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Tribunale Genova, Sezione 2 civile Sentenza 18 gennaio 2018, n. 178

il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dall’immobile di cui è custode, in forza della presunzione di responsabilità disposta dall’art. 2051 c.c. e, per l’ipotesi di rovina di parti strutturali dell’edificio, in forza della presunzione di responsabilità disposta dall’art. 2053 c.c.

 

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Tribunale Genova, Sezione 2 civile Sentenza 18 gennaio 2018, n. 178

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE GENOVA

SEZIONE SECONDA

In persona del giudice unico onorario dott.ssa Maria Grazia Tamborino

ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 9532/2014 del R.G.

avente per oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale

promossa da:

(…) S.R.L. (p.iva (…) C.F. (…)) in persona del suo legale rapp.te (…) con sede in L. Via (…) elettivamente domiciliata in Genova, via (…) presso lo studio dell’avv. Je.Ca. che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine dell’atto di citazione

– parte attrice –

contro

CONDOMINIO DI VIA (…)) in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Chiavari Galleria di Corso (…), presso l’avv.to Gu.Mo. che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta;

– parte convenuta –

e nei confronti di

(…) S.P.A. (P.I. (…)) in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in (…) via (…), elettivamente domiciliata in Genova via (…) presso l’avv. Fe.Gu. che la rappresenta e difende per procura allegata all’atto di citazione;

Parte terza chiamata

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ex art. 45, comma 17, L. n. 69 del 2009

La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta davanti al Tribunale di Genova da (…) S.R.L. società con sede legale in Lissone e sede operativa in Lavagna, che svolge attività di rimessaggio, alaggio varo e manutenzione di imbarcazioni da diporto, per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalle imbarcazioni, (…), in deposito presso il Cantiere (…), a seguito della caduta di piastrelle staccatesi dal tetto del Condominio di via (…)

Deduceva l’attrice:

– essere il sinistro avvenuto nella notte fra il 3 ed il 4 marzo, venendo danneggiate dalle piastrelle cadute dal tetto del convenuto Condominio dette cinque imbarcazioni ricoverate presso il cantiere (…) e più precisamente nel piazzale esterno, annesso al capannone del Cantiere, adiacente al Condominio;

– essere stato il sinistro denunciato all’amministratore del Condominio ed accertato da periti incaricati dalla compagnia assicurativa dello stesso, (…) ora (…) S.P.A.;

Invocando la responsabilità del Condominio di via dei D. 211 ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. e degli artt. 2043 e/o 2053 cod. civ. l’attrice ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti che quantificava in Euro 24.222,79 oltre IVA o altra maggiore o minore meglio vista somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

Si costituiva in termini il Condominio di via dei D. 211 con preliminare istanza di chiamata in manleva assicurativa della compagnia (…) S.P.A., eccependo la nullità dell’atto di citazione e la carenza di legittimazione attiva dell’attrice, contestando altresì nel merito tutti gli assunti attorei, concludeva per il rigetto delle domande deducendo la carenza di prova del nesso eziologico tra danno lamentato e cosa custodita, la sussistenza comunque di evento di forza maggiore interruttivo del nesso eziologico , concretantesi nel forte vento spirato la notte del sinistro su tutta la città di Lavagna, causa di numerosi danni.

Autorizzata la chiamata, si costituiva in termini anche la compagnia di assicurazione eccependo l’inoperatività della polizza, a fronte della asserita conoscenza da parte del Condominio delle pessime condizioni del tetto, dedotta da delibera condominiale di rifacimento del tetto precedente l’evento sinistroso oggetto di causa, eccezione successivamente abbandonata dalla Compagnia resasi conto, a fronte di smentita da parte del Condominio e dell’attrice stessa, che la delibera suddetta era intervenuta in data 17.11.2012 a ben otto mesi di distanza dal sinistro del 3 – 4 – marzo 2012;

per il resto, aderendo alle difese di merito dell’assicurato contestando la quantificazione dei danni e chiedendo la riunione della causa con altra pendente davanti ad altro magistrato della medesima sezione promossa da socio di (…), in relazione al medesimo sinistro, per danni subiti dal capannone, quale cessionario dei diritti del proprietario, e da una vettura.

