Tribunale Roma, Sezione 16 civile Sentenza 20 febbraio 2018, n. 3715

una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.

 

 

Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tossa soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo

Per ulteriori approfondimenti inmateria di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni

Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica

Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.

Il contratto di mutuo: aspetti generali.

Tribunale Roma, Sezione 16 civile Sentenza 20 febbraio 2018, n. 3715

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 81847 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2014 posta in deliberazione all’udienza del 5 luglio 2017, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

(…) S.r.l.,

(…);

(…),

elettivamente domiciliati in Roma, via (…), presso lo studio dell’avv. Cl.D’E., unitamente agli avv.ti An.Ci. e Ca.Ma., che li rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione di nuovi difensori,

attori;

e

(…) S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, corso (…), n. 326, presso lo studio dell’avv. Cl.Sc. che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione,

convenuta;

Oggetto: contratti bancari

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (…) S.r.l. ed i Sig.ri (…) e (…) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la (…) S.p.A. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare – come da perizia econometria allegata – l’illegittimità dell’applicazione: di interessi usurari di natura oggettiva e soggettiva; di interessi anatocistici; delle variazioni unilaterali; delle commissioni di massimo scoperto; 2. previa esibizione dei contratti di corrispondenza e apercredito, accertare e dichiarare l’eventuale nullità delle clausole contrattuali relative alle condizioni di cui al punto 1 e per l’effetto: 3. In via principale: – rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell’intero rapporto, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa; – alla luce della rideterminazione, in conseguenza della nullità, condannare: la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda a saldo. 4. In subordine: in ogni caso, alla luce dell’illegittima contabilizzazione delle condizioni di cui sopra come da perizia econometrica allegata, alla luce della rideterminazione delle poste attive e passive pro – cedete alla compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca: 5. Accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori per invalidità dell’obbligazione principale secondo quanto disposto dall’art. 1939 c.c.; condannare la Banca a risarcire a parte attrice i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti a causa degli illeciti contestati in relazione al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa, dal Giudice”.

Si costituiva la (…) S.p.A. la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: a) dichiarare la nullità della citazione ed assumere i conseguenti provvedimenti; b) dichiarare inammissibili per prescrizione estintiva, decennale o quinquennale, le domande avversarie; nel merito: rigettare le domande avversarie inammissibili ed infondate in ogni loro parte”.

Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante consulenza contabile affidata alla dott.ssa (…), successivamente, all’udienza del 5 luglio 2017, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

La società (…) S.r.l., quale debitore principale, ed i Sig.ri (…) e (…), quali fideiussori, hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l’applicazione, da parte dell’istituto di credito convenuto sui conti correnti con apertura di credito nn. (…) e (…) intestati alla società attrice, di interessi anatocistici ed usurari e di commissioni di massimo scoperto non dovute.

Al fine di determinare la correttezza dell’applicazione degli interessi sui rapporti in esame, è stata disposta dal Tribunale consulenza tecnica affidata alla dott.ssa (…). Tuttavia, l’ausiliare del giudice, al termine del proprio lavoro, ha evidenziato di non potere rispondere al quesito posto, in ragione della incompletezza e della frammentarietà della documentazione acquisita agli atti. In particolare, il consulente rappresentava che: “per il rapporto di conto corrente (…) in atti troviamo depositati soltanto gli estratti di conto a scalare dal 01 ottobre 2003 al 30 settembre 2013 salvo numerose lacune e precisamente mancano: il primo trimestre 2008; l’ultima pagina del quarto trimestre 2008; tutto il 2009 e 2010 (solo 14 giorni presenti), il primo trimestre 2011 ed i mesi di ottobre 2011 ed aprile e luglio 2012. Ancora manca qualsiasi documento dal 01 gennaio 2013 al 25 aprile 2013 e dal 01 luglio 2013 al 31 agosto 2013 mentre i documenti relativi al 2006 ed al 2007 risultano totalmente illeggibili. Nessun documento riporta i conteggi delle competenze addebitate”. Inoltre, “per quanto attiene al rapporto di conto corrente (…), parte attrice ha depositato gli estratti conto analitici del solo terzo mese per ogni trimestre a partire dal secondo trimestre 2004 sino al quarto trimestre 2011 e gli estratti di conto a scalare soltanto per il primo, secondo e terzo trimestre 2004 fatta eccezione per il secondo trimestre 2009 e per il secondo trimestre 2010 per i quali manca qualsiasi documento – per i restanti trimestri sino al 2011 risultano depositati soltanto i riepiloghi delle competenze”.

La domanda proposta dagli attori deve essere, dunque, rigettata.

Infatti, secondo costante giurisprudenza, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (Cassazone n. 24948/2017, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione; si vedà, altresì, Trib. Bari, 22 settembre 2016).

