Qualora le infiltrazioni d’acqua, provenienti dal tetto di un edificio, cagionino un danno ad un condomino, responsabile non e solamente il Condominio ma altresì, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il proprietario dell’appartamento sovrastante quello del danneggiato che non abbia provveduto alla manutenzione ordinaria del proprio immobile.

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L’obbligo dell’amministratore di eseguire le delibere della assemblea di condominio e la conseguente responsabilità.

La responsabilità dell’amministratore di condominio in conseguenza del potere – dovere di curare l’osservanza del regolamento condominiale.

La responsabilità (civile) dell’amministratore di condominio.

Tribunale|Crotone|Civile|Sentenza|21 febbraio 2020| n. 212

Data udienza 21 febbraio 2020

TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elisa Marchetto, in funzione giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Resa nella causa civile di primo grado, iscritta in data 10.06.2013 al n. 1130/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa presso l’Intestato Tribunale, con notifica di atto di citazione

DA

LA.PA. (c.f. (…)), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gi.Fa., che lo rappresenta e lo difende, giusta procura a margine dell’atto di citazione

– attore –

CONTRO

GI.AN. (c.f. (…)) e MA.AN. (c.f. (…)), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Na.De., che li rappresenta e li difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

– convenuti –

E

CONTRO

CO.GI. (c.f. (…)) e D’A.AN. (c.f. (…)), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Al.Ba., che li rappresenta e li difende, giuste procure a margine delle rispettive comparse di costituzione e risposta

– convenuti –

NONCHÉ

CONTRO

CONDOMINIO DI VIA (…) (p. iva), in persona del suo Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gi.Mi., che lo rappresenta e lo difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

– convenuto –

Oggetto: risarcimento danni – responsabilità da cosa in custodia – art. 2051 c.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 7.11.2011, a seguito di alcuni fenomeni di infiltrazioni, di macchie di umidità e di fessurazioni interessanti le due unità immobiliari contigue di sua proprietà, site in Crotone, via (…), IV piano, LA.PA. depositava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti di CONDOMINIO VIA (…), nonché di GI.AN., MA.AN., LU.MI. e LU.GI., questi ultimi proprietari di alcuni appartamenti nel condominio medesimo, per accertare e quantificare:

“1. Le cause delle crepe, delle lesioni, delle macchie di umidità, delle infiltrazioni d’acqua e di tutti gli ulteriori danni, in premessa evidenziati e non, presenti negli appartamenti del sig. La.Pa.;

2. (…) sia in ordine tecnico che economico, i rimedi ai danni citati, evidenziando la cronologia degli interventi necessari, sia nelle proprietà condominiali che in quelle private;

3. (…) tutti i danni e tutte le spese che andranno sostenute per riportare gli immobili del sig. Pa.La. ex ante i danni lamentati, tenendo conto anche dello smontaggio, imballo e rimontaggio di mobili, arredi, impianti e quant’altro necessario, compreso tutti i danni indiretti, tutto incluso e nulla escluso;

4. (…) se i lavori di realizzazione delle pensiline e tettoie in legno e dall’ampliamento dei vani nella proprietà Ma. – Gi., i lavori di sostituzione dell’ascensore e modifiche del vano ascensore al piano attico nella proprietà condominiale e di ristrutturazione nella proprietà Lu. siano stati realizzati in conformità alle autorizzazioni acquisite, a quelle necessarie, ed a quelle previste dalla normativa vigente, in materia condominiale, urbanistica, statica, di sicurezza e di qualsivoglia altra natura e se la loro permanenza in situ, come ora realizzate e come riscontrate dal C.T.U., possano arrecare pregiudizio alle proprietà La. ed all’incolumità degli inquilini che le abitano e, nel qual caso, quali siano i rimedi da adottare e con quale tempistica”.