Esaurita la verifica sulla regolare formazione del contraddittorio , rigettata l’istanza di riunione proposta dalla terza chiamata, la causa proseguiva per la trattazione con il deposito delle memorie di cui all’art.183/6comma c.p.c. autorizzate su istanza delle parti, pervenendo ancora fino alle udienze14.10.2015 del 30.10.2015 e del 25.11.2015 per l’espletamento dell’istruttoria – documentale, orale e peritale – come ammessa con ordinanza resa all’udienza del 23.06.2015.

Infine, dato, atto, all’udienza del 21.06.2016, che le parti non avevano raggiunto la sollecitata definizione stragiudiziale della controversia, visto l’esito della ctu, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 07.03.2017, rifissata dopo l’assegnazione della causa a questo giudice, con provvedimento Presidenziale del 14.12. 2016, all’udienza del 23.05.2017, nella quale le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta per la decisione una volta decorsi i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.

La domanda di parte attrice è fondata, venendo accolta peraltro nei limiti che seguono in relazione al quantum.

Preliminarmente, deve essere respinta l’istanza di ammissione delle prove orali reiterata da (…) in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già dedotti in ordinanza istruttoria del 23.06.2015 da intendersi qui integralmente richiamati.

Deve essere altresì rigettata l’eccezione pregiudiziale di nullità dell’atto di citazione per difetto del requisito di cui all’art. 163, comma 2 n. 4, per carente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.

La nullità della citazione si produce, a norma dell’art. 164 c.p.c. comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.

Nello scrutinare la conformità dell’atto al modello legale infatti l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto risulti “assolutamente” incerto.

Nel valutare il grado di incertezza nella specificazione dell’oggetto della domanda, essendo la finalità quella di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, non può prescindersi dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass. Sez. Unite 8087/2012, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).

L’atto di citazione invece ben individua petitum e causa petendi del presente giudizio, chiedendo (…) S.r.l. al convenuto Condominio il risarcimento dei danni asseritamente riportati dalle imbarcazioni a seguito del sinistro occorso nella notte fra il 3 ed il 4 marzo 2012, concretatosi nel distacco di una copiosa quantità di piastrelle dal tetto dello stabile Condominiale , allegando documentazione fotografica a conforto, deducendone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ed in subordine ex artt. 2043 e 2053 cod. civ.

(…) agisce deducendo la propria qualità di depositaria, in forza di contratto di rimessaggio, delle imbarcazioni danneggiate.

Deve essere confermata la qualificazione giuridica della domanda, come chiarito con ordinanza istruttoria del 23.06.2015, trattandosi di domanda risarcitoria contro il Condominio in quanto proprietario e quindi custode del tetto condominiale dal quale si sarebbero staccate le piastrelle cadute sulle imbarcazioni ricoverate presso il (…) S.r.l., asseritamente responsabile del sinistro e quindi ai sensi dell’art.2051 c.c. ed in via ulteriore ex art. 2053 cod. civ.

Non è fondata l’eccezione di mutatio libelli formulata da parte convenuta in relazione alla qualificazione della domanda risarcitoria come riformulata da parte attrice in 1 memoria ex art. 183 c.p.c., non essendo stati mutati petitum né causa petendi.

Sono infatti ammissibili le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice “emendatio libelli”, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono “mutatio libelli”, ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d’indagine e spostando i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (v. tra numerose altre Cass. numeri 1585 del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006).

Per il resto il giudice può applicare tutte le norme che ritiene adattabili al caso concreto e dare ad esso la qualificazione giuridica che reputa più corretta, a prescindere da quali norme abbiano richiamato le parti nelle rispettive richieste.

Una diversa qualificazione giuridica del fatto può essere data sia dalla parte che dal giudice anche nel corso del giudizio di appello.

Ciò posto, deve essere ricordato che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dall’immobile di cui è custode, in forza della presunzione di responsabilità disposta dall’art. 2051 c.c. e, per l’ipotesi di rovina di parti strutturali dell’edificio, in forza della presunzione di responsabilità disposta dall’art. 2053 c.c.

