Al riguardo occorre ribadire il consolidato principio secondo cui, posta la distinzione tra l’ipotesi in cui il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a causare il danno (articolo 1227 c.c., comma 1) e l’ipotesi in cui il suo comportamento contrario a correttezza non ne abbia evitato l’aggravamento senza contribuire alla sua causazione, determinata esclusivamente dall’illecito del danneggiante (articolo 1227 c.c., comma 2), la prima fattispecie, a differenza della seconda, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, ma puo’ essere verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto da cui essa sia ricavabile.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|26 aprile 2023| n. 10980

Data udienza 30 marzo 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22332/2019 R.G., proposto da:

(OMISSIS); elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), in virtu’ di procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

COMUNE DI LAMEZIA TERME, in persona del Commissario Straordinario; elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avvocato (OMISSIS); rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS) ((OMISSIS)), in virtu’ di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonche’ di:

(OMISSIS) s.p.a.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 74/2019 della CORTE di APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 16 gennaio 2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS), in rappresentanza del figlio minorenne, (OMISSIS), convennero in giudizio il Comune di Lamezia Terme, dinanzi al Tribunale della stessa citta’, domandandone la condanna, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti dal figlio in seguito all’incidente stradale verificatosi il 22 maggio 2010, allorche’ egli, mentre conduceva un ciclomotore lungo una strada di proprieta’ dell’ente e sottoposta alla sua custodia, aveva perso il controllo del mezzo a causa di anomalie del manto stradale (consistenti in una “sconnessione” del tappeto bituminoso e in due “rattoppi” non eseguiti a regola d’arte) e, dopo un primo impatto con un palo d’illuminazione posto ai bordi della strada, era caduto a terra, riportando gravi lesioni personali, da cui erano residuati postumi invalidanti di carattere permanente.

Costituitosi l’ente convenuto, chiamata in garanzia la societa’ (OMISSIS) s.p.a., appaltatrice dei lavori di manutenzione della strada, e proseguito il processo personalmente dall’attore (OMISSIS), divenuto maggiorenne, il Tribunale, espletata una prova per testimoni e una consulenza medico-legale d’ufficio, accolse la domanda e condanno’ il Comune di Lamezia Terme e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., in solido tra loro, a pagare a (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 254.207,03 oltre interessi e spese.

Il Tribunale, inoltre, condanno’ la (OMISSIS) s.p.a. a manlevare il Comune delle somme versate all’attore, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dall’ente.

2. La Corte di appello di Catanzaro – adita dalla (OMISSIS) s.p.a. con due motivi di impugnazione, l’uno diretto a censurare la sua condanna in manleva nei confronti del Comune, l’altro diretto a censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti dal primo giudice, anche per non avere tenuto conto del fatto colposo, esclusivo o quanto meno concorrente, del danneggiato – ha rigettato il primo motivo ed ha parzialmente accolto il secondo.

La Corte territoriale ha ritenuto, precisamente, che la condizione di dissesto del manto stradale, pur essendo provata, tuttavia, diversamente da quanto reputato dal primo giudice, non poteva essere considerata la causa esclusiva dell’evento dannoso.

Piuttosto, sulla base delle risultanze processuali, doveva ritenersi emersa altresi’ l’imprudente ed incauta condotta di guida del (OMISSIS), che aveva condotto il mezzo distraendosi e procedendo ad una velocita’ non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro, cosi’ contribuendo, con il proprio contegno colposo, alla sua causazione.

Ritenuto, dunque, che la responsabilita’ nella provocazione del sinistro andasse ripartita tra il custode della strada e il danneggiato (rispettivamente, nella misura del 60 per cento e del 40 per cento), la Corte di appello ha ridotto la somma oggetto della condanna risarcitoria all’importo – comprensivo anche di interessi e rivalutazione monetaria all’attualita’ – di Euro 155.340,25, oltre agli ulteriori interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.

3. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

Risponde con controricorso il Comune di Lamezia Terme, mentre non svolge difese l’intimata (OMISSIS) s.p.a..

Fissata la pubblica udienza, il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operativita’ e’ stata prorogata dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 8, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Corrado Mistri, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Solo la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 12 preleggi (preleggi), degli articoli 112, 342 e 346 c.p.c. e dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha affermato che il primo giudice avrebbe “omesso” di valutare la condotta del danneggiato, al fine di condurre, sulla base degli elementi probatori acquisiti, la verifica officiosa circa l’eventuale suo concorso di colpa.