Veniva, dunque, radicato presso l’Intestato Tribunale il procedimento n. 2290/2011 R.G.A.C., che si concludeva in data 16.07.2012 con deposito dell’elaborato peritale del c.t.u. ing. Fedele Ca., il quale, in risposta al primo dei quesiti formulati, distinguendo tra i vizi dedotti dal ricorrente e riscontrati ad esito di sopralluogo sugli immobili in questione, concludeva che:

“Per ciò che concerne le fessurazioni (…) si ritiene che non ci sia correlazione con i lavori eseguiti nelle proprietà dei coniugi Gi. – Ma. e nelle proprietà dei signori Lu. (…) Eventuali flessioni del solaio di calpestio dell’appartamento del ricorrente, legate alla rimozione dei tramezzi dell’appartamento sottostante, sono pertanto da imputare solo ad un difetto costruttivo dello stesso che, a causa di una scorretta realizzazione o dimensionamento, ha una elevata deformabilità (…) Le lesioni sono presenti solo su elementi secondari mentre gli elementi strutturali risultano integri.

Per ciò che concerne invece i sovraccarichi introdotti con gli ampliamenti al piano attico (proprietà Gi. – Ma.), per ben comprendere la situazione si deve far necessariamente riferimento alla sovrapposizione (…) tra questa superflue e quella dell’appartamento sottostante di proprietà del ricorrente. Si evince immediatamente che le lesioni sono al di fuori dell’area di influenza degli ampliamenti realizzati per cui e da escludere qualsiasi nesso causale” (cfr. elaborato peritale – ing. Ca., pp. 5 – 6).

Infine, il C.T.U. riteneva che: “In merito ai problemi di umidità ed infiltrazioni (…) Detti fenomeni sono presenti nella stanza da letto 1 e nel bagno 1 (…) Sicuramente questi locali manifestano dei danneggiamenti dovuti ad infiltrazione di acque meteoriche. Per valutare eventuali fenomeni evolutivi del problema sono stati fatti più sopralluoghi, anche in corrispondenza di giorni molto piovosi (…) È stato possibile osservare che al momento non esistono fenomeni di infiltrazione e che i danni presenti non hanno subito alcuna variazione. Se ne deduce pertanto che sicuramente ad un dato momento della storia del fabbricato, si sono verificate delle infiltrazioni di acque meteoriche dall’esterno che hanno danneggiato i locali citati, ma, qualunque ne sia stata la causa, il problema risulta non persistere più. Restano comunque u danni evidenziati la cui causa e di natura condominiale non esistendo alcun nesso tra questi ed i lavori effettuati dai soggetti citati.

Le infiltrazioni si sono verificate, con ogni probabilità, a causa di un cattivo stato di conservazione dei giunti dei pannelli prefabbricati di tamponamento i quali comunque sono stati oggetto di un intervento di manutenzione. È inoltre probabile che al momento delle infiltrazioni si sia verificato un qualche problema agli scarichi sul terrazzo di copertura, problemi che al momento risultano comunque non più presenti” (cfr. elaborato peritale – ing. Ca., pp. 6 – 7).

In risposta ai quesiti successivi, il c.t.u. suddivideva i vizi riscontrati in danni derivanti da infiltrazioni ed in pregiudizi riconnessi all’avvallamento del solaio, individuando a p. 8 dell’elaborato peritale le opere necessarie al ripristino, quantificate in complessivi Euro 5.000,00. Infine, con riferimento agli interventi realizzati dai coniugi Gi. – Ma., il c.t.u. concludeva:

“che le tettoie sono state trasformate in nuovi locali abitativi, mediante la realizzazione di muri di tamponamento, pavimentazione, infissi ed impianti. Questa ultima trasformazione è stata effettuata in assenza di qualsiasi titolo abilitativo (…) non si sono riscontrati segni di dissesto o lesioni sulle strutture portanti dell’edificio che possano essere messi in relazione con la realizzazione dei lavori di ampliamento al piano attico proprietà Gi. – Ma.)” (cfr. elaborato peritale – ing. Ca., pp. 11 – 12).