Quest’ultima norma integra infatti un’ipotesi speciale di responsabilità per danno cagionato da beni in custodia, legata ai danni per rovina dell’edificio, ricomprendendo ogni disgregazione, sia pur limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati.

Tale responsabilità può essere vinta dal proprietario dell’immobile solo dimostrando che l’evento non possa essere ricondotto a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, ma sia legato al caso fortuito, alla forza maggiore o a fatti posti in essere da terzi o dallo stesso danneggiato, dotati di un’efficienza causale del tutto autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo.

Nel caso di specie, si configura pertanto una responsabilità ex artt. 2051 e 2053 c.c. in capo al Condominio di via (…) coesistendo in capo allo stesso la qualità di proprietario e di custode del tetto dell’immobile condominiale.

Quanto all’eccepito difetto di legittimazione attiva di parte attrice, per non essere la stessa proprietaria delle imbarcazioni danneggiate, occorre rilevare che (…) ha agito deducendo la propria qualità di depositaria delle imbarcazioni in forza di contratto di rimessaggio.

Trattasi di un contratto atipico che partecipa della natura del contratto di prestazione d’opera e del contratto di deposito.

A tale contratto è applicabile la disciplina propria dell’affidamento della res al depositario, con la conseguente configurabilità dei relativi obblighi riconducibili alla sua prestazione, consistenti nell’obbligo di custodia, nell’uso della diligenza del buon padre di famiglia e nell’accollo dell’onere della prova che l’evento dannoso eventualmente cagionato alla cosa non sia a lui imputabile (Cass. n. 22803 del 2009; Cass. n. 7529/09).

Legittimato all’azione risarcitoria può essere anche chi al momento dell’avvenimento abbia avuto la disponibilità materiale del bene danneggiato, non necessitando quindi necessaria coincidenza tra titolo al risarcimento ed titolo giuridico di proprietà.

Sul piano probatorio tuttavia dovrà essere necessariamente fornita la prova dell’esistenza di un titolo che obblighi il detentore a tenere indenne il proprietario.

Perché sorga la responsabilità per custodia del depositario non è richiesta la dimostrazione di uno specifico accordo tra le parti, essendo sufficiente, oltre alla consegna, che il soggetto abbia accettato di tenere il bene presso di sé, nell’ambito della propria sfera di influenza e di controllo, tanto che si ravvisa anche quando la custodia derivi da un rapporto di fatto.

Ed invero il contratto di rimessaggio, come il deposito, si presume gratuito ex art. 1768 c.c. salvo che dalla qualità professionale o da altre circostanze si debba presumere una diversa volontà delle parti.

Nel caso di specie, l’oggetto sociale di (…) S.R.L. risultante dalla visura della C.C.I.A.A. consente di ritenere vinta la presunzione di gratuità, potendosi affermare che l’attrice al momento del deposito, svolgesse tale attività professionalmente.

Il secondo comma dell’art. 1780 c.c. prevede il subingresso “ope legis” del depositante nei diritti spettanti al depositario in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità di restituire la cosa ed attribuisce allo stesso depositante il diritto di pretendere dal depositario quanto egli abbia ricevuto.

La norma costituisce ripetizione della regola generale in materia di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore stabilita dall’art. 1259 c.c.

La “ratio” delle due norme è identica e va ravvisata nel principio generale dell’arricchimento in quanto il debitore che si libera in conseguenza della perdita della cosa verrebbe a locupletare ingiustamente se potesse trattenere quanto ha conseguito o ha diritto di conseguire.

Il depositante subentra nel diritto che spetta al depositario sia esso di risarcimento verso il terzo che di indennizzo verso l’assicuratore, dovendosi interpretare l’art. 1780 c.c. in senso tale da comprendere ogni diritto comunque ed a qualsiasi titolo spettante al depositario in relazione alla perdita incolpevole della cosa, potendo ben applicarsi la norma anche al deterioramento o al danneggiamento della cosa in deposito, legittimando dunque (…) ad agire chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle imbarcazioni depositate.