Più nel particolare, è stato affermato che, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Cass., 13 ottobre 2016, n. 20693: nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l’intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all’ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data; in questo senso, si veda anche Cass., 20 settembre 2013, n. 21597 e, nella giurisprudenza di merito, App. Milano, 7 ottobre 2015, n. 4548 secondo il quale spetta a colui che agisce in giudizio a titolo di ripetizione di indebito, o anche al fine di chiedere la rideterminazione dei rapporti di dare – avere tra le parti, provare l’ammontare degli indebiti da restituire o da espungere dal conto. Una volta esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto consente di pervenire, attraverso l’integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, determinazione dell’eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto. Né può ritenersi che per la determinazione del saldo del conto corrente siano sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentato soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazione degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti, effettuati nell’arco di tempo considerato).

D’altra parte, deve escludersi che parte attrice non fosse nel possesso della documentazione necessaria per potere correttamente svolgere la consulenza tecnica e, dunque, fosse impossibilitata a depositarla in atti ottemperando all’onere probatorio ora descritto. Infatti, nelle due perizie econometriche, relative ai due contratti di conto corrente, allegate agli atti, si legge che, salvo un trimestre, gli attori erano (e, quindi, sono) nella piena disponibilità della documentazione in argomento. In particolare, nella perizia afferente al conto n. (…) si legge che il perito di parte ha potuto esaminare la seguente documentazione: “estratti conto bancari relativi al conto corrente n. (…) dal II trimestre 2003 al III trimestre 2013 relativo all’istituto di credito (…) S.p.A., filiale di Roma” e che era risultato assente soltanto l’estratto conto scalare del II trimestre 2009. Ancora, nella perizia afferente al conto n. (…) si legge che il perito di parte ha potuto esaminare la seguente documentazione: “estratti conto bancari relativi al conto corrente n. (…) dal I trimestre 2004 al IV trimestre 2011 relativo all’istituto di credito (…) S.p.A., filiale di Ciampino” e che era risultato assente soltanto l’estratto conto scalare del II trimestre 2009.

Parte attrice ha richiesto, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., l’emissione di un ordine di esibizione avendo essa evidenziato di avere chiesto, mediante invio della missiva ex art. 119 tub, all’istituto di credito convenuto la documentazione afferente gli estratti conto.

Tuttavia, a parte la considerazione che parte attrice non ha provato il ricevimento, da parte dell’istituto di credito, della missiva ex art. 119 tub (non essendo stata depositata la certificazione attestante quel ricevimento, cfr., doc. 4 allegato all’atto di citazione), va evidenziato come il ricorso allo strumento di cui all’art. 210 c.p.c. si palesi inammissibile. Sotto un primo profilo, giova ricordare che l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. – che rappresenta una deroga ai principi dell’onere probatorio e della disponibilità delle prove – non può trovare ingresso nel giudizio quale mezzo sostitutivo dell’onere di parte (ex plurimis, Trib. Torino, 4 novembre 2016, n. 5266). Conseguentemente, l’ordine di esibizione di un documento presuppone che tale documento non si trovi nella disponibilità della parte (Cass., 2 luglio 2003, n. 10415). Ciò posto, la richiesta si rivela inammissibile poiché, secondo quanto appena evidenziato, la parte era già nel possesso della documentazione oggetto di quella istanza.

Ma anche a volere prescindere da tale considerazione, l’istanza ex art. 210 c.p.c. si rivela inammissibile anche per altro ordine di ragioni. Come è noto, l’istanza di esibizione di documenti, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.c., deve contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi, sicché essi si palesino utili a provare il fatto controverso: non pare allora ammissibile un’istanza di esibizione genericamente riferita ad ulteriore documentazione bancaria che dovrebbe assertivamente condurre alle prove auspicate dalla parte (Trib. Avellino, 6 giugno 2016, Tribunale Torino, 15 giugno 2007, Cass., 8 settembre 2003, n. 13072).

Ebbene, nel caso di specie, la parte si sarebbe dovuta limitare a richiedere l’esibizione degli estratti conto relativi al II trimestre del 2009 (e, cioè, della sola documentazione che non era nel suo possesso). Al contrario, l’avere genericamente richiesto l’esibizione di tutta la documentazione afferente ai rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio comporta il rigetto della istanza non avendo la parte specificato la (sola) documentazione di cui non era in possesso.

Alla luce delle precedenti considerazioni, non essendo possibile ricostruire i saldi di dare avere dei rapporti di conto corrente nn. (…) e (…) intestati alla società (…) S.r.l. non avendo parte attrice assolto ai propri oneri probatori, la domanda proposta deve essere integralmente rigettata.

Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese della consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

I) rigetta la domanda proposta dalla società (…) S.r.l. e dai Sig.ri (…) e (…);

II) condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi Euro 10.343,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge;

III) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

Così deciso in Roma il 17 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2018.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.