qualora il bene compravenduto presenti dei vizi che ne determinano la diminuzione del valore in relazione alla minore utilità che dal medesimo si può trarre, il compratore esercitando l’actio quanti minoris ha diritto di chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi, così da essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da difetti.

Tribunale Busto Arsizio, Sezione 3 civile Sentenza 1 marzo 2019, n. 359

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE Terza CIVILE

nella persona del Giudice dott. Silvia Torraca

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2516/2016 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PE.SE., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Magenta, Via (…)

ATTORE

contro

(…) SRL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. TE.AL., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via (…)

CONVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. All’odierno giudizio è applicabile l’art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l’effetto, la stesura della sentenza segue l’art. 132 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).

1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (…) conveniva in giudizio (…) s.r.l. per ottenere la riduzione del prezzo di vendita dell’immobile dalla stessa acquistato in data 18.02.2015, in ragione dei vizi e difetti idonei a diminuirne il valore, in misura pari a Euro 3.653,41, ovvero per condannare la stessa al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno, anche derivante da responsabilità dell’appaltatore ai sensi degli artt. 1667-1669 c.c.

A fondamento della propria domanda deduceva che:

– in data 18.02.2015 aveva acquistato dalla convenuta l’immobile sito in (…) (M.), Via P. 3/D, facente parte di un complesso immobiliare di quattro villette a schiera edificate dalla (…) su un’area derivante dalla demolizione di un vecchio fabbricato;

– tale immobile era delimitato, lungo i lati ovest e sud, da una recinzione composta da elementi prefabbricati romboidali, cavi al centro, assemblati con giunti di malta, preesistente all’intervento edificatorio posto in essere dalla convenuta;

– in data 15.04.2015, l’arch. Console, tecnico di parte, aveva constatato una profonda instabilità della recinzione lungo i lati sud e ovest, situazione di pericolo che era stata immediatamente denunciata alla (…) mediante raccomandata, tuttavia non recapitata per irreperibilità del destinatario;

– in data 27.04.2015 si era verificato il crollo di una porzione della recinzione sul lato ovest della lunghezza di circa due metri, di cui la convenuta era stata immediatamente notiziata;

– in data 3.05.2015 parte ricorrente aveva formalmente messo in mora la società convenuta mediante comunicazione via pec del proprio legale, a cui (…) rispondeva declinando ogni responsabilità e sostenendo che la causa del crollo fosse da attribuire ad agenti esterni;

– in data 29.05.2015 parte ricorrente aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo, a seguito dell’espletamento del quale era emerso che la recinzione era da ritenersi instabile e che necessitava di opere di ripristino, stimate in Euro 4.451,91.

Il ricorrente chiedeva, quindi, l’accoglimento della domanda di riduzione del prezzo ex artt. 1490-1492 c.c. stanti i vizi e difetti della suddetta recinzione, in grado di diminuire il valore del bene acquistato, ovvero, in subordine, di condannare la convenuta al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell’art. 1494 c.c. ovvero in forza della disciplina relativa alla responsabilità dell’appaltatore.

1.2. Si costituiva (…) s.r.l. contestando la lettura data da controparte alla Ctu e asserendo, al contrario, che dalla stessa fosse emersa l’assenza di propria responsabilità, posto che il crollo della recinzione era avvenuto non naturalmente, ma a seguito di un impatto di un corpo estraneo.

Deduceva, pertanto, l’inoperatività nel caso di specie delle garanzia per vizi della cosa venduta e la non invocabilità della disciplina di cui agli artt. 1667-1669 c.c., non essendo stato stipulato tra le parti alcun contratto di appalto. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea e la condanna al risarcimento delle spese sostenute nel corso del procedimento di Atp.

1.3. A seguito di ordinanza di mutamento del rito, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e disposta consulenza tecnica d’ufficio.

Definitivamente assegnata a questo giudice con provvedimento a decorrere dal 10.05.2018, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 5.12.2018, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. La domanda di riduzione del prezzo di vendita del bene, proposta in via principale da parte attrice, è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.

In via generale, l’art. 1490 c.c. stabilisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”

Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con il successivo art. 1492 c.c., a mente del quale, qualora il bene compravenduto presenti dei vizi che ne determinano la diminuzione del valore in relazione alla minore utilità che dal medesimo si può trarre, il compratore esercitando l’actio quanti minoris ha diritto di chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi, così da essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da difetti (cfr. Cass. n. 12852/2008).

Sul piano processuale, in tema di azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, la giurisprudenza ha chiarito che l’onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell’esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, fa carico al compratore che faccia valere la garanzia, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore opera soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l’effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza (Cass. n. 13695/2007; Cass. n. 8963/1998).

Pertanto, grava sull’acquirente l’onere della prova dei lamentati vizi, sebbene esso sia mitigato dal c.d. principio dell’acquisizione processuale, in virtù del quale il giudice può fondare il proprio convincimento sugli elementi di prova raccolti, indipendentemente dalla loro provenienza dall’una o dall’altra parte, e utilizzare quindi, ad esempio, i risultati di una consulenza tecnica d’ufficio (Cass. n. 5312/2000).

Ebbene, declinando i predetti principi alla fattispecie di cui è causa, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di riduzione del prezzo del bene acquistato dall’attore, in ragione dei vizi e difetti da cui è risultata affetta la recinzione posta a delimitazione dell’immobile di sua proprietà.

Difatti, entrambe le consulenze tecniche d’ufficio espletate (rispettivamente, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio) hanno consentito di accertare la inidoneità della predetta recinzione muraria a svolgere la propria funzione.

Con conclusioni pienamente convergenti, infatti, entrambi i consulenti tecnici hanno affermato che la instabilità del tratto di recinzione crollato è riconducibile ad oscillazioni o vibrazioni.