Del resto non sono state dedotte né provate richieste dirette di risarcimento da parte dei proprietari delle imbarcazioni nei confronti del convenuto Condominio.

Ciò posto, come è noto chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ai sensi del ben noto principio generale dell’ordinamento in materia di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

Nel caso di responsabilità extra – contrattuale – azionata ai sensi dell’art. 2051 e c.c. – il riparto dell’onere probatorio è indubbiamente agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno.

Infatti, nella responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente a parte attrice provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita , senza necessità di provare altresì la condotta – commissiva od omissiva – del custode produttrice del danno, salvo a quest’ultimo l’onere della prova del caso fortuito (cfr. tra le tante: cass. civ. sez. III 4.12.95 n.12500, cass. civ. n. 2861/95, cass. civ. n. 1332/94). ed anche facendo ricorso ai criteri di identificazione di responsabilità ex articolo 2053 c.c., ciò non modifica la distribuzione dell’onere probatorio tra le parti perché in capo al danneggiato grava solamente l’onere di provare che i danni subiti siano derivati materialmente dalle parti comuni dello stabile, al fine di far valere la responsabilità del condominio. E’ sufficiente provare il mero nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno subito per invocare la responsabilità del proprietario della stessa, il quale, se vuole esonerarsi da responsabilità con riguardo a tale danno, sarà tenuto a dimostrare di aver effettuato la manutenzione dell’edificio, che lo stesso non è affetto da vizi di costruzione ovvero che la rovina è intervenuta per casso fortuito con ciò intendendosi un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, incluso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ. n. 2481/2009).

Passando al merito, trattasi di causa istruita secondo la richiamata ordinanza istruttoria con l’espletamento di consulenza , oltreché con istruttoria orale e documentale.

Né il condominio convenuto né la compagnia terza chiamata hanno mai contestato la storicità del sinistro risultando certo che nella notte fra il 3 ed il 4 marzo si staccò una cospicua quantità di piastrelle dal tetto del Condominio di via (…) che andarono a finire sul tetto del Capannone dove ha sede operativa (…) e sul piazzale dove si trovavano ricoverate le imbarcazioni, contestando invece l’eziologia danni riscontrati sulle imbarcazioni con il crollo delle piastrelle dal tetto e contestando soprattutto la quantificazione dei danni reclamati, invocando inoltre la forza maggiore, consistente nel forte, vento causa esclusiva del distacco delle piastrelle dal tetto del Condominio ed interruttiva del nesso causale.

Ciò posto, la storicità del sinistro, e la natura dei danni riportati dalle imbarcazioni sono dimostrati dalle dichiarazioni rese dai testi.

Trattasi di dichiarazioni attendibili essendo tra loro coerenti e riscontrate anche nella documentazione fotografica prodotta dall’attrice e da (…) che raffigurano le imbarcazioni cosparse di frammenti di piastrelle e picchettate.

I testi (…), (…) e (…), tutti hanno confermato di aver visto la mattina suuccessiva al sinistro, le imbarcazioni che si trovavano ricoverate nel piazzale esterno del cantiere (…) con sopra le piastrelle riconoscendole nelle foto prodotte e ricordando come imbarcazioni e tendalini presentassero la pittura scheggiata cioè con delle picchettature” ed i tendalini strappati.

Lo stesso perito inviato da (…) S.P.A., (…) nella relazione di perizia prodotta dalla terza chiamata in allegato alla 2 memoria istruttoria, a seguito di sopralluogo effettuato il 15.03.2012, dunque pochi giorni dopo il sinistro, ha dato atto, essendosi recato sul tetto dell’edificio Condominiale assicurato, che lo stesso si presentava in pessimo stato di conservazione con pavimento di piastrelle in gres avulso per una superficie di circa 10-12 mq ed in alcune zone mancante anche del sottofondo, con affioramento della guaina impermeabile ed ha constatato i danni alle imbarcazioni.

Le indagini peritali espletate in giudizio hanno poi consentito di appurare in termini di causalità adeguata ovvero di “più ragionevole che non” l’eziologia del sinistro con i beni in custodia del condominio.