Successivamente, con atto di citazione ritualmente notificato, LA.PA., introduce il presente giudizio nei confronti dei convenuti in epigrafe per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti ed insiste nell’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“- Riconoscere e dichiarare che i coniugi Gi. – Ma. hanno abusivamente costruito le tettoie in legno sul piano attico di Via (…) in assenza di qualsivoglia idonea delibera di autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini, essendo falso quanto dichiarato nel nulla osta condominiale del 27/0512004 a firma del Rag. An.D’A.;

– Riconoscere e dichiarare che i coniugi Gi. – Ma. hanno abusivamente costruito dei vani, per come accertato dal CTU Ing. Fedele Ca. nel procedimento n. 2290/2011 RG;

– Riconoscere e dichiarare che a seguito del decesso della Signora Al.Ma., e non essendovi altri soggetti diversamente abili nel nucleo familiare Gi. – Ma., l’autorizzazione temporanea alla costruzione del bagno dei disabili rilasciata dal Comune di Crotone con permesso di costruire n. 305/NC del 19/10/06, decaduta per inesistenza dei presupposti legittimanti la sua autorizzazione;

– Riconoscere e dichiarare che la chiusura del vano scale tra il quarto e il quinto piano, realizzato con grate e cancello in ferro da parte dei coniugi Gi. – Ma., impedisce l’accesso ai locali condominiali che deve essere sempre garantito ai condomini ed ordinarne di conseguenza la rimozione;

– Riconoscere e dichiarare che l’amministrazione del condominio ed i coniugi Gi. – Ma., hanno causato, con i lavori effettuati e le manutenzioni non effettuate, i danni lamentati negli appartamenti di proprietà del Signor Pa.La.posti al quarto piano di Via (…);

– Riconoscere e dichiarare i coniugi Gi. – Ma. e l’amministrazione del condominio obbligati al pagamento immediato ed in solido tra di loro, in favore del Signor Pa.Va., della somma di Euro 12.000,00, (dodicimilaeuro) oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, a far data dal 29/03/2007fino al soddisfo, per costi sostenuti per la CTU, le spese legali, le spese di mediazione e per l’esecuzione dei lavori necessari a ripristinare lo status quo ante negli appartamenti danneggiati di proprietà del Signor Pa.La.;

– Riconoscere e dichiarare che le opere abusive eseguite al piano attico dai coniugi Gi. – Ma. mettono a repentaglio la stabilità statica della proprietà del Signor Pa., ordinandone l’immediata demolizione ed il ripristino dello status quo ante;

– In via subordinata condannare i coniugi Gi. – Ma., gli amministratori di condominio succedutesi nel tempo Avv. Giuseppe Co. e Rag. An.D’A., in solido tra loro, per il comportamento omissivo ed illegittimo messo in atto dal 2006 ad oggi, alla corresponsione, ex art. 2041 codice civile, di un indennizzo, in favore del Signor Pa.La., a titolo di risarcimento del danno subito per il disagio subito e per i danni indiretti patiti, pari ad Euro 14.000,00 (quattordicimilaeuro) o alla maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio, per i sette anni sinora trascorsi in cui il Signor Pa.La. è stato costretto a convivere, nelle sue proprietà, come muffe, cattivi odori, infiltrazioni di acqua, cadute di intonaci, ecc, oltre interessi compensativi e di mora ex D.Lgs. 231/2002 a far data dal 29/03/2007 (prima contestazione dei condomini per le opere abusive realizzate dai coniugi Gi. – Ma.) fino al soddisfo;

– In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.

Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.12.2013, si costituiscono in giudizio i condomini GI.AN. e MA.AN., contestando integralmente per infondatezza la domanda risarcitoria formulata ex adverso, riportandosi a quanto chiaramente ritenuto in proposito dal c.t.u. ing. Ca. e chiedendo riconvenzionalmente la condanna di controparte al risarcimento del danno non patrimoniale “da stress” patito.