Deduce, riportando ampi brani della sentenza di primo grado, che, tutt’al contrario, il Tribunale, lungi dall’essersi sottratto alla predetta verifica, l’avrebbe condotta in maniera assolutamente approfondita, escludendo che fosse stata raggiunta la dimostrazione dell’inosservanza delle regole di diligenza e prudenza da parte del (OMISSIS) e ritenendo, invece, sussistente la contraria prova della circostanza che egli, al momento del sinistro, procedeva ad una velocita’ moderata e senza essere distratto.

Conclude che, pertanto, con la predetta affermazione, la Corte territoriale: in primo luogo avrebbe “interpretato… la decisione del Tribunale… prescindendo del tutto dal senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (con violazione dell’articolo 12 preleggi); in secondo luogo avrebbe dato “ingresso ad un accertamento ormai precluso perche’ neanche oggetto del gravame proposto dall’appellante” (con violazione degli articoli 112, 342 e 346 c.p.c.); in terzo luogo avrebbe reso una motivazione apparente, contrapponendo una immotivata affermazione a “ben 5 pagine di sentenza di primo grado dedicate all’esame degli elementi probatori acquisiti al processo, anche nell’ottica dell’eventuale responsabilita’ del danneggiato nella causazione del sinistro” (con violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4).

1.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 342 c.p.c. e articolo 2909 c.c..

Il (OMISSIS) deduce che con il secondo motivo di appello (il primo concerneva la condanna in manleva) la (OMISSIS) s.p.a. aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la sussistenza delle anomalie sull’asfalto stradale, individuando in esse la causa esclusiva dell’evento dannoso, mentre, per contro, aveva escluso che l’evento medesimo fosse causalmente riconducibile, almeno in parte, alla circostanza che il mezzo condotto dal danneggiato fosse stato urtato da altro ciclomotore procedente nello stesso senso di marcia oppure alla circostanza che il (OMISSIS) aveva omesso di allacciare regolarmente il casco protettivo o, comunque, ad una manovra imprudente da lui posta in essere.

Sostiene che, peraltro, tali censure non avrebbero soddisfatto i requisiti di specificita’ richiesti dall’articolo 342 c.p.c., in quanto sprovviste di “ogni supporto argomentativo volto a contrastare le motivazioni della sentenza impugnata”, la quale aveva tratto i predetti accertamenti dal complesso delle acquisizioni probatorie, testimoniali, documentali e tecniche.

Conclude che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

1.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 342, 346, 329 e 112 c.p.c., nonche’ dell’articolo 1227 c.c..

Il ricorrente, sul presupposto che, a fondamento dell’allegazione circa la sussistenza del fatto colposo del danneggiato, la (OMISSIS) s.p.a. aveva dedotto le specifiche circostanze del plausibile contatto con altro ciclomotore oppure dell’omesso regolare allacciamento del casco o, infine, del compimento di una manovra imprudente, sostiene che la Corte di merito, nel condurre l’accertamento relativo al predetto fatto e alla sua rilevanza, esclusiva o concorrente, nella causazione del sinistro, non avrebbe potuto accertare circostanze diverse da quelle indicate dall’appellante; cio’, in quanto la rilevabilita’ d’ufficio del concorso di colpa del danneggiato, ex articolo 1227 c.c., comma 1, sarebbe pur sempre soggetta alle preclusioni maturate nel processo.

Nel caso di specie, tale principio sarebbe stato del tutto disatteso, poiche’ la Corte territoriale, pur escludendo l’accertamento delle specifiche circostanze allegate dall’appellante, ne avrebbe individuate “ulteriori e diverse”, cosi’ violando le disposizioni processuali e la norma sostanziale sopra indicate.

2. Gli illustrati motivi, che vanno congiuntamente esaminati per evidenti ragioni di connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

2.1. Sono inammissibili nella parte in cui – ad onta della formale denuncia di vizi di violazione di norme di diritto neppure astrattamente configurabili (come quella relativa all’articolo 12 preleggi, che costituisce una regola di interpretazione della legge e non, invece, un criterio di interpretazione della sentenza cui debba attenersi il giudice che decide sulla sua impugnazione) oppure di vizi di motivazione di rilevanza costituzionale concretamente insussistenti (avuto riguardo all’articolato e coerente impianto argomentativo invece rinvenibile nella pronuncia della Corte catanzarese) – censurano la sentenza impugnata per aver proceduto ad una ricostruzione del fatto e ad una valutazione delle prove parzialmente diverse da quelle compiute dal giudice di primo grado, per un verso confermando l’accertamento della presenza e della rilevanza causale delle anomalie del manto stradale, per altro verso, tuttavia, ritenendo che alla causazione del sinistro avrebbe contribuito, con il proprio concorrente fatto colposo, anche il danneggiato, tenendo una condotta di guida incauta e imprudente.

