La non comoda divisibilita’ di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, puo’ ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall’irrealizzabilita’ del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilita’ a pena di notevole deprezzamento, o dall’impossibilita’ di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitu’, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile Sentenza 14 marzo 2019 n. 7325

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6606/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

f- ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 91/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto inammissibilita’ o rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 22.7.2002, Leone Guizzon conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vicenza, i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentire dichiarare la nullita’ del testamento della madre (OMISSIS) dell’11.3.1995 e la divisione dell’asse ereditario materno, secondo le norme della successione legittima.

L’attore deduceva che fosse apocrifo il testamento, con il quale la de cuius aveva istituito eredi i convenuti e gli aveva attribuito un legato in sostituzione di legittima, al quale aveva rinunciato, costituito dalla quota di 2/9 di un palazzo sito in (OMISSIS).

I convenuti si costituivano, contestando la domanda di nullita’ del testamento e non si opponevano alla divisione dell’asse ereditario.

Con sentenza non definitiva N. 1062/2009 del 6.4.2009, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, veniva dichiarata la nullita’ del testamento di (OMISSIS) e veniva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria secondo le norme sulla successione legittima, attraverso la formazione di tre quote uguali.

Nel prosieguo del giudizio, intervenivano (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), sorella della de cuius, comproprietari della meta’ del palazzo sito in (OMISSIS), oggetto del giudizio di divisione.

Con sentenza parziale N. 1817/2001, il Tribunale di Vicenza dichiarava ammissibile l’intervento di (OMISSIS) e (OMISSIS) e, con sentenza definitiva N. 2230/2015, accertava la comoda divisibilita’ sia del palazzo (OMISSIS), sia degli altri immobili appartenenti agli eredi Guizzon, disponendo l’estrazione a sorte dei lotti.

Proponevano distinti appelli (OMISSIS) e (OMISSIS), resistiti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Riuniti i giudizi, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 13.1. 2017, rigettava l’appello e regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza.

La corte territoriale accertava la comoda divisibilita’ sia dei due immobili, siti in (OMISSIS) e (OMISSIS), appartenenti ai soli eredi (OMISSIS), sia del palazzo (OMISSIS), appartenente agli eredi (OMISSIS) e (OMISSIS). Riteneva che non fosse ostativa alla divisione l’esistenza di irregolarita’ urbanistiche, considerato che la L. n. 47 del 1985, articolo 40, si riferisce ai trasferimenti immobiliari inter vivos e non quelli mortis causa.

La divisione in natura, secondo il giudice d’appello, consentiva la riduzione al minimo dei conguagli, pari all’1% del valore del compendio immobiliare. Era, infine, corretta la predisposizione, da parte del Tribunale, di due progetti divisionali, nell’ambito dei quali erano previste piu’ soluzioni alternative, tutte equivalenti.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, (OMISSIS), da una parte e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altra.

(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.

In prossimita’ dell’udienza, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso, proposta da (OMISSIS), per avere il ricorrente allegato al ricorso le copie cartacee del fascicolo di appello mentre, trattandosi di fascicolo informatico, avrebbe dovuto attestare la conformita’ delle copie all’originale.

L’eccezione e’ infondata.

Rileva il collegio che la sentenza impugnata, depositata telematicamente in data 13.1.2017, contiene l’attestazione di conformita’ all’originale da parte del difensore, ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 9 bis, come modificato dal Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014.

Pur non avendo il ricorrente prodotto la relata di notifica della sentenza, il ricorso e’ procedibile, perche’ risulta proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Invero, il deposito della sentenza impugnata e’ avvenuto il 13 gennaio 2017 ed il ricorso e’ stato notificato a mezzo posta in data 11 marzo 2017 ai controricorrenti (la notifica si e’ perfezionata il 17.3.2017 nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed in data 16.3.2017 nei confronti di (OMISSIS)).

In relazione a tale situazione, pur non risultando osservata la norma dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, secondo il consolidato principio di diritto, al quale la Corte intende dare continuita’, qualora emerga che la notifica del ricorso sia avvenuta comunque entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, l’omesso deposito della copia con la relata non determina alcuna incertezza sull’esercizio del diritto di impugnazione nel rispetto del termine breve dalla data di possibile notificazione della sentenza. In tale ipotesi, risulta raggiunto lo scopo che avrebbe dovuto assicurare la produzione della relata di notificazione della sentenza, ovvero quello di consentire di verificare il rispetto, in ogni caso, del termine breve (Cassazione civile sez. VI, 10/07/2013, n. 17066).

Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la produzione dei documenti depositati ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., poiche’ non riguardano la nullita’ della sentenza e l’ammissibilita’ del ricorso; si tratta della la sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile N. 30733/2017 del 21.12.2017, il ricorso per sequestro giudiziario proposto da (OMISSIS) innanzi alla Corte d’Appello di Venezia l’11.9.2017, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di sequestro del 24.10.2017, l’ordinanza di nomina del custode ed i verbali di esecuzione del sequestro.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 718 e 720 c.c. e della L. n. 47 del 1985, articolo 40, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente disposto la divisione in natura del palazzo (OMISSIS), nonostante la presenza di abusi edilizi.

Secondo i ricorrenti, poiche’ il bene apparteneva per il 50% agli eredi della de cuius (OMISSIS) e, per la restante parte, a (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), sorella della de cuius, non sussisterebbe un’ipotesi di comunione ereditaria) ma di comunione ordinaria. Trattandosi, pertanto, di atto inter vivos e non mortis causa, si applicherebbe la L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40, che prevede la nullita’ degli atti inter vivos, aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare, o di quella rilasciata in sanatoria.

Nell’ambito dello stesso motivo, il ricorrente contesta la decisione della corte territoriale di disporre la divisione in natura, in considerazione del notevole deprezzamento del bene derivante dal frazionamento, dalla costituzione di servitu’, dall’assenza di quantificazione ed individuazione dei costi per sanare gli abusi e dai notevoli costi per un’eventuale ristrutturazione separata e non unitaria.

Il motivo non e’ fondato.

Osserva il collegio che la questione relativa alla nullita’ della divisione del Palazzo (OMISSIS), per violazione della L. n. 47 del 1995 articolo 40, derivante dall’esistenza di una comunione ordinaria e non ereditaria, e’ questione nuova, proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimita’.

Ha costantemente affermato questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d’inammissibilita’, questioni che siano gia’ comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita’ questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, ne’ rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010).

Quanto alla doglianza relativa all’asserita indivisibilita’ del Palazzo (OMISSIS), la decisione del giudice d’appello e’ conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui l’articolo 720 c.c., che disciplina l’ipotesi di non comoda divisibilita’, costituisce una deroga al principio generale posto dall’articolo 718 c.c., il quale attribuisce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti.

La non comoda divisibilita’ di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, puo’ ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall’irrealizzabilita’ del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilita’ a pena di notevole deprezzamento, o dall’impossibilita’ di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitu’, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cassazione civile sez. II, 23/04/2018, n. 9979; Cassazione civile sez. II, 27/11/2017, n. 28230).

Nel caso di specie, la corte territoriale ha accertato, con indagine che si sottrae al sindacato di legittimita’, che l’immobile era gia’ predisposto per una divisione in natura, sicche’ era facilmente realizzabile il frazionamento.

Inoltre, il progetto di divisione formulato dal CTU, cui ha aderito il giudice di merito, dava luogo a conguagli calcolati nell’1% del valore complessivo del compendio immobiliare.

Quanto al rilievo relativo al deprezzamento del bene, a seguito della divisione, il motivo risulta privo di specificita’, in quanto si limita a generiche contestazioni della CTU, senza individuare in concreto l’entita’ del deprezzamento in relazione al compendio immobiliare, che non puo’ certamente essere integrato dalla liberta’ dell’unico proprietario di effettuare lavori di ristrutturazione e manutenzione, dal momento che i medesimi interventi possono essere effettuati in regime di comunione, attraverso i meccanismi decisionali previsti dagli articoli 1105 c.c. e segg..

Con riguardo alla mancata valutazione del peso economico scaturente dalla costituzione di servitu’, il ricorrente si e’ limitato a descrivere i lavori, indicati dal CTU, da effettuarsi per la divisione in natura dell’immobile, senza riportare i dati relativi alla loro incidenza in termini di eccessiva onerosita’ della servitu’.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativo ai rilievi svolti in ordine alle risultanze delle CTU.

Il motivo e’ inammissibile.

Il ricorrente ha riportato, in ricorso, uno stralcio della propria conclusionale in cui muove rilievi ai criteri utilizzati dal CTU nella redazione del rendiconto, con particolare riferimento alle spese funerarie, alle spese di vitalizio, al calcolo dei canoni di locazione ed alle imposte pagate.

La censura non attiene all’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, come interpretato da questa Corte, a seguito della modifica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile, ma ad una alternativa ricostruzione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito, che ha, peraltro,esaustivamente motivato, sui rilievi proposti dalla parte.

La corte territoriale ha, in primo luogo, dichiarato inammissibile la documentazione prodotta oltre il termine previsto per le preclusioni istruttorie e, considerando la provenienza unilaterale della documentazione prodotta da (OMISSIS) e (OMISSIS), ha verificato la sussistenza di riscontri documentali, escludendo le spese non documentate, come le spese funerarie, quelle relative al pagamento delle imposte e dei lavori di manutenzione, ricostruendo l’importo dei canoni di locazione sulla base dei documenti ed escludendo l’accertamento di fatti aventi natura meramente esplorativa e quelli estranei al giudizio di divisione ereditaria.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.