Quanto ai danni riportati dalle imbarcazioni può dunque farsi riferimento alla CTU dell’ing. Gi.Co. condivisa, in quanto congruamente e logicamente motivata, tanto da non esservi dubbi in ordine agli accertamenti svolti, potendosi quindi fare integrale ed espresso riferimento alla stessa, fondata su accurata della specifica documentazione allegata, oltreché contenente valutazioni improntate a rigore scientifico e logico con pieno e costante rispetto del contraddittorio tecnico.

Con specifico riferimento all’eziologia dei danni subiti dalle imbarcazioni in deposito presso il Cantiere (…) il CTU Co., esaminando la documentazione fotografica in atti ed in particolare le foto allegate alla relazione del perito incaricato da (…) ora (…) , (…) , delle quali è stata autorizzata l’acquisizione in originale, ha confermato la compatibilità dei danni alle imbarcazioni con la caduta di piastrelle dal terrazzo, rilevando scalfiture degli scafi, tagli agli arredi e tende provocati da oggetti di non grosse dimensioni con spigoli taglienti ed acuti.

L’esito dell’istruttoria peritale e documentale ha visto dimostrato, seppure in termini di causalità adeguata, il nesso eziologico tra il crollo delle piastrelle dal tetto sulle imbarcazioni in deposito presso (…) con alcune parti di beni/cose nella custodia del condominio, venendo certamente esclusi profili di caso fortuito.

Non è infatti emerso che il vento nella notte fra il 3 ed il 4 marzo abbia avuto forza e intensità tale da concretare il caso fortuito invocato da parte convenuta. Lo stesso perito (…) nel paragrafo “Origine del sinistro”: indica una bufera di vento intensa ma non eccezionale che certamente non avrebbe provocato il sinistro qualora lo stato di manutenzione del tetto del convenuto Condominio fosse stato adeguato. A conforto di ciò anche i dati forniti da ARPAL.

Del resto, con riferimento all’eziologia dei danni, va chiarito che la prova di tale nesso da tempo viene individuata nella relazione probabilistica concreta tra comportamento/cosa ed evento dannoso secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del “più probabile che non” (cfr. cass. civ. sez. III 31.5.05 n.11609, cass. civ. sez. III 16.10.07 n.21619, cass. civ. sez. III 13.6.08 n.15986, cass. civ. sez. III 16.1.09 n.975, cass. civ. sez. U 11.1.08 n. 576).

Secondo la suprema corte, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è sempre regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro evento se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata secondo il quale all’interno della serie causale occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili ed improbabili (resta ferma, comunque, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi – penale e civile -; più precisamente, nell’accertamento del nesso causale in sede civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, cfr. cass. civ. sez. U n. 576/08 cit.).

Il c.t.u. ha poi proceduto correttamente alla valutazione dei danni sulla base della documentazione agli atti non essendo più i natanti nella disponibilità di (…) ed essendo stato appurato dal CT attoreo che si trovavano, tutti fuori Liguria.

I danni stimati sono tutti certamente riferibili al sinistro occorso nella notte fra il 3 ed il 4 marzo, escludendo che gli stessi possano essere riferibili ad analogo successivo sinistro del luglio 2012, in quanto le fotografie documentanti i danni sono state scattate dal perito (…) in data 12.03.2012, cristallizzando la situazione dei natanti a quella data.

Il ctu nella valutazione dei danni ha altresì tenuto conto dello stato manutentivo delle imbarcazioni applicando congruo abbattimento per vetustà agli importi stimati tenendo conto dell’effettivo stato di manutenzione del ponte, dei tendalini o degli arredi.

All’esito delle indagini peritali il danno subito è stato correttamente stimato pari complessivamente ed Euro 14.832,00 oltre IVA, con valorizzazione del pregiudizio alla data del fatto come richiesto nel quesito formulato dal giudice.

Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta allorquando il prestatore d’opera sia come nella specie tenuto, ex art. 18 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (v. Cass., 27/1/2010, n. 1688; Cass., 14/10/1997, n. 10023. Cfr. anche, da ultimo, Cass., 12/3/2013, n. 6111).