Attraverso tali censure, viene infatti proposta una ulteriore rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di suscitare dalla Corte di legittimita’ un nuovo giudizio di fatto in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale, omettendo di considerare che tanto la prima quanto il secondo sono attivita’ riservate al giudice del merito cui compete anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute piu’ idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

La predetta valutazione, dunque, non puo’ essere rimessa in discussione in sede di legittimita’, con conseguente inammissibilita’ delle inerenti censure svolte con i motivi di ricorso in esame.

2.2. I motivi stessi sono inammissibili, ancora, nella parte in cui censurano la sentenza di appello per avere omesso di dichiarare l’inammissibilita’ del gravame per difetto di specificita’.

Anche la doglianza relativa alla violazione dell’articolo 342 c.p.c. dissimula, infatti, l’indebita invocazione di un sindacato sull’accertamento dei fatti e sulla valutazione delle prove operati dal giudice del merito, atteso che il motivo di appello, parzialmente accolto dalla Corte territoriale, tendeva ad ottenere una modifica della ricostruzione fattuale operata dal primo giudice sia in negativo, previa esclusione dell’accertamento delle condizioni di dissesto della strada (o, comunque, riduzione della loro rilevanza causale nella produzione del sinistro), sia in positivo, mediante l’individuazione della sussistenza della condotta colposa del danneggiato e della sua incidenza (concorrente o, addirittura, esclusiva) nella determinazione dell’evento lesivo.

2.3. I motivi del ricorso per cassazione, infine, sono infondati nella parte in cui lamentano l’accertamento officioso, da parte della Corte territoriale, dei fatti posti a fondamento della diminuzione del risarcimento (l’imprudente condotta di guida del danneggiato, connotata da distrazione e da velocita’ eccessiva), in assenza della loro specifica deduzione con l’atto di appello.

Al riguardo occorre ribadire il consolidato principio secondo cui, posta la distinzione tra l’ipotesi in cui il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a causare il danno (articolo 1227 c.c., comma 1) e l’ipotesi in cui il suo comportamento contrario a correttezza non ne abbia evitato l’aggravamento senza contribuire alla sua causazione, determinata esclusivamente dall’illecito del danneggiante (articolo 1227 c.c., comma 2), la prima fattispecie, a differenza della seconda, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, ma puo’ essere verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto da cui essa sia ricavabile (ex multis, Cass. 10/11/2009, n. 23734; Cass. 22/03/2011, n. 6529; Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass., Sez. Un., 03/06/2013, n. 13902; Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).

E’ vero, poi, che la rilevabilita’ d’ufficio del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, soggiace pur sempre alle preclusioni maturate nel processo, cosicche’ sulla responsabilita’ esclusiva del danneggiante puo’ formarsi il giudicato interno, ove il giudice abbia omesso di rilevare le circostanze a lui prospettate e la parte non abbia assolto l’onere di impugnare la sentenza su tale omissione (Cass. 15/10/2013, n. 23372).

Nel caso di specie, peraltro, il mancato rilievo del fatto colposo del danneggiato da parte del giudice di primo grado aveva formato oggetto di specifico motivo di appello con cui era stata dedotta la responsabilita’ concorrente o, addirittura esclusiva, della vittima, sicche’ non poteva reputarsi maturata, sul punto, alcuna preclusione.

Escluso, in iure, che alla Corte territoriale fosse precluso il rilievo della concorrente condotta colposa del (OMISSIS), deve poi riconoscersi che l’apprezzamento, de facto, di tale condotta, ai fini del concorso di colpa, integrava, a sua volta, un giudizio di merito, come tale sottratto al sindacato di legittimita’ se sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).

3. In definitiva, il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimita’ relative al rapporto processuale tra il ricorrente e il Comune di Lamezia Terme seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Non vi e’ luogo a provvedere, invece, sulle spese relative al rapporto processuale intercorso con la (OMISSIS) s.p.a., che non ha svolto difese in sede di legittimita’.

5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis ove dovuto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.