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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 20 aprile 2018, n. 9932
il tribunale e’ tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilita’ del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilita’ giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilita’ economica, intesa come realizzabilita’ di esso nei fatti, puo’ essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalita’ indicate dal proponente per superare la crisi (con cio’ ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 20 aprile 2018, n. 9932
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di erede beneficiato di (OMISSIS) (titolare della omonima ditta), rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. in Roma, presso e nello studio dell’avv. (OMISSIS), via (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del cur.fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. in Roma, presso la Corte di cassazione, come da procura a margine dell’atto (OMISSIS), in proprio ed esercente la potesta’ genitoriale sulle minori (OMISSIS) e (OMISSIS), rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. in Roma, presso la Corte di cassazione, come da procura a margine dell’atto;
– controricorrenti –
(OMISSIS);
– intimato –
per la cassazione della sentenza App. Napoli 1.12.2014, n. 202/14, in R.G. 410/2014;
viste la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136 del 2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
(OMISSIS), nella qualita’ di erede beneficiato di (OMISSIS) (titolare della omonima ditta) impugna la sentenza App. Napoli 1.12.2014, n. 202/14, in R.G. 410/2014, reiettiva del reclamo avverso la sentenza Trib. Benevento 21.3.2014 di declaratoria del fallimento del secondo, previa pronuncia di pari data d’inammissibilita’ del concordato preventivo anche dal primo alfine proposto;
l’infondatezza del reclamo era ritenuta dalla corte, dopo aver premesso che una prima domanda di concordato depositata da (OMISSIS) era stata dichiarata inammissibile (dal Tribunale di Ariano Irpino, poi incorporato in quello di Benevento) per decesso del debitore (del 27.3.2013) non preceduto dal completamento L.Fall., ex articolo 161, comma 6, mentre ad essa era seguita una nuova domanda dell’erede beneficiato Renato (OMISSIS), ammessa, integrata, migliorata ed infine ritenuta infattibile, per assenza di causa e revoca L.Fall., ex articolo 173, considerato che: a) nessuna violazione dei doveri ricadenti sul commissario giudiziale poteva frapporsi al rilievo della “sopravvenuta constatazione dell’insussistenza delle condizioni di inammissibilita’”, avendo quell’organo dato conto che l’attivo era sovrastimato e il passivo era maggiore, con pratica impossibilita’, ravvisata dal tribunale, di pagare per intero i privilegiati; b) la revoca, nella quale si sostanziava il provvedimento del tribunale, ben era possibile nonostante l’iniziale ammissione, implicando una doverosa rinnovazione del giudizio sulla fattibilita’, senza bisogno di atti di frode, nel caso di specie risultando una parziale inidoneita’ dell’asseverazione del professionista su completezza e regolarita’ contabile (per via di crediti verso terzi, enti pubblici, contestati e non provati e di debiti superiori a quelli della proposta, conseguendone un giudizio d’inattendibilita’ dei dati e del bilancio) e l’inettitudine del piano a raggiungere il risultato dichiarato (per incapienza rispetto ai chirografari); c) nessuna violazione del contraddittorio aveva preceduto la pronuncia, posto che il proponente era stato convocato dopo che il commissario aveva espresso parere sfavorevole su una prima proposta, il (OMISSIS) aveva depositato una integrazione ma nel frattempo il tema della insussistenza delle condizioni di ammissibilita’ era stato posto nella citata relazione con specifiche contestazioni, potendo cosi’ il debitore sia difendersi rispetto ad esse sia replicare a quelle ulteriori, proprie di aggiornata relazione depositata all’udienza, mentre di fatto alcuni rilievi essenziali non erano stati avversati, come nemmeno poi avvenuto in sede di reclamo;
il ricorso e’ su tre motivi, ad esso resistono la curatela e i creditori istanti con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo si deduce la violazione della L.Fall., articoli 160, 173 e 15, avendo errato il tribunale nel negare al debitore un termine a difesa sulle determinazioni raggiunte dal commissario giudiziale e per come depositate all’udienza convocata per la revoca del concordato, anche considerando che la precedente relazione era rivolta ai creditori ma non esprimeva la volonta’ di avviare il procedimento di revoca;
con il secondo motivo viene invocata, ancora in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L.Fall., articoli 160, 161, 162 e 173, avendo errato il tribunale nel formulare un giudizio sulla convenienza del concordato, di spettanza dei soli creditori;
con il terzo motivo la violazione della L.Fall., articoli 160 e 161, e’ riferita all’aver il tribunale, conformandosi alle determinazioni del commissario, giudicato inattendibile l’asseverazione dell’attestatore, in realta’ dando rilievo alle mere dichiarazioni negative di debito degli enti pubblici, che invero erano da completare con successivi approfondimenti, poi non svolti;
