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Condominio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è consentito solo il controllo sulla idonietà formale della delibera.
E, come detto, può formare oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo solo l’accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia delle delibere. Non è consentito, invece, accertare la validità intrinseca delle delibere, che può essere fatta valere, come detto, solo mediante l’impugnazione ex art. 1137 c.c.. In altri termini, in sede di accertamento di un credito portato da delibera assunta ai sensi dell’art. 1136 c.c. in sede diversa dal giudizio seguito ad impugnazione ex art. 1137 c.c., è consentito esaminare solo l’idoneità formale del verbale che documenta la delibera (che costituisce idoneo titolo anche in sede di opposizione) per verificarne l’esistenza ovvero per accertare l’idoneità sostanziale della pretesa azionata con riferimento alla documentazione posta a sostegno dell’ingiunzione, se sia effettivamente pertinente alla pretesa, ovvero alla persistenza dell’obbligazione dedotta in giudizio con particolare riferimento ai fatti estintivi/modificativi dell’obbligazione stessa successivi alla consacrazione del credito nella delibera e non, invece, a quelli consacrati nella delibera stessa non esaminabili se non nell’alveo dello strumento esplicitamente accordato all’uopo dal legislatore, previsto chiaramente per evitare l’incertezza nei rapporti fra i partecipanti al condominio.
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Recupero credito nei confronti del condomino moroso
Tribunale Roma, Sezione 5 civile Sentenza 20 marzo 2018, n. 5905
Data udienza 19 marzo 2018
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, Quinta Sezione Civile del Tribunale di Roma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 57318/16 Ruolo Generale Contenzioso
TRA
CONDOMINIO BOX VIA (…), VIA (…) VIA (…)
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Ni.Pa. che lo rappresenta e difende con procura in atti
OPPONENTE
E
CONDOMINIO VIA (…) E VIA (…) elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Ga.Ma. che lo rappresenta e difende con procura in atti
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio il Condominio debitore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12168/16 emesso dal Tribunale di Roma e notificato in data 16.6.2016 con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore del Condominio opposto, la somma di Euro 10156,43 oltre accessori per l’omesso pagamento di oneri condominiali fondati su delibere approvate il 16/4/2015 ed il 16/12/2015.
Affermava che l’ingiunzione era illegittima allegando che: 1 – entrambe le delibere erano state separatamente impugnate, 2 – i giudizi erano pendenti, 3 – la Delib. del 16 aprile 2015 era viziata in quanto era stato violato il regolamento di condominio in tema di limite massimo delle deleghe e perché esso opponente non usufruiva del riscaldamento (i cui oneri erano stati richiesti) e non era comproprietario dell’impianto e, 4 – che anche la Delib. del 16 dicembre 2015 (di approvazione di alcune spese inerenti la caldaia) era illegittima per gli stessi motivi di merito della precedente.
Ciò premesso chiedeva che fosse revocato il decreto opposto. Con vittoria di spese.
Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto dell’opposizione. Con vittoria di spese.
Rigettata l’istanza ex art. 649 c.p.c., all’esito del giudizio venivano precisate le conclusioni come in atti. Infine all’udienza del 20/12/2017 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per note conclusionali e repliche.
Si osserva in via preliminare che le delibere fondanti il credito, richiamate nel loro contenuto dalle parti e versate in atti costituiscono, in uno, riscontro documentale della pretesa e titolo per agire a mente dell’art. 63 disp. att. c.c. Sempre in via preliminare mette conto di evidenziare ulteriormente che non è consentito sollevare in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. eccezioni inerenti la validità delle delibere, al fine di paralizzare l’avversa pretesa creditoria, ma solo inerenti l’efficacia delle stesse (fra le altre Cass. SSUU 4421/07).
Le delibere sono vincolanti ed efficaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1137 c.c.. Pertanto il condomino è obbligato a corrispondere la quota di spesa risultante dalle delibere medesime perché le delibere costituiscono, come detto, idoneo titolo fondante il credito potendo solo l’annullamento o la declaratoria di nullità delle stesse, a seguito di ricorso ex art. 1137 c.c., far cessare tale obbligo.