In particolare, nella relazione a cura del geom. B. depositata a conclusione del procedimento di Atp – che deve ritenersi completa e ben motivata e che assume un valore probatorio privilegiato, atteso che è stata redatta in epoca antecedente ai lavori di ripristino eseguiti da parte attrice, allorché dunque lo stato del manufatto era inalterato e, pertanto, mediante constatazione diretta delle condizioni e caratteristiche di quest’ultimo – si legge che “il manufatto è in cattive condizioni, si rilevano in vari punti mancanza di coesione tra i vari blocchetti cavi costituenti la pannellatura della recinzione…A seguito di prova manuale mediante oscillazione di detto manufatto si evidenziano oscillazioni anomale relazionate al materiale di realizzo della recinzione, dato che trattasi di manufatto in cemento quindi dovrebbe avere una rigidità tale che non consente, a seguito di scuotimento manuale, le oscillazioni riscontrate, quindi la recinzione, per le proprie caratteristiche costruttive, è da ritenersi instabile”.

E ancora: “Si rileva inoltre che lo scuotimento manuale che ha evidenziato fenomeni di oscillamento dei pannelli in cemento costituenti la parte superiore della recinzione.

Detto scuotimento è riscontrabile, pur con minore entità, anche nelle zone di pannellatura della recinzione poste in aderenza ai pilastrini, in detta zona la recinzione dovrebbe presentare maggiore rigidezza, fenomeno quindi che conferma l’instabilità della recinzione”.

Risulta, quindi, chiaramente che tale recinzione presentava connotati di instabilità, che ne hanno reso possibile il crollo in conseguenza delle sollecitazioni ricevute.

Entrambi i consulenti, infatti, hanno concluso che il cedimento del manufatto è dipeso da sollecitazioni esterne: il Ctu ing. Campana, in particolare, nel dar conto della ragione per la quale, a fronte del buono stato di conservazione di altra parte della recinzione, quella oggetto di causa sia crollata, ha spiegato che “la porzione oggetto del contenzioso ha dovuto sopportare diverse sollecitazioni durante il periodo di cantiere…

Le fessurazioni e il distacco della malta possono ragionevolmente essere avvenuti a causa delle frequenti vibrazioni assorbite durante le attività di scavo e la presenza di mezzi pesanti”.

A tale conclusione il consulente è pervenuto peraltro escludendo l’imputabilità del cedimento ad altre possibili cause, quali fenomeni atmosferici ovvero un urto proveniente da un’autovettura sul piano stradale, con la conseguenza che la stessa appare vieppiù condivisibile.

Le risultanze delle due consulenze tecniche consentono, quindi, di concludere nel senso che la porzione di recinzione di cui è causa fosse affetta da vizi tali da impedirne il normale utilizzo.

Avendo parte attrice dimostrato la sussistenza dei difetti e delle conseguenze dannose, nonché del nesso causale fra i primi e le seconde, deve dichiararsi il diritto dell’attore alla riduzione del prezzo, nella misura di seguito indicata.

Il Ctu nominato nel presente giudizio, ing. Campana, ha stimato il valore delle opere di ripristino necessarie (peraltro medio tempore eseguite dall’attore) in Euro 2.000,00 (Iva inclusa), somma che, peraltro, è risultata congrua se raffrontata alla fattura prodotta dal consulente di parte attrice successivamente al decorso del termine per le osservazioni alla bozza di relazione a dimostrazione dell’esborso sostenuto dall’attore per tali lavori.

Deve ritenersi che la quantificazioni di tali opere debba farsi in conformità alla stima del Ctu (ossia Euro 2.000,00 Iva inclusa), atteso che la documentazione comprovante il (seppur di poco) maggiore esborso sostenuto dall’attore (pari a Euro 2.562,00), sebbene risalente al luglio 2017, non è stata tempestivamente versata in atti.

Pertanto, parte convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore dell’attore della somma di Euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data di deposito della relazione di accertamento tecnico preventivo (così come richiesto dall’attore) al saldo.

Trattandosi di debito di valuta non può, invece, essere riconosciuta la rivalutazione monetaria.

Dall’accoglimento della domanda principale consegue, quale logico corollario, l’assorbimento della domanda svolta in via subordinata.

La domanda riconvenzionale di parte convenuta, volta ad ottenere il pagamento delle spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, deve essere rigettata.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, le spese dell’accertamento tecnico preventivo vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l’accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.

Trattasi, pertanto, non di una voce risarcitoria, bensì di spese processuali, regolate, come tali, dal principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Pertanto, stante la soccombenza della parte convenuta, non può trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese da questa sostenuta nella precedente fase giudiziale.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 tenuto conto del valore della domanda come accertato e delle fasi celebrate.

Le spese di entrambe le Ctu (quella svolta nel presente giudizio e quella svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo) devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.

Quest’ultima è altresì tenuta al rimborso in favore dell’attore delle spese sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per spese legali e in via forfetaria per spese del consulente tecnico di parte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1- riduce il prezzo del bene compravenduto di Euro 2.000,00 e, per l’effetto, condanna parte convenuta alla restituzione in favore dell’attore della predetta somma, oltre interessi legali dalla data di deposito della relazione di accertamento tecnico preventivo (09.12.2015) al saldo;

2- condanna parte convenuta alla refusione in favore dell’attore delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 145,50 per anticipazioni, Euro 2.430,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge;

3- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Ctu di questo giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo, già liquidate;

4- condanna parte convenuta a rifondere all’attore le spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate in Euro 286,00 per anticipazioni, Euro 2.000,00 per spese legali e in Euro 1.200,00 per spese del consulente tecnico di parte.

Così deciso in Busto Arsizio il 28 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria l’1 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.