dalla natura di atto unilaterale recettizio dell’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio, deriva che esso deve essere non solo inviato ma anche ricevuto nel termine prescritto, con la conseguenza che la mancata conoscenza, da parte del condominio, della data della adunanza entro il termine previsto, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari. Ciò con la precisazione che, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza di detto termine è sufficiente ma necessario che il condominio – sottoposto al relativo onere – in applicazione dell’art. 1335 c.c. dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario; qualora la convocazione sia stata inoltrata mediante lettera raccomandata e tuttavia non consegnata per l’assenza del condomino la data di perfezionamento della comunicazione coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso e non già con gli altri momenti successivi (quali il omento di effettivo ritiro o di compimento della giacenza).
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Tribunale|Piacenza|Civile|Sentenza|11 marzo 2020| n. 163
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1410/2015 promossa da:
(…) elettivamente domiciliato presso i difensori in (…) con il patrocinio dell’avv. (…)
ATTORI
contro
CONDOMINIO (…), in persona dell’Amministratore pro tempore, con il patrocinio dell’avv. (…) elettivamente domiciliato presso il difensore in (…)
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia il Tribunale Illustrissimo, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione.
Nel merito
in via principale: confermata l’ordinanza 22/02/2019 emessa da Codesto Tribunale, comunicata in data 26/02/2019, che rigetta l’istanza di sospensione del presente giudizio avanzata dal convenuto Condominio (…); dichiarare nulla e/o annullabile ed inefficace, e come tale improduttiva di effetti, la delibera adottata in data 18/03/2015 dall’assemblea dei condomini del Condominio (…) sito in (…) rigettare le avverse domande. Vinte le spese.
Per il convenuto:
“Piaccia ai Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, preso atto della pendenza avanti alla Corte di Appello di Bologna della causa n. 3174/2018 promossa dal Condominio convenuto avverso la sentenza parziale n. 381/2018, emessa e pubblicata in data 11/05/2018 dall’intestato Tribunale, che ha rigettato la domanda preliminare del Condominio convenuto avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità della domanda di parte attrice per carenza di sua legittimazione attiva ad impugnare la delibera del 18/03/2015 nella sua totalità, respingere tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in data 28.04.2015 ritualmente notificato, (…) e (…) – quali condomini proprietari di autorimesse ubicate nel Condominio (…) hanno convenuto in giudizio quest’ultimo e chiesto, previa sospensione, la declaratoria di nullità e/o annullamento ed inefficacia della delibera adottata dall’assemblea dei condomini in data 18.03.2015, contestando l’inosservanza del termine di convocazione previsto dal regolamento condominiale; omissioni nella redazione del verbale tali da determinare l’impossibilità di verifica del raggiungimento del quorum prescritto dalla legge in relazione ai punti all’ordine del giorno; irregolarità nel termine delle rendicontazioni annuali che il regolamento fissa al 31 dicembre di ogni anno; l’approvazione di preventivo (2014/2015) non inserito nell’ordine giorno; il mancato inoltro della documentazione relativa ai bilanci oggetto dell’ordine del giorno.
Il Condominio sì è costituito eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva degli attori poiché proprietari di sole autorimesse e quindi legittimati all’impugnativa solo per la parte relativa alla gestione dei beni comuni destinati all’uso o al servizio di tali enti nonché l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione; ha quindi contestato, nel merito, la infondatezza delle censure attoree affermando – in punto ai tempi della convocazione l’inoltro nei termini del regolamento condominiale contrattuale il quale non contiene al riguardo riferimenti al momento della ricezione da parte dei condomini; ha valorizzato le risultanze del verbale (quanto alle presenze e al quorum) e della delibera (che evidenzia che si trattasi di assemblea riconvocata con il medesimo o.d.g. della precedente del 30.10.2014) e del regolamento (che prevede il diritto dei condomini a visionare la documentazione presso l’amministratore sino al giorno precedente rassemblea). Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
Disposto il procedimento di mediazione, il Tribunale si pronuncia sull’ulteriore eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva degli attori – ricettandola – con sentenza n. 381/2018 dell’11.05.2018 avverso la quale il Condominio interponeva appello e, su tale presupposto, chiedeva la sospensione della presente causa.
Rigettata tale istanza la causa veniva trattenuta in decisione sulla precisazione delle conclusione delle parti come sopra riportate.
Va preliminarmente data adesione alla valutazione espressa da questo Tribunale nella sentenza n. 381/2018 dell’11.05.2018 che ha affermato la legittimazione attiva degli attori all’impugnativa promossa in questa sede.
Invero le risultanze di causa non offrono alcun elemento idoneo a ritener configurabile nel caso di specie un condominio parziale, fattispecie che sola, consentirebbe di accedere alla tesi del convenuto. Invero, il regolamento condominiale contrattuale – che evidenziale parti comuni a tutti i condomini ed attribuisce in via esclusiva ai proprietari delle unità abitative i soli vano scala e vano sottoscala di accesso alle autorimesse ed il giardino antistante a via (…) -, l’ordine del giorno dell’assemblea 18.03.2015 – che non evidenzia differenziazioni di sorta fra la situazione dei condomini e la partecipazione alle deliberazioni -, l’assenza di riferimenti e/o riscontri circa la sussistenza di tabelle di riparto diversificate – evidentemente necessarie, ai fini sostenuti dal convenuto -, rilevano quali indici dell’unicità dell’ente anche in punto alla partecipazione alla discussione e deliberazione sui punti all’o.d.g. dell’assemblea condominiale in questa sede contestata.
