La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall’art. 99 disp. att. c.p.c., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza.
Tribunale Nuoro, civile Sentenza 25 febbraio 2019, n. 122
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona dei Magistrati:
dott. Riccardo Massera – Presidente
dott. Paolo Dau – Giudice
dott. Daniele Dagna – Giud. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1389/2014 R.G. promossa da:
(…) nato a N. il (…), rappresentato e difeso dall’avv. CA.BR.
– attore –
Contro
(…) S.P.A. (già (…) SPA) i.p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. AN.CA.
– convenuta –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (…) ha convenuto in giudizio l'(…) s.p.a. proponendo querela di falso nei confronti di quattro firme a lui apparentemente riconducibili apposte su due moduli di riscatto delle polizze n. (…) e n. (…) entrambe aventi quale beneficiario e contraente lo stesso (…).
L’attore ha sostenuto di aver chiesto nel 2013 all’assicurazione convenuta il versamento delle somme maturate per caso vita in relazione ai contratti appena citati e stipulati nel 1991, ma che la compagnia aveva risposto di aver già erogato quanto spettante all’assicurato molti anni prima (nel 1999) in seguito alle richieste di riscatto all’epoca pervenute. Ha anche esposto che l’assicurazione gli aveva inviato copia dei moduli a suo tempo utilizzati per la richiesta di riscatto che tuttavia riportavano sottoscrizioni che l’attore non aveva riconosciuto come proprie ed avverso le quali è appunto proposta la presente querela di falso.
A sostegno della domanda ha depositato in giudizio scritture di comparazione utili al confronto e chiesto di esperire consulenza tecnica d’ufficio.
L’attore ha, inoltre, sporto ulteriori domande risarcitorie.
2. La società convenuta si è costituita chiedendo il rigetto nel merito della querela di falso, e manifestando la propria disponibilità a verificare mediante consulenza tecnica la rispondenza delle firme contestate.
Ha inoltre eccepito l’inammissibilità nel giudizio di falso delle ulteriori domande proposte da parte attrice.
3. L’art. 99 disp. att. c.p.c. dispone che la querela di falso proposta con atto di citazione debba essere confermata dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.
In proposito Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 23896 del 10/11/2014 ha avuto modo di osservare che:
“La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall’art. 99 disp. att. c.p.c., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza”
e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9013 del 27/07/1992 che:
“La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall’art. 99 disp. att. c.p.c. per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda alla cui carenza la parte può porre rimedio nel corso ulteriore del giudizio ed anche in sede collegiale.”
Nel caso di specie al procuratore dell’attore è stata conferita procura alle liti con esplicita inclusione del potere di proporre querela di falso a margine dell’atto di citazione per querela di falso.
Tale procura costituisce dunque al contempo una procura alle liti e una procura speciale utile a proporre in nome e per conto della parte la querela di falso nei confronti degli specifici documenti oggetto di domanda (cfr. sul punto Cass. n. 23896 del 10/11/2014 in motivazione), nonché a confermare ai sensi dell’art. 99 disp. att. c.p.c. la proposizione della querela di falso, perché tale articolo consente che la conferma della querela possa essere effettuata non solo dalla parte personalmente, ma anche dal suo procuratore speciale.
Il deposito da parte del difensore e procuratore speciale di ulteriori atti nel processo con i quali insiste nella domanda (comparse conclusionali, memorie di replica e dichiarazioni a verbale) è dunque circostanza sufficiente a ritenere confermata la proposizione della querela.
In corso di causa è stato disposto il deposito dei moduli di riscatto della polizza in originale ed è stata esperita consulenza tecnica d’ufficio.
La causa è stata quindi spedita a decisione nelle forme ordinarie.
4. In relazione all’ammissibilità della querela di falso si deve ancora osservare che il ricorso a tale strumento è ammesso non solo nei confronti delle scritture private giudizialmente riconosciute o dotate per altri versi di pubblica fede, ma anche in relazione a scritture private disconosciute o non ancora riconosciute o disconosciute, a patto che le stesse siano destinate a fare prova nei confronti della parte e rechino una sottoscrizione (così già Cass. civ. Sez. Unite, 04/06/1986, n. 3734 “Anche la scrittura privata non riconosciuta può formare oggetto di querela di falso” ed a conferma C. 1789/2007; C. 1572/2007; C. 19727/2003).