Trattandosi di onere futuro e certo al tempo liquidazione del danno, il pagamento dell’Iva concorre invero a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito (cfr. Cass., 2/4/2009, n. 8035).

Ai sensi dell’art. 17 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, sono soggetti passivi dell’imposta coloro che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili: questi devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Ciò posto, e considerato che (…) SRL è una società a responsabilità limitata ne consegue che , nel quantificare i danni patiti dalla predetta società per fatto imputabile alla Condominio di via dei D. 211, e consistiti nei compensi erogati a terzi con riferimento alla riparazione dell’imbarcazione (…) di proprietà della stessa (…) – come dedotto da (…) e provato dalla perizia (…) prodotta dalla stessa- e funzionale all’attività produttiva, sull’importo corrisposto a titolo di risarcimento danni, relativo a sola detta imbarcazione, pari ad Euro 3.585,00 non deve essere corrisposta l’IVA, trattandosi di importo che la stessa può detrarre dal proprio debito d’imposta.

Spettano dunque ad (…) S.R.L. L’importo di Euro 14.832.00 oltre IVA da calcolarsi sull’importo di Euro 11.247,00.

Trattandosi di debito di valore, spetta poi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, maturata sul capitale dal fatto del 04.03.2012 all’odierna decisione del 18.01.18.

Spettano inoltre gli interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell’illecito, via, via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Sono poi dovuti gli interessi corrispettivi al tasso di legge conteggiati dalla data odierna (18.01.2018) fino al saldo.

Da ultimo è fondata la domanda di manleva assicurativa, dedotte le franchigie e nei limiti di polizza, rispetto alla quale la compagnia ha rinunciato all’iniziale eccezione di inoperatività.

Invero, la polizza prodotta sub. doc. 4 dal Condominio e non contestata da parte terza chiamata, copre ed indennizza i danni causati a terzi in relazione alla proprietà del fabbricato ed alla conduzione delle parti comuni dello stesso, come è nel caso di specie.

Le spese di parte attrice seguono il principio di soccombenza venendo liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 sul valore del decisum in Euro 4.835,00 per compensi ed Euro 1.799,03 per esborsi comprensivi di quanto corrisposto al CTP, sulla base dei documenti di spesa presenti nel fascicolo( non rinvenuta nota spese).

Le spese di CTU come liquidate in istruttoria vanno quindi a carico del condominio.

Le spese del condominio vanno infine a carico della compagnia ai sensi dell’art. 1917 c.c. oltreché secondo il principio di soccombenza, venendo liquidate su analoghi parametri, Euro 518,00 per esborsi documentati ed Euro 4.835,00 per compensi.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

ogni contraria istanza azione ed eccezione respinte così decide:

– CONDANNA il CONDOMINIO DI VIA (…) in persona dell’amm.re p.t. a corrispondere all’attore a titolo di risarcimento danni la somma capitale di Euro 14.832,00 oltre IVA oltre IVA da calcolarsi sull’importo di Euro 11.247,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come specificato in parte motiva, oltre agli interessi corrispettivi al tasso di legge conteggiati dalla data odierna fino al saldo;

– CONDANNA il CONDOMINIO DI VIA (…) in persona dell’amm.re p.t. a rifondere l’attore delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.799,03. per esborsi, in Euro 4.835,00.per compensi ex D.M. n. 55 del 2014, oltre rimb.forf., iva e cpa. a favore dell’avv. Je.Ca. che se ne dichiara antistataria;

– PONE le spese di ctu come liquidate in istruttoria a carico del condominio convenuto;

– CONDANNA (…) SPA (già. (…) S.P.A. DIVISIONE LA PREVIDENTE) in persona del legale rappresentante p.t. a manlevare e tenere indenne il condominio da tutto quanto dovuto a PARTE ATTRICE in forza della presenza sentenza nei limiti di polizza;

– CONDANNA (…) SPA a rifondere il Condominio delle spese di giudizio che liquida in Euro 518,00 per esborsi documentati, in Euro 4.835,00 per compensi ex D.M. n. 55 del 2014, rimb. forf. oltre iva e cpa.

Così deciso in Genova il 18 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2018.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.