Si costituisce anche il CONDOMINIO DI VIA (…), in persona dell’amministratore pro tempore, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, secondo la ricostruzione attorea, i presunti danni patiti dal La. sarebbero riconducibili ai lavori eseguiti dai coniugi GI.-MA. sulla loro proprietà; nel merito, il convenuto contesta la fondatezza delle pretese avversarie.

Infine, con due distinte comparse di costituzione e risposta, si costituiscono in giudizio anche D’A.AN. e CO.GI. in proprio, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità dell’atto di citazione per presunta genericità dello stesso e, nel merito, insistendo per il rigetto della pretesa attorea.

Con ordinanza del 31.01.2015, con argomentazione condivisibile alla quale ci si riporta, si rigetta la richiesta attorea di chiamata in causa del COMUNE DI CROTONE, di DU.CA. in proprio, nonché di LU.MI..

Con successiva ordinanza del 21.10.2015, si rigettano le richieste istruttorie articolate dalle parti, viene disposta l’acquisizione del fascicolo di a.t.p. n. 2290/2011 R.G.A.C. e la causa, ritenuta matura per la decisione, viene rinviata per p.c.

Quindi, dopo alcuni rinvii determinati dall’avvicendarsi dei magistrati titolari del ruolo, all’udienza del 12 giugno 2019 le parti precisano le conclusioni nei termini surriportati e, come richiesto, vengono loro assegnati i termini previsti dall’art. 190 c.p.c.

Passando ora ad inquadrare dal punto di vista normativo la presente vicenda, si ravvisa che essa è astrattamente riconducibile all’alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all’art. 2051 c.c.

Infatti, il Condominio rispetto alle parti comuni dell’edificio riveste dal punto di vista giuridico la funzione custode, con conseguente necessità di coordinare tale posizione di garanzia con la responsabilità dei condomini singoli proprietari delle parti esclusive.

L’orientamento giurisprudenziale più risalente, ravvisa nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. una responsabilità per colpa presunta, il cui fondamento sarebbe pur sempre il fatto dell’uomo, nella specie, il custode, venuto meno al suo dovere di controllo e di vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 1995, n. 11264; Cass. civile, sez. III, 1 giugno 1995, n. 6125).

Invece, secondo l’orientamento più recente ed ormai prevalente, la responsabilità del custode è di tipo oggettivo, e affinché si configuri è sufficiente che esista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che venga in considerazione la condotta del custode (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 giugno 2012, n. 10860; Cass. civile, sez. III, 16 gennaio 2009, n. 993; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5741).

A questo punto, si può osservare che sussiste una differenza sostanziale tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 2051 c.c.: la prima delle disposizioni citate impone un obbligo generale di astensione dall’arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laederè); la seconda, invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene e di adottare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.

Quindi, nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. viene in evidenza l’esistenza di un dovere di vigilanza e di precauzione gravante su colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene.

In altri termini, la disposizione in esame prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell’evento inevitabile ed imprevedibile.

Tale responsabilità si configura in capo al custode, ovvero a colui che ha l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, in ragione di una relazione di fatto e di diritto con la res custodita.

Il giudizio relativo alla negligenza del custode va condotto ex ante rispetto alla verificazione del sinistro.

In definitiva, accedendo al tale ricostruzione, il danneggiato è gravato dall’onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l’evento si verificasse (cfr. Cass. civile, sez. III, 12 giugno 2016, n. 12744), incombendo sul convenuto l’onere di provare il caso fortuito (cfr. Cass. civile, sez. III, 4 ottobre 2005, n. 21684).