il primo motivo e’ inammissibile, per plurimi profili; va in primo luogo osservato che nessun vizio e’ proprio del procedimento, che L.Fall., ex articolo 173, va aperto e procede d’ufficio dal tribunale su mera segnalazione del commissario giudiziale (Cass. 3324/2016), non competendo a quest’ultimo uno specifico potere d’iniziativa processuale ma piuttosto un dovere di riferimento qualificato al giudice sui fatti che possono condurre alla revoca (Cass. 9271/2014); la doglianza, oltre che impropriamente formulata come violazione di legge anziche’, sul punto, quale error in procedendo, difetta poi di specificita’, avendo omesso il ricorrente di indicare la assunta novita’ dei fatti che il commissario, rendicontandoli all’udienza gia’ convocata, avrebbe aggiunto rispetto a quelli gia’ oggetto della relazione negativa proprio sulla fattibilita’; la corte ha peraltro ed inoltre inequivocamente dato atto che, avendo disposto il primo giudice non farsi luogo alle operazioni di voto ed invece convocarsi le parti all’udienza collegiale ed in camera di consiglio del 12.3.2014, dopo la predetta relazione, gia’ apparteneva al procedimento la contestazione sostanziale sull’infattibilita’, precisata con riguardo a sovrastima dell’attivo ed omessa indicazione esatta del passivo, circostanze cui il debitore aveva replicato solo indirettamente, migliorando la iniziale proposta ma senza replica puntuale alle contestazioni, non sviluppata nemmeno in sede di reclamo; riporta infine la sentenza, sul punto non specificamente censurata, che anche all’udienza il debitore si limito’ ad una generica contestazione delle dichiarazioni negative di debito dei terzi (tra cui enti pubblici) assunte dal commissario giudiziale e gravemente inficianti la realizzabilita’ della proposta, oltre che l’attendibilita’ delle scritture contabili, tanto piu’ che anzi la stessa incompletezza documentale a supporto dei crediti era sostanzialmente ammessa, circostanza che, nel suo complesso, rendeva correttamente giustificato il diniego di ulteriore termine a difesa, concessione che invero non si impone in tali casi di convocazione titolata alla rimozione della ammissione del concordato; appare dunque assolto il requisito della correttezza del contraddittorio e solo dovendosi menzionare il principio per cui, attivato il procedimento in esame, compete al debitore integrare la dimostrazione dei requisiti di fattibilita’ per le parti oggetto di contestazione giudiziale (Cass. 14552/2014), come non accaduto nella specie tanto per il passivo che per l’attivo;
il secondo motivo e’ per un primo profilo inammissibile, operando in tema il principio, cui va data continuita’, per cui “il tribunale e’ tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilita’ del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilita’ giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilita’ economica, intesa come realizzabilita’ di esso nei fatti, puo’ essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalita’ indicate dal proponente per superare la crisi (con cio’ ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta)”(Cass. 9061/2017); inoltre, e’ pacifico che “il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l’effettiva realizzabilita’ della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, e dall’altro, all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.” (Cass. 21901/2013);
per altro profilo, al di la’ della sua denominazione, il motivo reclama una diversa valutazione degli stessi fattori gia’ esaminati, e svalutati in vista della prospettiva di realizzo ed attuazione del piano, da parte del giudice di merito, cosi’ risolvendosi in un sostanziale vizio di motivazione, al cui esame ostano i limiti dell’articolo 360 c.c., comma 1, n. 5, (Cass. s.u. 8053/2014); nella specie, le gravi omissioni ed inesattezze nell’apprezzamento dell’attivo e del passivo hanno condotto la corte a confermare il giudizio del tribunale circa l’esclusa possibilita’ di pagare i chirografari, nella benche’ minima percentuale; ne’, da ultimo, l’allegazione con la memoria di una sopraggiunta pronuncia ricognitiva di un singolo credito verso una banca, per la sua parzialita’, muta il giudizio di insufficienza dell’attivo, stante la pluralita’ di fattori deponenti per la infattibilita’ del piano, anche in relazione ai suoi tempi e alla certezza delle risorse effettivamente disponibili;
il terzo motivo e’ inammissibile, in parte per novita’ delle contestazioni ora mosse alla sentenza, in altra parte per difetto di specificita’ della censura che non riporta su quali pretese risultanze istruttorie alternative il giudice di merito avrebbe dovuto basare un giudizio di positivo riscontro dell’intero attivo costituito dai crediti asseritamente vantati dal debitore verso enti pubblici; questi ultimi, circostanza essenziale e non superata nel quadro argomentativo della sentenza, avevano disconosciuto in tutto o in parte propri debiti, indicando anche i limiti di esigibilita’ degli stessi per i difetti dell’andamento dei lavori di appalto e sul piano dei requisiti pubblicistici di pagabilita’ dell’appaltatore (mancanza del DURC, versamenti gia’ effettuati ad (OMISSIS), pagamento gia’ reso al creditore); si tratta di elementi che motivatamente, e senza accesso di sindacabilita’ ulteriore in questa sede, avevano condotto la corte a negare l’attendibilita’ dei dati aziendali, risolvendosi quelle poste anche di bilancio in voci di attivo non certo, ove non esistente se non per quantita’ significativamente piu’ circoscritte;
il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ne consegue la condanna del ricorrente alle spese secondo la regola della soccombenza, determinata in relazione al complessivo non accoglimento di alcuna sua censura e liquidazione come meglio da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimita’, liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre, al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Versamento contributo Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.