentale della violazione dei diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell’illecito (v. Cass. n. 21776/16). Allo stesso modo, neppure ricorre la competenza di detta sezione specializzata ove la richiesta risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un’impresa da un’altra, ai sensi della L. n. 192 del 1998, articolo 9, trattandosi di ipotesi – di natura puramente contrattuale estranea al concetto di abuso di posizione dominante, di cui alla L. n. 287 del 1990, articolo 3 e, quindi, priva di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (cfr. Cass. n. 22584/15).

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4421

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1923/2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TARANTO del 23/11/2016, emesso sul procedimento iscritto al n. 4372/2016 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto l’accoglimento del proposto ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Taranto, con le conseguenze di legge.

IN FATTO E IN DIRITTO

– (OMISSIS), titolare della (OMISSIS), impresa di vendita al dettaglio di mobili per arredi, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto la (OMISSIS) s.p.a., per sentirla condannare al risarcimento dei danni per responsabilita’ contrattuale relativa ad un contratto quadro. Deduceva, in particolare, il mancato riconoscimento del prezzo promozionale da parte del rivenditore autorizzato e una condotta di concorrenza sleale, per non avergli riconosciuto la qualita’ di rivenditore autorizzato nella zona di (OMISSIS).

Nel resistere in giudizio la societa’ convenuta contestava l’esistenza di un tale contratto, deducendo di aver intrattenuto con l’attore singoli rapporti contrattuali.

All’esito della prima udienza di trattazione il Tribunale rilevava d’ufficio la propria incompetenza per materia, competente essendo la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Bari, cui rimetteva le parti.

– Avverso tale ordinanza (OMISSIS) propone regolamento di competenza.

La societa’ (OMISSIS) s.p.a. e’ rimasta intimata.

Il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., comma 1, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Taranto.

– A sostegno dell’istanza il ricorrente deduce la nullita’ del procedimento e dell’ordinanza impugnata, per violazione degli articoli 20, 38 e 50 c.p.c., Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 3, Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 134 e articolo 2598 c.c., perche’ la concorrenza sleale c.d. pura, non interferente cioe’ con diritti di privativa industriale o intellettuale, esula dall’ambito della competenza per materia della sezione specializzata in materia di imprese; la violazione o falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost. e articoli 99, 101 e 183 c.p.c., per aver il giudice di merito rilevato la questione di competenza senza prima sottoporla al contradditorio delle parti; e la violazione o falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost. e articoli 183, 187 e 281-bis c.p.c., per aver omesso di invitare prima le parti a precisare le rispettive conclusioni sul punto.

– Il ricorso e’ fondato, dovendosi condividere le conclusioni del Procuratore generale.

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, come modificato dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 2 (conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012), va esclusa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria per sviamento della clientela riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura ove non possa ravvisarsi un’interferenza neppure indiretta con l’esercizio di diritti di proprieta’ industriale o del diritto d’autore (v. Cass. n. 5656/17), allorche’, cioe’, l’accertamento della lesione del diritto alla lealta’ concorrenziale non implica una valutazione incidentale della violazione dei diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell’illecito (v. Cass. n. 21776/16). Allo stesso modo, neppure ricorre la competenza di detta sezione specializzata ove la richiesta risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un’impresa da un’altra, ai sensi della L. n. 192 del 1998, articolo 9, trattandosi di ipotesi – di natura puramente contrattuale estranea al concetto di abuso di posizione dominante, di cui alla L. n. 287 del 1990, articolo 3 e, quindi, priva di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (cfr. Cass. n. 22584/15).

Nel caso in esame, la domanda proposta si basa sulla violazione di obblighi contrattuali che non si riconnettono, neppure indirettamente, a diritti di privativa, non evocati da alcuna delle parti in causa, ne’ rilevano a livello pubblicistico di tutela della concorrenza e del mercato, riguardando profili contenziosi incidenti sulla generale competitivita’ del mercato.

– L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame d’ogni altro profilo di censura e impone la cassazione dell’ordinanza impugnata, con conseguente declaratoria di competenza a favore del Tribunale di Taranto, innanzi al quale vanno rimesse le parti.

– Spese al definitivo di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Taranto, innanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione; spese al definitivo di merito.

 

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Avv. Umberto Davide

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