E, come detto, può formare oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo solo l’accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia delle delibere. Non è consentito, invece, accertare la validità intrinseca delle delibere, che può essere fatta valere, come detto, solo mediante l’impugnazione ex art. 1137 c.c.. In altri termini, in sede di accertamento di un credito portato da delibera assunta ai sensi dell’art. 1136 c.c. in sede diversa dal giudizio seguito ad impugnazione ex art. 1137 c.c., è consentito esaminare solo l’idoneità formale del verbale che documenta la delibera (che costituisce idoneo titolo anche in sede di opposizione) per verificarne l’esistenza ovvero per accertare l’idoneità sostanziale della pretesa azionata con riferimento alla documentazione posta a sostegno dell’ingiunzione, se sia effettivamente pertinente alla pretesa, ovvero alla persistenza dell’obbligazione dedotta in giudizio con particolare riferimento ai fatti estintivi/modificativi dell’obbligazione stessa successivi alla consacrazione del credito nella delibera e non, invece, a quelli consacrati nella delibera stessa non esaminabili se non nell’alveo dello strumento esplicitamente accordato all’uopo dal legislatore, previsto chiaramente per evitare l’incertezza nei rapporti fra i partecipanti al condominio. Interesse quest’ultimo, teso a cristallizzare il dettato assembleare, ritenuto prevalente dall’ordinamento rispetto ai contrapposti diritti dei partecipanti al condominio (in tal senso v. Cass. SSUU 4421/07). Tale sistema normativo si fonda sul rilievo prevalente che il legislatore, attraverso le norme di cui agli artt. 1130 e 1137 c.c., 63 disp. att. c.c. in relazione agli artt. 633 e 634 c.p.c., garantisce preminenza all’interesse della collettività condominiale rispetto a quello dei singoli condòmini consentendo al condominio, che agisca nei confronti del condomino per conseguire le quote da questi dovute, di ottenere, sulla sola base della delibera approvata e del piano di riparto allegato, prova del credito di per sé sufficiente anche nell’eventuale giudizio ordinario, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e titolo per iniziare l’espropriazione forzata non sospendibile con la sola impugnazione. Ciò al fine di consentire all’organizzazione condominiale di conseguire in concreto la sua istituzionale finalità di conservazione e gestione della cosa comune nei confronti della collettività dei partecipanti mediante la possibilità di far fronte con regolarità al pagamento delle spese necessarie. Il che postula la puntuale riscossione dei contributi dovuti secondo il piano di riparto approvato. Con la conseguenza che laddove si proceda, come avviene in sede di decreto di ingiunzione, al recupero di contributi non versati è assai limitato l’ambito entro il quale l’ingiunto può sollevare domande o eccezioni proprio per evitare che il corretto funzionamento del condominio possa essere compromesso dall’introduzione di eccezioni volte a paralizzare il diritto dell’ente di gestione alla rapida e sollecita riscossione dei contributi. Laddove il partecipante debitore, rimosse dapprima le delibere, riterrà di avere pagato più volte lo stesso debito o di essere creditore ben potrà agire separatamente per la ripetizione o per il conseguimento del dovuto con autonoma azione (Cass. SSUU 4421/07 e Cass. 19519/05). Ciò al fine di consentire al condominio di conseguire in concreto la sua istituzionale finalità di conservazione e gestione della cosa comune nei confronti della collettività dei partecipanti mediante la possibilità di far fronte con regolarità al pagamento delle spese necessarie. Il che postula la puntuale riscossione dei contributi dovuti secondo il piano di riparto approvato.
Orbene è emerso che, in questa sede, non sono state avanzate, a mente dell’art. 104 c.p.c., domande di annullamento/declaratoria di nullità della prima delle delibere fondanti il credito (mentre la seconda, asseritamente gravata dagli stessi vizi, non risulta separatamente impugnata) e che il giudizio originato dall’impugnazione della prima di dette delibere non si è conclusa con l’invocata caducazione della delibera stessa in quanto le domande sono state, invece, rigettate (v. sentenza 17697/17 di questo Tribunale prodotta in atti e passata in giudicato); donde le delibere fondanti il credito sono ancora valide ed efficaci (né sussiste pregiudizialità fra i giudizi: Cass SSUU 4421/07) e, legittimamente, l’ente di gestione opposto ha agito per il recupero degli oneri suddetti.
Parte opposta ha tuttavia riconosciuto (v. in ultimo memoria ex art. 190 c.p.c. pag. 2) che, nelle more del giudizio (il 30-6-2016), l’opponente ha versato un acconto pari ad Euro 4500,00.
Il decreto deve, quindi, essere revocato. Ciò in considerazione della natura del giudizio di opposizione che deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione sul merito della pretesa creditoria, che ha inizio con la proposizione del ricorso, e non come mero giudizio di accertamento sulla validità del decreto ingiuntivo.
Parte opponente deve essere, pertanto, condannata al pagamento, in favore dell’opposto, della residua somma di Euro 5656,43 con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Nonché, essendo risultata soccombente (attesi la validità delle delibere ed il solo, peraltro tardivo e parziale, pagamento), deve essere condannata al pagamento in favore di controparte: 1 – delle spese di lite come liquidate in sede monitoria e quindi al pagamento della somma di Euro 145,50 per esborsi e di Euro 730,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali e, 2- delle spese di lite di questa fase che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna il Condominio opponente al pagamento, in favore dell’ente di gestione opposto, della somma di Euro 5656,43 con gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento: 1 – delle spese di lite come liquidate in sede monitoria e quindi al pagamento della somma di Euro 730,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali ed Euro 145,50 per esborsi e, 2 – delle spese di lite di questa fase che si liquidano in complessivi Euro4100,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2018.
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2018.