Come del resto deve essere condivisa l’osservazione che evidenzia come i motivi di merito sui quali gli attori hanno fondato l’impugnativa – segnatamente la censura afferente l’inosservanza dei termini di convocazione – prescindano dalla questione della sussistenza del c.d. condominio parziale, con ciò confermando la legittimazione attiva degli attori che all’assemblea sono stati convocati.
Ciò detto, rispetto all’istanza del convenuto di sospensione della causa in ragione dell’interposto appello alla suddetta sentenza, va confermata l’ordinanza resa sul punto in data 22.02.2019, dovendosi ribadire che la Suprema Corte – in punto ai confini fra l’istituto della sospensione ai sensi dell’art. 279, 4° comma cpc e la sospensione necessaria ex art. 295 cpc da un lato e facoltativa ex art. 337 cpc dall’altro – ha affermato che nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza l’unica possibilità di sospensione di detto giudizio è quella su richiesta concorde delle parti ai sensi dell’art. 279, 4° comma, cpc restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 cpc sia la sospensione ai sensi dell’art. 337, 2° comma cpc per l’assorbente ragione che il giudizio è unico e che pertanto la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (cfr. Cass. 5894/2015, Cass. 814/2010, 21590/2009).
Ciò premesso, la disamina nel merito della causa dà conto della fondatezza dell’impugnativa promossa dagli attori che deve pertanto essere accolta.
Al riguardo va premesso e precisato che il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all’articolo 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestione sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. n. 15389/2011 e Cass. Civ. n. 7937/2012) con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno considerate come omesse per l’effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica in quanto concretamente ritenuto pravo dal giudicante.
In particolare, nella fattispecie, poiché ogni censura sollevata dagli attori ha autonoma efficienza causale rispetto al richiesto annullamento della delibera, la fondatezza anche di uno solo dei rilievi evidenziati, determina raccoglimento della domanda.
In tal senso deve ritenersi fondata – con valenza assorbente ogni altra censura – la contestazione in punto all’inosservanza del termine di convocazione dell’assemblea.
Va osservato che tutti i condomini – indistintamente e a prescindere dai valori delle singole proprietà – sono legittimati a partecipare all’assemblea tanto che la giurisprudenza si è espressa nel senso che la mancata convocazione anche di uno solo di essi – anche in ipotesi di assenza non determinante per l’adozione della delibera – ne determina l’invalidità (cfr. Cass. 9109/1987)
E ogni condomino, per poter esercitare il diritto di intervenire all’assemblea, deve essere messo in condizione di poterlo fare.
Secondo orientamento risalente della Corte di Cassazione, dalla natura di atto unilaterale recettizio dell’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio, deriva che esso deve essere non solo inviato ma anche ricevuto nel termine prescritto (cfr Cass. 22047/2013, Cass. 5769/1985, Cass. 2050/1975, Cass. 2368/1970), con la conseguenza che la mancata conoscenza, da parte del condominio, della data della adunanza entro il termine previsto, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari.
Ciò con la precisazione che, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza di detto termine è sufficiente ma necessario che il condominio – sottoposto al relativo onere – in applicazione dell’art. 1335 c.c. dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario; qualora la convocazione sia stata inoltrata mediante lettera raccomandata e tuttavia non consegnata per l’assenza del condomino la data di perfezionamento della comunicazione coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso e non già con gli altri momenti successivi (quali il omento di effettivo ritiro o di compimento della giacenza) (cfr. Cass. 8275/2019, Cass. 22311/2016)
Nella fattispecie l’onere di convocazione dei condomini con lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data della riunione è documentale in quanto previsto dal regolamento condominiale contrattuale prodotto agli atti di causa.
Altrettanto incontestata – e documentata dallo stesso convenuto – è la circostanza che l’inoltro della convocazione per l’assemblea del 18.03.2015 – fissata in prima convocazione per il giorno 17.03.2015 – è stato effettuato in data 10 marzo 2015 mentre la consegna agli attori è intervenuta in data 12 marzo 2015, quindi oltre il termine previsto (docc. 4 e 5 parte convenuta).
Ciò determina l’invalidità della delibera impugnata che pertanto – tenuto conto della statuizione di cui alla sentenza Cass. Civ. S.U. n. 4806/2005 – deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 ad esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento della domanda degli attori, ANNULLA la delibera adottata in data 18.03.2015 dall’assemblea del Condominio (…) di (…).
DICHIARA TENUTO E CONDANNA il Condominio (…) di (…) in persona dell’amministratore pro tempore, al pagamento a favore degli attori delle spese di lite che liquida in Euro. 293,25 per esborsi ed Euro. 3.235,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, oltre CPA ed IVA.
Piacenza, 6 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria l’11 marzo 2020.