Quest’ultimo si connota per imprevedibilità ed eccezionalità e costituisce il fattore interruttivo del nesso causale tra il fatto ed il danno-evento. Al riguardo, si precisa che ai fini della prova liberatoria viene in rilievo una nozione oggettiva di caso fortuito, intesa in senso ampio, tale da ricomprendervi sia il fatto naturale (ovvero la forza maggiore), sia quello del terzo, ovvero il fatto dello stesso danneggiato, ad esempio attraverso un uso improprio della cosa (cfr. Cass. civile, sez. VI, 9 novembre 2017, n. 26533).

Con specifico riferimento alla responsabilità del condominio per danni subiti dai singoli condomini, la Suprema Corte ha statuito che: “Il condominio risponde, quale custode ex art. 2051 c.c., dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare, svolgendo quest’ultimo – anche se in uso esclusivo ad un solo condomino – la funzione di copertura dello stabile condominiale: sicché chiamato a rispondere di tali danni e il condominio in persona dell’amministratore, rappresentante di tutti i condiomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso esclusivo” (cfr. Cass. civile, sez. II, 16/12/2015, n. 25288).

Una recente pronuncia dei giudici della nomofilachia ha chiarito che: “Qualora le infiltrazioni d’acqua, provenienti dal tetto di un edificio, cagionino un danno ad un condomino, responsabile non e solamente il Condominio ma altresì, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il proprietario dell’appartamento sovrastante quello del danneggiato che non abbia provveduto alla manutenzione ordinaria del proprio immobile” (cfr. Cass. civile, sez. VI, 4/04/2018, n. 8393).

Nella sentenza da ultimo citata, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della responsabilità oggettiva da cose in custodia per il danno cagionato da un condomino all’immobile di un altro. L’assunto di partenza, benché non riportato expressis verbis dalla pronuncia, è quello – pacifico e già affermato dalla corte di merito – in virtù del quale la responsabilità del condominio non elide quella del singolo condomino per i danni direttamente imputabili al suo immobile (in termini analoghi, affermando il concorso di responsabilità tra il condominio ed altri per danni agli immobili, cfr. Trib. Milano, sez. X, 15 aprile 2009 n. 5002). Alla luce della citata giurisprudenza è, pertanto, necessario separare i danni imputabili all’intero condominio per la vetustà del tetto di copertura dell’edificio (o delle terrazze condominiali) da quelli ascrivibili all’inadeguata manutenzione dell’immobile in proprietà del condomino convenuto. Rigoroso corollario di tali premesse è che, nel caso di infiltrazioni dannose che sarebbero state evitate se l’immobile sovrastante avesse ricevuto un’adeguata manutenzione, risponde dei danni anche il suo proprietario-custode, secondo la disciplina fissata nell’art. 2051 c.c., la quale esclude la responsabilità per i danni da cose in custodia nel solo caso che il convenuto riesca a provare il caso fortuito.

A questo punto, è opportuno distinguere, anche alla luce delle risultanze della c.t.u., i danni che sono stati effettivamente riscontrati sulla proprietà La. e, successivamente, procedere ad esaminare le eventuali responsabilità dei convenuti in relazione a tali pregiudizi.

Come già riportato nella parte in fatto, l’ing. Ca., a p. 7 del proprio elaborato peritale, ha distinto in:

– danni da infiltrazioni di acque meteoriche (quantificati in Euro 2.000,00), ai quali il c.t.u. ha riconosciuto natura condominiale in quanto originati dal cattivo stato manutentivo dei giunti dei pannelli prefabbricati di tamponamento, e, pertanto, non imputabili eziologicamente ai lavori eseguiti sulle aree di proprietà esclusiva dai coniugi MA. e GI.;

– danni dovuti all’avvallamento del solaio (quantificati in Euro 3.000,00), imputabili ad un difetto costruttivo dell’immobile e, dunque, non ascrivibili a nessuno dei convenuti citati.

Per quanto attiene alle censure formulate dall’attore in relazione alle opere di ampliamento effettuate sul piano attico dai proprietari esclusivi MA.AN. e GI.AN. si osserva che il c.t.u. ing. Ca. ha recisamente escluso che tali lavori abbiano messo a rischio la statica dell’edificio e, dunque, l’incolumità e la proprietà del La..