Nel caso di specie le scritture private oggetto di querela recano in calce firme apparentemente riconducibili all’attore e sono evidentemente destinate a fornire prova dell’avvenuta richiesta di riscatto.
Le stesse, per altro, recano in calce anche una firma “per autentica” destinata ad accogliere la sottoscrizione di un incaricato dell’assicurazione o di un suo agente che, pur non costituendo mezzo di autentica in senso tecnico giuridico, rendono indubbia la funzione probatoria dei documenti.
5. Nel merito la querela è fondata.
La consulenza tecnica ha escluso radicalmente la riconducibilità delle firme alla mano dell’attore, rilevando l’esistenza di numerose differenze tra le sottoscrizioni di cui è incontestata l’attribuzione all’attore e quelle apposte sui moduli oggetto di querela.
In proposito il consulente ha sostenuto che le differenze non solo risultano estremamente evidenti e percepibili anche ad un esame sommario, ma sono altresì riconducibili a caratteristiche della scrittura relative a modalità personali di compimento del gesto grafico non riconducibili ad un’unica mano.
La CTU, infatti, ha concluso nel senso per cui: “Le analisi di confronto quindi tra i documenti in verifica e i documenti in comparazione risultano scritte chiaramente da mano diversa in considerazione delle divergenze rilevabili rispetto alle caratteristiche di velocità, distanza, forma e pressione.
Oltre alla oggettiva e visibile diversità estetica delle firme, ciò che permette di giungere a tale giudizio di eterogeneità è la circostanza secondo cui, tenendo a rifermento soggettivo l’estensore delle firme, queste presentano tratti salienti e particolarmente caratterizzanti nel segno grafico; se dunque la oggettiva diversità può apprezzarsi direttamente dal raffronto, dal punto di vista soggettivo la diversa provenienza è dimostrata dal fatto che le modalità del gesto di vergatura, e quindi del gesto espressivo connaturale al soggetto firmante, siano sempre comuni e costanti in tutti reperti processati.”
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono il frutto di una dettagliata analisi del segno grafico sia delle firme in verifica che di quelle prodotte a fini comparativi, entrambe svolte su documenti originali.
Risultano inoltre coerenti con le premesse e lo svolgimento della relazione e non sono state oggetto di critica ad opera delle parti.
La differenza tra le sottoscrizioni contestate e quelle di comparazione è, per altro, percepibile anche da un profano atteso che le firme, al di là di una generica somiglianza, paiono effettivamente divergere sotto diversi aspetti, dettagliatamente evidenziati nei raffronti grafici predisposti dal consulente.
6. La querela di falso va dunque accolta e le sottoscrizioni apposte sui moduli dichiarate false.
Ai sensi dell’art. 226 c.p.c. e art. 537 c.p.p. si deve disporre la cancellazione delle sottoscrizioni sui documenti originali, mediante indicazione sui documenti della scritta “Sottoscrizioni del contraente e del beneficiario dichiarate false con sentenza del Tribunale di Nuoro” ed indicazione degli estremi della presente sentenza.
Le ulteriori domande svolte nel presente giudizio sono inammissibili perché la querela di falso proposta in via principale non sopporta l’introduzione nello stesso giudizio di altre domande
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13190 del 05/06/2006 “In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell’esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l’affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa” ed anche Tribunale Milano Sez. VI Sent. 19/07/2011).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in rapporto ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile, considerata la ridotta attività defensionale esplicata e il contegno processuale della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
DICHIARA false le sottoscrizioni apparentemente riconducibili all’attore apposte sui seguenti documenti custoditi presso la cancelleria:
– domanda di riscatto della (…) con sottoscrizione e protocollo n. (…) della (…) datata 2.6.1999;
– domanda di riscatto della (…) con sottoscrizione e protocollo n. (…) della (…) datata 2.6.1999;
DISPONE che sui documenti originali sia apposta la scritta: “sottoscrizioni del contraente e del beneficiario dichiarate false con sentenza del Tribunale di Nuoro…” ed indicazione degli estremi della presente sentenza.
DICHIARA inammissibile ogni altra domanda.
Condanna la convenuta a rimborsare all’attore le spese di lite, che liquida in Euro 264,83 per esborsi ed Euro 2.100,00 per onorari oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Nuoro il 25 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2019.