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E’ pacifico che e’ nulla, anche se addirittura assunta all’unanimita’, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese (Cass. 23.3.2016 n. 5814) e che costituisce innovazione vietata ai sensi dell’articolo 1120 c.c., comma 2 l’assegnazione in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti auto all’interno di un’area condominiale, in quanto determina una limitazione all’uso ed al godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (Cass. 27.5.2016 n. 11034) ma proprio la sentenza delle S.U. richiamata in sentenza consente di distinguere tra delibere nulle ed annullabili.
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 25 gennaio 2017, n. 1898
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20511/2012 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 116/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo, assorbiti i restanti motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il GP di Campobasso, decidendo sull’opposizione a d.i. proposta da (OMISSIS) contro il condominio (OMISSIS), rigettava l’opposizione e dichiarava l’incompetenza a decidere sulla riconvenzionale di nullita’ delle delibere assembleari rimettendo al Tribunale che rigettava la domanda con condanna alle spese.
La Corte di appello, con sentenza 9.7.2014, accoglieva invece l’impugnazione, dichiarava la nullita’ delle delibere condominiali di cui al paragrafo 2.1 della sentenza e non dovuto il pagamento preteso dal Condominio, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di nullita’ delle delibere assembleari (S.U. n. 4806/2005) e sottolineando che non si era proceduto alla ripartizione in concreto delle spese relative agli oneri straordinari ma introdotto un autonomo criterio di liquidazione (parti uguali per 18 posti auto) in deroga ai criteri di ripartizione di cui all’articolo 1123 c.c., comma 1 e delle tabelle.
Ricorre il condominio con tre motivi, resiste (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli articoli 1123, 1135, 1137, 63 e 68 disp. att. c.c. e articolo 113 c.p.c. perche’ la spesa e’ stata ripartita tra i proprietari interessati ed in ogni caso trattavasi di delibera annullabile da impugnare entro trenta giorni.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1123 e 1135 e vizi di motivazione trattandosi di spese per la realizzazione di un servizio.
Col terzo motivo si denunziano violazione degli articoli 1123, 1135, 1136 e 1137 c.c. e vizi di motivazione.
Cio’ premesso, si osserva:
Come dedotto, la sentenza ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di nullita’ delle delibere assembleari (S.U. n. 4806/2005) sottolineando che non si era proceduto alla ripartizione in concreto delle spese relative agli oneri straordinari ma introdotto un autonomo criterio di liquidazione (parti uguali per 18 posti auto) in deroga ai criteri di ripartizione di cui all’articolo 1123 c.c., comma 1 e delle tabelle.
L’articolo 1123 c.c. prevede la regola generale della ripartizione in misura proporzionale al valore della proprieta’, salvo diversa pattuizione, e, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno puo’ farne.
Il ricorso deduce che va applicato il comma 2 e non il comma 1 dell’articolo 1123 c.c. perche’ trattasi di opere destinate a servire i condomini in misura diversa e che il posto auto interessa solo i condomini proprietari di automobili e nella premessa in fatto riconosce che il d.i. riguardava una esposizione debitoria di Euro 1.201,99 e che tra queste somme vi era anche la quota parte per lavori straordinari di realizzazione di posti auto (asfalto nel piazzale e recinzione dell’area).
E’ pacifico che e’ nulla, anche se addirittura assunta all’unanimita’, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese (Cass. 23.3.2016 n. 5814) e che costituisce innovazione vietata ai sensi dell’articolo 1120 c.c., comma 2 l’assegnazione in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti auto all’interno di un’area condominiale, in quanto determina una limitazione all’uso ed al godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (Cass. 27.5.2016 n. 11034) ma proprio la sentenza delle S.U. richiamata in sentenza consente di distinguere tra delibere nulle ed annullabili.
Non sui tratta, nella fattispecie, di modifica dei criteri legali ma di ripartizione delle spese per posti auto tra i beneficiari, donde l’annullabilita’ e l’accoglimento del primo motivo, con cassazione della sentenza e decisione nel merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna il resistente alle spese del giudizio di legittimita’ in Euro 2200 di cui 2000 per compensi, oltre accessori e compensa quelle di appello.