Peraltro, si osserva che nel presente giudizio, di natura civilistica, che si svolge tra soggetti posti tra loro su di un piano di parità, non hanno ex se pregio eventuali accertamenti in merito alla costruzione senza permessi ovvero in assenza di autorizzazioni urbanistiche di opere da parte dei condomini sulle parti in proprietà esclusiva.

Ci si riferisce in particolare alle contestazioni attoree riguardanti le tettoie, i vani ed il bagno per disabili realizzati sulla loro proprietà dai convenuti MA. e GI., in merito alle quali in capo al La. potrebbe astrattamente configurarsi un interesse legittimo a che i condomini menzionati svolgano lavori di costruzione/modifica sulla propria unità immobiliare nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative, non un diritto soggettivo tutelabile in questa sede.

Per effetto di quanto sopra ritenuto, nessun danno può essere posto a carico dei condomini GI. e MA. che, legittimamente – ovvero nel rispetto del canone civilistico del neminem laedere – hanno eseguito lavori sulla loro proprietà esclusiva (e tale considerazione, come sottolineato, prescinde da valutazioni di competenza del Giudice Amministrativo, in merito alla regolarità urbanistica delle opere), né tanto meno a carico degli amministratori CO. e D’A., i quali, alla luce di quanto sopra osservato, non possono essere ritenuti responsabili di alcuna omissione ad obblighi derivanti dai rispettivi mandati, né di quanto prescritto dall’art. 1130 c.c., avendo, anzi, dimostrato di essersi attivati conferendo a suo tempo mandato all’ing. Al..

A ben vedere, la facoltà di proporre segnalazioni e di promuovere iniziative presso le competenti Autorità territoriali ed amministrative, al fine di reprimere i presunti abusi edilizi, che il La. sembra porre ad esclusivo carico degli amministratori di condominio, in realtà appartiene al comune cittadino e, pertanto, l’attore stesso, ove interessato avrebbe potuto farsi parte diligente ed attivarsi in tal senso.

Infine, per quanto attiene al CONDOMINIO DI VIA (…), esso va condannato, per le suesposte ragioni, al risarcimento del danno patito dall’attore derivante da infiltrazioni e quantificato, sulla base della c.t.u. dell’ing. Ca. in Euro 2.000,00.

Venendo ora ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., in applicazione del principio di soccombenza, parte attrice va condannata alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti MA. e GI., nonché CO. e D’A. nel presente giudizio.

Tali spese sono liquidate, sia per MA. e GI., sia per CO. e D’A. in complessivi Euro 5.560,25, di cui Euro 4.835,00 per compensi ed Euro 725,25 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.

Le spese sostenute da MA. e GI. nel procedimento di a.t.p. vengono compensate, in ragione della ridotta attività processuale ivi svolta (ed in considerazione della piena liquidazione della fase istruttoria nel presente procedimento).

Invece, in ragione del parziale accoglimento della domanda dell’attore rispetto al CONDOMINIO, quest’ultimo va condannato alla rifusione di una metà delle spese sostenute dall’attore nel presente giudizio e nel giudizio di a.t.p., con compensazione della restante metà. Le spese complessivamente sostenute dall’attore nel presente giudizio sono liquidate in Euro 4.835.00 per compensi ed Euro 228,00 per esborsi documentati, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; pertanto, il CONDOMINIO va condannato alla rifusione in favore dell’attore di Euro 1.417,50 per compensi ed Euro 114,00 per esborsi documentati, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (con compensazione dei restanti importi).

Invece, le spese complessivamente sostenute dall’attore nel giudizio di a.t.p. sono liquidate in Euro 2.225.00 per compensi ed Euro 233,00 per esborsi documentati, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; pertanto, il CONDOMINIO va condannato alla rifusione in favore dell’attore di Euro 1.112,50 per compensi ed Euro 216,50 per esborsi documentati, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (con compensazione dei restanti importi).

Per quanto attiene alle spese della CTU dell’ing. CA. (nel procedimento n. 2290/2011 R.G.A.C.), esse vanno definitivamente poste per una metà a carico del CONDOMINIO e per l’altra metà a carico di parte attrice.

Va, infine, sanzionato il comportamento processualmente censurabile dell’attore nei confronti dei coniugi GI. – MA., i quali sono stati evocati in giudizio nonostante la c.t.u. avesse accertato l’inesistenza di responsabilità a loro carico, nonché nei confronti degli amministratori CO. e D’A., i quali sono stati citati in proprio, sulla base di illazioni censurabili ed a fronte di responsabilità inesistenti, come già emerso in sede di a.t.p. Quanto rilevato giustifica la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. di LA.PA. al pagamento in favore dei citati convenuti della somma di Euro 2.417,50 (pari alla metà dei compensi liquidati).

Sul punto, la Cassazione ha precisato che: “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo supplente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. civile, sez. un., 20/04/2018, n. 9912).

La Suprema Corte ha, altresì, chiarito come: “La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l’applicabilità della norma e la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell’art. 96 c.p.c.” (cfr. Cass. civile, sez. III, 29/09/2016, n. 19285).

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott.ssa Elisa Marchetto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) In parziale accoglimento delle richieste attoree, condanna il CONDOMINIO DI VIA (…) al risarcimento in favore di LA.PA. del danno da infiltrazioni patito all’immobile di sua proprietà e quantificato, giusta c.t.u. dell’ing. Ca., in complessivi Euro 2.000,00.

2) Rigetta, per le ragioni esposte nella parte motiva, le ulteriori richieste formulate dall’attore.

3) Condanna il CONDOMINIO a rifondere una metà delle spese di lite sostenute da LA.PA. nel presente giudizio, liquidata in Euro 1.417,50 per compensi ed Euro 114,00 per esborsi documentati, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (con compensazione della restante metà); dispone la distrazione di tale somma in favore del difensore dell’attore.

4) Condanna il CONDOMINIO a rifondere una metà delle spese di lite sostenute da LA.PA. nel giudizio di a.t.p., liquidata in Euro 1.112,50 per compensi ed Euro 216,50 per esborsi documentati, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (con compensazione della restante metà); dispone la distrazione di tale somma in favore del difensore dell’attore.

5) Condanna LA.PA. alla rifusione delle spese di lite sostenute da GI.AN. e da MA.AN. in relazione al presente giudizio e liquidate in complessivi Euro 5.560,25, di cui Euro 4.835,00 per compensi ed Euro 725,25 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.

6) Compensa le spese sostenute da GI.AN. e da MA.AN. nel giudizio di a.t.p.

7) Condanna LA.PA. alla rifusione delle spese di lite sostenute da CO.GI. e da D’A.AN. in relazione al presente giudizio e liquidate in complessivi Euro 5.560,25, di cui Euro 4.835,00 per compensi ed Euro 725,25 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge; dispone la distrazione di tale somma in favore del difensore dei convenuti.

8) Condanna LA.PA. ex art. 96, comma 3 c.p.c. alla corresponsione in favore di GI.AN. e di MA.AN. della somma di Euro 2.417,50 (pari alla metà dei compensi liquidati).

9) Condanna LA.PA. ex art. 96, comma 3 c.p.c. alla corresponsione in favore di CO.GI. e di D’A.AN. della somma di Euro 2.417,50 (pari alla metà dei compensi liquidati).

10) Pone definitivamente le spese di CTU dell’ing. CA. (procedimento n. 2290/2011 R.G.A.C.) per una metà a carico di parte attrice e per l’altra metà a carico del CONDOMINIO DI VIA (…).

Così deciso in Crotone il 21 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.